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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN SARDEGNA
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Sardegna 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										18 DEL 23-06-1998
										 
										Nuove norme per l'esercizio 
										dell'agriturismo 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										TITOLO 
										I Norme per l'esercizio dell'agriturismo 
										
										
										ARTICOLO 1 Finalità 
										1. 
										La Regione Autonoma della Sardegna, in 
										attuazione della Legge 5 dicembre 1985, 
										n. 730, disciplina e promuove 
										l'agriturismo, integrandolo con 
										l'offerta turistica regionale, al fine 
										di salvaguardare e valorizzare il 
										patrimonio socio-economico, culturale 
										e ambientale del proprio territorio e di 
										promuovere lo sviluppo rurale.  
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizione di attività 
										agrituristiche 
										1. 
										Per attività agrituristiche si intendono 
										esclusivamente le attività di ricezione 
										ed ospitalità esercitate dagli 
										imprenditori agricoli di cui 
										all'articolo 3, attraverso 
										l'utilizzazione della propria 
										azienda, in rapporto di connessione e 
										complementarità rispetto alle attività 
										di coltivazione del fondo, silvicoltura, 
										allevamento del bestiame, che devono 
										comunque rimanere principali. 
										2. Rientrano tra tali attività: 
										a) ospitare in locali situati 
										nell'ambito dei fondi facenti 
										parte dell'azienda agricola, e nei 
										locali di abitazione 
										dell'imprenditore anche se ubicati in un 
										centro abitato, nonché l'ospitalità in 
										azienda, in spazi aperti attrezzati per 
										l'agricampeggio; 
										b) somministrare pasti e bevande 
										costituiti prevalentemente da prodotti 
										propri, ivi compresi quelli a carattere 
										alcolico e superalcolico. Il requisito 
										di cui sopra si intende soddisfatto 
										anche attraverso l'integrazione parziale 
										di prodotti provenienti da altre aziende 
										agricole sarde collegate per l'esercizio 
										delle attività agrituristiche. Sono 
										considerati di propria produzione le 
										bevande e i cibi prodotti e lavorati 
										nell'azienda agricola, nonché quelli 
										ricavati da materie prime dell'azienda 
										agricola anche attraverso 
										lavorazioni esterne;   | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										c) vendere direttamente i prodotti di 
										cui alla precedente lettera b); 
										d) organizzare attività ricreative e 
										culturali nell'ambito dell'azienda. 
										3. Lo svolgimento di attività 
										agrituristiche, nel rispetto delle 
										norme di cui alla presente legge, non 
										costituisce distrazione 
										della destinazione agricola dei fondi e 
										degli edifici interessati.  
										
										
										ARTICOLO 3 Soggetti legittimati 
										all'esercizio dell'agriturismo 
										1. 
										L'esercizio dell'agriturismo è riservato 
										agli imprenditori agricoli singoli o 
										associati di cui all'articolo 2135 del 
										codice civile e ai familiari di cui 
										all'articolo 230 bis del codice civile, 
										regolarmente iscritti nei relativi ruoli 
										previdenziali ai sensi della Legge 
										2 agosto 1990, n. 233.  
										
										
										ARTICOLO 4 Denominazione delle attività 
										agrituristiche 
										1. 
										I termini "agriturismo" e 
										"agrituristico" sono 
										riservati esclusivamente alle attività 
										agrituristiche svolte ai sensi 
										della presente legge.  
										
										
										ARTICOLO 5 Connessione e complementarità 
										tra l'attività agricola e 
										quella agrituristica 
										1. 
										Il rapporto di connessione e 
										complementarità tra l'attività agricola 
										e quella agrituristica si realizza 
										allorché l'azienda agricola, in 
										relazione alle sue dotazioni 
										strutturali, alla natura e alla varietà 
										delle coltivazioni e degli allevamenti 
										praticati, agli spazi abitativi 
										disponibili e al numero degli addetti 
										impiegati nelle diverse attività 
										agricole, sia idonea a svolgere 
										l'attività agrituristica nel rispetto 
										delle disposizioni della presente legge. 
										2. Il requisito di principalità delle 
										attività di coltivazione, allevamento e 
										silvicoltura rispetto all'attività 
										agrituristica si intende garantito 
										quando il tempo-lavoro impiegato 
										nell'attività agricola sia superiore a 
										quello impiegato nell'attività 
										agrituristica. 
										3. La sussistenza delle condizioni di 
										cui ai commi 1 e 2 va 
										dimostrata dall'interessato mediante una 
										specifica relazione 
										sull'attività agrituristica prevista per 
										il triennio successivo in 
										rapporto all'attività agricola 
										principale e con la presentazione 
										annuale di una dichiarazione sostitutiva 
										dell'atto di notorietà 
										attestante l'esistenza delle condizioni 
										stesse.  
										
										
										ARTICOLO 6 Limiti per l'esercizio 
										dell'agriturismo 
										1. 
										Per le aziende aventi superficie minore 
										o uguale a 10 ettari il limite massimo 
										per l'ospitalità presso l'abitazione 
										dell'imprenditore agricolo e in altri 
										fabbricati situati nell'azienda agricola 
										è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo 
										stesso tipo di azienda il limite massimo 
										per l'ospitalità è di 5 piazzole e 15 
										campeggiatori. 
										2. Per le aziende di dimensioni 
										superiori è stabilito un incremento 
										di un posto letto e di un campeggiatore 
										per ogni ettaro oltre i 10, con il 
										limite massimo di 12 camere e 20 posti 
										letto e di 10 piazzole e 
										30 campeggiatori. 
										3. In aggiunta agli ospiti di cui ai 
										commi 1 e 2, possono essere ospitate 
										persone singole, comitive o gruppi 
										organizzati per il solo consumo dei 
										pasti, e comunque in numero non 
										superiore a 80 coperti per pasto.  
										
										
										ARTICOLO 7 Norme igienico-sanitarie 
										1. 
										I locali adibiti ad uso agrituristico 
										devono avere i requisiti strutturali ed 
										igienico-sanitari previsti dal 
										Regolamento edilizio comunale per i 
										locali di civile abitazione. Nella 
										valutazione di tali requisiti per gli 
										edifici già esistenti, compresi quelli 
										da ristrutturare o adeguare, sono 
										ammesse deroghe ai limiti di altezza 
										e agli indici di illuminazione e di 
										aerazione previsti dalle 
										normative vigenti. Le deroghe devono 
										essere motivate e concesse dai Comuni 
										nel rispetto delle caratteristiche 
										tipologiche e architettoniche 
										degli edifici esistenti e delle 
										caratteristiche ambientali delle 
										zone interessate. 
										2. Gli alloggi agrituristici devono 
										essere dotati di idonei servizi igienico-sanitari 
										in ragione di almeno uno ogni quattro 
										persone o frazioni di quattro, comprese 
										le persone appartenenti al 
										nucleo familiare o conviventi. 
										3. Per i campeggiatori che utilizzano 
										gli spazi aperti, in assenza di servizi 
										igienici adeguati nelle piazzole di 
										sosta, l'autorizzazione per il campeggio 
										è concessa a condizione che il 
										campeggiatore possa usufruire dei 
										servizi dell'abitazione. In tal caso 
										deve essere comunque garantito che il 
										rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari 
										sia quello indicato nel comma 2. 
										All'interno della struttura edilizia 
										aziendale, inoltre, deve essere previsto 
										un ambiente attrezzato di lavello per 
										stoviglie e lavatoio per panni. 
										4. Negli spazi aperti la superficie da 
										destinare a tenda o altro mezzo autonomo 
										di soggiorno deve essere non inferiore a 
										40 mq. La sistemazione di tale 
										superficie deve essere a prova di acqua 
										e di polvere, realizzabile anche con 
										inerbimento del terreno. 
										5. I locali per l'agriturismo devono 
										essere dotati di acqua 
										corrente potabile. 
										6. Per le norme igieniche riguardanti la 
										preparazione e la somministrazione di 
										spuntini, pasti e bevande, la normativa 
										di riferimento è quella contenuta nella 
										Legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel DPR 
										n. 327 del 1980. In ogni caso è 
										stabilito il principio che le attività 
										di cui alla lettera b), comma 2, 
										dell'articolo 2 della presente legge, 
										non sono parificabili alla ristorazione 
										o alla manipolazione, preparazione e 
										somministrazione di alimenti a 
										scopo commerciale. 
										7. La macellazione ad uso familiare e 
										per la somministrazione dei pasti 
										agrituristici è consentita, in deroga 
										alle vigenti norme, 
										previa autorizzazione e controllo delle 
										autorità competenti, in locali aziendali 
										polifunzionali, entro i limiti mensili 
										indicati in una direttiva emanata 
										dell'Assessore regionale 
										dell'agricoltura e riforma agropastorale, 
										di concerto con l'Assessore regionale 
										dell'igiene e sanità e dell'assistenza 
										sociale e comunque nel rispetto dei 
										seguenti limiti massimi mensili:a) 
										volatili:150 capi;b) conigli:75 capi;c) 
										UGB - capi bovini equivalenti:3 capi. 
										8. La produzione e la vendita delle 
										sostanze alimentari e delle bevande sono 
										soggette alle disposizioni di cui alla 
										Legge n. 283 del 1962, e successive 
										modifiche e integrazioni.  
										
										
										ARTICOLO 8 Autorizzazione per 
										l'esercizio dell'agriturismo 
										1. 
										I soggetti di cui all'articolo 3, che 
										intendono esercitare 
										attività agrituristiche, devono 
										presentare, al Sindaco del comune nel 
										cui territorio è ubicata l'azienda, 
										domanda di autorizzazione corredata: 
										a) da una dichiarazione sostitutiva di 
										atto di notorietà, relativa al possesso 
										dei requisiti di cui all'articolo 3; 
										b) dalla relazione prevista dal comma 3 
										dell'articolo 5, nella quale devono 
										essere altresì indicate le tariffe che 
										saranno praticate; 
										c) dalla copia del libretto di idoneità 
										sanitaria, rilasciato dalla azienda USL 
										al personale addetto alla preparazione 
										ed alla somministrazione di pasti, 
										alimenti e bevande; 
										d) dal parere della azienda USL relativo 
										ai locali da adibire all'attività 
										agrituristica;e) dalla copia della 
										concessione o autorizzazione edilizia, 
										ove richiesta. 
										2. Il Sindaco, in applicazione 
										dell'articolo 688 del codice 
										di procedura penale e dell'articolo 10 
										della Legge 4 gennaio 1968, n. 
										15, accerta il possesso da parte del 
										richiedente dei requisiti di 
										cui all'articolo 5 della Legge 9 
										febbraio 1963, n. 59, e agli articoli 
										11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18 
										giugno 1931, n. 773. 
										3. Il Sindaco accerta il possesso dei 
										requisiti previsti dagli articoli 3, 5 e 
										6 avvalendosi degli uffici periferici 
										dell'Ente Regionale di Sviluppo e 
										Assistenza Tecnica in agricoltura (ERSAT). 
										4. Il Sindaco decide sulla domanda di 
										autorizzazione entro sessanta giorni 
										dalla data della sua presentazione; 
										scaduto tale termine l'autorizzazione si 
										intende concessa. 
										5. Il provvedimento che accoglie o 
										respinge la domanda è 
										comunicato all'interessato entro dieci 
										giorni dall'adozione. 
										6. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla 
										data d'accoglimento della domanda, 
										rilascia - in duplice copia autentica - 
										il certificato di "operatore 
										agrituristico", nel quale devono essere 
										indicati l'oggetto delle attività 
										praticabili e le modalità e i limiti del 
										loro esercizio. 
										7. L'operatore agrituristico 
										interessato, una volta in possesso 
										dei due certificati rilasciati dal 
										Sindaco, ne invierà uno 
										all'Assessorato regionale della 
										agricoltura e riforma agropastorale 
										unitamente alla domanda di iscrizione 
										all'elenco regionale degli 
										operatori agrituristici della Sardegna, 
										di cui all'articolo 9. 
										8. L'autorizzazione è sostitutiva di 
										ogni altro 
										provvedimento amministrativo.  
										
										
										ARTICOLO 9 Elenco regionale degli 
										operatori agrituristici della Sardegna 
										1. 
										E' istituito l'elenco regionale degli 
										operatori agrituristici della Sardegna, 
										al quale devono obbligatoriamente essere 
										iscritti, prima dell'inizio delle 
										attività, i soggetti già in 
										possesso dell'autorizzazione comunale. 
										2. L'iscrizione all'elenco è richiesta 
										dall'interessato secondo le modalità 
										previste dal comma 7 dell'articolo 8. 
										3. La tenuta dell'elenco è demandata 
										all'Assessorato 
										regionale dell'agricoltura e riforma 
										agropastorale che cura l'istruttoria 
										delle domande pervenute e provvede 
										all'iscrizione nell'elenco ed al 
										rilascio del relativo attestato di 
										iscrizione. 
										4. L'elenco regionale degli operatori 
										agrituristici della Sardegna è pubblico 
										ed è lo strumento attraverso il quale 
										l'Assessorato dell'agricoltura e riforma 
										agropastorale esercita le funzioni 
										di gestione e controllo dell'agriturismo 
										regionale. Copia dell'elenco è trasmessa 
										all'Assessorato regionale del turismo, 
										artigianato e commercio.  
										
										
										ARTICOLO 10 Obblighi dell'operatore 
										agrituristico 
										1. 
										Il soggetto autorizzato all'esercizio 
										dell'attività agrituristica ha l'obbligo 
										di: 
										a) iniziare l'attività entro il termine 
										massimo di un anno dalla data stabilita 
										nell'autorizzazione comunale; 
										b) esporre al pubblico il certificato di 
										cui al comma 6 dell'articolo 8, 
										rilasciato dal Sindaco, l'attestato di 
										iscrizione all'elenco regionale, di cui 
										al comma 3 dell'articolo 9 e le tariffe 
										praticate; 
										c) esercitare le attività consentite, 
										nei limiti e nei modi 
										indicati nell'autorizzazione comunale; 
										d) tenere un registro con le generalità 
										delle persone alloggiate e comunicare 
										l'arrivo e la partenza degli ospiti alla 
										locale autorità di Pubblica Sicurezza; 
										e) comunicare - entro il 15 gennaio di 
										ogni anno - al Comune e all'Assessorato 
										regionale dell'agricoltura e riforma 
										agropastorale quali tariffe saranno 
										applicate nell'anno in corso; 
										f) rispettare le tariffe comunicate al 
										Comune e alla Regione; 
										g) esporre al pubblico l'elenco dei 
										prodotti utilizzati con l'indicazione 
										della provenienza.  
										
										
										ARTICOLO 11 Sospensione e revoca 
										dell'autorizzazione 
										1. 
										Il Sindaco, qualora accerti che 
										l'operatore agrituristico sia venuto 
										meno ad uno o più obblighi di cui 
										all'articolo 10, può sospendere, con 
										provvedimento motivato, l'autorizzazione 
										all'esercizio delle attività 
										agrituristiche per un periodo variabile 
										tra due e trenta giorni. 
										2. L'autorizzazione è revocata dal 
										Sindaco, con provvedimento motivato, 
										quando sia stato accertato dal Comune 
										stesso che l'operatore: 
										a) non abbia intrapreso l'attività entro 
										un anno dalla data di notifica 
										dell'autorizzazione, ovvero abbia 
										sospeso l'attività da almeno un anno, 
										sempre che l'interessato non abbia 
										comunicato al Comune, entro i primi 
										quindici giorni, il ritardo o la 
										sospensione, indicando motivi 
										obiettivamente verificabili; 
										b) abbia perso i requisiti soggettivi di 
										cui all'articolo 3 o non rispetti il 
										criterio di principalità delle attività 
										di coltivazione, allevamento e 
										silvicoltura rispetto all'attività 
										agrituristica di cui all'articolo 5; 
										c) abbia subìto nel corso dell'anno tre 
										provvedimenti di sospensione. 
										3. La contestazione dei motivi di revoca 
										deve essere comunicata per iscritto 
										all'interessato, il quale ha trenta 
										giorni di tempo per rispondere e 
										controdedurre. Il Comune delibera in via 
										definitiva sulla revoca entro i 
										successivi trenta giorni. 
										4. Del provvedimento di revoca va data 
										dal Sindaco immediata comunicazione 
										all'Assessorato regionale 
										dell'agricoltura e riforma agropastorale 
										il quale dispone la cancellazione 
										dell'interessato dall'elenco regionale 
										degli operatori agrituristici.  
										
										
										ARTICOLO 12 Vigilanza, controllo e 
										sanzioni amministrative pecuniarie 
										1. 
										La vigilanza e il controllo 
										sull'applicazione delle 
										disposizioni della presente legge sono 
										esercitati dagli organi di 
										polizia municipale e dai Servizi di 
										igiene delle Aziende Sanitarie 
										Locali territorialmente competenti, 
										oltre che dagli altri soggetti 
										indicati dalle norme vigenti. 
										2. Chiunque trasgredisce le disposizioni 
										di cui all'articolo 4 della presente 
										legge, utilizzando impropriamente i 
										termini "agriturismo" o "agrituristico" 
										a fini di lucro, è soggetto al pagamento 
										di una sanzione amministrativa 
										pecuniaria variante da lire 1.500.000 a 
										lire 4.000.000. 
										3. Chiunque intraprende o svolge in 
										forma continuativa od occasionale le 
										attività agrituristiche essendo 
										sprovvisto dell'autorizzazione di cui 
										all'articolo 8 della presente legge e 
										senza essere iscritto all'elenco 
										regionale di cui all'articolo 9, è 
										soggetto al pagamento di una sanzione 
										amministrativa pecuniaria variante da 
										lire 2.500.000 a lire 10.000.000. Il 
										Sindaco, con propria ordinanza, dispone 
										la chiusura dell'esercizio illegalmente 
										aperto, e l'autorizzazione non può 
										essere rilasciata per il periodo di un 
										anno dal provvedimento di chiusura. 
										4. Il titolare di impresa agrituristica, 
										che utilizza i locali e gli spazi 
										destinati all'alloggio o alla 
										ristorazione degli ospiti per un numero 
										superiore a quello autorizzato, è 
										soggetto - oltre che ai provvedimenti di 
										sospensione previsti dal comma 1 
										dell'articolo 11 - anche al pagamento di 
										una sanzione amministrativa pecuniaria 
										variante da lire 300.000 a lire 
										3.000.000. 
										5. Il titolare di impresa agrituristica 
										è soggetto alla sanzione amministrativa 
										pecuniaria variante da lire 200.000 a 
										lire 2.000.000, nei seguenti casi: 
										a) attribuzione al proprio esercizio, 
										con scritti, stampati 
										ovvero pubblicazione con qualsiasi altro 
										mezzo, di attrezzature qualitativamente 
										o quantitativamente superiori a quelle 
										esistenti; 
										b) mancata esposizione al pubblico 
										dell'autorizzazione 
										comunale, dell'attestato di iscrizione 
										all'elenco regionale e delle 
										tariffe praticate.  
										
										
										ARTICOLO 13 Incentivi per l'attività 
										agrituristica 
										1. 
										A favore degli imprenditori agricoli - 
										singoli o associati - che intendono 
										praticare l'attività agrituristica e 
										sono in possesso dei requisiti di cui 
										all'articolo 3, può essere concesso un 
										contributo per i seguenti scopi: 
										a) restauro, adeguamento, 
										ristrutturazione, ampliamento e 
										nuova costruzione dei locali da 
										destinare all'attività agrituristica; 
										b) realizzazione delle opere relative: 
										1) alle strade poderali di accesso, 
										all'approvvigionamento idrico 
										e all'eventuale impianto di 
										potabilizzazione delle acque; 
										2) all'adduzione e distribuzione 
										dell'energia elettrica per 
										usi domestici; 
										3) al trattamento e allo smaltimento 
										delle acque luride; 
										4) ai locali polifunzionali per la 
										macellazione e lavorazione delle carni; 
										5) ai collegamenti telefonici; 
										c) allestimento di piazzole attrezzate 
										per l'agricampeggio e relativi servizi; 
										d) realizzazione di strutture per le 
										attività ricreative, ivi compresi i 
										recinti e le scuderie per le attività di 
										turismo equestre; 
										e) arredamento delle stanze da letto, 
										delle cucine e dei posti di ristoro; 
										f) restauro e ristrutturazione di 
										strutture tipiche del paesaggio agricolo 
										tradizionale sardo, tra le quali: 
										muretti a secco di recinzione, chiudende 
										con siepi di essenze autoctone, 
										piantagioni domestiche, filari alberati; 
										g) sistemazione di cartelli e 
										indicazioni stradali; 
										h) locali e attrezzature per la 
										lavorazione, manipolazione 
										e conservazione dei prodotti aziendali; 
										i) realizzazione e allestimento di 
										locali adibiti a 
										esposizioni etnografiche permanenti; 
										l) laboratori e attrezzature destinate a 
										lavorazioni tradizionali riguardanti la 
										cultura della famiglia rurale. 
										2. Il contributo indicato nel comma 1 è 
										concesso nella misura del 45 per cento 
										degli investimenti in beni immobili e 
										del 30 per cento per gli altri tipi di 
										investimenti a favore degli imprenditori 
										le cui aziende siano situate in aree 
										definite svantaggiate ai sensi 
										del regolamento CE 950/97 del 20 maggio 
										1997. Il contributo indicato nel comma 1 
										è concesso nella misura del 35 per cento 
										degli investimenti in beni immobili e 
										del 20 per cento per gli altri 
										investimenti a favore degli imprenditori 
										le cui aziende non siano situate in aree 
										definite svantaggiate ai sensi del 
										citato regolamento CE 950/97. 
										3. Il contributo può essere concesso: 
										a) sotto forma di contributo in conto 
										capitale; 
										b) sotto forma di mutui a tasso 
										agevolato; 
										c) sotto forma di una combinazione delle 
										tipologie previste dalle lettere a) e 
										b). 
										4. I mutui sono concessi per una durata 
										massima di dodici anni, al tasso 
										applicato ai mutui di miglioramento 
										fondiario, disciplinati dalla 
										legislazione vigente in materia di 
										credito agrario. 
										5. Le provvidenze di cui al presente 
										articolo sono concesse entro 
										un massimale di 300 milioni di lire di 
										spesa ammessa per singola azienda. 
										6. Gli incentivi previsti dalla presente 
										legge sono concessi ai sensi della 
										normativa in materia di opere di 
										miglioramento fondiario e non sono 
										cumulabili con altri contributi 
										regionali, statali e 
										comunitari afferenti le stesse opere.  
										
										
										ARTICOLO 14 Vincolo di destinazione e 
										restituzione dei contributi 
										1. 
										I locali, gli impianti e le attrezzature 
										realizzati con il concorso finanziario 
										regionale ai sensi dell'articolo 13 non 
										possono essere distolti 
										dall'utilizzazione agrituristica prima 
										di dodici anni dalla erogazione 
										dell'ultima rata di contributo. 
										2. La violazione della norma di cui al 
										comma 1 comporta la revoca 
										del provvedimento di concessione dei 
										contributi regionali e la 
										conseguente restituzione delle somme 
										percepite. 
										3. L'eventuale provvedimento di revoca 
										dell'autorizzazione 
										comunale all'esercizio dell'attività 
										agrituristica comporta 
										ugualmente l'obbligo della restituzione 
										delle provvidenze percepite ai 
										sensi della presente legge, qualora sia 
										disposto prima che siano 
										trascorsi dodici anni dalla loro 
										erogazione.  
										
										
										ARTICOLO 15 Attività di studio, di 
										ricerca e formazione professionale 
										1. 
										La Regione: 
										a) promuove attività di studio e di 
										ricerca sull'agriturismo; 
										b) cura la formazione professionale 
										degli operatori agrituristici, 
										dei tecnici e del personale delle 
										organizzazioni e delle 
										associazioni interessate alla promozione 
										e allo sviluppo dell'agriturismo; 
										c) incentiva e coordina, anche mediante 
										la promozione di idonee forme di 
										pubblicità e propaganda, la formazione e 
										lo sviluppo dell'offerta agrituristica 
										regionale; 
										d) sostiene la realizzazione di 
										'progetti pilota' per 
										iniziative, aziendali e interaziendali, 
										a carattere sperimentale, con 
										particolare attenzione per le zone 
										interne e per le aree prive 
										d'insediamenti industriali.  
										
										
										ARTICOLO 16 Classificazione delle 
										aziende agrituristiche 
										1. 
										L'Assessorato regionale dell'agricoltura 
										e riforma agropastorale provvede a 
										classificare le aziende agrituristiche 
										sulla base di direttive approvate dalla 
										Giunta regionale, sentito il parere 
										della Commissione consiliare competente 
										in materia di agricoltura e 
										delle associazioni agrituristiche 
										maggiormente rappresentative.  
										
										
										ARTICOLO 17 Modifica all'articolo 3 
										della legge regionale n. 8 del 1998 
										1. 
										Il massimale previsto dal comma 2 
										dell'articolo 3 della legge regionale 11 
										marzo 1998, n. 8, "Norme per 
										l'accelerazione delle spese delle 
										risorse del FEOGA - Orientamento e 
										interventi urgenti per l'agricoltura", è 
										rideterminato in lire 200.000.000.  
										
										TITOLO 
										II Disposizioni transitorie e finali 
										
										
										ARTICOLO 18 Modifiche e integrazioni 
										alla legge regionale n. 60 del 
										1979 concernente l'acquisto di fondi 
										rustici 
										1. 
										I mutui disciplinati dalla legge 
										regionale 23 novembre 1979, n. 
										60 "Concessioni di mutui per l'acquisto 
										di fondi rustici" e successive modifiche 
										e integrazioni, sono concessi per il 
										pagamento del prezzo di acquisto dei 
										terreni, nella misura stabilita congrua 
										dal Servizio provinciale 
										dell'agricoltura ai sensi degli articoli 
										5 e 10 della citata legge regionale, e 
										per il pagamento delle imposte e 
										delle spese, relative alla stipula del 
										contratto di compravendita, che gravano 
										sull'acquirente dei terreni. 
										2. Nel comma 1 dell'articolo 31 della 
										legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, 
										così come sostituito dal comma 1 
										dell'articolo 4 della legge regionale 5 
										dicembre 1995, n. 33, sono soppresse le 
										parole: "a prevalente indirizzo 
										serricolo".  
										
										
										ARTICOLO 19 Abrogazione della legge 
										regionale n. 32 del 1986 
										1. 
										E' abrogata, con esclusione dei commi 2 
										e 3 dell'articolo 10, la legge regionale 
										20 giugno 1986, n. 32, recante 
										"Disciplina e incentivazione 
										dell'agriturismo".  
										
										
										ARTICOLO 20 Attuazione degli aiuti 
										1. 
										Agli aiuti previsti dall'articolo 18 
										della presente legge è data attuazione a 
										partire dalla data di pubblicazione sul 
										BURAS della decisione favorevole della 
										Commissione CE ovvero della scadenza 
										del sessantesimo giorno dalla notifica 
										della proposta. 
										2. Gli aiuti alle imprese previsti dagli 
										articoli 13 e 15 non possono comunque 
										eccedere l'importo consentito dalle 
										norme comunitarie sugli aiuti de minimis 
										di cui alla decisione 96/C 68/CE della 
										Commissione del 6 marzo 1996.  
										
										
										ARTICOLO 21 Norma transitoria 
										1. 
										Gli operatori agrituristici autorizzati 
										ai sensi della legge regionale n. 32 del 
										1986 possono continuare a esercitare, in 
										via provvisoria, l'attività 
										agrituristica per un periodo di 24 mesi 
										dalla data di entrata in vigore della 
										presente legge. Entro tale termine 
										i Comuni, anche avvalendosi degli uffici 
										periferici dell'Ente Regionale di 
										Sviluppo e Assistenza Tecnica in 
										Agricoltura (ERSAT), accertano 
										il possesso dei requisiti soggettivi ed 
										oggettivi di cui agli articoli 3 , 5 e 
										6. Se viene accertato il possesso di 
										tali requisiti il Sindaco rilascia una 
										nuova autorizzazione ai sensi 
										dell'articolo 8 della presente legge e 
										ne dà comunicazione all'Assessorato 
										regionale dell'agricoltura e riforma 
										agropastorale. 
										2. Gli operatori agrituristici già 
										iscritti nell'elenco regionale degli 
										operatori agrituristici di cui 
										all'articolo 1 della legge regionale n. 
										32 del 1986, transitano nell'elenco 
										regionale degli operatori agrituristici 
										della Sardegna istituito con l'articolo 
										9 della presente legge, mantenendo il 
										numero progressivo d'iscrizione 
										a ciascuno a suo tempo attribuito. 
										Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata 
										in vigore della presente legge gli 
										operatori agrituristici iscritti 
										provvisoriamente nell'elenco e ai quali 
										non è stata rilasciata l'autorizzazione 
										prevista dal comma 1 del presente 
										articolo sono cancellati dall'elenco 
										stesso. 
										3. Gli imprenditori agrituristici 
										autorizzati ai sensi della 
										legge regionale 32 del 1986 possono 
										continuare a utilizzare, per un 
										periodo massimo di 24 mesi dalla data di 
										entrata in vigore della presente legge, 
										gli edifici e gli spazi destinati ad 
										agricampeggio indicati nelle 
										autorizzazioni, anche in assenza dei 
										requisiti igienici-sanitari indicati 
										dall'articolo 8, commi 2 e 3. 
										4. I Comuni, entro sessanta giorni 
										dall'entrata in vigore della presente 
										legge, trasmettono all'Assessorato 
										regionale dell'agricoltura e riforma 
										agropastorale, l'elenco nominativo di 
										tutti gli operatori agrituristici da 
										essi autorizzati e in attività, con 
										indicazione del domicilio legale delle 
										aziende. 
										5. Le domande di finanziamento 
										presentate dagli 
										imprenditori agrituristici a valere 
										sulla legge regionale 32 del 1986 
										mantengono la loro validità nel caso in 
										cui siano rispettati i requisiti 
										previsti dagli articoli 3, 5 e 6 e sono 
										liquidate con le risorse previste 
										per l'attuazione della presente legge.  
										
										
										ARTICOLO 22 Norma finanziaria 
										1. 
										Alle spese derivanti dagli articoli: 
										a) 15, lett. a), si fa fronte mediante 
										utilizzo delle disponibilità stanziate 
										nel capitolo 06304 del bilancio della 
										Regione per gli anni 1998 - 2000 e 
										successivi; 
										b) 15, lett. b), si fa fronte con le 
										risorse già destinate agli interventi di 
										cui alla legge regionale 1 giugno 1979, 
										n. 47 - fondo per la formazione 
										professionale; 
										c) 15, lett. c), si fa fronte mediante 
										utilizzo delle disponibilità stanziate 
										sul capitolo 01090 del bilancio della 
										Regione per gli anni 1998 - 2000 e 
										successivi; 
										d) 13, commi 1, 2 e 3, 15, lett. d), si 
										fa fronte con l'utilizzo delle risorse 
										già destinate agli interventi di cui 
										alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 
										32 - abrogata dall'articolo 19 - e con 
										le variazioni di cui al comma 2; 
										e) 18, si fa fronte mediante l'utilizzo 
										delle risorse destinate alla legge 
										regionale 23 novembre 1979, n. 60 (cap. 
										06220). 
										2. Nei bilanci della Regione per l'anno 
										1998 e per gli anni 1998 - 2000 sono 
										introdotte le seguenti variazioni: 
										In diminuzione:03 – PROGRAMMAZIONE Cap. 
										03016 - Fondo speciale per fronteggiare 
										spese correnti dipendenti da 
										nuove disposizioni legislative (art. 30, 
										L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 
										15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 
										2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12)1998 lire 
										1.500.000.0001999 lire ------ 2000 lire 
										------ mediante pari riduzione della 
										riserva di cui alla voce 8 della 
										tabella A allegata alla legge 
										finanziaria. Cap. 03017 - Fondo speciale 
										per fronteggiare spese in conto capitale 
										dipendenti da nuove disposizioni 
										legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 
										1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile 
										1998, n. 11 e art. 34, comma 2, L.R. 15 
										aprile 1998, n. 12)1998 lire ------ 1999 
										lire 3.050.000.0002000 lire 
										3.050.000.000mediante pari riduzione 
										della riserva di cui alla voce 9 della 
										tabella B allegata alla legge 
										finanziaria.06 – AGRICOLTURA Cap. 
										06229/06 - Spese per l'attuazione di 
										programmi di promozione 
										dell'agriturismo (artt. 13 e 14, L.R. 20 
										giugno 1986, n. 32 e art. 32, L.R. 30 
										aprile 1991, n. 13)1998 lire 
										250.000.0001999 lire 200.000.0002000 
										lire 200.000.000  
										In aumento: 06 – AGRICOLTURA Cap. 
										06229/04 - (D.V.) -Contributi in conto 
										capitale per la realizzazione di 
										opere agrituristiche (art. 13, commi 1, 
										2 e 3, della presente legge)1998 lire 
										250.000.0001999 lire 750.000.0002000 
										lire 750.000.000Cap. 06229/05 - (D.V.) Somme 
										da versare al fondo di rotazione per la 
										concessione di mutui agrituristici (art. 
										10, commi 2 e 3, L.R. 20 giugno 1986, n. 
										32 e art. 13, commi 1, 2 e 3, della 
										presente legge)1998 lire 
										1.000.000.0001999 lire 2.000.000.0002000 
										lire 2.000.000.000Cap. 06229/07 - (N.I.) 
										- 2.1.2.4.3.3.10.24 (02.01)Contributi 
										per la realizzazione di progetti pilota 
										per iniziative aziendali e 
										interaziendali a carattere sperimentale 
										(art. 15, lett. d), della presente 
										legge)1998 lire 500.000.0001999 lire 
										500.000.0002000 lire 500.000.0003. Le 
										spese derivanti dall'attuazione della 
										presente legge gravano sui citati 
										capitoli dei bilanci per gli anni 1998 - 
										2000 e sui corrispondenti capitoli dei 
										bilanci per gli anni successivi. 
										
										La 
										presente legge sarà pubblicata nel 
										Bollettino Ufficiale della Regione.E’ 
										fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e di farla osservare come 
										legge della Regione. 
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