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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN MOLISE
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Molise 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										2 DEL 25-01-1994
										 
										Provvedimenti a favore dell'agriturismo 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 Finalità 
										1. 
										La Regione, in armonia con la legge 5 
										dicembre 1985,n. 730, con gli indirizzi 
										della politica agricola della 
										Comunità economica europea (CEE), con il 
										piano agricolo nazionale e con le 
										direttive regionali di sviluppo, 
										sostiene l'agricoltura anche promuovendo 
										e disciplinando forme idonee di turismo 
										nelle campagne (agriturismo), volte a: 
										a) favorire lo sviluppo ed il 
										riequilibrio del territorio agricolo; 
										b) agevolare la permanenza dei prodotti 
										agricoli nelle zone rurali, attraverso 
										l' integrazione dei redditi aziendali ed 
										il miglioramento delle condizioni di 
										vita; 
										c) utilizzare al meglio il patrimonio 
										rurale, naturale ed edilizio; 
										d) favorire la conservazione e la tutela 
										dell' ambiente; 
										e) valorizzare i prodotti tipici; 
										f) tutelare e promuovere le tradizioni e 
										le iniziative culturali del mondo 
										rurale; 
										g) sviluppare il turismo sociale e 
										giovanile nell' ambito regionale; 
										h) favorire i rapporti fra città e 
										campagna.  
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizione di attività 
										agrituristiche 
										1. 
										Per attività agrituristiche si intendono 
										esclusivamente le attività di ricezione 
										ed ospitalità esercitate dagli 
										imprenditori agricoli, di cui all' 
										articolo 2135 del codice civile singoli 
										od associati; e dai loro familiari di 
										cui all'articolo 230- bis del codice 
										civile, attraverso l' utilizzazione 
										della propria azienda, in rapporto di 
										connessione e complementarietà rispetto 
										alle attività di coltivazione del fondo, 
										silvicoltura ed allevamento del bestiame 
										che,comunque rimangono principali. 
										2. Lo svolgimento di attività 
										agrituristiche, nell' osservanza delle 
										norme di cui alla presente legge, non 
										costituisce distrazione della 
										destinazione agricola dei fondi e degli 
										edifici interessati. 
										3. Fra tali attività rientrano: 
										a) l' ospitalità stagionale, anche in 
										spazi aperti destinati alla sosta dei 
										campeggiatori; 
										b) la somministrazione, per la 
										consumazione sul posto,di pasti e 
										bevande costituiti prevalentemente da 
										prodotti dell' azienda, ivi compresi 
										quelli a carattere alcolico e 
										superalcolico; 
										c) l' organizzazione, a favore degli 
										ospiti, di attività ricreative o 
										culturali, nell' ambito dell' azienda.  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										4. Ai fini di cui alla lettera b) sono 
										considerati di propria produzione le 
										bevande e i cibi prodotti e lavorati 
										nell'azienda agricola, nonché quelli 
										ricavati da materie prime dell'azienda 
										agricola anche attraverso lavorazioni 
										esterne.  
										
										
										ARTICOLO 3 Esercizio dell'agriturismo 
										1. 
										Non può essere impiegato per lo 
										svolgimento di attività agrituristiche 
										personale non appartenente al nucleo 
										familiare o non convivente, ovvero non 
										impiegato dall'impresa in attività 
										agricola aziendale. Tale disposizione 
										non si applica alle cooperative. 
										2. La qualifica di << Operatore 
										Agriturismo >> e la denominazione << 
										Azienda agrituristica >> o << 
										Agriturismo >>devono essere usati 
										esclusivamente dai soggetti scritti 
										nell'elenco degli operatori 
										agrituristici.  
										
										
										ARTICOLO 4 Utilizzazione dei locali per 
										attività agrituristiche  
										1. 
										Per le attività agrituristiche possono 
										essere utilizzati i locali siti nell' 
										abitazione dell' imprenditore agricolo 
										ubicata nel fondo, nonché gli edifici o 
										parte di essi esistenti nel fondo e non 
										più necessari alla conduzione dello 
										stesso. 
										2. La Regione nell' ambito del programma 
										di cui all' articolo11 individua i 
										comuni nei cui centri abitati possono 
										essere utilizzati, per attività 
										agrituristiche, gli edifici destinati ad 
										abitazione dall' imprenditore agricolo, 
										che svolga la propria attività in un 
										fondo privo di fabbricati,sito nel 
										medesimo comune o in uno limitrofo. 
										3. L' utilizzazione agrituristica non 
										comporta cambio di destinazione d' uso 
										degli edifici e dei fondi rustici 
										censiti come rurali. 
										4. Gli interventi consentiti sugli 
										edifici esistenti da destinare 
										all'attività agrituristica sono quelli 
										di restauro, di risanamento conservativo 
										e di ristrutturazione da eseguire nel 
										rispetto delle caratteristiche 
										tipologiche ed architettoniche degli 
										edifici esistenti e nel rispetto delle 
										caratteristiche ambientali delle zone 
										interessate. 
										5. Eventuali ampliamenti sono possibili 
										nell' ambito delle norme urbanistiche 
										vigenti.  
										
										
										ARTICOLO 5 Criteri e limiti 
										dell'attività agrituristica 
										1. 
										La capacità ricettiva delle aziende 
										agricole che svolgono attività 
										agrituristica è consentita fino ad un 
										limite massimo di 6 camere e 15 posti 
										letto; tale limite può essere elevato a 
										15 camere e 40 posti letto quando la 
										stessa attività viene svolta in forma 
										associativa anche con locali dislocati 
										in più aziende. 
										2. L' ospitalità in spazi aperti, da 
										destinare alla sosta di tende e di altri 
										mezzi di soggiorno autonomo, è 
										consentita in aziende di estensione non 
										inferiore a un ettaro di superficie per 
										un massimo di 3 piazzole e per non 
										più di 15 persone. 
										3. Se l' imprenditore agricolo si avvale 
										dei due sistemi di ospitalità di cui ai 
										commi 1 e 2, i limiti di 
										ricettività sono ridotti rispettivamente 
										di 1/ 3. 
										4. I locali destinati ad alloggi 
										agrituristici vanno arredati con decoro 
										ed in maniera adeguata alle normali 
										esigenze degli ospiti. 
										5. La durata dell' attività 
										agrituristica e l' eventuale 
										suddivisione in periodi vanno indicate 
										nella domanda di iscrizione all' elenco 
										regionale di cui all' articolo 6 e nella 
										richiesta, prevista dall' articolo 7, di 
										autorizzazione allo svolgimento dell' 
										attività agrituristica.  
										
										
										ARTICOLO 6 Norme igenico-sanitarie 
										1. 
										Le caratteristiche strumentali ed 
										igienico – sanitarie degli edifici 
										destinati all' attività agrituristica 
										vanno adeguate a quelle previste dai 
										regolamenti edilizi comunali per i 
										locali di abitazione. 
										2. Negli spazi aperti destinati ai 
										campeggiatori vengono assicurati i 
										servizi igienico - sanitari, la 
										fornitura di acqua e di energia 
										elettrica, la raccolta e lo smaltimento 
										dei rifiuti solidi, attraverso impianti 
										esterni oppure interni alle strutture 
										edilizie dell' azienda agricola. 
										3. La produzione, la preparazione, il 
										confezionamento e la somministrazione di 
										alimenti e bevande sono soggetti alle 
										disposizioni di cui alla legge 30 aprile 
										1962, n. 283.  
										
										
										ARTICOLO 7 Delega alle Province 
										1. 
										Le funzioni amministrative, di cui agli 
										articoli 17, 18e 19 sono delegate alle 
										Province. 
										2. Le Province nell' esercizio delle 
										funzioni delegate osservano le direttive 
										e gli atti di indirizzo e coordinamento 
										emanati dalla Giunta Regionale, su 
										proposta dell'Assessore all' 
										Agricoltura. 
										3. La Giunta Regionale esercita, ai 
										sensi dell' art. 63dello Statuto 
										Regionale, i poteri di iniziativa e 
										vigilanza in ordine all' esercizio delle 
										funzioni Amministrative delegate. 
										4. La Giunta Regionale, in caso di 
										accertato inadempimento e previa formale 
										diffida del Presidente, propone al 
										Consiglio la revoca della delega.  
										
										
										ARTICOLO 8 Elenco degli operatori 
										agrituristici 
										1. 
										E' istituito, ai sensi dell' art. 6 
										della legge 5 dicembre1985, n. 730, l' 
										elenco degli operatori agrituristici 
										presso l'Assessorato Regionale all' 
										Agricoltura. 
										2. L' iscrizione è condizione necessaria 
										per il rilascio dell'autorizzazione 
										comunale di cui all' art. 10. 
										3. L' iscrizione è deliberata da una 
										Commissione Regionale per l'Agriturismo, 
										nominata con decreto del Presidente 
										della Regione, la quale provvede alla 
										tenuta dell'elenco. Il provvedimento di 
										nomina può essere emesso anche in 
										mancanza di alcune delle designazioni 
										richieste purché siano individuati la 
										metà più uno dei componenti.Sono fatte 
										salve le eventuali successive 
										integrazioni. 
										4. La Commissione Regionale per l' 
										Agriturismo dura in carica fino al 
										termine del mandato del Consiglio 
										Regionale ed è composta da: 
										a) il Presidente della Giunta Regionale 
										o un' assessore da lui delegato con 
										funzioni di presidente; 
										b) gli assessori regionali all' 
										agricoltura, al turismo e all' ambiente, 
										o dai loro delegati; 
										c) tre rappresentanti esperti designati 
										dalle associazioni agrituristiche 
										operanti nella regione; 
										d) tre rappresentanti delle 
										organizzazioni professionali agricole 
										maggiormente rappresentative a livello 
										regionale; 
										e) due rappresentanti delle 
										organizzazioni cooperative. 
										5. Funge da segretario della Commissione 
										per l' Agriturismo un dipendente dell' 
										Assessorato all' Agricoltura. 
										6. La domanda di iscrizione va 
										indirizzata al Presidente della 
										Commissione per l' Agriturismo di cui al 
										comma 4corredata dalla documentazione 
										attestante il possesso dei requisiti di 
										imprenditore agricolo e contenente la 
										descrizione dettagliata delle 
										caratteristiche dell' azienda e delle 
										attività che il richiedente intende 
										svolgere. 
										7. Non possono essere iscritti nell' 
										elenco regionale coloro che si trovano 
										nelle condizioni di cui al terzo comma 
										dell' art. 6 della legge n. 730 del 
										1985. 
										8. Entro il termine di sessanta giorni 
										dalla presentazione della domanda, la 
										Commissione, ove sussistano i requisiti, 
										provvede alla iscrizione nell' elenco, 
										dandone comunicazione agli interessati. 
										Trascorso inutilmente detto termine, la 
										domanda si intende accolta. Avverso il 
										diniego di iscrizione, è ammesso il 
										ricorso in opposizione entro trenta 
										giorni, ai sensi dell' art. 7 del 
										decreto del Presidente della Repubblica 
										24 novembre 1971, n. 1199. 
										9. L' iscrizione ha validità annuale ed 
										è automaticamente rinnovata se non vi 
										sono comunicazioni di cessazione dell' 
										attività da parte del titolare, o non 
										sopravvengono le condizioni previste 
										dall' art. 10 per la revoca. 
										10. Le autorizzazioni provvisorie, sino 
										all' entrata in vigore della presente 
										legge rilasciate dall' Assessore 
										Regionale all' Agricoltura ai sensi 
										dell' art. 6 della legge730/ 85, 
										rimangono valide. 
										11. Ai componenti della Commissione di 
										cui al comma 4, estranei all' 
										Amministrazione Regionale, competono,se 
										ne ricorrono i presupposti, il rimborso 
										delle spese di viaggio e le indennità di 
										trasferta nella misura ed alle 
										condizioni stabilite per i dipendenti 
										regionali della massima qualifica 
										dirigenziale. 
										12. Ai lavori della Commissione può 
										assistere il Sindaco del Comune nel cui 
										territorio ricade l' Azienda 
										Agrituristica.  
										
										
										ARTICOLO 9 Disciplina amministrativa 
										1. 
										I soggetti di cui al comma 1 dell' 
										articolo 2 che intendono svolgere 
										attività agrituristiche, devono 
										presentare,al Sindaco del Comune ove ha 
										sede l' immobile, apposita domanda 
										contenente la descrizione dettagliata 
										delle attività proposte, con l' 
										indicazione delle caratteristiche 
										dell'azienda, degli edifici e delle aree 
										da utilizzare a scopo agrituristico, 
										della capacità ricettiva, dei periodi di 
										esercizio dell' attività e delle tariffe 
										che s' intendono praticare nell' anno in 
										corso. 
										2. La domanda va corredata: 
										a) della documentazione comprovante il 
										possesso dei requisiti di cui agli 
										articoli 11 e 92 del testo Unico 
										approvato con regio decreto 18 giugno 
										1931, n. 773ed all' articolo 5 della 
										legge 9 febbraio 1963, n. 59; 
										b) del certificato di sana e robusta 
										costituzione fisica e idoneità all' 
										esercizio dell' attività ricettiva delle 
										persone che la esercitano, rilasciato 
										dal competente servizio dell' Unità 
										Sanitaria Locale( USL); 
										c) del parere favorevole del competente 
										servizio dell'USL relativo all' idoneità 
										dei locali da adibire all'attività 
										agrituristica; 
										d) della copia della concessione 
										edilizia, ove necessaria,corredata dalla 
										relativa documentazione;e) del 
										certificato di iscrizione nell' elenco 
										di cui all'articolo 6; 
										f) dell' autorizzazione del proprietario 
										alla utilizzazione degli immobili per 
										attività agrituristica, quando la 
										richiesta viene avanzata dall' 
										affittuario, dal colono o dal mezzadro 
										del fondo.  
										
										
										ARTICOLO 10 Autorizzazione comunale 
										1. 
										Il sindaco provvede sulle domande di cui 
										all' articolo7, entro 60 giorni dalla 
										loro presentazione. Trascorso tale 
										termine senza pronuncia, la domanda si 
										intende accolta. 
										2. Il sindaco, entro 30 giorni dall' 
										accoglimento della domanda o dalla 
										scadenza del termine senza pronuncia 
										rilascia una autorizzazione che abilita 
										allo svolgimento dell' attività , nel 
										rispetto dei limiti e delle modalità 
										stabilite nell' autorizzazione medesima. 
										3. L' autorizzazione è sostitutiva di 
										ogni altro provvedimento amministrativo. 
										4. Al provvedimento di autorizzazione di 
										applicano il quarto ed il quinto comma 
										dell' articolo 19 del decreto del 
										presidente della repubblica 24 luglio 
										1977, n. 616.5. Non si applicano le 
										disposizioni di cui alla legge 16giugno 
										1939, n. 1111.  
										
										
										ARTICOLO 11 Obblighi amministrativi 
										1. 
										Entro il 31 dicembre di ciascun anno va 
										presentata al comune una dichiarazione 
										contenente l' indicazione delle tariffe 
										che gli interessati si impegnano a 
										praticare per l' anno successivo. In 
										caso di inadempienza, s' intendono 
										confermate le tariffe comunicate per l' 
										anno precedente. 
										2. I soggetti autorizzati all' esercizio 
										dell' attività agrituristica, inoltre, 
										si impegnano a: 
										a) iniziare l' attività entro il termine 
										massimo di un anno dalla data fissata 
										nell' autorizzazione; 
										b) esporre al pubblico copia dell' 
										autorizzazione comunale,di cui all' 
										articolo 8, nonché le tariffe praticate; 
										c) rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nell' autorizzazione stessa, 
										nonché le tariffe di cui al comma 1; 
										d) tenere un registro con le generalità 
										delle persone alloggiate; 
										e) comunicare alla locale autorità di 
										pubblica sicurezza l' arrivo e la 
										partenza degli ospiti mediante la 
										consegna di appositi modelli; 
										f) fornire al Comune interessato ed alla 
										Regione, se richieste, tutte le 
										informazioni relative al bilancio 
										economico - finanziario dell' attività 
										agrituristica.  
										
										
										ARTICOLO 12 Sospensione e revoca 
										dell'autorizzazione 
										1. 
										L' autorizzazione è sospesa dal Sindaco, 
										con provvedimento motivato, per un 
										periodo massimo di 5 giorni per 
										violazione degli obblighi di cui alle 
										lettere b) ed f)dell' articolo 9 e per 
										un periodo massimo di giorni 30per 
										violazione degli obblighi di cui alle 
										lettere c), d) e de) dello stesso 
										articolo 9. 
										2. L' autorizzazione è revocata dal 
										Sindaco, sempre con provvedimento 
										motivato, qualora si accerti che l' 
										interessato: 
										a) non ha iniziato l' attività entro un 
										anno dalla data fissata nell' 
										autorizzazione per l' inizio della 
										attività stessa, ovvero ha sospeso l' 
										attività da almeno un anno; 
										b) ha perduto i requisiti di cui al 
										comma 1 dell' articolo2 o il diritto di 
										iscrizione nell' elenco degli operatori 
										agrituristici di cui all' articolo 6; 
										c) ha subito, nel corso dell' anno 
										solare, più sospensioni per violazione 
										degli obblighi di cui alle lettere b), 
										c),d) ed f) dell' articolo 9; 
										d) non ha rispettato il vincolo di 
										destinazione di cui all'articolo 15, o 
										eventuali provvedimenti di sospensione. 
										3. I provvedimenti di sospensione e di 
										revoca vanno comunicati al Prefetto per 
										gli effetti di cui al quarto e quinto 
										comma dell' articolo 19 del decreto del 
										Presidente della Repubblica 24 luglio 
										1977, n. 616. 
										4. Il provvedimento di revoca è 
										comunicato dal sindaco alla Regione, 
										alla Provincia ed alle associazioni 
										agrituristiche,al fine dell' 
										aggiornamento dell' elenco in loro 
										possesso nonché della revoca e recupero 
										degli eventuali contributi concessi. 
										5. Contro il provvedimento di revoca è 
										ammesso il ricorso alla Giunta Regionale 
										entro 30 giorni dalla data di notifica 
										dello stesso.  
										
										
										ARTICOLO 13 Programma Regionale 
										agrituristico e di rivitalizzazione 
										delle arre rurali 
										1. 
										Il Consiglio Regionale, entro 3 mesi 
										dall' entrata in vigore della presente 
										legge, approva il programma 
										agrituristico e di rivitalizzazione 
										delle aree rurali, in armonia con gli 
										indirizzi della programmazione nazionale 
										e regionale e con la pianificazione 
										territoriale. 
										2. Il programma stabilisce gli obiettivi 
										di sviluppo dell' agriturismo nel 
										territorio regionale; individua le zone 
										di prevalente interesse agrituristico e 
										i comuni di cui al comma 2 dell' 
										articolo 4, coordina le iniziative di 
										studio, di ricerca e di promozione dell' 
										offerta agrituristica e di formazione 
										professionale; stabilisce i principi per 
										la realizzazione dei piani integrati di 
										interventi straordinari previsti dall' 
										articolo 14. 
										3. Il programma è predisposto dalla 
										Giunta Regionale sulla base delle 
										proposte degli enti locali, sentite le 
										associazioni e le organizzazioni 
										agrituristiche operanti nella Regione, 
										nonché le organizzazioni professionali 
										agricole.  
										4. Ai fini della predisposizione del 
										programma, nelle proposte degli enti 
										locali vanno indicati: 
										a) la perimetrazione delle zone d' 
										intervento; 
										b) l' elenco delle iniziative 
										agrituristiche in atto; 
										c) l' indicazione sintetica del 
										patrimonio edilizio rurale esistente e 
										suscettibile di utilizzazione 
										agrituristica; 
										d) la descrizione delle caratteristiche 
										naturali, ambientali agricole e 
										culturali delle zone con particolare 
										riguardo al patrimonio storico e 
										artistico; 
										e) le previsioni sulla potenzialità 
										agrituristiche, tenuto conto anche delle 
										strutture esistenti per la ricezione e 
										la somministrazione di alimenti e 
										bevande: 
										f) le indicazioni, con appropriate 
										illustrazioni, degli itinerari 
										agrituristici. 
										5. Il programma agrituristico è 
										approvato dal Consiglio Regionale ed ha 
										durata triennale. 
										6. Il programma viene aggiornato 
										annualmente sulla base dei risultati 
										conseguiti e delle disponibilità 
										finanziarie. 
										7. Il programma è trasmesso al Ministero 
										dell' Agricoltura e Foreste.  
										
										
										ARTICOLO 14 Formazione professionale 
										1. 
										La Regione provvede alla formazione 
										riqualificazione ed aggiornamento 
										professionale degli: 
										a) animatori agrituristici, per la 
										promozione di iniziative agrituristiche 
										e per l' assistenza alle stesse; 
										b) operatori agricoli e dei loro 
										familiari, per l' accoglimento del 
										turismo. 
										2. L' Assessorato regionale preposto 
										alla formazione professionale, sentito 
										l' Assessore all' Agricoltura, o su 
										proposta dello stesso, promuove e 
										coordina iniziative formative rivolte 
										agli imprenditori agricoli e loro 
										familiari e agli animatori 
										agrituristici.  
										
										
										ARTICOLO 15 Promozione dell'offerta 
										agrituristica 
										1. 
										La Regione incentiva e coordina, anche 
										in collaborazione con le associazioni e 
										le organizzazioni agrituristiche e con 
										gli enti locali, le iniziative per la 
										formazione dell' offerta agrituristica 
										regionale, attraverso idonee forme di 
										pubblicità e di propaganda che mettono 
										in evidenza le attività agrituristiche e 
										le loro caratteristiche legate all' 
										ambiente naturale, alla cultura ed alle 
										tradizioni locali. 
										2. La Regione sostiene, affidandone la 
										realizzazione alle associazioni 
										agrituristiche operanti nella 
										stessa,anche progetti - pilota per 
										iniziative aziendali ed interaziendali a 
										carattere sperimentale. 
										3. Per le iniziative di cui ai commi 1 e 
										2, previste nel programma regionale, 
										sono concessi incentivi fino ad un 
										massimo dell' 80% della spesa 
										ammissibile. 
										4. Per le iniziative di cui al comma 1 
										il contributo non può essere superiore a 
										L. 8.000.000 per ciascun soggetto 
										richiedente. Per le iniziative di cui al 
										comma 2 il contributo non può essere 
										superiore a L. 80.000.000 per ciascun 
										progetto.  
										
										
										ARTICOLO 16 Interventi degli enti locali 
										e piani integrati di interventi 
										straordinari 
										1. 
										Le comunità montane, i comprensori e le 
										associazioni di comuni e, in mancanza di 
										questi, i comuni compresi in ciascuna 
										delle zone di prevalente interesse 
										agrituristico,si associano nelle forme 
										stabilite dalla vigente normativa 
										regionale, per redigere un piano 
										integrato di interventi straordinari, 
										ove ritenuto necessario perle 
										caratteristiche della zona, con l' 
										indicazione dettagliata delle dotazioni 
										civili e sociali occorrenti per la 
										realizzazione dell' attività 
										agrituristica. 
										2. Il piano integrato di interventi 
										straordinari è approvato dalla Regione, 
										che interviene con un contributo in 
										conto capitale fino al 50% della spesa 
										ritenuta ammissibile,e per un massimo di 
										400 milioni.  
										
										
										ARTICOLO 17 Incentivi agli imprenditori 
										agricoli ed alle iniziative collegate 
										all'agriturismo 
										1. 
										Agli imprenditori agricoli, singoli o 
										associati, ed ai loro familiari, che 
										risultano iscritti nell' elenco 
										regionale degli operatori agrituristici, 
										la Regione concede contributi per le 
										seguenti iniziative: 
										a) ristrutturazione e sistemazione di 
										locali, cucine e stanze da destinare 
										alle attività agrituristiche in 
										fabbricati censiti come rurali; 
										b) adattamento di spazi aperti da 
										destinare alla sosta dei campeggiatori; 
										c) realizzazione, nei fabbricati 
										aziendali o sociali, di centri di 
										commercializzazione per la vendita al 
										dettaglio o per il consumo di prodotti 
										agricoli tipici della zona; 
										d) realizzazione di strutture sportive e 
										di centri di servizio per la 
										rivitalizzazione delle aree rurali, 
										concesse e dimensionate all' attività 
										agrituristica; 
										e) installazione, ripristino, 
										manutenzione straordinaria e 
										miglioramento di impianti igienico - 
										sanitari, idricitermici, elettrici e 
										telefonici, al servizio dei locali e 
										degli spazi di cui alle lettere a), b), 
										c) e d); 
										f) arredamento dei locali utilizzati a 
										scopo agrituristico; 
										g) acquisto di cavalli al solo scopo di 
										praticare l' agriturismo equestre, nel 
										limite massimo di cinque capi per le 
										aziende singole e di 10 capi per le 
										aziende associate. 
										2. I contributi in conto capitale per le 
										iniziative di cui al punto 1 lettera a), 
										b), c), d) e), f), g) sono fissati nella 
										misura del 40% della spesa riconosciuta 
										ammissibile,elevato al 50% nelle zone 
										montane ed in quelle dichiarate 
										svantaggiate delimitate rispettivamente 
										ai sensi della legge 25 luglio n. 991 e 
										della direttiva CEE n. 268/ 75.Il 
										beneficio del 50% è elevato al 60% per 
										gli interventi ricadenti almeno in una 
										delle suddette zone, con altitudine 
										s.l.m. superiore a 600 mt., al 70% in 
										quelle con altitudine superiore a 700 
										mt. s.l.m. al 75% in quelle con 
										altitudine superiore ad 800 m. s.l.m. 
										Sono altresì concessi contributi in 
										conto interessi alla misura del50% della 
										spesa ammissibile, secondo le modalità 
										stabilite dalle norme vigenti in materia 
										di credito agrario di miglioramento. Non 
										può essere ammessa una spesa complessiva 
										superiore a 150 milioni per le aziende 
										singole e 250 milioni per le aziende 
										associate, ne la somma tra contributi in 
										conto capitale e contributi in conto 
										interessi può superare la spesa 
										ammissibile. 
										3. Nella concessione dei contributi 
										costituisce motivo di priorità: 
										a) la collocazione dell' azienda in una 
										delle zone considerate di maggiore 
										interesse agrituristico e/o ricadenti 
										nelle zone montane e/ o svantaggiate di 
										cui al comma 2; 
										b) la realizzazione di progetti pilota a 
										carattere sperimentale di cui all' 
										articolo 15 comma 2; 
										c) la residenza degli imprenditori 
										agricoli in azienda e/o lo svolgere 
										esclusivamente attività agricola; 
										d) i giovani imprenditori agricoli 
										aventi titolo, di età non superiore a 40 
										anni. 
										4. Le provvidenze citate non sono 
										cumulabili con quelle concesse, allo 
										stesso titolo, da altri enti, dallo 
										Stato o dalla CEE ai sensi dell' 
										articolo 16 del regolamento CEE n. 797/ 
										85 del Consiglio del 12 marzo 1985 e sue 
										successive modifiche ed integrazioni. 
										5. Le opere riguardanti i progetti 
										speciali possono usufruire dei 
										contributi regionali ad integrazione di 
										quelli previsti dalla normativa 
										nazionale o comunitaria, allorquando 
										questa lo consente. 
										6. Ai mutui di cui al comma 2, si 
										applica il tasso di riferimento fissato, 
										per le operazioni di credito agrario di 
										miglioramento, con decreto del Ministero 
										del Tesoro. 
										7. Il tasso agevolato, a carico del 
										mutuatario, non può essere inferiore a 
										quello minimo previsto dal terzo comma 
										dall' articolo 109 del decreto del 
										Presidente della Repubblica 24 luglio 
										1977, n. 616. 
										8. Ai mutui concessi, si applicano le 
										disposizioni in materia di intervento 
										del Fondo Interbancario di garanzia di 
										cui all' articolo 36 della legge 2 
										giugno 1961,n. 454. 
										9. I locali, gli impianti e le 
										attrezzature oggetto dei citati benefici 
										sono soggetti ad un vincolo di 
										destinazione decennale a decorrere dalla 
										data di collaudo. 
										10. La regione ogni anno trasmette al 
										Ministero dell'Agricoltura e Foreste una 
										relazione sullo stato di attuazione dei 
										programmi agrituristici e sugli 
										incentivi erogati dalle Province. 
										11. Le Province concorrono 
										finanziariamente negli interventi,nella 
										misura determinata nel programma di cui 
										all' art. 13.  
										
										
										ARTICOLO 18 Richiesta e liquidazione 
										degli incentivi finanziari 
										
										1. Le 
										domande di richiesta di concessione di 
										contributo in conto capitale e in conto 
										interessi, riferite ad opere o ad 
										acquisti da effettuare, vanno 
										indirizzate all'Assessorato all' 
										Agricoltura e Foreste corredate dalla 
										seguente documentazione: 
										a) progetto completo (relazioni, disegni 
										e computo metrico); 
										b) certificati catastali di partita 
										dell' intera azienda ed estratti di 
										mappa degli immobili interessati ai 
										miglioramenti; 
										c) preventivo di spesa per gli arredi e 
										le attrezzature; 
										d) convenzione predisposta dalla Giunta 
										Regionale sottoscritta con firma 
										autenticata. 
										2. Ad opere ultimate, i beneficiari 
										devono inviare i seguenti documenti: 
										a) stato finale delle opere realizzate; 
										b) copia delle autorizzazioni 
										amministrative relative all'esercizio 
										dell' attività per la quale si 
										richiedono le provvidenze; 
										c) dichiarazione del beneficiario di non 
										aver usufruito,per le stesse iniziative, 
										di contributi statali, regionali e 
										comunitari; 
										d) dichiarazione con la quale il 
										beneficiario si obbliga a non 
										distogliere dall' utilizzazione 
										agrituristica, per almeno 10 anni dalla 
										data del collaudo, i locali gli impianti 
										e le attrezzature realizzate con il 
										concorso finanziario regionale previsto 
										dalla presente legge; 
										e) documenti giustificativi delle spese, 
										se richiesti. 
										3. I contributi sono concessi dalla 
										Giunta Regionale sulla base di apposita 
										convenzione predisposta dalla Giunta 
										stessa che fisserà le modalità di 
										erogazione delle provvidenze e gli 
										obblighi degli operatori agrituristici.  
										
										
										ARTICOLO 19 Revoca dei benefici 
										1. 
										La Giunta regionale, sentita la 
										Commissione di cui all' articolo 6, 
										dispone la revoca dei benefici ed il 
										recupero delle somme eventualmente 
										erogate, nonchè delle spese e degli 
										interessi, se: 
										a) l' iniziativa non è realizzata 
										conformemente al progetto approvato ed 
										entro i termini indicati nella 
										deliberazione di concessione; 
										b) sono accertate sostanziali 
										irregolarità nella documentazione 
										giustificativa delle spese; 
										c) viene mutata la destinazione dell' 
										immobile prima della scadenza del 
										termine decennale indicato nel comma 10 
										dell' articolo 15; 
										d) vengano rilevate violazioni delle 
										norme edilizie e degli strumenti 
										urbanistici vigenti.  
										
										
										ARTICOLO 20 Sanzioni 
										1. 
										Chiunque eserciti l' attività 
										agrituristica sprovvisto della relativa 
										autorizzazione è soggetto alla sanzione 
										amministrativa da L. 200.000 a L. 
										1.000.000 e all' immediata chiusura 
										dell' azienda agrituristica. 
										2. Si applica la sanzione amministrativa 
										del pagamento di una somma di denaro: 
										a) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso 
										di violazione delle norme contenute 
										nell' art. 2; 
										b) da L. 50.000 a L. 150.000 nel caso di 
										violazione delle norme contenute nell' 
										art. 3, comma 1; 
										c) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso 
										di violazione dell'art. 3, comma 2; 
										d) da L. 300.000 a L. 600.000 nel caso 
										di violazione delle norme contenute 
										nell' art. 11.3. In caso di più 
										violazioni nel corso dell' anno degli 
										obblighi di cui al comma 2 viene 
										disposta la sospensione dell' 
										autorizzazione con effetto immediato 
										fino alla definizione del procedimento 
										amministrativo. 
										4. Per l' applicazione delle suddette 
										sanzioni si applicano le procedure 
										previste dalla legge del 2 novembre 
										1981, n. 689.  
										
										
										ARTICOLO 21 DISPOSIZIONE ABROGATIVA1. 
										La legge regionale 24 gennaio 1980, n. 
										3, è abrogata.  
										
										
										ARTICOLO 22 Norma finanziaria 
										1. 
										All' onere derivante dall' attuazione 
										della presente legge si provvede con l' 
										istituzione di nuovi capitoli di spesa 
										con legge approvativa del bilancio 
										1994.  
										
										
										ARTICOLO 23 Dichiarazione d'urgenza 
										1. 
										La presente legge è dichiarata urgente 
										ai sensi dell'articolo 127 della 
										Costituzione e dell' articolo 38 dello 
										Statuto regionale ed entra in vigore il 
										giorno successivo a quello della sua 
										pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
										della Regione. 
										E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e di farla osservare come 
										legge della regione Molise.Data a 
										Campobasso, addì 25 gennaio 1994 
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