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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO NELLE MARCHE
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo nelle Marche 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										3 DEL 03-04-2002
										 
										Norme per l'attività agrituristica e per 
										il turismo rurale 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 
										 
										(Finalità)1. La 
										Regione, in armonia con la legislazione 
										comunitaria e statale, sostiene 
										l’agricoltura anche mediante la 
										promozione di idonee forme di turismo 
										nelle campagne al fine di: 
										a)            favorire lo sviluppo ed il 
										riequilibrio del territorio agricolo e 
										rurale; 
										b)            agevolare la permanenza 
										dei produttori agricoli nelle zone 
										rurali attraverso lo sviluppo della 
										multifunzionalità della loro attività 
										per il completamento della formazione 
										del reddito agricolo e per il 
										miglioramento delle condizioni di vita; 
										c)            creare e consolidare nuove 
										forme di ricettività e di servizi 
										turistici nei territori rurali; 
										d)            salvaguardare e migliorare 
										il patrimonio naturale ed edilizio di 
										architettura rurale; 
										e)            conservare, tutelare e 
										promuovere l’ambiente e il paesaggio 
										agricolo; 
										f)            valorizzare i prodotti 
										tipici e tradizionali e quelli 
										provenienti da agricoltura biologica; 
										g)            tutelare e promuovere le 
										tradizioni e le iniziative culturali del 
										mondo rurale; 
										h)            sviluppare il turismo 
										sociale e giovanile per consentire una 
										migliore conoscenza dell’ambiente, 
										degli  usi e delle tradizioni rurali.  
  
						
										    Capo 
										I 
										Norme per l’esercizio dell’agriturismo
										 
										ARTICOLO 2 (Definizione di attività 
										agrituristiche) 
										1. 
										Per attività agrituristiche si intendono 
										quelle di ricezione e ospitalità 
										esercitate stagionalmente dagli 
										imprenditori agricoli, singoli od 
										associati,  attraverso l’utilizzazione 
										delle strutture, così come individuate 
										dall’articolo 7, e dei fondi 
										dell’azienda agricola a qualsiasi titolo 
										condotta. Le suddette attività devono 
										risultare in rapporto di connessione e 
										complementarità rispetto a quelle 
										agricole e  non costituiscono esercizi 
										pubblici commerciali di ristorazione, 
										albergo o affittacamere. 
						
							
								
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									2. In particolare, sono attività 
										agrituristiche: 
										a)            dare alloggio in appositi 
										locali aziendali a ciò adibiti; 
										b)            ospitare in spazi aperti 
										opportunamente attrezzati per la sosta; 
										c)            somministrare per il 
										consumo sul posto, spuntini, pasti e 
										bevande, ivi comprese quelle a carattere 
										alcolico e superalcolico, prodotti per 
										almeno il 35 per cento con materia prima 
										proveniente dalla propria azienda, 
										ridotto al 25 per cento per le aziende 
										che ricadono nelle aree di montagna e 
										svantaggiate definite dalla direttiva 
										comunitaria n. 268 del 1975 e successive 
										modificazioni ed integrazioni. I 
										prodotti integrativi e complementari per 
										la preparazione, provenienti dalla 
										ordinaria distribuzione dei beni 
										alimentari, non devono superare il 20 
										per cento. La restante parte deve 
										provenire dalla produzione locale 
										acquistata direttamente presso imprese 
										agricole singole o associate operanti 
										nel territorio regionale;  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										d)            organizzare, nell’ambito 
										dell’azienda o delle aziende associate o 
										secondo itinerari agrituristici 
										integrati, anche se svolte all’esterno 
										dei beni fondiari nella disponibilità 
										dell’impresa, attività ricreative legate 
										alle tradizioni rurali e territoriali, 
										sportive, divulgative e culturali legate 
										alle attività agricole, ivi inclusa 
										l’organizzazione di fattorie didattiche 
										secondo quanto previsto dalla normativa 
										vigente. 
										3. S’intende per attività agrituristica 
										stagionale quella riferita alla durata 
										del soggiorno dei singoli ospiti che non 
										può essere superiore ai tre mesi 
										consecutivi.   
										
										 ARTICOLO 
										3 (Rapporto di connessione e 
										complementarità) 
										1. 
										Le attività agrituristiche devono 
										risultare in rapporto di connessione e 
										complementarità con l’attività agricola, 
										che deve comunque rimanere principale. 
										2. Il carattere di principalità 
										dell’attività di coltivazione del fondo, 
										di silvicoltura, di allevamento di 
										animali, di trasformazione e di 
										commercializzazione dei prodotti, di 
										salvaguardia ambientale rispetto a 
										quella agrituristica si intende 
										realizzato quando il tempo-lavoro 
										impiegato nell’attività agricola è 
										superiore a quello impiegato 
										nell’attività agrituristica. 
										3. Con il regolamento di attuazione di 
										cui all’articolo 6 sono adottate 
										apposite tabelle per il calcolo delle 
										ore lavorative occorrenti per le singole 
										colture, per gli allevamenti, per la 
										silvicoltura, per le trasformazioni e 
										per i lavori di conservazione dello 
										spazio agricolo e di tutela 
										dell’ambiente, ed i tempi previsti per 
										l’espletamento delle attività 
										agrituristiche. 
										4. Il rapporto di connessione e 
										complementarità è presunto nel caso di 
										aziende che diano ospitalità completa a 
										non più di otto persone o somministrino 
										sedici pasti giornalieri oppure 
										accolgano campers, roulottes e tende per 
										un massimo di quattro piazzole. 
										5. Per la verifica del rapporto di 
										connessione e complementarità 
										l’operatore agrituristico è tenuto a 
										presentare al comune, nel cui territorio 
										ricade la struttura, entro il 31 
										dicembre di ciascun triennio successivo 
										alla data di inizio dell’attività, una 
										relazione secondo le modalità stabilite 
										con il regolamento di attuazione di cui 
										all’articolo 6. L’accertamento della 
										sussistenza delle condizioni di cui al 
										comma 2 è effettuato dal comune nel cui 
										territorio hanno sede gli immobili 
										dell’azienda nei quali viene esercitata 
										l’attività agrituristica.   
										
										 ARTICOLO 
										4 (Operatori agrituristici) 
										1. 
										Gli operatori agrituristici possono 
										avvalersi, per l’esercizio dell’attività 
										agrituristica, della collaborazione di 
										loro familiari, ai sensi dell’articolo 
										230 bis del codice civile e di personale 
										dipendente assunto per l’attività 
										aziendale con contratto di lavoro 
										agricolo ai sensi della normativa 
										vigente. 
										2. Possono avvalersi del titolo di 
										operatore agrituristico, utilizzando le 
										denominazioni “agriturismo” e 
										“agrituristico”, solo gli imprenditori 
										agricoli singoli o associati iscritti 
										nell’elenco regionale di cui 
										all’articolo 9 e in possesso 
										dell’autorizzazione di cui all’articolo 
										10. 
										3. E’ vietato l’uso delle denominazioni 
										di “agriturismo”, “agrituristico”, anche 
										modificate, alterate, rettificate o 
										associate ad altre denominazioni, come 
										marchio individuale o commerciale, 
										insegna, ragione sociale da parte di 
										soggetti che non possono avvalersi del 
										titolo di operatore agrituristico ai 
										sensi del comma 2. E’ fatta salva la 
										facoltà dell’utilizzo della propria 
										denominazione da parte dell’associazione 
										“Agriturist” e dei suoi associati ad 
										integrazione della denominazione 
										aziendale. 
										4. Parimenti è vietato l’uso, da parte 
										delle aziende agrituristiche, delle 
										denominazioni “ristorante”, “pizzeria”, 
										“albergo” riservate esclusivamente ai 
										titolari di licenze commerciali.  
										 
										
										 ARTICOLO 
										5 (Limiti di attività) 
										1. 
										La capacità ricettiva delle aziende 
										agricole che svolgono attività 
										agrituristiche non deve essere 
										superiore: 
										a)            per ospitalità in alloggi: 
										a trentacinque posti letto. E’ 
										consentito raggiungere il limite di 
										cinquanta posti letto esclusivamente 
										alle aziende ricadenti nelle aree di 
										montagna e svantaggiate definite ai 
										sensi della normativa comunitaria e 
										statale vigente, nonché nelle aree 
										comprese nei parchi regionali e 
										nazionali e in quelle sottoposte a 
										vincoli di tutela integrale dal piano 
										paesistico ambientale regionale; 
										b)            per la sosta in spazi 
										aperti: a dodici piazzole. In questo 
										caso l’azienda agricola deve avere una 
										superficie minima di almeno tre ettari. 
										E’ consentito raggiungere il limite di 
										venti piazzole esclusivamente alle 
										aziende ricadenti nelle aree di montagna 
										e svantaggiate definite ai sensi della 
										normativa comunitaria e statale vigente, 
										di dimensione minima di dieci ettari; 
										c)            per la somministrazione di 
										pasti e bevande sul posto: a settanta 
										posti a tavola. Tale limite è elevabile 
										a novanta posti in caso di 
										somministrazione di prodotti provenienti 
										per non meno del 50 per cento dalla 
										propria azienda. Il numero massimo di 
										pasti che l’azienda può somministrare 
										nel corso dell’anno è quello consentito 
										dal rispetto del rapporto di connessione 
										e complementarità.   
										
										 ARTICOLO 
										6 (Regolamento di attuazione) 
										1. 
										Il regolamento di attuazione della 
										presente legge contiene: 
										a)            le tabelle formulate per 
										il calcolo delle ore lavorative relative 
										alle attività agricola ed agrituristica 
										e i criteri di conteggio; 
										b)            la modulistica necessaria 
										per gli adempimenti amministrativi; 
										c)           i criteri e le modalità per 
										la verifica del rapporto di connessione 
										e complementarità; 
										d) la tipologia dei prodotti di 
										derivazione aziendale o locale 
										utilizzati per la sommistrazione di 
										spuntini, pasti e bevande; 
										e)            le norme di carattere 
										igienico-sanitario ad integrazione di 
										quelle previste dall’articolo 8; 
										f)            le modalità, le procedure 
										e la documentazione da presentare per 
										l’iscrizione nell’elenco regionale degli 
										operatori agrituristici ai sensi 
										dell’articolo 9; 
										g)      i criteri, le modalità e la 
										documentazione da presentare per il 
										rilascio e per il rinnovo 
										dell’autorizzazione all’esercizio 
										dell’attività agrituristica; 
										h)            i criteri e le modalità 
										per la classificazione delle aziende 
										agrituristiche; 
										i)             i periodi minimi di 
										apertura; 
										l)            ogni altra disposizione 
										necessaria per dare esecuzione alla 
										presente legge. 
										2. Il regolamento di cui al comma 1 è 
										approvato dalla Giunta regionale, entro 
										centoventi giorni dall’entrata in vigore 
										della presente legge, acquisito il 
										parere della competente Commissione 
										consiliare.    
										
										
										ARTICOLO 7 (Immobili destinati 
										all’agriturismo) 
										1. Possono essere 
										utilizzati per le attività 
										agrituristiche i locali siti 
										nell’abitazione dell’imprenditore 
										agricolo ubicati nel fondo, nonché gli 
										edifici o parte di essi esistenti nel 
										fondo, indipendentemente dalle forme di 
										accatastamento. 
										2. Le attività agrituristiche possono 
										essere esercitate anche nei nuclei e 
										borghi rurali, così come individuati 
										dagli strumenti urbanistici comunali, in 
										locali nella disponibilità 
										dell’imprenditore agricolo. Possono 
										altresì essere utilizzati gli immobili 
										destinati a propria abitazione 
										dall’imprenditore agricolo che non 
										disponga di fabbricati e strutture nel 
										fondo coltivato ma sempre nello stesso 
										comune o in comune contiguo. 
										3. Gli edifici utilizzati per l’attività 
										agrituristica mantengono la loro 
										destinazione di uso agricolo.  
										 
										
										
										 ARTICOLO 8 (Norme igienico-sanitarie) 
										1. Le aziende 
										agrituristiche di cui alla presente 
										legge devono possedere, riguardo agli 
										aspetti di abitabilità e agibilità, i 
										requisiti strutturali ed 
										igienico-sanitari previsti dai 
										regolamenti edilizi comunali e di igiene 
										per i locali di civile abitazione, 
										tenuto conto delle loro particolari 
										caratteristiche di ruralità. 
										2. Fatto salvo l’obbligo di assicurare 
										una superficie minima di metri quadrati 
										7 per le stanze da un letto e di metri 
										quadrati 11 per le stanze a due letti 
										con incremento di 4 metri quadrati di 
										superficie per ogni letto in più (la 
										frazione superiore a metri quadrati 0,50 
										è in tutti i casi arrotondata all’unità 
										superiore) nonché un’altezza media 
										minima di metri 2,50, qualora le 
										caratteristiche strutturali o 
										architettoniche degli edifici rurali 
										esistenti non permettano l’adeguamento 
										ai requisiti di cui al comma 1, può 
										essere consentita la riduzione 
										dell’altezza fino al limite minimo di 
										metri 2,20, purché il volume disponibile 
										per posto-letto non sia inferiore a 18 
										metri cubi per camera ad un letto e per 
										i locali servizi, a 23 metri cubi per 
										camera a due letti. 
										3. La superficie minima delle unità 
										abitative attrezzate per il 
										pernottamento ed il soggiorno dotate di 
										servizio autonomo di cucina, è fissata 
										in metri quadrati ventisei e possono 
										esservi alloggiate non più di quattro 
										persone, elevabili a cinque nel caso di 
										bambini fino a dodici anni.  
										 
										
										 ARTICOLO 
										9 (Elenco regionale degli operatori 
										agrituristici) 
										1. 
										Presso la competente struttura regionale 
										è istituito l’elenco regionale degli 
										operatori agrituristici. 
										2. L’iscrizione nell’elenco costituisce 
										condizione necessaria per il rilascio 
										dell’autorizzazione comunale di cui 
										all’articolo 10. 
										3. Con il regolamento di attuazione, di 
										cui all’articolo 6, vengono stabilite le 
										modalità e le procedure per l’iscrizione 
										nonché la documentazione da presentare. 
										4. L’iscrizione nell’elenco si intende 
										concessa qualora il termine fissato dal 
										regolamento di cui all’articolo 6 sia 
										decorso in assenza di comunicazione 
										all’interessato. 
										5. L’iscrizione nell’elenco è negata nei 
										casi previsti dall’articolo 6, terzo 
										comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 
										730. 
										6. La cancellazione dall’elenco è 
										disposta qualora l’imprenditore non 
										abbia intrapreso l’attività entro i tre 
										anni successivi all’iscrizione, nei casi 
										di revoca dell’autorizzazione di cui 
										all’articolo 12 o per la perdita dei 
										requisiti per l’iscrizione. 
										7. La struttura regionale competente 
										verifica periodicamente la sussistenza e 
										il mantenimento dei requisiti previsti. 
										8. Nel caso di cancellazione dall’elenco 
										gli operatori devono restituire 
										l’eventuale contributo riscosso 
										maggiorato degli interessi legali, 
										calcolati dalla data dell’accertamento 
										della perdita dei requisiti. 
										9. La Regione comunica al comune nel cui 
										territorio è ubicata l’azienda 
										agrituristica l’avvenuta iscrizione e 
										cancellazione della stessa dall’elenco 
										di cui al comma 1.   
										
										 ARTICOLO 
										10 (Autorizzazione comunale) 
										1. 
										Gli imprenditori agricoli, iscritti 
										nell’elenco di cui all’articolo 9, che 
										intendono svolgere attività 
										agrituristica devono presentare, al 
										comune dove hanno sede gli immobili, 
										apposita domanda di autorizzazione. 
										2. Con il regolamento di attuazione di 
										cui all’articolo 6, sono indicate le 
										modalità e la documentazione da 
										presentare per il rilascio e per il 
										rinnovo dell’autorizzazione. 
										3. L’autorizzazione è rilasciata entro 
										sessanta giorni dalla data di 
										presentazione dell’istanza, previa 
										verifica del possesso dei requisiti 
										richiesti per le singole attività 
										esercitate; in mancanza di provvedimento 
										espresso, la domanda si intende accolta. 
										4. L’autorizzazione è sostitutiva di 
										ogni altro provvedimento amministrativo 
										e viene rilasciata a titolo gratuito ed 
										ha durata triennale. Alla scadenza del 
										triennio l’operatore agrituristico 
										presenta domanda di rinnovo, secondo le 
										modalità di cui al comma 2. 
										5. Nell’autorizzazione comunale dovranno 
										essere specificate le attività 
										agrituristiche consentite ed i relativi 
										limiti, nonché le utenze annuali 
										ammissibili ed i periodi di apertura. A 
										richiesta dell’operatore, o a seguito di 
										controlli effettuati, nel rispetto del 
										rapporto di connessione e 
										complementarità, secondo quanto indicato 
										dall’articolo 3, il comune può variare 
										il volume di attività, mediante la 
										modifica dell’autorizzazione in corso. 
										6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il 
										comune invia alla Regione un elenco 
										aggiornato degli operatori agrituristici 
										autorizzati, con la localizzazione delle 
										aziende e l’indicazione delle singole 
										attività esercitate.   
										
										 ARTICOLO 
										11 (Obblighi amministrativi) 
										1. 
										Il soggetto autorizzato allo svolgimento 
										di attività agrituristiche deve: 
										a)            dare inizio all’attività 
										entro il termine di un anno dalla data 
										del rilascio dell’autorizzazione; 
										b)            esporre al pubblico 
										l’autorizzazione di cui all’articolo 10; 
										c)            rispettare i limiti e le 
										modalità indicate nell’autorizzazione 
										stessa e le tariffe esposte ai sensi 
										dell’articolo 13; 
										d)            provvedere alla 
										registrazione e denuncia periodica delle 
										generalità delle persone alloggiate nel 
										rispetto delle forme e dei modi previsti 
										dalla normativa vigente in materia di 
										pubblica sicurezza; 
										e)            predisporre un foglio 
										illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, 
										DOC, DOCG, IGT,  dei prodotti 
										tradizionali di cui al decreto del 
										Ministro delle politiche agricole 8 
										settembre 1999, n. 350, dei prodotti 
										biologici offerti dall’azienda agricola 
										e metterlo a disposizione degli ospiti. 
										 
										
										
										 ARTICOLO 12 (Sospensione e revoca 
										dell’autorizzazione) 
										1. 
										L’autorizzazione di cui all’articolo 10 
										è sospesa con provvedimento motivato per 
										un periodo compreso tra i dieci e i 
										trenta giorni, qualora venga accertato 
										che l’operatore agrituristico abbia 
										violato gli obblighi stabiliti dalla 
										presente legge. 
										2. L’autorizzazione è revocata con 
										provvedimento motivato qualora si 
										accerti che l’operatore agrituristico: 
										a)            non abbia intrapreso 
										l’attività entro un anno dalla data del 
										rilascio dell’autorizzazione, ovvero 
										abbia sospeso l’attività da almeno un 
										anno; 
										b)            abbia contravvenuto agli 
										obblighi di cui all’articolo 11; 
										c)    abbia subito, nel corso dell’anno 
										solare, più di due sospensioni ai sensi 
										del comma 1; 
										d)            non abbia rispettato i 
										vincoli previsti a norma dell’articolo 
										17 per la destinazione d’uso degli 
										immobili beneficiari di contributi 
										regionali. 
										3. Il provvedimento di revoca è 
										comunicato dal comune alla Regione al 
										fine dell’aggiornamento dell’elenco di 
										cui all’articolo 9.   
										
										 ARTICOLO 
										13 (Pubblicità dei servizi e prezzi) 
										1. 
										Nei locali di accesso o di ricevimento 
										degli ospiti deve essere esposta una 
										tabella riassuntiva dei prezzi praticati 
										per i servizi offerti, compreso l’elenco 
										delle camere con l’indicazione, per 
										ciascuna di esse, dei principali servizi 
										e attrezzature disponibili, dei letti 
										aggiungibili e dei prezzi massimi 
										applicabili. 
										2. In ogni camera deve essere esposto il 
										cartellino contenente il prezzo massimo 
										del pernottamento e dei servizi ad esso 
										collegati. 
										3. Gli operatori autorizzati che 
										svolgono attività di alloggio o di 
										ospitalità in spazi aperti notificano, 
										entro il 1° ottobre di ogni anno al 
										comune competente per territorio, 
										mediante appositi modelli, i prezzi 
										giornalieri minimi e massimi che 
										intendono praticare a partire dal 1° 
										gennaio dell’anno successivo, con 
										facoltà di modificarli, entro il 1° 
										marzo di ogni anno, per quelli da 
										praticare dal 1° giugno dello stesso 
										anno.   
										
										 ARTICOLO 
										14 (Barriere architettoniche) 
										1. 
										Ai fini del superamento e 
										dell’eliminazione delle barriere 
										architettoniche nelle strutture 
										agrituristiche, si applicano le 
										prescrizioni previste per le strutture 
										ricettive ai sensi dell’articolo 1, 
										comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 
										13, quando la ricettività complessiva 
										aziendale sia superiore a sei camere per 
										alloggio, o a quattro piazzole per sosta 
										in spazi aperti o a venticinque posti 
										per la somministrazione di pasti e 
										bevande. 
										2. E’ consentita una deroga alla 
										disposizione di cui al comma 1 qualora 
										negli interventi di natura edilizia sia 
										dimostrata l’impossibilità tecnica, 
										connessa agli elementi strutturali ed 
										impiantistici  o per la presenza di 
										fabbricati di particolare pregio 
										architettonico, dell’abbattimento delle 
										barriere architettoniche e 
										dell’adeguamento dei locali per 
										l’accoglienza delle persone fisicamente 
										impedite. La deroga è consentita dal 
										comune in sede di provvedimento 
										autorizzativo.   
										
										 ARTICOLO 
										15 (Recupero del patrimonio edilizio) 
										1. 
										Negli edifici utilizzati per le attività 
										agrituristiche sono ammessi gli 
										interventi di manutenzione, ordinaria e 
										straordinaria, recupero e risanamento 
										conservativo, e di ristrutturazione. Nel 
										caso delle ristrutturazioni sono 
										possibili aumenti volumetrici, se 
										previsti e consentiti dalle normative 
										urbanistiche comunali. 
										2. La Regione favorisce gli interventi 
										di recupero o di ampliamento dei locali 
										ad utilizzo agrituristico che avvengano 
										nel rispetto delle caratteristiche 
										rurali dell’edificio conservandone 
										l’aspetto complessivo ed i singoli 
										elementi architettonici con l’uso di 
										materiali e tecniche tipici della zona e 
										con il ricorso a tecniche di 
										bioarchitettura. 
										3. Le concessioni edilizie relative agli 
										interventi disciplinati dal presente 
										articolo sono rilasciate a titolo 
										gratuito.   
										
										 ARTICOLO 
										16 (Incentivi agli imprenditori agricoli 
										e  alle iniziative collegate con 
										l’agriturismo) 
										1. 
										La Regione concede contributi in conto 
										capitale agli imprenditori agricoli 
										singoli o associati che siano iscritti 
										nell’elenco di cui all’articolo 9.2. I 
										finanziamenti di cui al comma 1 sono 
										concessi per le seguenti iniziative: 
										a)            ristrutturazione e 
										sistemazione di locali da destinare alle 
										attività agrituristiche in fabbricati al 
										servizio dell’azienda agricola, 
										sistemazioni esterne e adattamento di 
										spazi aperti da destinare alla sosta dei 
										campeggiatori; 
										b)            arredamento ed 
										attrezzature per i locali e per gli 
										esterni di cui alla lettera a); 
										c)            realizzazione di 
										itinerari, di strutture sportive e 
										ricreative connesse alle attività 
										agricole e agrituristiche, con 
										preferenza per quelle gestite in forma 
										associata da operatori agrituristici. 
										3. Con successivi atti della Giunta 
										regionale sono individuati i criteri, le 
										modalità, le percentuali di aiuto e le 
										priorità per l’assegnazione dei 
										benefici.   
										
										 ARTICOLO 
										17 (Vincolo di destinazione degli 
										edifici) 
										1. 
										Le opere e gli allestimenti finanziati 
										ai sensi dell’articolo 16 sono vincolati 
										alla loro specifica destinazione a 
										decorrere dalla data della liquidazione 
										finale dei contributi per la durata di 
										anni dieci. 
										2. I beneficiari dei contributi sono 
										tenuti a presentare atto da trascrivere 
										a proprie spese nel quale si impegnano 
										al mantenimento della destinazione degli 
										immobili o degli allestimenti vincolati, 
										ai sensi degli articoli 2643 e 2672 del 
										codice civile. 
										3. L’elenco delle strutture sottoposte 
										al vincolo di cui al comma 1 è tenuto 
										dalla struttura regionale competente. 
										 
										
										 ARTICOLO 
										18 (Formazione professionale) 
										1. 
										La Regione, le Province  e gli enti 
										locali assumono iniziative in materia di 
										formazione, riqualificazione e 
										aggiornamento professionale degli 
										operatori agrituristici, ai sensi della 
										normativa regionale vigente in materia 
										di formazione professionale.  
										 
										
										 ARTICOLO 
										19 (Vigilanza e controllo) 
										1. 
										La vigilanza e il controllo 
										sull’applicazione della presente legge 
										sono esercitati dai comuni.   
										
										  
										
										  
										Capo II 
										Turismo rurale 
										ARTICOLO 20 (Definizione del turismo 
										rurale) 
										1. Per turismo 
										rurale s’intende una specifica 
										articolazione dell’offerta turistica 
										regionale composta da un complesso di 
										attività che possono comprendere 
										ospitalità, ristorazione, attività 
										sportive, del tempo libero e di 
										servizio, finalizzate alla corretta 
										fruizione dei beni naturalistici, 
										ambientali e culturali del territorio 
										rurale. 
										2. In particolare, l’attività di turismo 
										rurale deve essere esercitata in 
										immobili già esistenti, ubicati 
										all’esterno del territorio urbanizzato o 
										nei borghi rurali così come delimitato 
										dagli strumenti urbanistici vigenti, che 
										mantengano le caratteristiche proprie 
										dell’edilizia tradizionale della zona. 
										3. La ristorazione deve basarsi su 
										un’offerta gastronomica tipica della 
										zona, che utilizza come materie prime 
										almeno il 70 per cento dei prodotti 
										locali o tipici acquisiti direttamente 
										presso aziende e cooperative agricole 
										della regione, con preferenza per le 
										produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, 
										dei prodotti tradizionali di cui al d.m. 
										350/1999, e dei prodotti biologici. 
										4. Gli arredi ed i servizi degli 
										immobili e delle strutture debbono 
										ispirarsi alla cultura rurale della 
										zona.   
										
										 ARTICOLO 
										21 (Esercizi di turismo rurale) 
										1. 
										Sono esercizi di turismo rurale: 
										a)            le country-houses così 
										come individuate e disciplinate dalle 
										leggi regionali di settore; 
										b)            i centri rurali di ristoro 
										e degustazione. 
										2. Gli esercizi di cui al comma 1, 
										lettera b), sono disciplinati dalla 
										legge 25 agosto 1991, n. 287 e 
										successive modificazioni. Per tali 
										tipologie il comune integra il proprio 
										piano per la somministrazione di 
										alimenti e bevande, con la previsione di 
										una specifica quota di autorizzazioni 
										destinate a questa attività. 
										3. Le autorizzazioni non sono 
										trasferibili in altre zone non 
										agricole.   
										
										
										 ARTICOLO 22 (Sanzioni amministrative) 
										1. Per le 
										violazioni delle disposizioni di cui 
										all’articolo 4 si applica una sanzione 
										amministrativa pecuniaria da euro 500 a 
										euro 1.000. 
										2. Chi opera senza l’autorizzazione 
										comunale di cui all’articolo 10 è 
										soggetto ad una sanzione amministrativa 
										pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.750, 
										nonché alla chiusura dell’esercizio 
										aperto senza l’autorizzazione, che non 
										può essere nuovamente rilasciata prima 
										che sia decorso un anno dal 
										provvedimento di chiusura. 
										3. Il titolare di impresa agricola che 
										esercita l’attività agrituristica che 
										utilizza i locali e gli spazi destinati 
										ad alloggiare gli ospiti per un numero 
										di posti superiore a quello autorizzato 
										è soggetto al pagamento di una sanzione 
										amministrativa pecuniaria da cinque a 
										dieci volte il prezzo praticato per il 
										servizio per ciascun ospite riscontrato 
										in esubero. 
										4. E’ applicata una sanzione 
										amministrativa pecuniaria da euro 250 a 
										euro 500 nei casi di: 
										a)            attribuzione al proprio 
										esercizio con scritti, stampati ovvero 
										pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, 
										di un’attrezzatura non conforme a quella 
										esistente o di una denominazione diversa 
										da quella autorizzata; 
										b)            mancato rispetto dei 
										periodi di apertura dichiarati; 
										c)            mancata esposizione al 
										pubblico di copia dell’autorizzazione 
										comunale; 
										d)            violazione degli obblighi 
										di cui alla presente legge non 
										altrimenti sanzionati. 
										5. Nel caso in cui venga commessa la 
										stessa infrazione entro i due anni 
										successivi, le sanzioni pecuniarie 
										previste dai commi precedenti sono 
										raddoppiate; viene altresì disposta la 
										chiusura dell’esercizio da tre  a trenta 
										giorni. In caso di reiterate violazioni, 
										il comune può procedere alla revoca 
										dell’autorizzazione. 
										6. Le sanzioni amministrative sono 
										applicate dai comuni secondo la 
										procedura stabilita dalla l.r. 10 agosto 
										1998, n. 33.   
										
										
										   Capo III 
										Disposizioni comuni, transitorie e 
										finali 
										ARTICOLO 23 (Conferenza permanente 
										dell’agriturismo  e del turismo rurale) 
										1. Al fine di 
										analizzare le problematiche sulle 
										attività previste dalla presente legge e 
										formulare pareri e proposte operative 
										alla Giunta regionale, è istituita la 
										Conferenza permanente dell’agriturismo e 
										del turismo rurale, articolata in: 
										a)            comitato istituzionale; 
										b)            comitato tecnico. 
										2. Il comitato istituzionale è composto 
										da: 
										a)            i dirigenti delle 
										strutture regionali competenti in 
										materia di ambiente, sanità, turismo e 
										urbanistica; 
										b)            un rappresentante 
										designato da ciascuna delle 
										organizzazioni professionali agricole 
										maggiormente rappresentative a livello 
										regionale; 
										c)            un rappresentante della 
										cooperazione, designato congiuntamente 
										dalle organizzazioni maggiormente 
										rappresentative a livello regionale; 
										d)            un rappresentante 
										designato da ciascuno degli organismi e 
										degli enti istituzionalmente preposti al 
										controllo ed alla vigilanza sulle 
										attività consentite dalla presente 
										legge; 
										e)            un rappresentante degli 
										esercenti del commercio designato 
										congiuntamente dalle associazioni 
										maggiormente rappresentative a livello 
										regionale; 
										f)            un rappresentante degli 
										esercenti del turismo designato 
										congiuntamente dalle associazioni 
										maggiormente rappresentative a livello 
										regionale; 
										g)            un rappresentante 
										dell’unione delle camere di commercio 
										delle Marche. 
										3. Il comitato tecnico, che ha la 
										funzione di analizzare l’attuazione e 
										l’applicazione delle norme contenute 
										nella presente legge per il solo settore 
										agrituristico, è composto da: 
										a)            il dirigente della 
										struttura regionale competente in 
										materia di agriturismo o suo delegato 
										che lo presiede; 
										b)            i funzionari delle 
										strutture regionali responsabili delle 
										istruttorie in materia di agriturismo; 
										c)            quattro rappresentanti 
										designati dalle associazioni 
										agrituristiche maggiormente 
										rappresentative a livello regionale. 
										4. Sono componenti di diritto della 
										Conferenza: 
										a)            l’assessore regionale 
										competente in materia di agriturismo, 
										che la presiede; 
										b)            il dirigente della 
										struttura regionale competente in 
										materia di agriturismo; 
										c)            il dirigente della 
										struttura regionale competente in 
										materia di commercio. 
										5. La Conferenza è costituita con 
										decreto del Presidente della Giunta 
										regionale a seguito dell’avvenuta 
										designazione di almeno la metà più uno 
										dei rappresentanti di ciascuno dei 
										comitati di cui ai commi 2 e 3. 
										6. Il presidente della Conferenza 
										convoca congiuntamente o disgiuntamente 
										i comitati di cui ai commi 2 e 3. 
										7. Le sedute sono valide con la presenza 
										in prima convocazione della maggioranza 
										dei componenti in carica; in seconda 
										convocazione è sufficiente un terzo dei 
										componenti. 
										8. La partecipazione alla Conferenza è a 
										titolo gratuito. 
										9. Le funzioni di segreteria sono svolte 
										dalla struttura regionale competente in 
										materia di agriturismo.  
										 
										
										
										ARTICOLO 24 (Norme transitorie) 
										1. Le aziende 
										agricole che esercitano attività 
										agrituristiche che, alla data di entrata 
										in vigore della presente legge,  
										esercitano l’attività ai sensi della 
										l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 o, in regime 
										di proroga, in base alla l.r. 13 
										novembre 2001, n. 24,  si considerano 
										automaticamente autorizzate se 
										rispettano quanto stabilito all’articolo 
										5 e se mantengono il rapporto di 
										connessione e complementarità di cui 
										all’articolo 3. 
										2. Le aziende autorizzate ma non 
										conformi a quanto stabilito dal comma 1, 
										adeguano i requisiti alle norme della 
										presente legge entro il 31 dicembre 
										2002.  
										3. Entro lo stesso termine, i titolari 
										delle aziende autorizzate ai sensi della 
										l.r.  6 giugno 1987, n. 25, che non 
										intendano adeguarsi alle condizioni 
										previste dalla presente legge, possono 
										richiedere al comune competente la 
										trasformazione dell’autorizzazione 
										agrituristica nelle autorizzazioni come 
										previsto all’articolo 21. Nel caso che 
										la trasformazione comporti la 
										costituzione di un centro rurale di 
										ristoro e degustazione il comune 
										provvede, entro sessanta giorni dal 
										ricevimento della domanda, in deroga al 
										numero di autorizzazioni consentite, 
										previo accertamento dei requisiti 
										prescritti per l’operatore e per le 
										strutture dalla legge 287/1991 e 
										successive modificazioni. In questo caso 
										agli operatori autorizzati da più di due 
										anni viene riconosciuto il requisito 
										professionale ivi previsto e sono 
										iscritti d’ufficio al registro esercenti 
										commerciali presso la camera di 
										commercio della provincia competente per 
										territorio. Le aziende agricole che 
										esercitano attività agrituristiche in 
										qualsiasi forma organizzate, soggette a 
										regolarizzazione per ottenere 
										l’iscrizione alla camera di commercio, 
										conservano il diritto alla 
										trasformazione nelle attività di turismo 
										rurale, con la sola condizione di 
										mantenere la compagine sociale in essere 
										anche se in forma giuridica societaria 
										di nuova costituzione ed in relazione 
										anche al trasferimento del ramo di 
										azienda. 
										4. Nel caso di trasformazione ai sensi 
										del comma 3, i titolari delle aziende 
										non sono tenuti ad alcun versamento 
										degli oneri di urbanizzazione relativi 
										alle opere realizzate ai sensi della 
										l.r. 25/1987. Non sono altresì tenuti a 
										restituire gli eventuali contributi 
										percepiti per l’attività agrituristica. 
										 
										
										 ARTICOLO 
										25 (Disposizioni finanziarie) 
										1. 
										Per le finalità previste dalla presente 
										legge, dall’anno 2002 e per gli anni 
										successivi, l’entità della spesa sarà 
										stabilita con legge di approvazione dei 
										rispettivi bilanci. 
										2. Le somme occorrenti per il pagamento 
										delle spese autorizzate sono iscritte a 
										carico del capitolo che la Giunta 
										regionale è autorizzata ad istituire 
										nello stato di previsione della spesa 
										del bilancio per l’anno 2002 con la 
										denominazione di seguito indicata: 
										“Attuazione degli interventi in materia 
										di agriturismo e di turismo rurale”. 
										3. Per gli anni successivi le risorse 
										saranno assegnate al capitolo 
										corrispondente a quello indicato al  
										comma 2 con legge di bilancio.  
										 
										
										 ARTICOLO 
										26 (Abrogazione) 
										1. 
										Sono abrogati la l.r. 27/1999, la l.r. 
										24/2001 e l’articolo 6, comma 4, della 
										l.r. 8 marzo 1990, n. 13.   
										
										
										ARTICOLO 27 (Notifica alla Commissione 
										europea) 
										1. La concessione 
										dei contributi previsti dalla presente 
										legge è subordinata al parere positivo 
										di compatibilità da parte della 
										Commissione europea, ai sensi degli 
										articoli 87 e 88 del Trattato CE. 
										 
										
										 ARTICOLO 
										28 (Efficacia delle norme) 
										1. 
										Salvo quanto previsto dall’articolo 6, 
										le norme della presente legge hanno 
										effetto a decorrere dall’adozione del 
										regolamento ivi previsto.   
										
										 Formula 
										Finale:
										
										La 
										presente legge sarà pubblicata sul 
										Bollettino ufficiale della Regione. E' 
										fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e di farla osservare come 
										legge Regione Marche.Data ad Ancona, 
										addì 3 aprile 2002 
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