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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN ABRUZZO
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Abruzzo 
							 
										
										
										Legge Regionale N. 32 DEL 31-05-1994 
										Nuove norme in materia di agriturismo. 
										  
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 Finalità 
										La 
										Regione, nell' ambito degli indirizzi 
										della politica comunitaria ed in armonia 
										con la Legge n. 730 del 5- 12- 85, 
										promuove, sostiene e disciplina nel 
										proprio territorio l' attività 
										agrituristica allo scopo di: 
										- agevolare la permanenza dei produttori 
										agricoli nelle zone rurali;- 
										salvaguardare e tutelare l'ambiente ed 
										il patrimonio rurale,naturale ed 
										edilizio; 
										- valorizzare le produzioni tipiche;- 
										sviluppare il turismo sociale e 
										giovanile; 
										- contribuire al riequilibrio tra le 
										diverse realtà delle zone agricole; 
										- contribuire alla salvaguardia del 
										patrimonio culturale e tradizionale del 
										mondo rurale.  
						 
										 
						
							
								
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										ARTICOLO 2 
										Definizione attività agrituristiche 
										Per 
										attività agrituristiche si intendono 
										esclusivamente quelle di ricezione ed 
										ospitalità esercitate dagli imprenditori 
										agricoli,singoli o associati, e dai loro 
										familiari di cui rispettivamente agli 
										articoli 2135 e 230 Bis del Codice 
										Civile.Rientrano in tali attività : 
										a) dare ospitalità per soggiorno, in 
										appositi locali aziendali a ciò adibiti; 
										b) dare accoglimento in spazi aperti 
										destinati alla sosta di campeggiatori e 
										caravans; 
										c) somministrare pasti e bevande 
										ricavati prevalentemente da prodotti 
										aziendali, ottenuti attraverso 
										lavorazioni interne o esterne all' 
										azienda,compresi gli alcoolici ed i 
										superalcoolici, tipici della regione, ed 
										in particolare dell'ambiente rurale; 
										d) organizzare attività ricreative anche 
										di tipo sportivo e culturale, ed in 
										particolare strutture museali dedicate 
										al mondo rurale; 
										e) vendere i prodotti della propria 
										azienda;  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										f) organizzare strutture di turismo 
										equestre finalizzate allo svolgimento 
										dell' attività agrituristica,nell' 
										ambito dell' attività aziendale; 
										g) svolgere il ruolo di operatore 
										ambientale.Le attività di cui ai commi 
										precedenti devono svolgersi in rapporto 
										di connessione e complementarità 
										rispetto alle normali attività di 
										coltivazione del fondo, selvicoltura e 
										allevamento del bestiame e sono 
										considerate, a tutti gli effetti, 
										integratrici del reddito aziendale.Il 
										principio della connessione tra l' 
										attività agrituristica e quella agricola 
										è stabilito con il criterio del tempo 
										lavoro. 
						
										  
										
										ARTICOLO 3 
										Esercizio dell' agriturismo  
										Per 
										lo svolgimento delle attività 
										agrituristiche può essere impiegato 
										personale appartenente al nucleo 
										familiare, come previsto dall'art. 230 
										Bis del Codice Civile, nonchè personale 
										normalmente impiegato nell' attività di 
										conduzione del fondo. 
										  
										
										ARTICOLO 4 
										Immobili destinati all' agriturismo 
										
										Possono essere utilizzati per attività 
										agrituristiche gli edifici o parti di 
										essi esistenti sul fondo nonché locali o 
										edifici rurali siti in aggregati urbani 
										ed utilizzati direttamente 
										dall'imprenditore agricolo in rapporto 
										di connessione con l' attività agricola. 
										L'utilizzazione agrituristica non 
										comporta il cambio di destinazione d' 
										uso degli edifici e dei fondi 
										interessati. La sistemazione degli 
										immobili può avvenire attraverso 
										interventi di manutenzione 
										straordinaria, di ristrutturazione e di 
										restauro.Gli interventi non possono 
										modificare le caratteristiche di 
										ruralità degli edifici, secondo il 
										criterio tipologico, architettonico e 
										nel rispetto delle normative 
										urbanistiche e paesaggistiche. 
										  
										
										ARTICOLO 5 
										Norme igienico sanitarie 
										I 
										locali e gli alloggi destinati all' 
										utilizzazione agrituristica devono 
										possedere i requisiti igienico sanitari 
										previsti dai regolamenti edilizi 
										comunali per le civili abitazioni. I 
										locali adibiti a punto di ristoro 
										agrituristico sono soggetti alle 
										disposizioni dei cui alla Legge 283/ 62 
										e successive modifiche ed integrazioni, 
										nonché ai criteri di attuazione della 
										presente legge. 
										  
										
										ARTICOLO 6 
										Elenco regionale degli operatori 
										agrituristici 
										E' 
										istituito presso la Giunta 
										Regionale,Settore Agricoltura e Foreste, 
										l' Albo regionale dei soggetti abilitati 
										all' esercizio dell' agriturismo.L' 
										iscrizione al predetto albo è disposta 
										con decreto del Presidente della Giunta 
										Regionale.Le domande tendenti ad 
										ottenere l' iscrizione all' Albo sono 
										presentate all' Ispettorato Provinciale 
										dell' Agricoltura competente per 
										territorio, che entro 30 giorni dalla 
										data di ricezione delle stesse provvede 
										all' istruttoria da trasmettere, per i 
										successivi adempimenti, al competente 
										Servizio del Settore Agricoltura.Avverso 
										il diniego di iscrizione nell' Albo 
										regionale è ammesso, entro 30 giorni 
										dalla comunicazione, ricorso alla Giunta 
										regionale, che si esprime entro 60 
										giorni dalla data di acquisizione dello 
										stesso. 
										  
										
										ARTICOLO 7 
										Commissione regionale per l' agriturismo 
										E' 
										istituita presso il Settore Agricoltura 
										della Giunta la Commissione Regionale 
										per l' Agriturismo. La Commissione, 
										nominata con decreto del Presidente 
										della Giunta Regionale, su conforme 
										delibera della stessa, è così composta: 
										- dal Componente la Giunta preposto al 
										Settore Agricoltura e Foreste, o da un 
										suo delegato,che la presiede; 
										- da un funzionario regionale del 
										Settore Agricoltura; 
										- da un funzionario regionale del 
										Settore Turismo; 
										- da un funzionario regionale del 
										Settore Beni Ambientali; 
										- da un rappresentante per ciascuna 
										delle Organizzazioni Professionali 
										Agricole facenti parte del CNEL, che 
										abbiano Associazioni Nazionali 
										Agrituristiche operanti nella Regione; 
										- da un rappresentante per ciascuno 
										degli Ispettorati Provinciali dell' 
										Agricoltura; 
										- da un funzionario di livello non 
										inferiore al 6 profilo professionale 
										amministrativo, con compiti di 
										segretario e senza diritto al voto; 
										La Commissione esercita le seguenti 
										funzioni: 
										a) vigila sulla corretta applicazione 
										delle normative amministrative previste 
										dall' art. 8 della presente legge; 
										b) formula pareri previsti sui programmi 
										di investimento pubblico nel campo dell' 
										agriturismo; 
										c) rassegna parere consultivo sulla 
										formulazione del programma regionale di 
										sviluppo del Settore; 
										d) esprime parere sui ricorsi dei 
										soggetti non abilitati a svolgere 
										attività agrituristica; 
										e) promuove quanto necessario per 
										coordinare le attività degli Enti 
										interessati all' agriturismo; 
										f) esprime parere obbligatorio sulle 
										proposte di cancellazione, ai sensi del 
										successivo art. 13,dell' Elenco 
										regionale degli operatori che hanno 
										perso i requisiti per aver titolo di 
										iscrizione.Ai componenti la Commissione, 
										esterni all' Amministrazione regionale, 
										compete il trattamento economico 
										previsto dalla LR2- 2- 88, n. 15. 
										  
										
										ARTICOLO 8 
										Disciplina amministrativa 
										Al 
										rilascio dell' autorizzazione per l' 
										esercizio dell' attività agrituristica 
										provvede il Sindaco del Comune ove ha 
										sede l'azienda interessata all' 
										esercizio dell' attività stessa, ai 
										sensi e per gli effetti dell' art. 8 
										della Legge n. 730/85.I soggetti 
										interessati devono presentare apposita 
										domanda corredata della seguente 
										documentazione: 
										a) certificato di iscrizione all' Albo 
										regionale degli imprenditori 
										agrituristici; 
										b) domanda da cui risultano le 
										caratteristiche delle attività 
										agrituristiche esercitate di cui 
										all'art. 2 della presente legge; 
										c) libretto sanitario per gli addetti 
										alla somministrazione di pasti e 
										bevande; 
										d) certificato di idoneità igienico 
										sanitaria dei locali adibiti a punto 
										ristoro; 
										e) abitabilità delle strutture 
										agrituristiche. Entro il 31 gennaio di 
										ogni anno il Comune trasmette alla 
										Giunta Regionale e agli Organismi 
										regionali preposti alla promozione 
										turistica competenti per territorio, l' 
										elenco nominativo delle attività 
										autorizzate nell' anno precedente.Per le 
										aziende agrituristiche non è richiestala 
										classificazione prevista dalla LR26- 1- 
										1993, n. 11.Il soggetto autorizzato allo 
										svolgimento delle attività 
										agrituristiche deve:- esporre al 
										pubblico l' autorizzazione, nonchè il 
										marchio agrituristico regionale, 
										rilasciato dal competente Servizio del 
										Settore Agricoltura; 
										- rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nell'autorizzazione; 
										- tenere un registro contenente le 
										generalità degli alloggiati, con le date 
										di arrivo e di partenza, in ottemperanza 
										alle norme di pubblica sicurezza. Entro 
										il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno 
										gli interessati devono comunicare alla 
										Giunta regionale - Settore Turismo - i 
										prezzi che intendono applicare, 
										rispettivamente dal1 giugno e dal 1 
										gennaio dell' anno successivo. 
										  
										
										ARTICOLO 9 
										Programma regionale agrituristico 
										La 
										Giunta regionale, sentita la Commissione 
										Regionale di cui all' art. 7, predispone 
										il programma regionale per l' 
										agriturismo e per la rivitalizzazione 
										delle aree rurali.Il programma regionale 
										stabilisce gli obiettivi di sviluppo 
										dell' agriturismo nel territorio 
										regionale ed in particolare: 
										a) individua le zone di prevalente 
										interesse agrituristico; 
										b) favorisce l' incremento, in 
										concessione con l'attività agricola, 
										delle attività artigianali di tipo 
										rurale; 
										c) stabilisce gli obiettivi di sviluppo 
										del settore; 
										d) delibera e coordina i piani di 
										sviluppo di cui al successivo articolo 
										12; 
										e) fissa i criteri e le proprietà per il 
										riparto territoriale delle risorse; 
										f) costituisce una Banca dati delle 
										risorse e delle caratteristiche rurali 
										della Regione.Il programma agrituristico 
										ha durata triennale con aggiornamenti 
										annuali ed è approvato dal Consiglio 
										Regionale.Il programma regionale 
										agrituristico deve essere in armonia con 
										gli indirizzi della programmazione 
										nazionale e regionale, con la 
										pianificazione territoriale, con la 
										Legge nº394/ 91 e con i regolamenti 
										CEE.  
										  
										
										
										ARTICOLO 10 Provvidenze agli 
										imprenditori agricoli  
										Agli iscritti 
										nell' Albo di cui all' art. 6 della 
										presente legge, possono essere concessi 
										contributi in conto capitale o in conto 
										interesse per l' esecuzione di 
										interventi sui fabbricati e sulle aree 
										esterne da destinare ad attività 
										agrituristiche. Sono ammesse a 
										contributo anche quelle opere necessarie 
										all' espletamento di attività culturali, 
										ricreative e sportive di cui all' art. 2 
										della presente legge. Sono, altresì, 
										ammesse al contributo le spese relative 
										all' arredamento, secondo i criteri di 
										attuazione della presente legge.Il 
										volume massimo di investimenti 
										ammissibili a contributo è stabilito 
										nella misura di L. 120.000.000, sulla 
										base di appositi computi metrici e con 
										l'applicazione del prezziario ANCE. 
										Nella previsione di spesa è ammessa una 
										aliquota non superiore al 10% per spese 
										generali. La misura massima del 
										contributo in conto capitale è fissata 
										nel 40% della spesa ammessa,elevabile al 
										50% nelle aree svantaggiate, di cui alla 
										direttiva CEE 268/ 75. Nel corso dei 
										lavori sono consentite anticipazioni 
										sino all' 80% del contributo 
										accordato.In alternativa al contributo 
										in conto capitale,la Regione può 
										concedere il concorso sul pagamento 
										degli interessi relativi a mutui di 
										durata decennale, fino ad un massimo 
										del100% della spesa ritenuta 
										ammissibile, da contrarsi per la 
										realizzazione delle opere con Istituti 
										autorizzati che abbiano stipulato 
										apposita convenzione con la Regione.Il 
										concorso regionale attualizzato non 
										potrà superare l' importo dei contributi 
										in conto capitale concedibili ai sensi 
										del comma 5.Ai mutui si applica il tasso 
										di riferimento fissato, per le 
										operazioni di credito agrario di 
										miglioramento, con Decreto del Ministero 
										del Tesoro.Sono altresì previsti mutui 
										per il completamento delle strutture 
										agrituristiche già esistenti.Gli 
										immobili e le relative pertinenze 
										oggetto dei benefici, sono soggetti ad 
										un vincolo di destinazione decennale a 
										decorrere dalla data di accertamento 
										della avvenuta esecuzione delle 
										opere.Nei piani di miglioramento di cui 
										all' artº2 del Regolamento CEE n. 797/ 
										85 e successive modifiche, possono 
										essere previsti ulteriori e diversi 
										investimenti a fini agrituristici da 
										effettuare nell' azienda agricola.Le 
										aziende site nelle aree protette di cui 
										alla Legge 394/ 91, hanno priorità nella 
										concessione di contributi.Il programma 
										regionale agrituristico stabilisce i 
										criteri e le altre priorità per la 
										concessione dei contributi in conto 
										capitale e in conto interesse.Sono 
										ammesse a contributo le attività di cui 
										all' articolo 2 della presente legge, 
										nonché la strutturazione di laboratori 
										per la trasformazione e confezionamento 
										di prodotti agricoli e di punti vendita 
										aziendali. 
										  
										
										
										ARTICOLO 11 Provvidenze agli enti 
										pubblici 
										Alle Province, ai 
										Comuni ed alle Comunità Montane, possono 
										essere assegnati contributi in conto 
										capitale nella misura massima del 75%, 
										per la realizzazione dei seguenti 
										interventi: 
										a) realizzazione e miglioramento di 
										servizi e infrastrutture volte allo 
										sviluppo agrituristico; 
										b) studio, realizzazione e promozione di 
										itinerari agrituristici. 
										Gli interventi di cui sopra dovranno 
										essere in armonia con gli obiettivi 
										stabiliti dal programma regionale. 
										Possono realizzare gli interventi solo 
										gli Enti nei cui territori siano 
										ricomprese aziende agrituristiche 
										operanti.Tutti gli interventi devono 
										indicare nella fase progettuale i 
										soggetti che li gestiranno con annessa 
										valutazione costi/ benefici.Gli Enti di 
										cui al precedente primo comma,all' atto 
										della richiesta devono precisare,con 
										atto deliberativo del relativo 
										Consiglio, i mezzi finanziari con cui 
										faranno fronte alla quota del 25% da 
										porre a carico del proprio Bilancio.Alle 
										Aziende delle Foreste Demaniali 
										Regionali ed agli Enti Parco Nazionali e 
										Regionali,per lo svolgimento delle 
										attività agrituristiche,è riservato sino 
										al 5% dello stanziamento della presente 
										legge. I programmi dagli stessi 
										proposti, approvati ai sensi della 
										normativa contenuta nella presente 
										legge, sono finanziabili per intero 
										nell' ambito delle disponibilità di cui 
										al comma precedente. 
										  
										
										
										ARTICOLO 12 Piani di sviluppo 
										Il programma di 
										sviluppo agrituristico e di 
										rivitalizzazione delle aree rurali, 
										tenuti presentii principi generali, 
										stabilisce gli obiettivi di sviluppo 
										agrituristico nel territorio 
										regionale.Per l' attuazione di tali 
										obiettivi sono previsti piani integrati 
										che abbiano per tema: 
										a) l' organizzazione e lo svolgimento di 
										corsi di qualificazione professionale 
										per aziende già operanti o comunque 
										iscritte nell' elenco regionale; 
										b) la promozione delle iniziative 
										agrituristiche e della immagine 
										agrituristica complessiva della regione, 
										anche di concerto con il programma 
										promozionale dell' Assessorato al 
										Turismo; 
										c) attuazione e gestione di una banca 
										dati regionale sull' agriturismo; 
										d) valorizzazione dell' ambiente rurale; 
										e) valorizzazione e promozione dei 
										prodotti tipici regionali; 
										f) organizzazione di manifestazioni 
										culturali sull' ambiente e le tradizioni 
										rurali; 
										g) l' istituzione e la valorizzazione di 
										un marchio regionale agrituristico; 
										h) applicazione di tecnologie 
										telematiche.Sono previsti contributi 
										annuali alle associazioni agrituristiche 
										operanti nella Regione,concessi in 
										relazione ad un programma dettagliato 
										delle attività di cui ai piani di 
										sviluppo,da presentare entro il 30 
										ottobre di ciascun anno, alla Giunta 
										Regionale - Assessorato all'Agricoltura.Il 
										contributo è relativo alle iniziative 
										previste nel programma annuale il quale 
										deve essere corredato da:- atto 
										costitutivo, Statuto dell'Associazione 
										ed elenco degli iscritti relativo all' 
										anno di competenza; 
										- relazione sull' attività dell' 
										associazione; 
										- preventivo dettagliato di spesa; 
										- verbale del Consiglio di 
										Amministrazione che autorizza il 
										Presidente a presentare la domanda. 
										  
										
										
										ARTICOLO 13 Verifica e revoca dell' 
										autorizzazione 
										Gli Ispettorati 
										Provinciali dell' Agricoltura effettuano 
										verifiche periodiche sul mantenimento 
										dei requisiti per l' iscrizione all' 
										Albo. La perdita di tali requisiti 
										comportala cancellazione dall' Albo 
										regionale degli imprenditori 
										agrituristici, la revoca dell' 
										autorizzazione comunale e la 
										restituzione delle provvidenze 
										eventualmente ottenute, di cui all' 
										artº10 della presente legge.Il 
										provvedimento di cancellazione è 
										adottato dalla Giunta regionale, previa 
										acquisizione del parere obbligatorio da 
										parte della Commissione Regionale per l' 
										Agriturismo. 
										  
										
										
										ARTICOLO 14 Sanzioni amministrative. 
										Chiunque eserciti 
										abusivamente attività agrituristiche o 
										comunque violi gli obblighi previsti 
										dalla presente legge è soggetto alla 
										sanzione amministrativa di cui alla 
										Legge n. 287del 25- 8- 91. 
										  
										
										
										ARTICOLO 15 Abrogazione La Legge 
										Regionale n. 18 del 24.1.84  
										-<< Norme in 
										materia di agriturismo >> - è abrogata. 
										  
										
										
										ARTICOLO 16 Norma transitoria. 
										Gli imprenditori 
										agricoli, in possesso dell'attestato 
										provvisorio di idoneità a svolgere 
										attività agrituristica alla data in 
										vigore della presente legge, sono 
										iscritti d' ufficio nell' Albo degli 
										operatori agrituristici. 
										  
										
										
										ARTICOLO 17 Norme per la disciplina del 
										turismo rurale. 
										La Regione, 
										inoltre, incentiva il recupero del 
										patrimonio edilizio, sito nei piccoli 
										centri e nelle campagne, da destinare ad 
										attività di turismo verde ed ambientale 
										per le forti sinergie che tali attività 
										sviluppano con l' agriturismo. A tal 
										fine la Regione finalizza risorse 
										proprie e quelle derivanti da fonti 
										comunitarie e nazionali a quanti, 
										indipendentemente dall' esercizio dell' 
										imprenditoria agricola, intendano 
										recuperare il patrimonio edilizio sito 
										in ambienti rurali. 
										  
										
										
										ARTICOLO 18 Criteri di attuazione. 
										Al fine di dare 
										concreta esecuzione alla presente legge 
										è approvato l' allegato << A >> 
										contenente i << criteri di attuazione 
										>>. 
										  
										
										
										ARTICOLO 19 Norma finanziaria.  
										Agli oneri 
										derivanti dall'applicazione degli 
										articoli 9, 10, 11 e 12 della presente 
										legge si fa fronte, per l' anno 1994, 
										con lo stanziamento di L. 20.423.000.000 
										iscritto al Capitolo di spesa n. 102452 
										del Bilancio regionale per il medesimo 
										esercizio. Per gli anni successivi 
										al1994 le leggi di approvazione o di 
										variazione dei pertinenti Bilanci 
										regionali determinano gli oneri relativi 
										agli interventi previsti nella presente 
										legge. Allo scopo, saranno utilizzati i 
										cespiti derivanti da legislazione 
										statale finalizzata agli interventi in 
										agricoltura.All' onere per la 
										corresponsione dei gettoni di presenza 
										dei membri della Commissione di cui all' 
										art. 6 della presente legge, si fa 
										fronte con lo stanziamento annuale del 
										Capitolo011425 dello stato di previsione 
										della spesa del bilancio regionale.La 
										presente legge regionale sarà pubblicata 
										nel << Bollettino Ufficiale della 
										Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque 
										spetti di osservarla e di farla 
										osservare come legge della Regione 
										Abruzzo.Data a L' Aquila, addì 31 maggio 
										1994 
										  
										 
										  
										
										ALLEGATO 
										1: ALLEGATO << A >>CRITERI DI ATTUAZIONE 
										DELLA LEGGE REGIONALE AVENTE PER 
										OGGETTO: << NUOVE NORME IN MATERIA DI 
										AGRITURISMO >>  
										  
										
										
										1.0 – REQUISITI 
										L' attività 
										agrituristica è caratterizzata dal 
										rapporto di connessione e 
										complementarietà con l' impresa agricola 
										e cioè con le attività di coltivazione, 
										silvicoltura e allevamento, che devono 
										comunque rimanere principali e 
										prevalenti.Il principio della prevalenza 
										viene stabilito con il criterio del 
										Tempo - Lavoro, secondo la circolare del 
										Ministero Agricoltura e Foreste n. 10/ 
										86.Il calcolo deve essere fatto con le 
										tabelle di conversione già utilizzate 
										per calcolare l' unità lavorativa 
										annua.Il tempo di lavoro dedicato all' 
										attività agricola deve essere superiore 
										(almeno il 51%) rispetto a quello 
										indicato all' attività agrituristica. 
										Per le aziende di tipo estensivo o site 
										in aree svantaggiate ai sensi del Reg. 
										CEE n. 268/ 75 il tempo dedicato all' 
										attività agricola dev' essere almeno il 
										40% del totale. In ogni caso, in 
										applicazione del regolamento CEE n. 
										2328/ 91 art. 5, agli imprenditori 
										agricoli che pur non essendo agricoltori 
										a titolo principale, ricavino almeno il 
										50% del loro reddito totale delle 
										attività agricole, 
										forestali,agrituristiche, di artigianato 
										rurale, oppure da attività di 
										conservazione dello spazio naturale, in 
										applicazione dei regolamenti CEE n. 
										2078/ 92 e 2080/ 92, è concesso di 
										svolgere attività agrituristica purché 
										il reddito proveniente dall' attività 
										dell' azienda agricola non sia inferiore 
										al 25% del reddito totale dell' 
										imprenditore.Il titolare dell' attività 
										agrituristica è l' imprenditore agricolo 
										singolo od associato come definito dall' 
										art. 2135 del Codice Civile che conduce 
										un' azienda sia in proprietà che ad 
										altro titolo od un suo familiare ai 
										sensi dell' artº230 bis, 3 comma Codice 
										Civile e cioè il coniuge,i parenti entro 
										il 3 grado e gli affini entro il 2, 
										anche se non conviventi.Le cooperative 
										iscritte nella sezione agricola del 
										registro prefettizio, ai fini della 
										presente legge, sono equiparate all' 
										imprenditore singolo a prescindere dalla 
										qualifica del singolo socio e, quindi, i 
										requisiti di cui ai commi precedenti 
										vanno riferiti all' attività della 
										società .  
										  
										
										
										2.0 - OSPITALITA' IN LOCALI AZIENDALI  
										L' ospitalità per 
										soggiorno può essere esercitata in 
										locali appositamente predisposti con il 
										limite massimo di 10 stanze per 
										complessivi30 posti letto.Le 
										caratteristiche dei locali sono le 
										stesse previste per gli impianti adibiti 
										a normale abitazione tenendo in dovuta 
										considerazione le caratteristiche di 
										ruralità della stessa.L' unica dicitura 
										autorizzata è : << Alloggio 
										Agrituristico >>. 
										  
										
										
										2.1 - OSPITALITA' IN SPAZI APERTI  
										Può essere attuata 
										predisponendo piazzole di sosta per 
										tende, e/ o carrelli tenda, e/ o caravan 
										e/o autocaravans, fino ad un massimo di 
										30 persone ospitate 
										contemporaneamente.Il numero massimo si 
										persone ospitabili per soggiorno nell' 
										agricampeggio e nei locali aziendali può 
										essere sommato.L' unica dicitura 
										autorizzata è << Campeggio Agrituristico 
										>>.Le aziende che svolgono solo attività 
										di campeggio possono avere un massimo di 
										40 posti tenda e/ o posti caravans. 
										  
										
										
										2.2 - SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E 
										BEVANDE 
										Nell' azienda 
										agrituristica possono essere 
										somministrati pasti e bevande 
										utilizzando cibi ottenuti da produzioni 
										aziendali trasformate in azienda o all' 
										esterno, privilegiando la gastronomia 
										tipica dell' area e della 
										Regione.Rientrano tra le bevande anche 
										gli alcolici ed i super alcoolici purchè 
										tipici della tradizione regionale.Nell' 
										utilizzo degli ingredienti per la 
										preparazione dei cibi devono essere 
										rispettati i seguenti limiti di 
										provenienza per quanto riguardale 
										materie prime:- 50% produzione 
										aziendale, 30% se trattasi di aziende 
										site in territorio montano;- 40% 
										acquisto di prodotti tipici 
										regionali,esclusivamente da altri 
										produttori agricoli singoli o associati, 
										60% se trattasi di aziende site in 
										territorio montano;- 10% quota di 
										acquisto residua per prodotti 
										utilizzabili dall' azienda.Il limite 
										massimo dei giorni di apertura per la 
										sola attività di ristorazione è fissato 
										in290 giorni, anche frazionabili a 
										discrezione dell' imprenditore 
										agrituristico nell' arco dell'anno, del 
										mese e della settimana.E' fissato il 
										limite di capienza massimo per i punti 
										ristoro di n. 50 posti a sedere.L' unica 
										dicitura autorizzata è << punto ristoro 
										agrituristico >>. 
										  
										
										
										2.3 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' 
										SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE 
										Le attività 
										ammesse devono avere un rapporto di 
										connessione con l' attività aziendale e 
										con l' ambiente e la cultura rurale, 
										anche in considerazione dei nuovi 
										orientamenti della politica agricola 
										comunitaria, Reg. 2080/ 92 e Reg. 2078/ 
										92 e della legge quadro sulle aree 
										protette 394/ 91.Rientrano tra le 
										attività sportive e culturali:l' 
										equitazione, il nolo di bici e canoe, l' 
										organizzazione di itinerari artistici e 
										naturalistici che, se limitati nell' 
										ambito territoriale comunale,può 
										prescindere dalle previsioni legislative 
										contenute nella LR 14 luglio 1987, n. 
										39,la pratica in strutture aziendali di 
										tennis, bocce,calcetto, nuoto, l' 
										organizzazione di corsi,di mostre, di 
										giornate culturali tese a valorizzare le 
										tradizioni, la cultura ed i prodotti del 
										mondo agricolo, l' allestimento di 
										musei, la pesca sportiva.In ogni caso, 
										per quanto riguarda le attività 
										ricreative, sempre chè utilizzino il 
										fondo,sono ammesse quelle che 
										valorizzano l' ambiente rurale ed 
										utilizzano la natura per lo svago degli 
										ospiti e quelle di cui al Reg. 
										2078/92.Ogni azienda non può possedere 
										più di due strutture sportive fisse. 
										  
										
										
										2.4 - VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI 
										E' consentito all' 
										imprenditore agrituristico vendere i 
										prodotti della propria azienda senza 
										dover fare specifica domanda di cui alla 
										Legge n. 59/ 63, ma facendone esplicita 
										menzione nella domanda di autorizzazione 
										amministrativa. I prodotti possono 
										essere venduti allo stato naturale o 
										trasformati in proprio purchè ricavati 
										da materie prime prevalentemente 
										aziendali.Tali prodotti, la cui 
										preparazione e commercializzazione deve 
										avvenire nel rispetto della normativa 
										igienico - sanitaria vigente,possono 
										essere venduti anche a chi non 
										usufruisce di altri servizi 
										agrituristici aziendali.L' imprenditore 
										agrituristico può vendere esclusivamente 
										prodotti della propria azienda 
										agricola.Sono ammesse eccezioni nei 
										casi:- in cui l' imprenditore agricolo e 
										agrituristico fa parte di un consorzio 
										di produttori ed il consorzio apre un 
										proprio punto vendita autorizzato,nei 
										locali del socio imprenditore 
										agrituristico;- quando esiste un 
										contratto in conto deposito tra due 
										produttori agricoli.  
										  
										
										
										3.0 - ESERCIZIO DELL' AGRITURISMO 
										Le attività 
										agrituristiche possono essere esercitate 
										dai soggetti di cui al punto 1.0, che 
										possono avvalersi di personale 
										dipendente assunto per l' attività 
										aziendale agricola e quindi utilizzato 
										in prevalenza in detta attività e nel 
										tempo residuo nelle attività 
										agrituristiche. L'inquadramento di 
										assunzione è quello previsto dal 
										contratto di lavoro agricolo.Tale 
										disposizione non si applica per le 
										cooperative agricole, in quanto queste, 
										oltre ad impiegare i soci nell' attività 
										, possono assumere personale da adibire 
										a scopi agrituristici. Le dizioni << 
										imprenditore agrituristico >>,<< azienda 
										agrituristica >> o << Agriturismo >>, 
										possono essere usate solo da 
										imprenditori e aziende regolarmente 
										iscritte all' albo regionale e 
										regolarmente autorizzate dal Sindaco del 
										Comune dove viene svolta l' attività .  
										  
										
										
										4.0 - UTILIZZO DEGLI IMMOBILI PER USO 
										AGRITURISTICO 
										L' attività 
										agrituristica si può svolgere in edifici 
										rurali, sia in abitazioni che annessi 
										rustici.L' utilizzo di questi non 
										comporta cambio di destinazione d' uso e 
										le autorizzazioni o concessioni sono 
										soggette ad oneri di urbanizzazione,se 
										espressamente previsto dalle normative 
										urbanistiche vigenti. I requisiti 
										edilizi (altezze, rapporti 
										volumetrici,apertura finestre ecc.), per 
										i locali da adibire ad usi agrituristici 
										sono in ogni caso quelli previsti per le 
										case di abitazione e quindi con tutte le 
										deroghe ed eccezioni previste dai 
										regolamenti edilizi comunali nei diversi 
										ambiti geografici.E' prevista deroga 
										specifica per le strutture di interesse 
										storico - architettonico e per le 
										aziende agrituristiche individuate come 
										<< tipo familiare >>, secondo i criteri 
										di classificazione stabiliti dall' 
										Anagritur. Per aggregato abitativo, nei 
										cui locali si può svolgere l' attività 
										agrituristica, si intende il complesso 
										degli edifici al servizio del fondo 
										costituiti da abitazioni ed annessi 
										rustici. Tali strutture possono essere 
										site anche in centri storici solo in 
										quei Comuni o centri abitati che il 
										programma regionale agrituristico 
										definirà di tipo rurale.Le aree 
										utilizzate nell' ambito dell' azienda a 
										servizio dell' attività agrituristica 
										sono considerate a tutti gli effetti di 
										pertinenza delle aziende medesime e 
										quindi non soggette ai vincoli previsti 
										per i pubblici esercizi.  
										  
										
										
										5.0 - NORME IGIENICO - SANITARIE 
										Di seguito vengono 
										riportate le norme igienico - sanitarie 
										a cui le aziende agrituristi che devono 
										attenersi nello svolgimento della loro 
										attività .In ogni caso le attività 
										agrituristiche non sono parificabili 
										agli esercizi commerciali di 
										ristorazione, di affittacamere e di 
										albergo. 
										  
										
										
										5.1 - OSPITALITA' PER SOGGIORNO 
										I locali, fatte 
										salve le loro caratteristiche di 
										ruralità , devono rispondere ai 
										requisiti previsti per l' abitabilità 
										dal punto di vista edilizio.Vanno quindi 
										osservati i parametri minimi previsti 
										dai regolamenti edilizi comunali per le 
										case di abitazione (altezza, 
										superficie,superficie finestra), in 
										particolare in relazione alla superficie 
										minima disponibile per posto letto; deve 
										essere accertata l' assenza di cause di 
										insalubrità .I servizi igienici devono 
										essere compresi di lavabo, vasca o 
										doccia, tazza e bidet (con erogatore d' 
										acqua a getto) e dovranno essere almeno 
										uno per ogni 6 posti letto.Per quanto 
										riguarda l' arredamento dovrà essere 
										disponibile, per persona, un letto ed 
										una seggiola ed in ogni stanza dovrà 
										esserci un armadio ed un cestino per 
										rifiuti.L' impianto elettrico dovrà 
										essere rispondente alla normativa 
										vigente per le civili abitazioni;i 
										davanzali dovranno essere adeguatamente 
										protetti; le scale non dovranno essere 
										pericolose e dovrà essere messo in atto 
										tutto quanto previsto in funzione della 
										prevenzione degli infortuni per le case 
										di abitazione.Per quanto riguarda l' 
										accoglimento in spazi aperti di 
										campeggiatori in tende, carrelli tenda 
										e/ o caravans e autocaravans, deve 
										essere prevista per ogni piazzola di 
										sosta per carrello tenda almeno 30 mq e 
										per caravans e auto-caravans almeno 40 
										mq, oltre allo spazio per l' auto. I 
										servizi igienici devono essere 
										costituiti da almeno n. 3 gabinetti; n. 
										1 vuotatoi o di facile accesso, situato 
										preferibilmente all' esterno dei servizi 
										igienici e lontano dalle piazzole di 
										soggiorno; n. 1 presa d' acqua potabile. 
										Inoltre, in funzione dei posti 
										disponibili,n. 2/ 3 docce chiuse; n. 2/ 
										3 lavabi; 1/ 2 lavelli;1/ 2 lavatoi; 1 
										fontanella; infine 1 colonnina con 
										possibilità di attacco per la presa di 
										corrente elettrica. 
										  
										
										
										5.2 - LOCALI DI PREPARAZIONE E 
										SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE 
										Qualora nell' 
										ambito dell' attività agrituristica si 
										provveda anche alla preparazione e 
										somministrazione di alimenti e bevande, 
										questa deve essere preventivamente 
										autorizzata ai sensi dell' art. 2 della 
										Legge 30- 4- 62 n. 283 e art. 25 e 
										seguenti del DPR 26- 3- 80, n. 327, 
										indipendentemente dal rilascio di altro 
										tipo di autorizzazione e/ o del 
										Certificato di abitabilità. La suddetta 
										autorizzazione ricomprenderà sia l' 
										attività di cucina quanto quella di 
										somministrazione.In ogni caso, i locali 
										da destinare ad uso agrituristico devono 
										possedere i requisiti igienico -sanitari 
										previsti per le abitazioni, tenuto conto 
										delle caratteristiche di ruralità degli 
										edifici.Specifica deroga è prevista per 
										le aziende agrituristiche individuate << 
										di tipo familiare >>secondo i criteri di 
										classificazione stabiliti dall'Anagritur. 
										In particolare si fa riferimento a 
										quanto disposto dal capoverso 5 dell' 
										art. 28 del DPR n. 327/ 80 che delega l' 
										autorità sanitaria a tenere conto dei 
										casi peculiari anche in relazione a 
										particolari esigenze tecnologiche, fra i 
										quali rientrano la preparazione, 
										confezionamento e somministrazione e 
										vendita di alimenti in azienda 
										agrituristica.Il personale che manipola 
										alimenti deve essere in possesso del 
										libretto di idoneità sanitaria ai sensi 
										dell' art. 37 e segg. del DPR nº327/ 80. 
										Requisiti delle cucine Devono essere 
										ubicate in locali sufficientemente ampi, 
										ben areate, dotate di canne e cappe di 
										aspirazione integrate da mezzi meccanici 
										quando in rapporto alla cubatura e 
										all'entità della lavorazione l'areazione 
										naturale non sia sufficiente a garantire 
										un ottimale ricambio d'aria. Devono 
										essere altresì ben illuminate 
										direttamente dall' esterno. Le relative 
										aperture verso l' esterno devono essere 
										protette da mezzi meccanici (zanzariere) 
										contro gli insetti ed altri animali 
										nocivi.Il pavimento deve essere eseguito 
										con materiale liscio, non fessurabile, 
										ben connesso, facilmente lavabile e 
										disinfettabile, resistente agli urti, 
										con angoli di raccordo tra le pareti 
										etra queste ed il pavimento, 
										possibilmente arrotondati. Le pareti 
										devono essere rivestite con materiale 
										lavabile fino ad almeno metri 2 di 
										altezza per tutto il perimetro della 
										cucina.La cucina deve essere integrata, 
										per quanto possibile, da una dispensa 
										preferibilmente accessibile dall' 
										esterno ove conservare le scorte 
										necessarie. In rapporto all' entità di 
										lavorazione deve essere previsto un 
										proporzionato numero di celle e/ o 
										armadi frigoriferi destinati alla 
										conservazione, in comparti 
										separati,degli alimenti non omogenei 
										(carni, frutta,pasta fresca, formaggi 
										ecc.).  
										Qualora non si provveda alla 
										somministrazione immediata delle 
										pietanze, gli alimenti deperibili cotti, 
										quali arrosti con copertura di gelatina, 
										ecc., devono essere conservati oltre che 
										protetti da qualsiasi causa di 
										inquinamento anche con opportuni sistemi 
										atti ad assicurare il mantenimento di 
										una temperatura non superiore a + 10 C 
										ovvero non inferiore ai + 65 C. I 
										rifiuti ed altri materiali putrescibili 
										che si formano nel corso delle 
										lavorazioni devono essere raccolti per 
										la loro momentanea conservazione in 
										attesa del successivo sollecito 
										smaltimento, in appositi bidoni a 
										comando a pedale o a bascula. I banchi 
										da lavoro devono essere in acciaio inox 
										o altro materiale riconosciuto idoneo 
										dalla competente Autorità Sanitaria. I 
										lavelli,possibilmente in acciaio inox, 
										devono avere erogazione non manuale di 
										acqua potabile e dotati di apposito 
										ripiano chiuso per riporvi i detergenti 
										ed altro materiali di pulizia.  
										Sala di somministrazione deve essere 
										proporzionata alla capacità di 
										lavorazione della cucina. Tutte le 
										finestre devono essere munite di 
										protezione meccanica contro le mosche. 
										Tutte le suppellettili e la biancheria 
										devono essere tenute in appositi 
										armadio, comunque, a riparo dalla 
										polvere o da altre fonti di 
										contaminazione. La sala deve assicurare 
										almeno mq. 1,5 per ogni posto a sedere. 
										Deve essere dotata, possibilmente,di n. 
										2 servizi igienici, distinti per sesso. 
										Tuttavia per un numero di posti 
										inferiore a 25 è consentito un solo 
										servizio igienico; mentre per un numero 
										di posti inferiore a 20 è consentita la 
										utilizzazione dei servizi alloggi.  
										Vendita determinate sostanze alimentari 
										e/o attivazione laboratori produzione 
										delle stesse. Nel rispetto di elementari 
										accorgimenti igienici è consentita la 
										vendita di tutte quelle sostanze 
										alimentari che non richiedono 
										manipolazioni e/o elaborati processi di 
										trasformazione. Nel locale cucina, 
										inteso come laboratorio di produzione, è 
										consentita la preparazione,rigorosamente 
										in tempi separati tra loro e con quelli 
										riservati all'approntamento e cottura 
										dei pasti, di modeste quantità di: pasta 
										alimentare fresca, conserve vegetali, 
										formaggi, insaccati, frutta sciroppata, 
										frutta cotta, frutta candita, 
										confetture, prodotti apistici, per un 
										quantitativo giornaliero non superiore a 
										kg 10, avendo cura di lavare e 
										disinfettare sia preventivamente quanto 
										ad ultimazione dei lavori,ogni 
										superficie, suppellettile ed altra 
										attrezzatura utilizzata.  
										Per la produzione e vendita in 
										quantitativi superiori a quelli sopra 
										indicati è fatto obbligo 
										dell'attivazione di specifico 
										laboratorio,per ogni genere o gruppo 
										omogeneo di prodotti, avente i requisiti 
										prescritti sia dell' art. 28DPR 327/ 80, 
										quanto delle diverse norme speciali 
										disciplinanti i singoli prodotti, 
										debitamente autorizzato dall' Autorità 
										Sanitaria, su conforme parere favorevole 
										da parte del Servizio ULSS competente. 
										Etichettatura delle sostanze 
										alimentari.  
										Tutti i prodotti destinati ad essere 
										venduti e/o distribuiti al consumatore 
										finale, oltre che rispondere ai 
										requisiti intrinseci formalizzati delle 
										vigenti disposizioni generali e 
										specifici in materia di tutela degli 
										alimenti, devono essere preventivamente 
										etichettati, se confezionati,ovvero 
										muniti di appositi cartelli, se venduti 
										sfusi o previo frazionamento, con le 
										seguenti indicazioni, secondo quanto 
										previsto dal Decreto Legislativo 27- 1- 
										92 n. 109; 
										a) denominazione di vendita, è 
										consentito adottare il nome consacrato 
										da usi e consuetudini; 
										b) elenco degli ingredienti, in ordine 
										decrescente in peso, al momento della 
										loro utilizzazione,proceduto dal termine 
										<< ingredienti >>;ovviamente la 
										indicazione non è richiesta per i 
										prodotti composti da un solo 
										ingrediente, per gli ortofrutticoli 
										freschi, nel latte e nelle creme di 
										latte fermentati, nei formaggi, nel 
										burro purchè non siano stati utilizzati 
										ingredienti diversi dal latte, enzimi e 
										colture di microorganismi; 
										c) quantità netta ovvero indicazione << 
										da vendere a peso >> per i prodotti 
										soggetti a notevoli cali di peso, oppure 
										in particolari casi, la indicazione<< da 
										vendere a pezzo o a collo >>; 
										d) termine minimo di conservazione, TMC, 
										o data di scadenza per i prodotti molto 
										deperibili; 
										e) nome e sede ditta produttrice o 
										confezionatrice; 
										f) dicitura che consenta di identificare 
										il lotto(solo i prodotti conservabili 
										per più di tre mesi); 
										g) modalità di conservazione, se 
										necessario; 
										h) eventuali istruzioni per l' uso.Per i 
										prodotti venduti sfusi o generalmente 
										previo frazionamento, ai sensi dell' 
										articolo16 DL 109/ 92, le indicazioni da 
										riportare su apposito cartello apposto 
										in corrispondenza del comparto di 
										vendita, sono limitate a: 
										a) denominazione di vendita; 
										b) elenco degli ingredienti; 
										c) modalità di conservazione; 
										d) scadenza (per paste fresche, pasta 
										alimentare fresca con ripieno).  
										  
										
										
										6.0 - MACELLAZIONE ANIMALI ALLEVATI IN 
										AZIENDA 
										La macellazione ad 
										uso familiare non è consentita tranne 
										che per i suini ai sensi dell'art. 13 
										del Regolamento di Vigilanza Sanitaria 
										delle carni n. 3298/ 1982.La 
										macellazione in azienda è consentita per 
										i volatili, i conigli e la selvaggina 
										allevati ai sensi dell' art. 7 del DPR 
										8- 6- 82, n. 503, dell'art. 13 del DPR 
										10- 8- 1972, n. 967, come integrato 
										dall' art. 2 del DPR 12- 11- 76, n. 
										1000.Nel caso in cui l' attività di 
										macellazione sia inferiore a 150 capi 
										settimanali, è sufficiente che essa sia 
										svolta in un locale polifunzionale,nel 
										quale le operazioni di 
										stordimento,dissanguamento, spellatura e 
										spennatura, di eviscerazione ed 
										eventuale confezionamento vengono 
										effettuate in settori distinti.E' 
										prevista la vigilanza veterinaria sugli 
										allevamenti, sul funzionamento dei 
										macelli e dei dispositivi frigoriferi ai 
										sensi dell' art. 1 e 2del DPR n. 967/ 
										1972, e dell' art. 7 ultimo comma del 
										DPR n. 503/ 1982.I volatiti ed i conigli 
										devono mantenere,in connessione 
										naturale, le frattaglie delle cavità 
										toracica e addominale, con esclusione 
										del pacchetto intestinale, la testa e le 
										zampe (fanno eccezione per queste ultime 
										i conigli)In particolare i locali e le 
										attrezzature devono avere le seguenti 
										caratteristiche:- pavimento e pareti 
										sino a 2 metri di altezza,facilmente 
										lavabili e disinfettabili;- soffitto in 
										grado da non rilasciare polveri,muffe, 
										ecc.;- finestre e porte protette da 
										dispositivi antimoschee scarichi delle 
										acque di lavaggio muniti di sifone e 
										dispositivi antiratto;- lavabi con acqua 
										calda e fredda facilmente accessibili;- 
										servizi igienici non comunicanti 
										direttamente con i locali di 
										lavorazione; possono essere utilizzati 
										quelli esistenti nell' abitazione purchè 
										diversi da quelli a disposizione 
										delpubblico. 
										  
										
										
										6.1 VENDITA DELLE CARNI  
										Qualora in azienda 
										agrituristica si effettui la vendita 
										diretta di carni, devono essere 
										osservatele seguenti indicazioni:- Gli 
										avicunicoli e la selvaggina allevata non 
										possono essere venduti sezionati.- Per 
										le carni del cosiddetto maggiore valgono 
										le norme contenute nel RD 329/ 28 e nel 
										DPRn. 327/ 1980.- Le mezzene ed i quarti 
										dei bovini, suini, ovicaprini ed equini 
										destinati alla vendita devono recare ben 
										visibili i bollini sanitari.- La 
										conservazione delle carni di specie 
										diverse deve avvenire in frigoriferi a 
										scomparti distinti o, comunque, in 
										contenitori o involucri chiusi ed 
										impermeabili nel rispetto delle 
										temperature di conservazione.- Va 
										evitata la promiscuità delle carni 
										destinate alla vendita con vegetali non 
										ancora lavati econ altri prodotti che 
										possono cedere odori e sapori 
										sgradevoli.- Per quanto concerne la 
										possibilità di sottoporre a congelazione 
										le carni macellate da destinare alla 
										vendita o alla somministrazione, è 
										necessario che questa venga 
										espressamente indicata sul provvedimento 
										autorizzativo della Autorità sanitaria. 
										Le carni destinate ad essere congelate 
										devono essere opportunamente 
										confezionate in un involucro e riportare 
										le indicazioni obbligatorie previste 
										dalle norme in vigore, tra le quali la 
										data di congelazione e quella 
										concernente lo stato fisico del 
										prodotto(es. categoria commerciale e se 
										il prodotto è congelato o fresco). Il 
										parere favorevole da parte del servizio 
										veterinario della attività di 
										congelazione è subordinato all' 
										accertamento della presenza di adeguati 
										impianti frigoriferi, uno per la 
										congelazione ed uno per il deposito, in 
										grado di assicurare il raggiungimento di 
										temperature di -20 C ed il mantenimento 
										di temperature di conservazione 
										inferiori a - 15 C.- Vige l' obbligo 
										dell' osservanza delle norme ex Legge n. 
										283/ 1962 e DPR n. 327/ 1980 per i 
										locali ove viene effettuata la vendita 
										dei prodotti alimentari dell' azienda, 
										in particolare se si tratta di alimenti 
										sfusi e/ o venduti a peso. Di qui la 
										necessità , se del caso, della presenza 
										di idoneo frigorifero, eventuale piano 
										di lavoro lavabile e disinfettabile, 
										lavandino con acquacorrente.  
										  
										
										
										7.0 - ALBO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI 
										E' istituito 
										presso la Giunta Regionale -Settore 
										Agricoltura - l' Albo Regionale dei 
										soggetti abilitati a svolgere attività 
										agrituristica. I soggetti interessati 
										presentano richiesta di iscrizione all' 
										Ispettorato Provinciale dell' 
										Agricoltura( IPA) competente per 
										territorio.La richiesta dovrà essere 
										corredata da:- copia iscrizione come 
										coltivatore diretto e/o imprenditore 
										agricolo a titolo principale o altro 
										titolo;- relazione tecnica.Le IPA entro 
										30 giorni compiono l' istruttoria e ne 
										trasmettono l' esito al competente 
										Servizio del Settore Agricoltura.La 
										iscrizione all' Albo è disposta con 
										decreto del Presidente della Giunta 
										regionale.Le IPA provvedono a comunicare 
										all'interessato l' avvenuta iscrizione e 
										gli rilasciano automaticamente idoneo 
										certificato con numero di iscrizione. 
										Tale certificato potrà essere utilizzato 
										anche in copia conforme per l' 
										espletamento delle pratiche 
										amministrative.Le IPA nel compiere l' 
										istruttoria, devono tener conto della 
										situazione penale dei richiedenti. I 
										soggetti che abbiano riportato condanne 
										per i delitti previsti dagli artt. 
										442,444, 513, 515 e 517 del codice 
										penale o per uno dei delitti in materia 
										di igiene e sanità o di frode nella 
										preparazione degli alimenti, non possono 
										essere iscritti all' Albo regionale.Le 
										IPA provvedono, secondo il disposto 
										dell' art. 706, 2 comma, del codice di 
										procedura penale, a richiedere il 
										certificato generale del casellario 
										giudiziario e, ai sensi della Legge n. 
										15/ 1968, art. 10, il certificato penale 
										relativo ai carichi pendenti.Nel caso di 
										diniego motivato all' iscrizione,l' 
										interessato può presentare ricorso alla 
										Giunta regionale, entro 30 giorni dalla 
										comunicazione,ai sensi dell' art. 7 del 
										DPR n. 1199del 24- 11- 71. Sul ricorso 
										si pronuncia il predetto Organo entro 60 
										giorni dalla data di acquisizione dello 
										stesso, sentita la Commissione Regionale 
										per l' agriturismo di cui all' artº7 
										della Legge.Per l' istruttoria delle 
										pratiche le IPA si avvalgono della 
										collaborazione degli uffici territoriali 
										per l' agricoltura( UTA).L' Albo 
										regionale dovrà essere tenuto informa di 
										schedario, con schede numerate e/o 
										tecniche informatiche. Nell' Albo 
										debbono essere indicati:a) per persone 
										singole: nome e cognome, data e luogo di 
										nascita, residenza e nazionalità ;b) per 
										persona giuridica o società : la 
										denominazione,la ragione sociale, la 
										sede e il legale rappresentante;c) data 
										dell' iscrizione;d) attività 
										agrituristica in relazione alla quale è 
										disposta l' iscrizione per tipologia.L' 
										Albo è pubblico e sottoposto a revisioni 
										triennali; l' iscrizione all' Albo non 
										abilita all' esercizio dell' attività , 
										che rimane subordinata all' 
										autorizzazione comunale.Le IPA, nel 
										compiere l' istruttoria, valuteranno gli 
										elementi strutturali intrinseci ed 
										estrinseci della realtà aziendale, 
										fondiaria, territoriale ed 
										agrituristica.Per la determinazione 
										della complementarietà dell' attività 
										agrituristica viene adottato il 
										parametro del tempo lavoro calcolato 
										secondo l' allegata tabella. L' attività 
										agricola deve essere prevalente su 
										quella agrituristica.  
										  
										
										
										8.0 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA 
										Al rilascio dell' 
										autorizzazione per l' esercizio dell' 
										attività agrituristica provvede il 
										Sindaco del Comune ove ha sede l' 
										azienda interessata all' esercizio dell' 
										attività stessa, ai sensi e per gli 
										effetti dell' art. 8 della Legge n. 730/ 
										85.I soggetti interessati devono 
										presentare apposita domanda corredata 
										della seguente documentazione:a) copia 
										del certificato di iscrizione nell' Albo 
										regionale degli imprenditori 
										agrituristici;b) domanda da cui 
										risultano le caratteristiche delle 
										attività agrituristiche esercitate di 
										cui all'art. 2 della presente legge, 
										nonché i prezzi e le tariffe che si 
										intendono praticare nell' anno 
										incorso;c) libretto sanitario per gli 
										addetti alla somministrazione dei pasti 
										e bevande;d) certificato di idoneità 
										igienico sanitaria dei locali adibiti a 
										punto ristoro;e) abitabilità delle 
										strutture agrituristiche.Entro il 31 
										gennaio di ogni anno il Comune trasmette 
										alla Giunta Regionale ed agli Organismi 
										regionali preposti alla promozione 
										turistica competente per territorio, l' 
										elenco nominativo delle attività 
										autorizzate nell' anno precedente.Il 
										soggetto autorizzato allo svolgimento 
										delle attività agrituristiche deve:- 
										esporre al pubblico l' autorizzazione;- 
										rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nell'autorizzazione;- tenere un 
										registro contenente le generalità degli 
										alloggiati, con le date di arrivo e 
										partenza,conforme alle norme di pubblica 
										sicurezza.Entro il 1 marzo ed il 1 
										ottobre di ciascun’anno gli interessati 
										devono comunicare alla Giunta regionale 
										- Settore Turismo - l' elenco dei prezzi 
										che intendono applicare rispettivamente 
										dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell' anno 
										successivo.L' autorizzazione 
										amministrativa deve essere concessa 
										entro 30 giorni dalla data di 
										presentazione della domanda e viene 
										rinnovata annualmente, se non 
										intervengono modifiche,con semplice 
										vidimazione sull' atto originale.Nell' 
										autorizzazione l' azienda comunica i 
										periodi di apertura e chiusura dell' 
										attività ;eventuali variazioni devono 
										essere comunicate al Comune all' atto 
										della vidimazione annuale.L' 
										autorizzazione comunale è sostitutiva di 
										ogni altro provvedimento e pertanto l' 
										operatore agrituristico può vendere i 
										prodotti aziendali,nel rispetto della 
										legge 59/ 63, senza presentare ulteriori 
										domande.La vidimazione annuale è 
										effettuata entro il 31 gennaio di 
										ciascun anno, mediante apposizione di un 
										visto sull' atto originario o su una 
										copia autenticata di questo. Se 
										intervengono modifiche nei requisiti, 
										nelle strutture e nelle attività 
										aziendali, l' interessato è tenuto a 
										comunicarli all'atto del rinnovo 
										annuale.Le aziende agrituristiche non 
										sono tenute ad iscriversi alla Camera di 
										Commercio così come specificato dalla 
										circolare n. 10/ 86 del Ministero 
										Agricoltura e Foreste la quale ribadisce 
										che l' autorizzazione amministrativa è 
										sostitutiva di ogni altro 
										provvedimento.La domanda di 
										autorizzazione deve essere redatta su 
										carta legale, conformemente 
										all'allegato, e corredata dalla 
										documentazione richiesta.Il Sindaco deve 
										dare comunicazione del rilascio della 
										autorizzazione anche alla Prefettura 
										competente per territorio. 
										  
										
										
										8.1 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA 
										Le attività 
										agrituristiche che prevedono la 
										preparazione, la somministrazione di 
										alimenti e bevande, devono acquisire l' 
										autorizzazione sanitaria di cui alla 
										legge 283/ 62 art. 2.A tale scopo il 
										titolare deve presentare domanda alle 
										ULSS competenti per territorio secondo 
										la tabella allegata.Alla domanda deve 
										essere allegata planimetria degli 
										ambienti in scala adeguata con relazione 
										descrittiva dell' attività da 
										svolgere,La ULSS si pronuncia entro 30 
										giorni, tenendo conto dei presenti 
										criteri di attuazione in materia 
										igienico - sanitaria.L' autorizzazione 
										comunale non può essere rilasciata, per 
										le attività agrituristiche di cui sopra, 
										senza l' autorizzazione sanitaria.Non è 
										necessaria l' autorizzazione sanitaria 
										della ULSS per la sola attività di 
										alloggio la quale richiede il 
										certificato di abitabilità .  
										  
										
										
										9.0 - PROGRAMMA REGIONALE AGRITURISTICO 
										La Regione, in 
										armonia con gli indirizzi della 
										programmazione nazionale e regionale,con 
										la pianificazione territoriale, con la 
										legge quadro sulle aree protette n. 394/ 
										91, con i regolamenti CEE sull' 
										agricoltura, il turismo,l' ambiente, 
										redige il programma regionale 
										agrituristico e di rivitalizzazione 
										delle aree rurali,con validità triennale 
										ed aggiornamenti annuali.Il programma 
										stabilisce gli obiettivi di sviluppo 
										dell' agriturismo nel territorio 
										regionale,individua le zone di 
										prevalente interesse agrituristico, 
										delinea e coordina gli interventi 
										previsti dai piani di sviluppo di cui 
										all' art. 11della LR del settore, 
										provvede al riparto territoriale delle 
										risorse e fissa i criteri di priorità 
										tenendo conto delle iniziative 
										agrituristiche già in atto.In 
										particolare il programma individua:- La 
										perimetrazione delle zone dove le 
										iniziative agrituristiche sono 
										finanziabili prioritariamente,tenendo 
										conto delle aree rurali collinari non 
										compromesse da interventi di altra 
										natura; delle aree protette o comunque 
										delle zone montane marginali;- L' elenco 
										delle iniziative agrituristiche in 
										attività e quelle in avviamento;- L' 
										indicazione sintetica del patrimonio di 
										edilizia rurale della regione, 
										suscettibile di utilizzazione 
										agrituristica e le tipologie dell' 
										architettura rurale abruzzese che 
										necessitano di particolare tutela.- La 
										descrizione delle caratteristiche 
										naturali,ambientali agricole e della 
										cultura materiale delle aree indicate 
										come particolarmente adatte allo 
										sviluppo agrituristico;- Considerazioni 
										previsionali sullo stato attuale del 
										settore in considerazione delle 
										strutture ricettive esistenti, di quelle 
										previste, di quelle prevedibili, dell' 
										andamento previsto della domanda;- L' 
										indicazione delle aziende agricole ed 
										agrituristiche con prodotti tipici e/ o 
										biologici e di misure che favoriscano l' 
										interscambio e le sinergie tra le 
										stesse;- L' indicazione di sinergie 
										concrete con i settori dell'eco - 
										turismo, del turismo tradizionale, dell' 
										artigianato con particolare riferimento 
										a quello rurale.La Giunta Regionale 
										provvede annualmente all'aggiornamento 
										del programma. Sulla base dei risultati 
										conseguiti tale aggiornamento deve 
										contenere una relazione sull' andamento 
										delle presenze nelle aziende.  
										  
										
										
										10.0 - INTERVENTI DI ENTI PUBBLICI 
										Alle Province, ai 
										Comuni ed alle Comunità Montane, possono 
										essere assegnati contributi in conto 
										capitale, nella misura massima del 75% 
										per la realizzazione dei seguenti 
										interventi:a) realizzazione e 
										miglioramento di servizi e 
										infrastrutture volte allo sviluppo 
										agrituristico;b) studio, realizzazione e 
										promozione di itinerari agrituristici. 
										Possono realizzare gli interventi gli 
										enti pubblici nei cui territori siano 
										comprese aziende agrituristiche.Gli 
										interventi di cui al punto b) sono 
										riservati alle province ed alle Comunità 
										Montane.Gli interventi di cui al punto 
										a) sono riservati ai Comuni ed alle 
										Comunità Montane, i Comuni appartenenti 
										a Comunità Montane non ne possono 
										presentare di propri.Per realizzazione 
										di servizi ed infrastrutture volti allo 
										sviluppo agrituristico, si intendono 
										esclusivamente servizi ed infrastrutture 
										a favore diretto e/o indiretto di 
										iniziative agrituristiche.Tutti gli 
										interventi devono indicare già dalla 
										fase progettuale i soggetti che li 
										gestiranno con annessa valutazione 
										costi/ benefici. Gli interventi degli 
										Enti pubblici dovranno essere in armonia 
										con il programma regionale 
										agrituristico.La spesa del settore 
										agrituristico, destinata agli interventi 
										degli Enti pubblici, non potrà superare 
										il 20% della ripartizione annuale.La 
										spesa per le attività esercitate dalle 
										Aziende delle Foreste Demaniali 
										Regionali,degli Enti Parco Nazionali e 
										Regionali nel campo dell' agriturismo, 
										non potrà superare il5% della 
										ripartizione annuale ed è ammessa a 
										contribuzione in conto capitale al 100% 
										del programma. 
										  
										
										
										11.0 - PROVVIDENZE AGLI IMPRENDITORI 
										AGRICOLI 
										Agli iscritti 
										nell' Albo di cui all' art. 6 della 
										presente legge, possono essere concessi 
										contributi in conto capitale o in conto 
										interesse per l'esecuzione di interventi 
										sui fabbricati e sulle aree esterne da 
										destinare ad attività 
										agrituristiche.Sono ammesse a contributo 
										anche quelle opere necessarie all' 
										espletamento di attività culturali, 
										ricreative e sportive di cui all'art. 2 
										della presente legge. Sono, altresì , 
										ammesse a contributi le spese per l' 
										arredamento nel limite massimo del20% 
										del finanziamento ammesso. Detto limite 
										è elevato al 25% se la spesa è 
										finalizzata al recupero di mobilia ed 
										arredamenti tipici. Il volume massimo di 
										investimenti ammissibili a contributo è 
										stabilito nella misura di L. 
										120.000.000, sulla base di appositi 
										computimetrici e con l' applicazione del 
										prezziario ANCE. Nella previsione di 
										spesa è ammessa una aliquota non 
										superiore al 10% per spese generali. La 
										misura massima del contributo in conto 
										capitale è fissata nel 40% della spesa 
										ammessa,elevabile al 50% nelle aree 
										svantaggiate,di cui al Reg. CEE 268/ 5. 
										Nel corso dei lavori sono consentite 
										anticipazioni sino all'80% del 
										contributo accordato con le seguenti 
										modalità : 
										- 50% con la certificazione dell' inizio 
										lavori, per quanto attiene alle 
										iniziative private e con l'avvio delle 
										procedure di appalto, per quelle 
										pubbliche; 
										- ulteriore 30% sulla scorta della 
										presentazione dello stato di avanzamento 
										lavori redatto dal Direttore dei lavori 
										e sottoscritto dal beneficiario il cui 
										importo sia almeno uguale al 50% dell' 
										investimento. Prima della messa in 
										liquidazione della prima anticipazione, 
										con esclusione dei casi previsti dalla 
										legge, la Regione acquisisce: 
										- certificazione antimafia; 
										- certificazione di vigenza rilasciata 
										dal Tribunale (per le Società ). In 
										alternativa al contributo in conto 
										capitale,la Regione può concedere il 
										concorso sul pagamento degli interessi 
										relativi a mutui di durata decennale, 
										fino ad un massimo del 100% della spesa 
										ritenuta ammissibile, da contrarsi per 
										la realizzazione delle opere con 
										istituti che abbiano stipulato apposita 
										convenzione con la Regione. Ai mutui si 
										applica il tasso di riferimento fissato, 
										per le operazioni di credito agrario di 
										miglioramento, con Decreto del Ministero 
										del Tesoro. All'uopo la Regione 
										istituirà apposito fondo di rotazione. 
										Sono altresì previsti mutui per il 
										completamento delle strutture 
										agrituristiche già esistenti. Gli 
										immobili e le relative pertinenze 
										oggetto dei benefici sono soggetti ad un 
										vincolo di destinazione decennale a 
										decorrere dalla data di accertamento 
										della avvenuta esecuzione delle opere. 
										Nei Piani di Miglioramento di cui all' 
										artº2 del Regolamento CEE n. 797/ 85 e 
										successive modifiche, possono essere 
										previsti ulteriori e diversi 
										investimenti a fini agrituristici da 
										effettuare nell' azienda agricola. I 
										contributi vengono concessi con le 
										seguenti priorità :- giovani 
										imprenditori agricoli a titolo 
										principale; 
										- coltivatori diretti e imprenditori 
										agricoli a titolo principale; 
										- cooperative agricole e società ; 
										- altre figure giuridiche di tipo 
										agricolo. 
										Sono ammesse a contributo anche le spese 
										per la trasformazione, il 
										confezionamento e l'etichettatura dei 
										prodotti agricoli aziendali,nonché le 
										spese per la tabellazione. Le aziende 
										site nelle aree protette di cui alla 
										legge 394/ 91, hanno priorità nella 
										concessione di contributi.Il programma 
										regionale agrituristico stabilisce gli 
										eventuali altri criteri e le priorità 
										perla concessione dei contributi in 
										conto capitale e in conto interesse. Le 
										domande di finanziamento di cui alle 
										attività previste dall' articolo 2 della 
										legge sull'Agriturismo, vanno presentate 
										alle UTA competenti per territorio.Alla 
										domanda in carta semplice, (tabella 
										allegata) dovrà essere allegato: 
										a) copia del progetto; 
										b) computo metrico; 
										c) dichiarazione sostitutiva di 
										notorietà ; 
										d) iscrizione nell' elenco degli 
										operatori agrituristici.Il progetto 
										dovrà essere cantierabile.  Per 
										cantierabilità si intende l'approvazione 
										dello stesso da parte della Commissione 
										edilizia competente.  
										  
										
										
										12.00 - PIANI INTEGRATI 
										Il programma di 
										sviluppo agrituristico e di 
										rivalutazione delle aree rurali, tenuti 
										presentii principi generali, stabilisce 
										gli obiettivi di sviluppo agrituristico 
										nel territorio regionale.Per l' 
										attuazione di tali obiettivi sono 
										previsti piani integrati che abbiano per 
										tema: 
										A - l' organizzazione e lo svolgimento 
										di corsi di qualificazione professionale 
										per azienda già operanti o comunque 
										iscritte nell' Albo regionale. I corsi 
										potranno riguardare anche la formazione 
										di accompagnatori agrituristici.  
										B - la promozione delle iniziative 
										agrituristiche e dell' immagine 
										agrituristica complessiva della regione, 
										anche di concerto con il programma 
										promozionale dell' Assessorato al 
										Turismo. 
										C - attuazione e gestione di una banca 
										dati regionale sull'agriturismo. 
										D - valorizzazione dell' ambiente 
										rurale. 
										E - valorizzazione e promozione dei 
										prodotti tipici regionali e biologici. 
										F - organizzazione di manifestazioni 
										culturali sull' ambiente e le tradizioni 
										rurali. 
										G - applicazione di tecnologie 
										telematiche. 
										Per i compiti su esposti sono previsti 
										contributi annuali alle associazioni 
										agrituristiche regionali, concessi in 
										relazione ad un programma dettagliato 
										delle attività previste, da presentare 
										entro il 30 ottobre di ciascun anno,alla 
										Giunta Regionale - Assessorato all' 
										Agricoltura e Foreste.Il contributo è 
										relativo alle iniziative previste nel 
										programma annuale il quale deve essere 
										corredato da: 
										- atto costitutivo, Statuto dell' 
										Associazione ed elenco degli iscritti 
										relativi all' anno di competenza; 
										- relazione sull' attività dell' 
										Associazione; 
										- preventivo dettagliato di spesa; 
										- verbale del Consiglio di 
										Amministrazione che autorizza il 
										Presidente a presentare domanda. 
										IL contributo viene erogato in ragione 
										dell'80% all' avvio documentato del 
										programma e20% a saldo su presentazione 
										del rendiconto finale di spesa.Ad 
										iniziativa attuata, i beneficiari 
										presentano agli uffici regionali 
										sopracitati la seguente documentazione: 
										1 - relazione sull' iniziativa svolta 
										2 - rendiconto delle spesa sostenuta 
										3 - personale impiegato.Possono 
										presentare piani integrati solo le 
										Associazioni agrituristiche riconosciute 
										dalla Regione e che abbiano strutture 
										diffuse su tutto il territorio regionale 
										e con rappresentanza a livello 
										nazionale. 
										Per i piani integrati di cui ai 
										precedenti punti indicati con lettere D 
										ed F, sono abilitate anche Associazioni 
										agrituristiche operanti a livello 
										locale. Alle stesse Associazioni può 
										essere richiesta la collaborazione per 
										la redazione programma regionale 
										agrituristico e di rivitalizzazione 
										delle aree rurali, nonchè la 
										predisposizione degli aggiornamenti 
										annuali. I corsi di qualificazione 
										professionale, gestiti dagli Enti di 
										Formazione riconosciuti dalla regione, 
										devono svolgersi secondo le seguenti 
										modalità :- n. 6 corsi annuali - max-n. 
										15 partecipanti - max-lire 20.000.000 - 
										max-n. 2 settimane - max-n. ore 
										giornaliere 6. I corsi devono prevedere 
										esperienze pratiche e possono svolgersi 
										anche in giorni non successivi e 
										comunque entro due mesi.La richiesta dei 
										corsi deve essere presentata,con 
										programma dettagliato, alla Regione- 
										Settore Agricoltura e Foreste - entro il 
										30 ottobre di ciascun anno.  
										  
										
										
										13.00 - OBBLIGHI DELL' OPERATORE 
										AGRITURISTICO 
										L' operatore 
										agrituristico è tenuto ad esporre in 
										pubblico, in luogo accessibile e ben 
										visibile, l' autorizzazione comunale e 
										le tariffe praticate nonché le eventuali 
										autorizzazioni sanitarie di cui alla 
										legge 283/ 62. E' fatto obbligo di 
										comunicare alle autorità di PS la 
										presenza di ospiti in azienda e di 
										tenere l' apposito registro delle 
										presenze. E' fatto obbligo di apporre 
										all' esterno della struttura 
										agrituristica una tabella con la 
										dicitura di << Azienda Agrituristica >>, 
										ed il marchio conforme al logo allegato 
										al presente provvedimento.  
										  
										
										
										14.00 - NORMA TRANSITORIA 
										Le strutture 
										edilizie esistenti sono confermate allo 
										stato di fatto, ma dovranno adeguarsi ai 
										requisiti igienico - sanitari del 
										presente regolamento in caso di 
										ristrutturazione o di variazione nell' 
										attività agrituristica, fermo restando 
										il rispetto delle tipologie 
										architettoniche degli edifici e le 
										normative nazionali di settore. I piani 
										di cui al punto 12.00 dei presenti 
										criteri di attuazione, per il primo anno 
										di applicazione della legge, vanno 
										presentati alla Giunta regionale, 
										Settore Agricoltura e Foreste,entro 
										trenta giorni dall' emanazione del 
										provvedimento di legge.  
										  
										
										
										15.00 - FRUIBILITA' DEI LOCALI A PERSONE 
										FISICAMENTE IMPEDITE 
										In riferimento 
										alle norme di cui alla legge13/ 89, DM 
										236/ 89 e legge 104/ 92, le strutture 
										agrituristiche adibite ad alloggio ed a 
										punto ristoro, dovranno essere 
										accessibili a persone fisicamente 
										impedite.Tuttavia trattandosi di 
										strutture di tipo rurale e non di 
										costruzioni ex novo, considerando il 
										fatto che gli interventi di 
										ristrutturazione e restauro non possono 
										modificare la tipologia architettonica 
										degli edifici, è consentita una deroga 
										per quelle aziende che hanno oggettive 
										difficoltà tecniche per l' abbattimento 
										di ostacoli e barriere 
										architettoniche.Tale deroga va motivata 
										con una relazione tecnica da presentare 
										in allegato al progetto di 
										ristrutturazione.In ogni caso i progetti 
										di ristrutturazione devono garantire il 
										massimo grado di fruibilità possibile 
										alle persone fisicamente impedite. Gli 
										interventi relativi all' abbattimento 
										delle barriere architettoniche, possono 
										essere inseriti nelle domande di 
										finanziamento di cui all'art. 10 della 
										legge regionale sull' agriturismo. 
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