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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN BASILICATA
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Basilicata 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										14 DEL 7-08-1986
										 
										Norme per lo sviluppo dell'agriturismo 
										in Basilicata 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 Obiettivi dell' intervento 
										La 
										Regione Basilicata, in armonia con gli 
										indirizzi di politica agricola nazionale 
										e comunitaria e in conformità con la 
										normativa di cui alla legge 5 dicembre 
										1985, n. 730, nonché con il proprio 
										Programma regionale di sviluppo, 
										promuove e sostiene forme idonee di 
										turismo nelle campagne, volte a 
										favorire:  
										a) lo sviluppo e il riequilibrio del 
										territorio agricolo; 
										b) la permanenza dei produttori agricoli 
										nelle zone rurali attraverso l' 
										integrazione dei redditi aziendali e il 
										miglioramento delle condizioni di vita 
										nelle campagne; 
										c) il recupero e la utilizzazione del 
										patrimonio edilizio rurale esistente sul 
										territorio regionale; 
										d) la tutela e la valorizzazione delle 
										risorse naturali, ambientali e 
										paesaggistiche; 
										e) la conservazione delle tradizioni 
										popolari; 
										f) la promozione delle iniziative 
										culturali nel mondo rurale; 
										g) lo sviluppo del turismo sociale e 
										giovanile; 
										h) i rapporti fra città e campagne.
										 
										  
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizioni di Attività 
										Agrituristiche.  
										Ai 
										fini della presente legge sono 
										considerate agrituristiche le attività 
										di ricezione e ospitalità  esercitate 
										dagli imprenditori agricoli di cui all' 
										art. 2135 del codice civile, singoli o 
										associati, e da loro familiari di cui 
										all' art. 230 bis del codice civile, in 
										rapporto di connessione e di 
										complementarietà rispetto alle attività 
										di coltivazione del fondo, silvicoltura, 
										allevamento del bestiame, che devono 
										comunque rimanere principali. Lo 
										svolgimento di attività agrituristiche, 
										nel rispetto delle norme di cui alla 
										presente legge, non costituisce 
										distrazione dei fondi e degli edifici 
										interessati dalla loro destinazione 
										agricola.Rientrano nell' ambito delle 
										attività agrituristiche: 
										a) l'offerta stagionale di alloggi nell' 
										azienda agricola o in edifici di 
										disponibilità  dell' operatore 
										agrituristico, esistenti in borghi 
										rurali; 
										b) l'ospitalità in spazi liberi, nell' 
										ambito dell'azienda agricola, per la 
										sosta dei campeggiatori;  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										c) la somministrazione di pasti e 
										bevande per la consumazione sul posto, 
										pasti e bevande costituiti 
										prevalentemente da prodotti propri, ivi 
										compresi quelli a carattere alcoolico e 
										superalcoolico; 
										d) la vendita diretta al pubblico di 
										prodotti tipici e artigianali di 
										produzione locale e regionale; 
										e) l'organizzazione di attività 
										ricreative e sportive legate all' 
										agricoltura, all' escursione e> alla 
										vita nei campi, ivi compreso l' 
										allevamento finalizzato al turismo 
										equestre. 
										Per lo svolgimento delle attività 
										agrituristiche di cui alla presente 
										legge, è comunque, necessario il 
										possesso dell' autorizzazione comunale 
										di cui agli articoli 6, 7 e 8 della 
										legge nº 730/ 1985.  
						
										  
										
										
										ARTICOLO 3 Utilizzazione di locali per 
										attività  agrituristiche.  
										
										Possono essere utilizzati per lo 
										svolgimento di attività agrituristiche i 
										locali siti nell' abitazione dell' 
										imprenditore agricolo ubicato nel fondo, 
										nonché gli edifici o parte di essi 
										esistenti nel fondo e non più necessari 
										alla conduzione dello stesso.Nell' 
										ambito del programma di cui al 
										successivo art. 8, verranno individuati 
										i comuni nei cui centri abitati possono 
										essere utilizzati per attività 
										agrituristiche gli edifici destinati a 
										proprie abitazioni dall' imprenditore 
										agricolo che svolge la propria attività 
										in un fondo privo di fabbricati sito nel 
										medesimo comune o in comune limitrofo.Gli 
										interventi per il recupero del 
										patrimonio edilizio rurale ai fini dell' 
										esercizio di attività  agrituristiche, 
										devono essere conformi alle disposizioni 
										contenute negli strumenti urbanistici e 
										alle leggi vigenti nel settore.il 
										restauro deve essere eseguito nel pieno 
										rispetto delle caratteristiche 
										tipologiche e architettoniche degli 
										edifici esistenti e nel rispetto delle 
										caratteristiche ambientali delle zone 
										interessate. 
										  
										
										
										ARTICOLO 4 Determinazione di criteri e 
										limiti dell' attività agrituristica.  
										
										Sulla base del Programma agrituristico 
										regionale e dei piani annuali di 
										attuazione, l' Assessore al Dipartimento 
										agricoltura e foreste,sentita la 
										Commissione regionale per l' 
										agriturismo,di cui al successivo art. 
										10, e avvalendosi delle indicazioni e 
										delle proposte avanzate dalle 
										Associazioni presenti nel settore, è 
										abilitato ad emanare entro il 31 gennaio 
										di ciascun anno direttive circa la 
										determinazione dei criteri e dei limiti 
										di svolgimento delle attività 
										agrituristiche sul territorio regionale 
										in funzione delle tipologie aziendali, 
										delle caratteristiche dei fondi e della 
										natura delle aree interessate, nel 
										rispetto, in ogni caso, di quanto 
										disposto dalla presente legge. 
										  
										
										
										ARTICOLO 5 Regolamento  
										
										Entro 60 giorni dall' entrata in vigore 
										della presente legge, il Consiglio 
										regionale provvederà a emanare un 
										regolamento di attuazione contenente i 
										requisiti degli immobili e delle 
										attrezzature da utilizzare nell' 
										esercizio delle attività agrituristiche, 
										nonché altre modalità relative 
										all'esercizio delle stesse, volte e 
										garantire la tutela igienico - sanitaria.La 
										produzione, la preparazione, il 
										confezionamento e la somministrazione di 
										alimenti e bevande sono soggetti alle 
										disposizioni di cui alla legge 30 aprile 
										1962, n. 283, e successive modificazioni 
										e integrazioni.  
										  
										
										
										ARTICOLO 6 Elenco regionale degli 
										operatori agrituristici  
										La 
										Regione Basilicata istituisce un elenco 
										dei soggetti abilitati all' esercizio 
										delle attività agrituristiche, ai sensi 
										dell' art. 2 della presente legge.L' 
										elenco è tenuto dalla Commissione 
										regionale per l' agriturismo, di cui al 
										successivo artº10. La domanda di 
										iscrizione deve contenere: 
										a) idonea documentazione attestante il 
										possesso della qualifica di imprenditore 
										agricolo o di suo familiare; 
										b) impegno formale a esercitare l' 
										attività agrituristica per un periodo di 
										tempo non inferiore a 10 anni; 
										c) descrizione dettagliata delle 
										attività agrituristiche che si intende 
										svolgere; 
										d) indicazione degli edifici e delle 
										aree che si intende adibire a uso 
										agrituristico; 
										e) specificazione della capacità 
										ricettiva; 
										f) indicazione dei periodi di esercizio 
										dell' attività agrituristica; 
										g) indicazione delle tariffe che si 
										intende praticare; 
										h) idonea documentazione dalla quale 
										emerga: l' ubicazione dell' azienda, 
										tipologia produttiva, dimensione e 
										indirizzi colturali. 
										L' operatore agrituristico iscritto 
										nell' elenco ha l' obbligo: 
										a) di rispettare le direttive emanate ai 
										sensi dell' art. 4 della presente legge; 
										b) di rispettare l' impegno a esercitare 
										l'attività agrituristica per un periodo 
										non inferiore a 10 anni; 
										c) di consentire agli organi regionali 
										preposti di eseguire controlli e 
										ispezioni.L' iscrizione nell' elenco 
										regionale degli operatori agrituristici 
										è il presupposto per godere delle 
										provvidenze previste dalla presente 
										legge.Non possono ottenere l' iscrizione 
										nell' elenco regionale i soggetti 
										destinatari di sentenza penale o 
										sottoposti a misure di prevenzione o 
										dichiarati delinquenti abituali.  
										  
										
										
										ARTICOLO 7 Cancellazione dall' elenco  
										
										L'iscrizione nell' elenco regionale 
										degli operatori agrituristici è revocata 
										dalla Giunta regionale,con provvedimento 
										motivato, allorché venga accertato che 
										l' operatore agrituristico: 
										a) non abbia intrapreso l' attività 
										agrituristica entro un anno dall' 
										iscrizione nell' elenco e/o dall' 
										ultimazione dei lavori di adeguamento 
										degli immobili; 
										b) abbia, successivamente all' 
										iscrizione,perduto uno dei requisiti 
										previsti per l' iscrizione stessa nell' 
										elenco regionale degli operatori 
										agrituristici; 
										c) abbia violato uno degli obblighi 
										previsti dall'ultimo comma dell' 
										articolo precedente. La revoca 
										dell'iscrizione produce la cancellazione 
										dell'operatore agrituristico dall' 
										elenco regionale, nonché la decadenza 
										dagli eventuali contributi conseguiti.Il 
										recupero delle somme eventualmente 
										erogate, unitamente alle spese e agli 
										interessi (secondo gli indici di 
										rivalutazione ISTAT), sarà effettuato 
										dal Dipartimento agricoltura e foreste.  
										  
										
										
										ARTICOLO 8 Programma agrituristico 
										regionale  
										La 
										Regione Basilicata, in armonia con gli 
										indirizzi della programmazione agricola 
										nazionale e comunitaria, nonché col 
										programma regionale di sviluppo, adotta 
										un programma organico di interventi per 
										la diffusione dell' agriturismo e la 
										rivitalizzazione delle aree rurali.Il 
										programma stabilisce gli obiettivi di 
										sviluppo dell' agriturismo nel 
										territorio regionale,individua le zone 
										di prevalente interesse 
										agrituristico,determina gli interventi 
										per la valorizzazione delle risorse 
										economiche, naturali,ambientali e 
										paesaggistiche presente sul territorio 
										regionale, ripartisce i fondi regionali 
										destinati all'agriturismo, stabilisce 
										gli incentivi finanziari agli 
										imprenditori agricoli e alle iniziative 
										collegate all' agriturismo.Il Programma 
										agrituristico regionale ha durata 
										triennale e si articola in piani annuali 
										di attuazione, che determinano per 
										ciascun anno il livello di spesa e le 
										iniziative, pubbliche e private 
										finanziabili.Il Programma agrituristico 
										regionale è approvato dal Consiglio 
										regionale su proposta della Giunta 
										Regionale. I Piani annuali di attuazione 
										sono approvati entro il 31 dicembre di 
										ciascun anno dalla Giunta regionale, 
										sentita la competente Commissione 
										consiliare. Il Programma agrituristico 
										regionale e i piani annuali sono redatti 
										dalla Commissione regionale per l' 
										agriturismo (di cui al successivo art. 
										10) sulla base delle indicazioni e delle 
										proposte degli Enti locali e delle 
										Associazioni e Organizzazioni 
										agrituristiche operanti sul territorio 
										regionale.   
										  
										
										
										ARTICOLO 9 Piani zonali integrati di 
										sviluppo agrituristico  
										Le 
										Comunità Montane, i comprensori e le 
										associazioni dei Comuni o, in mancanza 
										di questi,i comuni compresi in ciascuna 
										delle zone di prevalente interesse 
										agrituristico, si associano nelle forme 
										e secondo le modalità stabilite dalle 
										leggi regionali e statali per redigere 
										piani zonali integrati di sviluppo 
										agrituristico. I piani zonali integrati 
										di sviluppo agrituristico devono 
										contenere: 
										a) la perimetrazione delle zone; 
										b) l' elenco delle iniziative 
										agrituristiche già in atto e di quelle 
										che si intende promuovere e stimolare; 
										c) la indicazione del patrimonio 
										edilizio rurale esistente e suscettibile 
										di utilizzazione agrituristica; 
										d) la descrizione delle caratteristiche 
										naturali,ambientali, paesaggistiche, 
										agricole e culturali della zona, con 
										particolare riguardo al patrimonio 
										storico e artistico; 
										e) l' individuazione delle potenzialità 
										agrituristiche esistenti; 
										f) l'indicazione dettagliata degli 
										interventi e delle opere che si 
										intendono realizzare,corredata da una 
										analisi tecnico-economica  di 
										fattibilità ; 
										g) la specificazione della quota di 
										investimento che l' autorità promotrice 
										del piano intende erogare per la 
										realizzazione dello stesso. I piani 
										zonali integrati di sviluppo 
										agrituristico devono essere presentati 
										alla Commissione regionale per l' 
										agriturismo (di cui al successivo art. 
										10) entro il 30 settembre di ciascun’anno. 
										I piani zonali integrati di sviluppo 
										agrituristico sono approvati con i piani 
										annuali di attuazione di cui all' 
										articolo precedente, che ne determinano 
										il relativo finanziamento.  
										  
										
										
										ARTICOLO 10 Commissione regionale per l' 
										agriturismo  
										
										Presso la Regione Basilicata – 
										Dipartimento agricoltura e foreste è 
										istituito il servizio agriturismo - 
										Presso lo stesso Dipartimento si 
										riunisce l' apposita Commissione 
										regionale per l'agriturismo con il 
										compito di promozione e di consulenza 
										sulle politiche attinenti il settore 
										agrituristico.In particolare, la 
										Commissione regionale per l' agriturismo 
										ha il compito di: 
										a) elaborare il programma regionale di 
										sviluppo agrituristico e i piani annuali 
										di attuazione; 
										b) verificare la coerenza dei piani 
										zonali integrati di sviluppo 
										agrituristico con gli indirizzi della 
										programmazione regionale del settore; 
										c) promuovere attività di indagine, di 
										studio e di ricerca nel settore; 
										d) proporre iniziative di sostegno della 
										domanda e dell' offerta agrituristica; 
										e) svolgere attività di consulenza in 
										tema di politiche agrituristiche; 
										f) tenere l' elenco regionale degli 
										Operatori agrituristici, effettuare i 
										controlli e le ispezioni necessarie e 
										proporre alla Giunta regionale 
										l'eventuale cancellazione dall' elenco.  
										La Commissione regionale per l' 
										agriturismo presieduta dall' Assessore 
										al Dipartimento Agricoltura e Foreste o 
										da un suo delegato è così composta: 
										a) due rappresentanti del Dipartimento 
										agricoltura e foreste, di cui uno con 
										funzioni di Segretario; 
										b) un rappresentante del Dipartimento 
										attività produttive (Turismo); 
										c) un rappresentante del Dipartimento 
										assetto del territorio; 
										d) un rappresentante per ciascuna 
										Associazione agrituristica, riconosciuta 
										a livello nazionale,operante sul 
										territorio regionale; 
										e) cinque esperti del settore, eletti 
										dal Consiglio Regionale. 
										La Commissione regionale per l' 
										agriturismo è nominata con decreto del 
										Presidente della Giunta regionale e si 
										ripristina con il rinnovo del Consiglio 
										Regionale. Detto decreto può essere 
										emesso anche in mancanza di alcune delle 
										designazioni richieste purché siano 
										individuati la metà più una dei 
										componenti.  
										  
										
										
										ARTICOLO 11 Agenzia regionale per lo 
										sviluppo agrituristico 
										Con 
										successivo provvedimento il Consiglio 
										Regionale potrà costituire l'Agenzia per 
										lo sviluppo agrituristico quale 
										strumento tecnico di intervento nel 
										settore.Nelle more della costituzione 
										dell' Agenzia la Commissione si avvale 
										del Servizio agrituristico del 
										Dipartimento agricoltura e foreste per: 
										a) svolgere, su richiesta di soggetti 
										pubblici e privati, indagini, studi e 
										ricerche nel settore agrituristico; 
										b) predisporre gli elementi di base per 
										la redazione del programma regionale 
										agrituristico e dei piani annuali di 
										attuazione; 
										c) assistere le Comunità montane e le 
										associazioni dei comuni nella redazione 
										dei piani zonali integrati di sviluppo 
										agrituristico; 
										d) progettare e attuare piani di 
										recupero del patrimonio edilizio rurale 
										e degli edifici di prevalente interesse 
										storico e artistico, valorizzare le 
										risorse naturali, ambientali e 
										paesaggistiche,su richiesta di soggetti 
										pubblici e privati; 
										e) promuovere azioni per il sostegno 
										della domanda e dell' offerta 
										agrituristica; 
										f) svolgere attività di assistenza e 
										consulenza su richiesta di soggetti 
										pubblici e privati; 
										g) assistere gli operatori 
										agrituristici,istruire i loro progetti e 
										le loro iniziative, valutare le 
										condizioni di fattibilità ; 
										h) svolgere attività di formazione 
										professionale; 
										i) inviare ogni anno entro il 30 
										novembre alla Giunta regionale una 
										relazione dettagliata sulle attività 
										agrituristiche e sull' applicazione 
										della presente legge.  
										  
										
										
										ARTICOLO 12 Iniziative ammesse a 
										beneficio  
										Per 
										l' attuazione delle finalità della 
										presente legge sono ammesse a beneficio 
										le seguenti iniziative: 
										a) la manutenzione ordinaria e 
										straordinaria,l' ammodernamento, il 
										risanamento conservativo,la 
										ristrutturazione edilizia e l' 
										ampliamento dei fabbricati rurali, da 
										destinare all'utilizzo agrituristico; 
										b) il restauro, l' adattamento e l' 
										allestimento dei fabbricati rurali e in 
										quelli ubicati in borghi rurali, di 
										locali per la conservazione,la vendita e 
										il consumo dei prodotti agricoli e 
										artigianali di esclusiva produzione 
										regionale(ristorazione rurale, locali 
										tipici); 
										c) l' acquisto dell' arredamento dei 
										locali di cui ai punti a e b; 
										d) l' installazione, la manutenzione e 
										il miglioramento di opere igienico - 
										sanitarie tecniche,idriche e 
										telefoniche; 
										e) l' allestimento di spazi attrezzati 
										per la sosta di tende, roulottes e 
										campers in adiacenza a fabbricati 
										rurali. Inoltre, sono finanziabili con 
										la presente legge le iniziative proposte 
										dai comuni, dalle Comunità montane, 
										dalle Associazioni agrituristiche e da 
										altri soggetti pubblici e 
										privati,operanti nel settore 
										agrituristico, tendenti alla tutela e 
										alla valorizzazione del paesaggio e 
										dell' ambiente rurale (allestimento di 
										musei di cultura contadina, formazione 
										di piazzali di sosta per i pic-nic, 
										ripristino e realizzazione di sentieri 
										pedonali, ciclistici e cavallaggio, 
										allestimento di palestre verdi, ecc.).  
										  
										
										
										ARTICOLO 13 Misura dei contributi  
										
										Agli operatori agrituristici sono 
										concessi dalla Regione Basilicata 
										contributi in conto capitale nella 
										misura del 65% della spesa ammissibile 
										per le iniziative elencate al 1o comma 
										dell' art. 12.In ogni caso il contributo 
										non può superare la cifra massima di L. 
										100 milioni.Tale cifra è elevata a L. 
										150 milioni se l'operatore agrituristico 
										appartiene alla categoria dei giovani 
										imprenditori agricoli (tali sono 
										considerati quelli che non superino i 35 
										anni di età ) o a natura 
										cooperativistica.Sulla rimanente parte 
										delle spese sono previsti contributi in 
										conto interesse, secondo le modalità 
										stabilite dalle norme vigenti in materia 
										di credito agrario di miglioramento.Per 
										le iniziative di cui al 2o comma 
										dell'art. 12 è previsto un contributo in 
										conto capitale nella misura massima del 
										50% della spesa ammissibile.In ogni caso 
										il contributo non può superare la cifra 
										massima di L. 70 milioni. Se il 
										proprietario del fabbricato da riattare 
										è un soggetto pubblico, il contributo è 
										elevato al 75% della spesa ammissibile e 
										la cifra massima del contributo è 
										elevato a L. 100 milioni.Per le 
										iniziative di cui al 3o comma dell'art. 
										12 il contributo in conto capitale è 
										pari al 90% della spesa ammissibile e 
										non può superare la cifra massima di L. 
										100 milioni.  
										Nella concessione dei contributi di cui 
										al presente articolo, sono condizioni di 
										priorità : 
										a) l' ubicazione dell' iniziativa in una 
										zona a vocazione agrituristica; 
										b) l'ubicazione dell' iniziativa in una 
										area interessata da un piano zonale 
										integrato di sviluppo agrituristico; 
										c) l' appartenenza dell' operatore 
										agrituristico alla categoria dei giovani 
										imprenditori agricoli; tali sono quelli 
										che non superino i 35anni; 
										d) la natura cooperativistica dell' 
										iniziativa; 
										e) l' iscrizione dell' operatore 
										agrituristico allo SCAU; 
										f) il recupero di strutture edilizie che 
										rientrano nella tipologia tradizionale 
										della zona. 
										Per la costituzione e il funzionamento 
										di cooperative agrituristiche è prevista 
										la concessione di un contributo di 
										avviamento di L. 5milioni.  
										  
										
										
										ARTICOLO 14 Modalità di concessione dei 
										contributi.  
										Le 
										domande di richiesta di concessione dei 
										contributi previsti dalla presente 
										legge, dirette alla Giunta regionale, 
										devono essere presentate al Dipartimento 
										agricoltura e foreste, entro il30 
										settembre di ciascun anno, che 
										provvede,entro 60 giorni a istruirle e a 
										trasmetterle alla Commissione che, a sua 
										volta, le inserisce nel piano annuale di 
										attuazione. 
										Le domande devono essere corredate da: 
										a) illustrazione della natura degli 
										interventi proposti, con progettazione 
										delle opere ei seguenti elaborati: 
										relazione tecnica, 
										corografia,planimetria, profili e 
										sezioni di turno, piante,prospetti, 
										sezioni d' opera, computo metrico 
										estimativo; 
										b) autorizzazione e/ o concessione 
										edilizia,nei casi in cui è richiesta 
										prima dell' inizio dei lavori; 
										c) nulla osta necessario ove esistono 
										vincoli sul territorio o sull' immobile; 
										d) previsione sulle modalità di 
										gestione; 
										e) spesa preventiva con piano di 
										finanziamento e indicazione dei tempi e 
										dei modi di realizzazione dell' opera; 
										f) certificato d' iscrizione nell' 
										elenco se la domanda è proposta dall' 
										operatore agrituristico; 
										g) titolo di godimento e/ o 
										autorizzazione del proprietario nell' 
										ipotesi che l' operatore agrituristico 
										non sia anche proprietario dei 
										fabbricati.  
										  
										
										
										ARTICOLO 15 Disposizioni transitorie  
										In 
										attesa della costituzione della 
										Commissione regionale per l' agriturismo 
										e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo 
										agrituristico, nonchè dell' approvazione 
										del programma regionale agrituristico, 
										le domande di richiesta di concessione 
										dei contributi previsti dalla presente 
										legge, dirette alla Giunta regionale, 
										devono essere presentate al Dipartimento 
										agricoltura e foreste che provvede a 
										istruirle e a verificare la loro 
										conformità alla presente normativa.Ai 
										fini della concessione delle 
										agevolazioni previste verranno 
										considerate zone di prevalente interesse 
										agrituristico quelle di cui alla 
										delibera 20 gennaio 1978, n. 354 del 
										Consiglio regionale nonché quelle di cui 
										all' art. 4 della legge regionale 17 
										aprile 1985, n. 21.Le domande di 
										richiesta di concessione di contributo 
										verranno approvate con delibera della 
										Giunta Regionale sulla base di apposito 
										regolamento del Consiglio regionale che 
										fisserà le modalità di erogazione delle 
										provvidenze egli obblighi degli 
										operatori agrituristici.L' art. 4 della 
										legge regionale 3 dicembre1976, n. 30 è 
										abrogato.  
										  
										
										
										ARTICOLO 16 Oneri finanziari  
										Per 
										l' esecuzione degli interventi di cui 
										alla presente legge è autorizzata la 
										spesa di lire unmiliardo che farà carico 
										su apposito capitolo di bilancio così 
										denominato " interventi per 
										l'agriturismo" e la relativa copertura 
										finanziaria sarà assicurata con le 
										disponibilità esistenti nel " fondo 
										globale per provvedimenti in corso"di 
										cui all' apposito allegato al bilancio 
										1986. La Giunta regionale è autorizzata 
										ad apportare le conseguenti variazioni 
										in termini di competenza e di cassa al 
										corrente bilancio.  
										  
										
										
										ARTICOLO 17 La presente legge è 
										pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
										della Regione.  
										E' 
										fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e farla osservare come legge 
										della Regione Basilicata. Potenza, addì 
										7 agosto 
										
										  
										 
										  
										
										
										LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 27-04-1993 
										REGIONE BASILICATA 
										MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 7 
										AGOSTO 1986, N. 14 
										CIRCA NORME PER LO SVILUPPO DELL' 
										AGRITURISMO IN BASILICATA 
  
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto 
										il visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge:  
										 
										 
										
										ARTICOLO 1  
										L' 
										art. 6 della legge regionale 7 agosto 
										1986,n. 14, è sostituito dal seguente:" 
										Art. 6 (Elenco regionale degli operatori 
										agrituristici).  
										1. - La Regione Basilicata istituisce, 
										ai sensi dell' art. 2 della presente 
										legge, l' elenco dei soggetti abilitati 
										all' esercizio delle attività 
										agrituristiche. 
										2. - L' elenco è tenuto dalla 
										Commissione regionale per l'agriturismo, 
										di cui al successivo artº10, ed hanno 
										titolo ad esservi iscritti; 
										a) i coltivatori diretti, mezzadri, 
										coloni e coadiuvanti familiari: 
										b) gli imprenditori agricoli a titolo 
										principale; 
										c) le cooperative agricole; 
										d) i laureati e diplomati nel settore 
										agrario o forestale purché privi di 
										rapporto di lavoro dipendente. 
										3. - La domanda di iscrizione deve 
										contenere: 
										a) idonea documentazione comprovante il 
										titolo alla iscrizione; 
										b) impegno formale ed esercitare l' 
										attività agrituristica per un periodo di 
										tempo non inferiore a 10 anni; 
										c) descrizione dettagliata delle 
										attività agrituristiche che si intendono 
										svolgere; 
										d) indicazione degli edifici e delle 
										aree che si intende adibire ad uso 
										agrituristico; 
										e) specificazione della capacità 
										ricettiva; 
										f) indicazione dei periodi di esercizio 
										della attività agrituristica; 
										g) indicazione delle tariffe che si 
										intende praticare; 
										h) idonea documentazione dalla quale 
										emerga: l' ubicazione dell' azienda, 
										tipologia produttiva,dimensioni e 
										indirizzi colturali. 
										4. - L' operatore agrituristico iscritto 
										nell' elenco ha l' obbligo: 
										a) di rispettare le direttive emanate ai 
										sensi dell' art. 4 della presente legge; 
										b) di esercitare l' attività 
										agrituristica per un periodo non 
										inferiore a 10 anni; 
										c) di consentire agli organi regionali 
										preposti di eseguire controlli ed 
										ispezioni. 
										5. - L' iscrizione nell' elenco 
										regionale degli operatori agrituristici 
										è il presupposto per godere delle 
										provvidenze previste dalla presente 
										legge. 
										6. - Non possono ottenere l' iscrizione 
										all' elenco regionale i soggetti 
										destinatari di sentenza penale o 
										sottoposti a misura di prevenzione o 
										dichiarati delinquenti abituali. 
										7. - Non possono ottenere l' iscrizione 
										all' elenco regionale coloro che all' 
										atto della domanda abbiano superato il 
										65o anno di età.  
										
										  
										
										
										ARTICOLO 2  
										La 
										lettera c) del primo comma dell' art. 7 
										della legge regionale 7 agosto 1986, n. 
										14, è sostituita dalla seguente:" c) 
										abbia violato uno degli obblighi 
										previsti al precedente articolo 6". 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 3  
										La presente legge 
										è pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
										della Regione. E' fatto obbligo a 
										chiunque spetti di osservarla e farla 
										osservare come legge della Regione 
										Basilicata. Potenza, 27 aprile 1993 
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