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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo nella provincia autonoma di Trento 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										9 DEL 10-03-1986
										 
										Disciplina dell'agriturismo 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 Finalità  
										(1) 
										La Provincia Autonoma di Trento 
										disciplina con la presente legge l' 
										agriturismo al fine di favorire lo 
										sviluppo delle zone rurali in un quadro 
										di riequilibrio rispetto alle zone 
										urbane, agevolare la continuazione delle 
										attività agricole attraverso 
										l'integrazione dei redditi ed il 
										miglioramento delle condizioni di vita 
										degli agricoltori, favorire la 
										conservazione e la tutela dell' ambiente 
										nonché l' utilizzo del patrimonio 
										edilizio rurale, sviluppare un tipo 
										caratteristico di ospitalità e ristoro, 
										diffondere e valorizzare i prodotti 
										tipici dell' agricoltura trentina.  
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizione di agriturismo 
										(1) 
										Per agriturismo si intendono le attività 
										di ospitalità e ristoro esercitate dai 
										soggetti di cui all'articolo 4 
										attraverso l' utilizzazione dell' 
										azienda agricola dagli stessi condotta, 
										in rapporto di connessione e 
										complementarietà rispetto all' 
										attività agricola. 
										(2) Rientrano in particolare fra tali 
										attività : 
										a) dare ospitalità per soggiorno 
										turistico negli edifici dell' azienda 
										agricola; 
										b) ospitare in spazi aperti, purché 
										attrezzati dei servizi essenziali ai 
										fini del rispetto delle norme igienico - 
										sanitarie, turisti campeggiatori in 
										numero massimo di dodici, dotati di non 
										più di tre tende o altro mezzo di 
										pernottamento e soggiorno autonomo; 
										c) somministrare pasti e bevande, ivi 
										comprese quelle a contenuto alcoolico e 
										superalcoolico purché le bevande siano 
										somministrate in stretta correlazione 
										con i pasti; 
										d) vendere i beni prodotti nell' azienda 
										agricola,purché la vendita stessa venga 
										esercitata congiuntamente ad almeno una 
										delle attività di cui alle lettere 
										precedenti.  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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							(3) L' attività di vendita da parte dei 
										produttori agricoli dei propri prodotti, 
										se svolta disgiuntamente dalle attività 
										di ospitalità e ristoro, rimane soggetta 
										esclusivamente alla legislazione che 
										specificamente la concerne. 
										(4) Si ha rapporto di connessione e 
										complementarietà tra l' attività 
										agricola e quella agrituristica,allorché 
										l' azienda agricola, in relazione alla 
										sua estensione, alle sue dotazioni 
										strutturali,alla natura e alla varietà 
										delle coltivazioni e degli allevamenti 
										praticati, agli spazi disponibili negli 
										edifici in essa ricompresi ed al loro 
										arredamento,al numero degli addetti e al 
										grado del loro impegno agricolo, sia 
										idonea allo svolgimento, nel rispetto 
										delle disposizioni della presente legge, 
										anche dell'agriturismo. 
										(5) Ove uno stesso soggetto gestisca 
										più aziende agricole, ai fini dell' 
										esercizio dell' agriturismo si tiene 
										conto congiuntamente di tutte le aziende 
										medesime.  
										
										
										ARTICOLO 3 Esercizio dell' agriturismo 
										(1) 
										Nell' esercizio dell' agriturismo almeno 
										il40 per cento del valore annuo della 
										materia prima utilizzata per la 
										somministrazione di pasti e bevande deve 
										essere di produzione aziendale e almeno 
										un ulteriore 40 per cento deve provenire 
										da produttori agricoli, singoli o 
										associati, della provincia di Trento o 
										da cooperative agricole e di 
										trasformazione e vendita di prodotti 
										agricoli e zootecnici, iscritte nel 
										registro delle cooperative della 
										provincia di Trento, di cui alla legge 
										regionale29 gennaio 1984, n. 7. 
										(2) Al fine di cui al comma precedente 
										sono considerati di produzione 
										aziendale, oltre ai cibi e alle bevande 
										prodotti e lavorati nell' azienda 
										agricola, altresì quelli ricavati, anche 
										attraverso lavorazioni esterne, da 
										materie prime prodotte nell'azienda 
										medesima. 
										(3) Nelle attività agrituristiche 
										possono essere impiegati esclusivamente 
										i familiari menzionati al terzo comma 
										dell' articolo 230 bis del codice 
										civile. 
										(4) Qualora le attività agrituristiche 
										siano esplicate dai soggetti di cui alle 
										lettere c) e d) del successivo articolo 
										4 il personale dipendente destinato alle 
										stesse non può superare le tre unità . 
										(5) Lo svolgimento, nel rispetto delle 
										norme della presente legge, delle 
										attività agrituristiche non costituisce 
										distrazione dei fondi e degli edifici 
										interessati dalla destinazione 
										agricola.  
										
										
										ARTICOLO 4 Operatori agrituristici 
										(1) 
										L' esercizio dell' agriturismo è 
										riservato ai soggetti appartenenti ad 
										una delle seguenti categorie: 
										a) imprenditori agricoli iscritti alla 
										sezione prima dell'albo di cui al titolo 
										III della legge provinciale26 novembre 
										1976, n. 39, e successive modificazioni; 
										b) imprenditori agricoli iscritti alla 
										sezione seconda dell'albo di cui al 
										titolo III della legge provinciale26 
										novembre 1976, n. 39, e successive 
										modificazioni, purché in possesso dei 
										requisiti previsti dal primo comma dell' 
										articolo77 della predetta legge 
										provinciale e al cui accertamento si 
										procede secondo le disposizioni recate 
										dalla stessa, ovvero purché l' azienda 
										agricola dagli stessi condotta, nei suoi 
										elementi sia strutturali che gestionali, 
										sia collocata prevalentemente nelle zone 
										sfavorite individuate e delimitate con 
										il piano dell' articolo 4 della legge 
										provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e 
										successive modificazioni ed 
										integrazioni; 
										c) cooperative agricole e di 
										trasformazione e vendita di prodotti 
										agricoli e zootecnici, iscritte nel 
										registro delle cooperative della 
										provincia di Trento di cui alla legge 
										regionale 29 gennaio1954, n. 7, nonché 
										associazioni agrarie comunque denominate 
										purché legalmente costituite; 
										d) società costituite fra allevatori per 
										la gestione in comune dei pascoli e 
										delle malghe.  
										
										
										ARTICOLO 5 Autorizzazione 
										(1) 
										L' esercizio dell' agriturismo è 
										soggetto ad autorizzazione rilasciata 
										dal Presidente della Giunta provinciale. 
										(2) L' autorizzazione abilita, in 
										sostituzione di ogni altro provvedimento 
										amministrativo, allo svolgimento dell' 
										agriturismo nel rispetto dei 
										limiti,delle prescrizioni e delle 
										modalità stabilite, anche con riguardo 
										ai periodi e agli orari di attività 
										,nell' autorizzazione medesima. 
										(3) L' autorizzazione è valida per l' 
										anno solare cui si riferisce e può 
										essere rinnovata.  
										
										
										ARTICOLO 6 Requisiti per l' 
										autorizzazione 
										(1) 
										Costituiscono requisiti per il rilascio 
										dell'autorizzazione all' esercizio dell' 
										agriturismo: 
										a) l' appartenenza del richiedente ad 
										una delle categorie di cui all' articolo 
										4; 
										b) l' idoneità sanitaria del personale 
										da impiegare nelle attività 
										agrituristiche, quando esseri 
										comprendano la somministrazione di pasti 
										e bevande; 
										c) l' idoneità dell' azienda agricola 
										allo svolgimento delle attività 
										agrituristiche in rapporto di 
										connessione e complementarietà con le 
										attività agricole e nel rispetto delle 
										disposizioni di cui all' articolo 3; 
										d) per gli imprenditori di cui alla 
										lettera b) dell'articolo 4, l' idoneità 
										dell' attività agricola ad assumere, 
										congiuntamente a quella 
										agrituristica,carattere prevalente 
										rispetto alle altre attività ; 
										e) l' idoneità morale del richiedente. 
										Si osservano a tal fine le disposizioni 
										di cui agli articoli 11e 92 del testo 
										unico delle leggi di pubblica sicurezza 
										approvato con RD 18 giugno 1931,n. 773, 
										nonché di cui all' articolo 5 della 
										legge9 febbraio 1963, n. 59.(2) Ove la 
										domanda di autorizzazione sia stata 
										presentata da uno dei soggetti di cui 
										alle lettere c) e d) dell' articolo 4, 
										il requisito di cui alla precedente 
										lettera e) va riferito sia al legale 
										rappresentante del richiedente che alla 
										persona da preporre all' esercizio dell' 
										agriturismo.  
										
										
										ARTICOLO 7 Procedimento per il rilascio 
										dell' autorizzazione 
										(1) 
										La domanda di autorizzazione deve 
										specificare il tipo di attività 
										agrituristica che si intende esercitare, 
										indicare i familiari o i dipendenti che 
										si prevede di utilizzare, essere 
										corredata dalla tariffa dei prezzi che 
										si intende praticare e dai documenti e 
										dagli elementi che saranno stabiliti con 
										deliberazione della Giunta provinciale. 
										(2) L' istruttoria sulle domande di 
										autorizzazione è condotta dal Servizio 
										vigilanza e promozione dell'attività 
										agricola, in seguito denominato Servizio 
										competente. 
										(3) Nel corso dell' istruttoria il 
										Servizio competente o la Commissione 
										agrituristica provinciale di cui all' 
										articolo 11 possono invitare il 
										richiedente a presentare documenti o 
										elementi integrativi di giudizio o un 
										progetto, soggetto ad approvazione della 
										Commissione agrituristica provinciale,di 
										lavori o opere di adeguamento dell' 
										azienda e delle sue dotazioni 
										strutturali per l' esercizio 
										dell'agriturismo. 
										(4) I requisiti di cui alle lettere c) e 
										d) dell'articolo 6 sono accertati con 
										deliberazione motivata dalla Commissione 
										agrituristica provinciale sulla base di 
										una relazione predisposta, anche a 
										seguito di ispezione diretta, dal 
										Servizio competente. 
										(5) In caso di accertamento negativo di 
										uno dei requisiti di cui alle lettere 
										a), b), c) e d) dell'articolo 6 il 
										Presidente della Commissione 
										agrituristica emana un provvedimento 
										motivato di diniego dell' 
										autorizzazione. Negli altri caso il 
										procedimento prosegue con l' 
										accertamento da parte del Servizio 
										competente dei requisiti di cui alla 
										lettera e) dell' articolo 6 e del 
										pagamento delle tasse sulle concessioni 
										non governative di cui alla legge 
										regionale29 dicembre 1975, n. 14, e 
										successive modificazione e integrazioni. 
										(6) A conclusione dell' istruttoria, 
										accertati tutti i requisiti prescritti, 
										il Presidente della Giunta provinciale 
										rilascia l' autorizzazione o emette 
										provvedimento motivato di diniego. 
										(7) Tuttavia, ove l' accertamento 
										positivo della Commissione agrituristica 
										sia subordinato all' esecuzione di un 
										progetto di lavori od opere approvato 
										dalla Commissione medesima, il 
										Presidente della Giunta provinciale, a 
										seguito dell' accertamento del requisito 
										di cui alla lettera e) dell' articolo6, 
										informa il richiedente che l' 
										autorizzazione può essere rilasciata 
										fissando il termine, in ogni caso non 
										superiore ai due anni, per l' esecuzione 
										del progetto medesimo. 
										(8) In tale ultimo caso l' 
										autorizzazione è rilasciata previo 
										accertamento da parte del Servizio 
										competente: 
										a) dell' avvenuta esecuzione dei lavori 
										in conformità al progetto approvato; 
										b) che non siano intervenuti fatti nuovi 
										ostativi al rilascio dell' 
										autorizzazione; 
										c) che sia stato effettuato il pagamento 
										delle tasse sulle concessioni non 
										governative. 
										(9) L' autorizzazione è trasmessa in 
										copia al sindaco del comune ove è 
										ubicata l' azienda agricola.  
										
										
										ARTICOLO 8 Procedimento per il rinnovo 
										dell' autorizzazione 
										(1) 
										L' autorizzazione all' esercizio dell' 
										agriturismo è rinnovata su richiesta 
										dell' interessato, da presentare almeno 
										trenta giorni prima della sua scadenza o 
										della data di ripresa dell' attività 
										agrituristica. 
										(2) La domanda di rinnovo dell' 
										autorizzazione deve contenere la 
										dichiarazione che permangono i requisiti 
										prescritti per il suo rilascio e deve 
										essere corredata della tariffa dei 
										prezzi che si intendono praticare e dai 
										documenti che saranno stabiliti con 
										deliberazione della Giunta provinciale. 
										(3) Il Servizio competente accerta l' 
										avvenuto pagamento delle tasse sulle 
										concessioni non governative di cui alla 
										legge regionale 29 dicembre1975, n. 14, 
										e successive modificazioni e 
										integrazioni,e la permanenza dei 
										requisiti di cui alle lettere a), b) ed 
										e) dell' articolo 6.  
										
										
										ARTICOLO 9 Obblighi degli operatori 
										agrituristici 
										(1) 
										Ogni operatore agrituristico ha l' 
										obbligo di: 
										a) esporre al pubblico l' autorizzazione 
										di cui al precedente articolo 5, nonchè 
										la lista dei prodotti e dei servizi 
										offerti con i relativi prezzi; 
										b) rispettare i limiti, le prescrizioni 
										e le modalità indicate nell' 
										autorizzazione stessa; 
										c) tenere un registro contenente le 
										generalità delle persone alloggiate, 
										comunicandone l' arrivo e la partenza ai 
										competenti organi i pubblica sicurezza; 
										d) rispettare la tariffa massima dei 
										prezzi che potrà essere annualmente 
										determinata dalla Giunta provinciale o, 
										in mancanza, la tariffa dei prezzi 
										denunciata alla richiesta di rilascio o 
										di rinnovo dell' autorizzazione.  
										
										
										ARTICOLO 10 Riserva di denominazione 
										
										(1) A 
										decorrere dal 1º gennaio 1987 l' 
										utilizzo nelle insegne, nel materiale 
										illustrativo e pubblicitario,ed in ogni 
										altra forma di comunicazione al pubblico 
										delle espressioni "esercizio 
										agrituristico"," operatore 
										agrituristico", " locale 
										agrituristico"," agritur" e " turismo 
										verde" è riservato a coloro ai quali sia 
										stata rilasciata l' autorizzazione 
										prevista dalla presente legge e alle 
										rispettive organizzazioni.  
										
										
										ARTICOLO 11 Commissione agrituristica 
										provinciale 
										(1) 
										E' istituita la Commissione 
										agrituristica provinciale composta da: 
										a) l' Assessore provinciale al quale è 
										affidata la materia dell' agricoltura, 
										con funzioni di presidente; 
										b) il funzionario preposto al Servizio 
										vigilanza e promozione dell' attività 
										agricola, con funzioni di 
										vicepresidente; 
										c) il funzionario preposto al Servizio 
										strutture,gestione e sviluppo delle 
										aziende agricole; 
										d) il funzionario preposto al Servizio 
										turismo e impianti a fune;e) tre 
										rappresentanti delle associazioni di 
										operatori agrituristici, di cui due 
										designati dalla associazione" 
										Agriturismo trentino" e uno 
										dall'associazione " Turismo verde". 
										(2) Le funzioni di segretario sono 
										svolte da un dipendente dell' 
										Amministrazione provinciale. 
										(3) La Commissione è nominata dalla 
										Giunta provinciale e rimane in carica 
										per la durata della legislatura nella 
										quale è avvenuta la nomina; alla 
										scadenza essa continua a svolgere le sue 
										funzioni fino al suo rinnovo. 
										(4) Per ogni componente effettivo di cui 
										alle lettere c), d) ed è del primo comma 
										è nominato un componente supplente, che 
										partecipa alle sedute della Commissione 
										solo in caso di assenza del predetto 
										componente effettivo. 
										(5) Le associazioni di cui alla lettera 
										e) del primo comma debbono comunicare le 
										designazioni dei componenti sia 
										effettivi che supplenti di propria 
										competenza entro trenta giorni dal 
										ricevimento della relativa richiesta. 
										(6) La Commissione è validamente 
										costituita anche nel caso in cui non 
										siano pervenute le designazioni 
										predette, salva la sua successiva 
										integrazione. 
										(7) Per lo svolgimento dei propri 
										compiti la Commissione agrituristica 
										provinciale si avvale del Servizio 
										competente. 
										(8) Per la validità delle deliberazioni 
										della Commissione è necessaria la 
										presenza della maggioranza dei 
										componenti. Le deliberazioni sono 
										adottate con voto favorevole della 
										maggioranza dei presenti; in caso di 
										parità prevale il voto del presidente. 
										(9) Ai componenti della Commissione sono 
										corrisposti i compensi stabiliti dalla 
										legge provinciale20 gennaio 1958, n. 4, 
										e successive modificazioni ed 
										integrazioni, fatte salve le 
										disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 
										della legge provinciale30 settembre 
										1974, n. 26, e successive 
										modificazioni.  
										
										
										ARTICOLO 12 Vigilanza 
										(1) 
										Fatto salvo quanto disposto dall' 
										articolo13, quarto comma, della legge 24 
										novembre1981, n. 689, sono incaricati 
										del controllo sull' osservanza della 
										presente legge i dipendenti assegnati al 
										Servizio competente, individuati con 
										deliberazione della Giunta provinciale. 
										Ai fini dell' esercizio delle loro 
										attribuzioni essi, muniti di apposito 
										tesserino di riconoscimento, hanno 
										libero accesso negli edifici e spazi 
										adibiti alle attività agrituristiche 
										nonchè la facoltà di ispezionare i 
										registri e le altre scritture inerenti 
										le attività agrituristiche.  
										
										
										ARTICOLO 13 Sanzioni 
										(1) 
										Si applica la sanzione amministrativa 
										del pagamento di una somma di denaro:a) 
										da lire 400.000 a lire 1.200.000 nel 
										caso di violazione delle norme contenute 
										negli articoli2, 3 e 10;b) da lire 
										200.000 a lire 600.000 nel caso di 
										violazione delle norme contenute nell' 
										articolo 9. 
										(2) Gli importi delle sanzioni di cui al 
										primo comma possono essere aggiornati 
										annualmente,con deliberazione della 
										provinciale, in misura non superiore 
										alla variazione media annua accertata 
										dall' ISTAT dell' indice dei prezzi al 
										consumo per le famiglie di operai e 
										impiegati verificatasi negli anni 
										successivi a quello di entrata in vigore 
										della presente legge. La loro 
										determinazione deve essere resa pubblica 
										entro quindici giorni dall' adozione 
										mediante pubblicazione sul Bollettino 
										Ufficiale della Regione. 
										(3) Le somme dovute a titolo di sanzione 
										sono versate alla Tesoreria della 
										Provincia per essere introitate nel 
										bilancio provinciale. 
										(4) Per l' applicazione delle sanzioni 
										si osservano le disposizioni previste 
										dalla legge 24 novembre1981, n. 689(5) 
										L' emissione dell' ordinanza - 
										ingiunzione o dell' ordinanza di 
										archiviazione di cui all' articolo18 
										della predetta legge 24 novembre 1981, 
										nº689, spetta al funzionario preposto al 
										Servizio competente.  
										
										
										ARTICOLO 14 Sospensione e revoca dell' 
										autorizzazione 
										(1) 
										Nel caso di più violazioni nel corso 
										dell'anno delle norme contenute negli 
										articoli 2, 3 e9, il funzionario 
										preposto al Servizio competente con l' 
										ordinanza - ingiunzione o con l' 
										ordinanza di archiviazione nel caso di 
										pagamento in misura ridotta,dispone la 
										sospensione dell' autorizzazione con 
										effetto immediato fino alla definizione 
										del procedimento amministrativo o del 
										giudizio di opposizione. 
										(2) A definizione del procedimento di 
										cui al comma precedente può essere 
										disposta la revoca dell' autorizzazione. 
										(3) L' autorizzazione deve essere 
										revocata quando: 
										a) il titolare dell' autorizzazione 
										abbia perduto i requisiti di cui all' 
										articolo 6, lettera a), fatto salvo il 
										caso dell' imprenditore agricolo 
										cancellato dalla sezione prima dell' 
										albo di cui al titolo III della legge 
										provinciale 26 novembre1976, n. 39, e 
										successive modificazioni, per aver 
										superato il sessantacinquesimo anno di 
										età o aver raggiunto il trattamento 
										pensionistico di vecchiaia o di 
										invalidità , purché permanga il 
										requisito dello svolgimento dell' 
										attività agricola a titolo principale ai 
										sensi dell' articolo80 della predetta 
										legge provinciale; 
										b) sia venuto meno uno degli altri 
										requisiti prescritti dall' articolo 6 
										per il rilascio dell' autorizzazione; 
										c) il titolare dell' autorizzazione non 
										abbia intrapreso l' attività entro un 
										anno dalla data del rilascio dell' 
										autorizzazione ovvero abbia sospeso l' 
										attività da almeno un anno. 
										(4) La revoca dell' autorizzazione è 
										disposta dal Presidente della Giunta 
										provinciale, previo parere della 
										Commissione agrituristica provinciale 
										quando essa si fondi sulla perdita dei 
										requisiti di cui alla lettere c) e d) 
										dell' articolo 6. 
										(5) I provvedimenti di revoca dell' 
										autorizzazione sono emanati previa 
										contestazione agli interessati,da parte 
										dell' autorità competente all' 
										emanazione dei provvedimenti medesimi, 
										dei motivi su cui essi si fondano e 
										tenuto conto delle deduzioni e delle 
										osservazioni che gli interessati possono 
										presentare per iscritto entro il termine 
										massimo di dieci giorni dalla 
										contestazione. 
										(6) I provvedimenti di sospensione e di 
										revoca dell' autorizzazione devono 
										essere motivati. 
										(7) Fermo restando quanto previsto dall' 
										articolo9 del RD 6 maggio 1940, n. 635, 
										i provvedimenti predetti possono essere 
										comunicati agli interessati anche 
										mediante notificazione ovvero mediante 
										raccomandata con avviso di ricevimento. 
										(8) I provvedimenti di sospensione e di 
										revoca sono trasmessi in copia al comune 
										ove ha sede l' attività agrituristica.  
										
										
										ARTICOLO 15 Elenco degli operatori 
										agrituristici 
										(1) 
										E' istituito l' elenco degli operatori 
										agrituristici della provincia di Trento, 
										cui sono iscritti tutti coloro ai quali 
										sia stata rilasciata o rinnovata l' 
										autorizzazione all' esercizio dell' 
										agriturismo. 
										(2) La revoca o il diniego di rinnovo 
										dell' autorizzazione comportano la 
										cancellazione dall' elenco. 
										(3) L' elenco e tenuto dal Servizio 
										competente,secondo le modalità stabilite 
										con deliberazione della Giunta 
										provinciale.  
										
										
										ARTICOLO 16 Imposta di soggiorno 
										(1) 
										Ai fini dell' applicazione dell' imposta 
										di soggiorno, gli alloggi e le stanze 
										impiegati nell' esercizio dell' 
										agriturismo sono considerati come 
										appartenenti alla quarta categoria, 
										numero 2, dell'articolo 3 del testo 
										unico delle leggi regionali concernenti 
										" Disciplina dell' imposta di 
										soggiorno",approvato con decreto del 
										Presidente della Giunta regionale 23 
										dicembre 1982, n. 9/ L.  
										
										
										ARTICOLO 17 Abrogazioni 
										(1) 
										Sono abrogate le leggi provinciali 
										20marzo 1973, n. 11, 6 settembre 1974, 
										n. 9, e 31gennaio 1977, n. 9.(2) E' 
										inoltre abrogato l' articolo 22 della 
										legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17. 
										
										
										ARTICOLO 18 Ulteriori modificazioni alla 
										legge provinciale31 agosto 1981, n. 17, 
										recante" Interventi organici in materia 
										di agricoltura" 
										(1) 
										L' articolo 23 della legge provinciale 
										31agosto 1981, n. 17, e successive 
										modificazioni ed integrazioni è 
										sostituito dal seguente:" Art. 23 - 
										Iniziative agrituristiche.Al fine di 
										incentivare l' agriturismo, ai soggetti 
										iscritti nell' elenco degli operatori 
										agrituristici o la cui domanda di 
										autorizzazione sia stata valutata 
										positivamente dalla Commissione 
										agrituristica provinciale, di cui al 
										provvedimento legislativo << Disciplina 
										dell' agriturismo >>, può essere 
										concesso un contributo in conto capitale 
										nei limiti di cui all' articolo 8 per la 
										sistemazione o l' ammodernamento dei 
										locali e delle strutture necessari per 
										lo svolgimento delle 
										attività agrituristiche.Le agevolazioni 
										di cui al presente articolo possono 
										essere concesse anche per attività 
										agrituristiche promosse fuori delle zone 
										sfavorite di cui all' articolo 18; in 
										tal caso i predetti limiti sono ridotti 
										di dieci punti percentuali.Le società 
										costituite fra allevatori per la 
										gestione in comune dei pascoli e delle 
										malghe, ai fini dell' ordine di priorità 
										e dell' entità dell' intervento,sono 
										equiparate ai soggetti di cui al numero 
										5) dell' articolo 2.Nel caso di revoca 
										dell' autorizzazione, le agevolazioni 
										concesse ai sensi del presente articolo 
										sono revocate nel rispetto delle 
										modalità ,delle condizioni e dei termini 
										previsti dall' articolo7.".  
										
										
										ARTICOLO 19 Norme transitorie 
										(1) 
										La Commissione prevista dall' articolo 
										1della legge provinciale 20 marzo 1973, 
										n. 11, e successive modificazioni ed 
										integrazioni, prosegue la sua attività 
										fino alla nomina della Commissione 
										agrituristica provinciale, la quale 
										subentra in tutte le attribuzioni già di 
										sua spettanza. 
										(2) L' esercizio dell' agriturismo per i 
										soggetti in possesso di certificato di 
										operatore agrituristico per il 1985 o 
										per il 1986 rilasciato ai sensi della 
										legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, 
										e successive modificazioni e 
										integrazioni, rimane disciplinato fino 
										al 31 dicembre 1986 dalle leggi 
										provinciali abrogate dall' articolo 17. 
										(3) E' conseguentemente fatta salva l' 
										efficacia dei certificati di operatore 
										agrituristico rilasciati per il 1986; al 
										rinnovo di quelli rilasciati per il 
										1985, si procede, fino al 31 dicembre 
										1986, nel rispetto delle disposizioni di 
										cui alla legge provinciale20 marzo 1973, 
										n. 11, e successive modificazioni e 
										integrazioni. 
										(4) Ai fini del rilascio dell' 
										autorizzazione all'esercizio dell' 
										agriturismo per il 1987, ai soggetti in 
										possesso del certificato di operatore 
										agrituristico per il 1985 o per il 1986, 
										il Servizio competente e la Commissione 
										agrituristica 
										provinciale,indipendentemente da 
										specifiche domande degli interessati, 
										instaurano apposita istruttoria volta a 
										consentire la valutazione dello stato di 
										fatto e la tempestiva realizzazione 
										delle modificazioni dell' azienda 
										agricola necessarie per l' adeguamento 
										alle disposizioni della presente legge. 
										Il Servizio competente può a tal fine 
										effettuare le ispezioni necessarie e può 
										invitare gli operatori alla 
										presentazione di documenti o di un 
										progetto di adeguamento dell' azienda. 
										
										
										 ARTICOLO 20 Copertura degli oneri 
										(1) 
										Alla copertura del maggior onere di 
										lire3.000.000 derivante dall' 
										applicazione dell' articolo11, nono 
										comma, a carico dell' esercizio 
										finanziario1986, si provvede mediante 
										riduzione, di pari importo, del fondo 
										iscritto al capitolo 84170 dello stato 
										di previsione della spesa - tabella B – 
										per il medesimo esercizio finanziario, 
										in relazione alla voce " servizi 
										generali" indicata nell' allegato n. 4di 
										cui all' articolo 9 della legge 
										provinciale concernente" Bilancio di 
										previsione della Provincia Autonoma di 
										Trento per l' esercizio finanziario 
										1986e bilancio pluriennale 1986- 1988". 
										(2) All' onere valutato nell' importo di 
										lire4.000.000, derivante dall' 
										applicazione dell' articolo11, nono 
										comma, della presente legge, a carico 
										dell' esercizio finanziario 1987, si 
										farà fronte mediante utilizzo, per pari 
										importo, di una quota delle 
										disponibilità derivanti dalle previsioni 
										di spesa iscritte nel settore funzionale 
										" organizzazione",programma " 
										amministrazione generale", area di 
										attività " servizi generali" del 
										bilancio pluriennale1986- 1988 di cui 
										all' articolo 15 della legge provinciale 
										concernente " Bilancio di previsione 
										della Provincia Autonoma di Trento per 
										l' esercizio finanziario 1986 e bilancio 
										pluriennale 1986-1988". 
										(3) Per gli esercizi successivi si 
										provvederà secondo le previsioni recate 
										dal bilancio pluriennale della 
										Provincia.  
										
										
										ARTICOLO 21 Variazioni di bilancio 
										(1) 
										Nello stato di previsione della spesa – 
										tabella B - per l' esercizio finanziario 
										1986 sono introdotte le seguenti 
										variazioni:in diminuzione: Cap. 84170 - 
										Fondo destinato a far fronte ad oneri 
										dipendenti da provvedimenti legislativi 
										in corso -Spese correnti (legge 
										provinciale14 settembre 1979,n. 7, art. 
										24)competenza L. 3.000.000 cassa L. 
										3.000.000Cap. 12300 – Competenze e 
										membri di consigli, comitati e 
										commissioni (legge provinciale 20 
										gennaio1985, n. 4, e successive 
										modificazioni)competenza L. 3.000.000 
										cassa L. 3.000.000 
										(2) Nello stato di previsione della 
										spesa del bilancio pluriennale 1986- 
										1988 di cui all' articolo15 della legge 
										provinciale concernente " Bilancio di 
										previsione della Provincia Autonoma di 
										Trento per l' esercizio finanziario 1986 
										e bilancio pluriennale1986- 1988", le 
										somme di cui al precedente articolo 20 
										sono portate in diminuzione delle" spese 
										per leggi in programma" ed in aumento 
										delle " spese per leggi operanti" nel 
										settore funzionale,programma ed area di 
										attività indicati nel secondo comma 
										dello stesso articolo 20. 
										
										La 
										presente legge sarà pubblicata nel 
										Bollettino Ufficiale della Regione. 
										E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e di farla osservare come 
										legge della Provincia. Trento, 10 marzo 
										1986 
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