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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 
						BOLZANO
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo nella provincia autonoma di Bolzano 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										57 DEL 14-12-1998
										 
										La disciplina e lo sviluppo 
										dell'agriturismo 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										TITOLO 
										I Disposizioni generali 
										
										 ARTICOLO 
										1 Obiettivi 
										
										(1) La 
										Provincia autonoma di Bolzano promuove 
										ed incentiva con la presente legge in 
										armonia con gli indirizzi della CEE e 
										con la normativa dello Stato le attività 
										agrituristiche volte a favorire lo 
										sviluppo ed il riequilibrio del 
										territorio agricolo, ad agevolare la 
										permanenza dei produttori agricoli nelle 
										zone rurali attraverso un' integrazione 
										dei redditi aziendali ed il 
										miglioramento delle condizioni di vita, 
										a meglio utilizzare il patrimonio rurale 
										esistente sia edilizio sia naturale 
										anche ai fini turistici, a valorizzare i 
										prodotti tipici e le tradizioni locali, 
										a creare un armonico rapporto tra città 
										e campagna ed a favorire ed orientare i 
										flussi turistici.  
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizione di attività 
										agrituristiche 
										(1) Ai fini della 
										presente legge, per 
										attività agrituristiche si intendono le 
										attività di ricreazione ed ospitalità 
										svolte da imprenditori agricoli di cui 
										all'articolo 2135 del codice civile, 
										singoli od associati,e da loro familiari 
										di cui all' articolo 230/ bis del codice 
										civile, attraverso l' utilizzazione di 
										strutture aziendali od interaziendali 
										agricole (coltivazione del fondo, 
										silvicoltura, allevamento bestiame), la 
										cui attività deve comunque restare 
										prioritaria rispetto a quella 
										agrituristica. 
										(2) Lo svolgimento di attività 
										agrituristiche,nel rispetto delle 
										disposizioni contenute nella presente 
										legge, non costituisce distrazioni dalla 
										destinazione agricola dei fondi e degli 
										edifici interessati. 
										(3) Rientrano fra le attività di cui al 
										comma 1: 
										a) dare stagionalmente ospitalità negli 
										edifici siti nel fondo dell' 
										imprenditore agricolo e somministrare 
										pasti alle persone alloggiate; 
										b) vendere i beni agricoli ed 
										artigianali prodotti nell'azienda;  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										c) gestire ristori di campagna ai sensi 
										della legge provinciale 12 agosto 1978, 
										n. 39; 
										d) somministrare per la consumazione sul 
										posto e su malghe in esercizio pasti, 
										alimenti e bevande costituiti 
										prevalentemente da spuntini e da piatti 
										tipici locali ivi comprese le bevande a 
										carattere alcolico e superalcolico; la 
										capacità massima di posti a sedere non 
										può superare 30 unità per azienda;e) 
										organizzare attività ricreative o 
										culturali nell' ambito dell'azienda o 
										delle aziende associate. 
										(4) Nell' esercizio delle attività di 
										cui alle lettere a), ultima parte, e d) 
										del precedente comma 3almeno il 50% del 
										valore annuo della materia prima 
										utilizzata per la somministrazione di 
										pasti e bevande deve essere di 
										produzione aziendale ed almeno un 
										ulteriore 40% deve provenire da 
										produttori agricoli, singoli od 
										associati, o da cooperative agricole di 
										trasformazione e vendita di prodotti 
										agricoli della provincia. A tal fine 
										sono considerati di produzione 
										aziendale, oltre agli alimenti ed alle 
										bevande prodotti e lavorati nell' 
										azienda agricola, altresì quelli 
										ricavati, anche attraverso lavorazioni 
										esterne, da materie prime prodotte nell' 
										azienda medesima. 
										(5) Chi esercita un' attività ai sensi 
										dell' articolo2, comma 3, della presente 
										legge non può adibire a questa attività 
										persone non appartenenti al proprio 
										nucleo familiare o normalmente 
										conviventi in quest'ultima. 
										(6) La durata massima di gestione annua 
										dei ristori di campagna è elevata a 180 
										giorni.  
						
										
										
										ARTICOLO 3 Utilizzazione dei locali per 
										attività agrituristiche 
										(1) Possono essere 
										utilizzati per attività agrituristiche i 
										locali siti negli edifici dell' 
										imprenditore agricolo e/o esistenti nel 
										fondo e non necessari alla conduzione 
										dello stesso. 
										(2) I locali e gli alloggi destinati 
										alle finalità di cui al comma 1 devono 
										possedere idonei requisiti di stabilità 
										, sicurezza e decoro e devono essere 
										dotati di servizi igienici - sanitari 
										adeguati al tipo di 
										attività agrituristica svolta ed alla 
										capacità ricettiva denunziata. 
										(3) Gli interventi per il recupero del 
										patrimonio edilizio rurale ai fini dell' 
										esercizio di attività agrituristiche 
										devono essere conformi alle disposizioni 
										contenute nelle leggi urbanistiche e nei 
										piani urbanistici, negli strumenti 
										urbanistici ed alle leggi vigenti nel 
										settore.  
										
										TITOLO 
										II Disciplina amministrativa  
										
										
										ARTICOLO 4 Elenco provinciale degli 
										operatori agrituristici 
										(1) Salvo quanto 
										previsto nel successivo articolo5, i 
										conduttori di aziende agricole possono 
										svolgere l'attività agrituristica di cui 
										al precedente titolo,soltanto se sono 
										iscritti nell' elenco provinciale degli 
										operatori agrituristici istituito presso 
										l' ispettorato provinciale per l' 
										agricoltura. 
										(2) A tal fine l' interessato deve 
										proporre apposita domanda contenente: 
										a) la documentazione attestante il 
										possesso della qualifica di imprenditore 
										agricolo ai sensi dell' articolo2; 
										b) l' impegno formale ad esercitare l' 
										attività agrituristica per un periodo di 
										tempo non inferiore a cinque anni, 
										attenendosi alle limitazioni di cui 
										all'articolo 2 ed alle prescrizioni 
										richiamate nell'articolo 5; 
										c) la descrizione dettagliata delle 
										attività agrituristiche che si intende 
										svolgere; 
										d) l' indicazione degli edifici e delle 
										aree che si intende adibire ad uso 
										agrituristico;e) la specificazione della 
										capacità ricettiva; 
										f) l' indicazione dei periodi di 
										esercizio; 
										g) una idonea documentazione dalla quale 
										emerga l'ubicazione e le dimensioni 
										dell' azienda e la tipologia produttiva; 
										h) una idonea documentazione dalla quale 
										risulti il possesso dei requisiti di cui 
										agli articoli 11 e 92del Testo Unico 
										delle leggi di pubblica 
										sicurezza,approvato con RD 18 giugno 
										1931, n. 773,ed all' articolo 5 della 
										legge 9 febbraio 1973,n. 59. 
										(3) Sulle domande decide la commissione 
										provinciale per l'agriturismo di cui al 
										successivo articolo6, attenendosi ai 
										criteri eventualmente stabiliti dalla 
										Giunta provinciale e dopo aver 
										verificato la sussistenza dei requisiti 
										occorrenti per l' iscrizione.In tale 
										ambito la commissione accerta l' 
										idoneità morale del richiedente sulla 
										base della documentazione di cui al 
										comma 2, lettera h), e valuta il 
										rapporto di connessione e 
										complementarietà tra l' attività 
										agricola e quella agrituristica, la 
										compatibilità con le strutture 
										turistiche già esistenti nella zona, la 
										disponibilità di spazi ed edifici ed il 
										loro arredamento, il numero degli 
										addetti ed il grado del loro impegno 
										agricolo. 
										(4) Per la verifica dei dati risultanti 
										dalla documentazione allegata alle 
										domande ai sensi del comma2, lettere a), 
										b), e) e g), la commissione 
										può avvalersi della collaborazione da 
										parte dei funzionari dell' ispettorato 
										provinciale per l' agricoltura. 
										(5) Valutata positivamente la domanda da 
										parte della commissione, il segretario 
										della stessa iscrive il conduttore dell' 
										azienda agricola nell' elenco 
										provinciale degli operatori 
										agrituristici e rilascia un certificato 
										attestante le attività consentite, fatte 
										salve le prescrizioni e disposizioni 
										contenute nelle leggi vigenti in materia 
										ed, in specie, quelle di cui alla 
										normativa richiamata nel seguente 
										articolo 5. 
										(6) Qualora la commissione accerti l' 
										inidoneità ricettiva dei locali 
										destinati all' utilizzazione 
										agrituristica per mancanza o carenza dei 
										requisiti di cui all'articolo 3, comma 
										2, o altre insufficienze, il segretario 
										della commissione può rilasciare un 
										certificato provvisorio di idoneità , 
										nel quale sono descritti tali elementi 
										ed i lavori di adeguamento, alla cui 
										realizzazione è subordinata l' 
										iscrizione nell' elenco provinciale 
										degli operatori agrituristici.  
										
										
										ARTICOLO 5 Autorizzazioni 
										(1) Lo svolgimento 
										delle singole attività , che ai sensi 
										dell' articolo 2, comma 3, rientrano 
										nell' agriturismo è subordinata all' 
										iscrizione nell' elenco di cui all' 
										articolo 4, nonché alle rispettive 
										disposizioni contenute nella seguente 
										normativa vigente: 
										a) le attività di cui alla lettera a) 
										del predetto comma alla normativa di cui 
										alla legge provinciale15 gennaio 1982, 
										n. 3, e successive modifiche ed 
										integrazioni; 
										b) l' attività di cui alla lettera b) 
										del predetto comma alla normativa di cui 
										alla legge provinciale24 ottobre 1978, 
										n. 68, e successive modifiche ed 
										integrazioni; 
										c) le attività di cui alla lettera c) 
										del predetto comma alla normativa di cui 
										alla legge provinciale12 agosto 1978, n. 
										39, e successive modifiche e 
										d’integrazioni; 
										d) le attività di cui alla lettera d) ed 
										e) del predetto comma alle 
										autorizzazioni previste rispettivamente 
										dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 
										1985,n. 730, e dal DPR 1 novembre 1973, 
										n. 686.(2) La produzione, la 
										preparazione, il confezionamento e la 
										somministrazione di alimenti e bevande 
										sono soggetti alle disposizioni igienico 
										– sanitarie vigenti in materia.  
										
										
										ARTICOLO 6 Commissione provinciale per 
										l' agriturismo 
										(1) La commissione 
										provinciale per l' agriturismo di cui al 
										precedente articolo 4 viene nominata con 
										deliberazione della Giunta provinciale, 
										ha sede presso l' Ispettorato 
										provinciale per l' agricoltura e resta 
										in carica per la durata della 
										legislatura, nel corso della quale è 
										avvenuta la nomina. 
										(2) La commissione di cui al precedente 
										comma è composta: 
										a) dall' assessore protempore per l' 
										agricoltura e le foreste, che la 
										presiede; 
										b) da due funzionari della ripartizione 
										VI – agricoltura e foreste designati 
										dall' assessore competente; 
										c) da due rappresentanti la ripartizione 
										VII - artigianato,turismo e sport 
										designati dall' assessore competente, di 
										cui uno su proposta dell' organizzazione 
										turistica più rappresentativa a livello 
										provinciale; 
										d) da due rappresentanti designati dall' 
										organizzazione agricola maggiormente 
										rappresentativa a livello provinciale. 
										(3) Funge da segretario un funzionario 
										dell'Ispettorato provinciale per l' 
										agricoltura. 
										(4) Per ogni membro effettivo viene 
										nominato uno supplente. 
										(5) La composizione della commissione 
										deve adeguarsi alla consistenza dei 
										gruppi linguistici quali risultano dai 
										dati dell' ultimo censimento generale 
										della popolazione. 
										(6) Le deliberazioni della commissione 
										sono adottate a maggioranza dei suoi 
										componenti. 
										(7) Contro i provvedimenti assunti dalla 
										commissione è ammesso ricorso alla 
										Giunta provinciale da presentarsi entro 
										trenta giorni dalla data della 
										comunicazione del provvedimento. 
										(8) Ai componenti della commissione sono 
										attribuiti,in quanto spettino, i gettoni 
										di presenza e di rimborsi spese previsti 
										dalle vigenti norme provinciali.  
										
										
										ARTICOLO 7 Obblighi agli operatori 
										agrituristici e cancellazione dall'albo 
										(1) L' operatore 
										iscritto nell' elenco provinciale ha 
										l'obbligo di esporre al pubblico il 
										certificato di cui all' articolo 4 e di 
										esercitare le attività consentite nei 
										limiti e con le modalità indicate nel 
										certificato stesso, nonché dalle 
										disposizioni delle leggi vigenti in 
										materia. 
										(2) L' iscrizione nell' elenco 
										provinciale degli operatori 
										agrituristici è revocata dalla 
										commissione di cui al precedente 
										articolo 6, con provvedimento motivato, 
										allorché venga accertato che l' 
										operatore agrituristico: 
										a) non abbia intrapreso l' attività 
										agrituristica entro un anno dall' 
										iscrizione nell' elenco; 
										b) abbia, successivamente all' 
										iscrizione, perduto uno dei requisiti 
										previsti per l' iscrizione stessa nell' 
										elenco provinciale degli operatori 
										agrituristici; 
										c) abbia violato uno degli obblighi di 
										cui al precedente comma 1. 
										(3) La revoca dell' iscrizione produce 
										la cancellazione dell'operatore 
										agrituristico dall' elenco provinciale. 
										Inoltre, la commissione può proporre 
										alla Giunta provinciale di disporre il 
										recupero totale o parziale degli 
										eventuali contributi concessi, oltre ai 
										relativi interessi calcolati al tasso di 
										sconto. 
										(4) Contro il provvedimento di 
										cancellazione è ammesso ricorso alla 
										Giunta provinciale entro trenta giorni 
										dalla data di notifica della revoca 
										stessa.  
										
										
										ARTICOLO 8 Vigilanza 
										(1) Fatto salvo 
										quanto disposto dall' articolo13, comma 
										4, della legge 24 novembre 1981, nº689, 
										nonché dalle disposizioni contenute 
										nella normativa di cui al precedente 
										articolo 5, sono incaricati del 
										controllo sull' osservanza della 
										presente legge i dipendenti dell' 
										Ispettorato provinciale per l' 
										agricoltura appositamente autorizzati 
										con deliberazione della Giunta 
										provinciale. Ai fini dell' esercizio 
										delle loro attribuzioni essi, muniti di 
										apposito tesserino di riconoscimento, 
										hanno facoltà di ispezionare le 
										attività agrituristiche.  
										
										
										ARTICOLO 9 Sanzioni amministrative 
										(1) Ferma restando 
										l' applicazione delle sanzioni penali e 
										di quelle amministrative vigenti in 
										materia,per la violazione delle norme 
										contenute negli articoli 4 e 7 della 
										presente legge si applica, nel rispetto 
										delle procedure contenute nel Testo 
										unificato delle leggi provinciali sulle 
										norme di procedura per l' applicazione 
										delle sanzioni amministrative approvato 
										con DPGP 25 giugno 1984, n. 16, la 
										sanzione amministrativa variabile da 
										lire 100.000 a lire 600.000. 
										(2) Le somme dovute a titolo di sanzione 
										sono versate alla Tesoreria della 
										Provincia per essere introitate nel 
										bilancio provinciale. 
										(3) La competenza per l' emanazione di 
										cui all'articolo 7 del succitato Testo 
										unificato spetta al direttore dell' 
										Ispettorato provinciale dell' 
										agricoltura.  
										
										TITOLO 
										III Contributi agli operatori 
										agrituristici  
										
										
										ARTICOLO 10 Iniziative ammesse a 
										beneficio 
										(1) Per l' 
										attuazione delle finalità della presente 
										legge, la Giunta provinciale è 
										autorizzata a concedere contributi in 
										conto capitale agli imprenditori 
										agricoli,che siano iscritti o abbiano 
										richiesto di essere iscritti nell' 
										elenco di cui all' articolo 4 della 
										presente legge ed ottenuto il 
										certificato provvisorio di idoneità . 
										(2) I contributi di cui al comma 1 non 
										possono eccedere il 60% della spesa 
										dichiarata ammissibile e possono essere 
										concessi per le seguenti iniziative: 
										a) costruzioni, ampliamento, 
										ristrutturazione e sistemazione di 
										stanze e cucine da destinare all' 
										utilizzazione turistica in fabbricati 
										aziendali, nonchè il restauro degli 
										stessi; 
										b) installazione nei fabbricati 
										aziendali o sociali, di strutture per la 
										conservazione, per la vendita al 
										dettaglio e per il consumo dei prodotti 
										agricoli prevalentemente lavorati in 
										proprio; 
										c) installazione, ripristino o 
										miglioramento di impianti igienico - 
										sanitari, idrici, elettrici a servizio 
										dei locali di cui alla precedente 
										lettera a); 
										d) realizzazione di impianti ed 
										attrezzature per il tempo libro, al 
										servizio anche delle famiglie rurali; 
										e) realizzazione di aree attrezzate a 
										verde. 
										(3) Le provvidenze di cui sopra vanno 
										prioritariamente destinate a quelle 
										aziende che, per posizione ed estensione 
										dei terreni e/o per composizione del 
										nucleo familiare, ricavano dall' 
										agricoltura redditi non sufficienti, per 
										i quali si appalesa la necessità di una 
										integrazione di reddito con attività 
										accessoria. 
										(4) Sono comunque ammissibili a 
										contributo solamente gli acquisti e le 
										opere diretti alle finalità di cui al 
										comma 2, qualora ad intervento 
										ultimatola capienza complessiva non 
										superi i dieci posti letto per azienda 
										agricola.  
										
										
										ARTICOLO 11 Richiesta del concorso 
										finanziario provinciale 
										(1) Le domande per 
										la concessione di contributi per le 
										iniziative di cui al precedente articolo 
										10sono indirizzate all' Assessorato per 
										l' agricoltura e le foreste e devono 
										essere corredate da: 
										a) illustrazione degli interventi 
										proposti, con progettazione delle opere 
										e seguenti elaborati: relazione tecnica, 
										corografica, planimetria, profili e 
										prospetti,sezioni d' opera, computo 
										metrico estimativo; 
										b) concessione edilizia; 
										c) nullaosta necessario ove esistono 
										vincoli sul territorio o sull' immobile; 
										d) spesa preventiva con piano di 
										finanziamento e di indicazione dei tempi 
										e dei modi di realizzazione dell' 
										opera;e) certificato d' iscrizione nell' 
										elenco rispettivamente certificato 
										provvisorio di idoneità ; 
										f) titolo di godimento e/ o 
										autorizzazione del proprietario nell' 
										ipotesi che l' operatore agrituristico 
										non sia anche proprietario dei 
										fabbricati.  
										
										
										ARTICOLO 12 Concessione ed erogazione 
										dei contributi 
										(1) La Giunta 
										provinciale è autorizzata a concederei 
										contributi previsti dalla presente 
										legge, previa istruttoria consistente 
										nella verifica tecnico – economica delle 
										iniziative proposte con relativa 
										determinazione della spesa ammissibile e 
										nell' acquisizione del parere della 
										commissione provinciale per l' 
										agriturismo di cui all' articolo 6 della 
										presente legge. Non si applica quanto 
										previsto dalla legge provinciale 
										27dicembre 1979, n. 21, e successive 
										modifiche e d’integrazioni. 
										(2) L' erogazione dei contributi può 
										essere effettuata anticipatamente fino 
										al 50% dell' ammontare lordo e per la 
										quota residua dopo che i competenti 
										funzionari dell' Ispettorato provinciale 
										per l' agricoltura abbiano accertato l' 
										avvenuta realizzazione delle iniziative 
										ammesse a contributo. 
										(3) In caso di mancata o parziale 
										realizzazione delle iniziative entro il 
										termine stabilito dal provvedimento di 
										concessione la Giunta provinciale 
										dispone il recupero totale o parziale 
										delle somme già erogate, oltre agli 
										interessi su tali somme pari 
										all'ammontare del tasso di sconto. 
										
										 ARTICOLO 
										13 Vincolo di destinazione 
										(1) 
										I locali, gli impianti e le attrezzature 
										realizzati per il concorso finanziario 
										provinciale ai sensi della presente 
										legge non possono essere distolti dalla 
										destinazione agrituristica per almeno 
										cinque anni dalla data del loro 
										collaudo. 
										(2) L' inosservanza delle norme di cui 
										al precedente comma 1 comporta, salvo 
										casi di forza maggiore,la restituzione 
										del contributo percepito per le opere e 
										le attrezzature distolte maggiorato ai 
										sens i dell'ultimo comma del precedente 
										articolo.  
										
										
										ARTICOLO 14 Promozione dell' offerta e 
										della domanda turistica 
										(1) La Giunta 
										provinciale è autorizzata a concedere ad 
										enti ed associazioni del settore 
										agricolo contributi sulle spese relative 
										alla realizzazione di studi ed indagini 
										relativi all' agriturismo, alla 
										realizzazione di manifestazioni, 
										convegni, materiale divulgativo ed alle 
										iniziative atte a sensibilizzare l' 
										ambiente agricolo alle problematiche 
										agrituristiche.  
										
										
										ARTICOLO 15 Abrogazione di legge e norme 
										transitorie 
										(1) La legge 
										provinciale 10 settembre 1973, nº42, è 
										abrogata. 
										(2) Gli imprenditori agricoli, che dall' 
										entrata in vigore della legge 
										provinciale di cui al precedente comma 1 
										hanno svolto attività agrituristica, 
										così come prevista dall' articolo 2 
										della presente legge,possono ottenere il 
										certificato di cui all' articolo 4che 
										attesti la loro qualifica con decorrenza 
										dal giorno dell'inizio dell' attività ; 
										l' emissione dell' autorizzazione 
										comporta che l' attività da loro svolta 
										dopo la suddetta data conserva la 
										qualifica di attività agrituristica ai 
										sensi della presente legge. 
										(3) Gli interessati potranno chiedere l' 
										iscrizione nell'elenco di cui all' 
										articolo 6, presentando apposita domanda 
										corredata della documentazione richiesta 
										entro e non oltre il termine di un anno 
										dalla data di entrata in vigore della 
										presente legge.  
										
										
										ARTICOLO 16 Allacciamento telefonico 
										(1) Per agevolare 
										nelle zone montane l' accesso alla rete 
										telefonica, la Giunta provinciale può 
										concedere a titolari di aziende agricole 
										contributi fino al50% delle spese 
										sostenute per la realizzazione degli 
										impianti a tal fine necessari. 
										
										
										ARTICOLO 17 Istituzione del comitato 
										provinciale per la distribuzione dei 
										prodotti petroliferi agevolati per l' 
										agricoltura 
										(1) E' istituito 
										il comitato provinciale per la 
										distribuzione dei prodotti petroliferi 
										agevolati per l'agricoltura, in seguito 
										chiamato semplicemente comitato, che ha 
										il compito di sovraintendere alla 
										distribuzione dei prodotti petroliferi 
										agevolati di cui all'articolo 5, comma 
										3, della legge 31 dicembre1962, n. 1852. 
										(2) Il comitato di cui al comma 1 ha 
										sede presso l' ispettorato provinciale 
										per l' agricoltura, viene nominato con 
										deliberazione della Giunta provinciale e 
										rimane in carica per la durata della 
										legislatura nel corso della quale è 
										intervenuta la nomina.Esso è composto 
										da: 
										a) il direttore dell' ispettorato 
										provinciale per l' agricoltura,che lo 
										presiede; 
										b) il direttore dell' ufficio 
										provinciale meccanizzazione agricola; 
										c) tre esperti nel settore designati 
										dall' assessore competente per l' 
										agricoltura; 
										d) un funzionario designato dall' 
										ufficio tecnico delle imposte di 
										fabbricazione( UTIF); 
										e) tre rappresentanti proposti dalle 
										organizzazioni professionali agricole 
										maggiormente rappresentative a livello 
										provinciale. 
										(3) Funge da segretario un funzionario 
										dell' ufficio provinciale 
										meccanizzazione agricola. 
										(4) La composizione del comitato deve 
										adeguarsi alla consistenza dei gruppi 
										linguistici quali risultano dai dati 
										dell' ultimo censimento della 
										popolazione. 
										(5) Il comitato è convocato dal 
										presidente e le adunanze sono valide in 
										presenza della maggioranza dei suoi 
										componenti. 
										(6) Le deliberazioni del comitato sono 
										adottate a maggioranza dei suoi 
										componenti. 
										(7) In caso di assenza il presidente 
										viene sostituito da un membro eletto dal 
										comitato medesimo. I membri di cui alle 
										lettere b) e d) del comma 2possono farsi 
										rappresentare con delega scritta da 
										funzionari addetti ai medesimi servizi. 
										Per ciascun membro di cui alle lettere 
										c) ed e) la Giunta provincia le nomina 
										un membro supplente proposto 
										rispettivamente dall' assessore 
										competente per l' agricoltura e dall' 
										organizzazione rappresentata. 
										(8) Ai componenti ed al segretario del 
										comitato sono corrisposti, in quanto 
										spettino, i compensi ed il trattamento 
										economico di missione secondo la vigente 
										normativa provinciale.  
										
										
										ARTICOLO 18 Compensi 
										(1) All' articolo 
										37 del testo unico delle leggi 
										provinciali sull' ordinamento dei masi 
										chiusi, approvato con DPGP 28 dicembre 
										1978, n. 32, è aggiunto il seguente 
										comma:<<( 4) Ai presidenti delle 
										commissioni di cui al comma 1 può essere 
										concesso dal 1o gennaio1989 un assegno 
										mensile compensativo del lavoro 
										preparatorio compiuto al di fuori delle 
										riunioni.Tale assegno deve essere 
										proporzionale ai compiti inerenti alle 
										funzioni e non può superare l'importo di 
										lire 300.000. >>  
										
										
										ARTICOLO 19 Modifica della legge 
										provinciale 21 maggio1981, n. 11, e 
										successive modifiche e integrazioni 
										(1) La legge 
										provinciale 21 maggio 1981, n.11, e 
										successive modifiche e integrazioni, è 
										modificata come segue:a) dopo l' 
										articolo 46 è inserito il seguente 
										articolo:<< Art. 46/ bis Trattamento di 
										quiescenza del personale forestale(1) Ai 
										fini del trattamento di quiescenza del 
										personale del corpo forestale 
										provinciale e della carriera direttiva 
										del ruolo speciale dei servizi forestali 
										si applicano le disposizioni dell' 
										articolo3, comma 5, della legge 27 
										maggio 1977, nº284, con le decorrenze 
										ivi contenute. 
										(2) L' eventuale eccedenza del 
										trattamento di quiescenza spettante in 
										attuazione di quanto previsto nel comma 
										1 rispetto a quello conferito dall' 
										istituto di previdenza CPDEL resta a 
										carico della Provincia. >>b) nell' 
										allegato A) alle competenze dell' 
										ufficio 90:Servizi generali della 
										direzione generale, è aggiuntala 
										seguente competenza: << Affari legali e 
										contenzioso nei settori dell' 
										agricoltura, delle foreste,della caccia 
										e della pesca >>. 
										(3) Agli avvocati e procuratori addetti 
										all' ufficio di cui al comma 1, lettera 
										b), incaricati della rappresentanza e 
										difesa in giudizio della 
										Provincia,spetta il trattamento 
										giuridico ed economico in vigore per il 
										personale munito delle stesse qualifiche 
										nell' amministrazione provinciale. In 
										caso di assenza o impedimento i loro 
										compiti vengono esercitati 
										dall'ispettorato legale, legislativo e 
										contrattuale. 
										
										
										ARTICOLO 20 Disposizioni finanziarie 
										(1) Alla copertura 
										degli oneri derivanti dagli articoli 6, 
										17 e 18 della presente legge, valutati 
										in lire 2 milioni per l' anno 1988, ed 
										in lire 5 milioni all'anno a partire dal 
										1989, si fa fronte: 
										a) per l' anno 1988 con lo stanziamento 
										del capitolo12125 dello stato di 
										previsione della spesa, che presenta 
										sufficiente disponibilità ; 
										b) per il biennio 1989- 1990 con quote 
										dello stanziamento previsto nella 
										Sezione 1, settore 1.2, lettera a. 1), 
										del bilancio pluriennale 1988- 1990; 
										c) per gli anni successivi con 
										corrispondenti stanziamenti nei 
										rispettivi bilanci della Provincia. 
										(2) Alla copertura degli oneri derivanti 
										dall' articolo19, valutati, tenuto conto 
										anche della decorrenza retro attiva, 
										rispettivamente in lire 60 milioni a 
										carico dell' esercizio finanziario 1989 
										ed in lire 10milioni all' anno a partire 
										dall' esercizio finanziario1990, si 
										provvede:a) per il biennio 1989- 1990 
										con quote dello stanziamento iscritto 
										nella Sezione 1, Settore 1.2, lettera b. 
										1), del bilancio pluriennale 1988- 
										1990;b) per gli anni successivi con le 
										disponibilità dei relativi bilanci 
										provinciali. 
										(3) Le spese per contributi ai sensi 
										degli articoli10, 14 e 16 della presente 
										legge saranno stabilite a decorrere dal 
										1989 dalla legge finanziaria annuale o 
										da altro provvedimento legislativo di 
										analoga natura. 
										
										La 
										presente legge sarà pubblicata nel 
										Bollettino Ufficiale della Regione. E' 
										fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e di farla osservare come 
										legge della Provincia. Bolzano, 14 
										dicembre 1988  
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