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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN PIEMONTE
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Piemonte 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										38 DEL 23-03-1995
										 
										Disciplina dell'Agriturismo 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 Finalità  
										1. La Regione 
										Piemonte, in armonia con la legislazione 
										comunitaria e nazionale, promuove e 
										disciplinal' agriturismo al fine di 
										favorire lo sviluppo e il riequilibrio 
										del territorio agricolo, agevolare la 
										permanenza dei produttori agricoli nelle 
										zone rurali attraverso il miglioramento 
										delle condizioni di vita e l' incremento 
										dei redditi aziendali, valorizzare le 
										strutture economiche e produttive della 
										campagna tutelando i caratteri dell' 
										ambiente in genere ed in particolare di 
										quello rurale e le sue risorse, 
										valorizzare i prodotti tipici e quelli 
										provenienti da coltivazioni biologiche, 
										promuovere e tutelare le tradizioni e le 
										iniziative culturali del mondo rurale, 
										favorire i rapporti tra città e 
										campagna,incrementare le potenzialità 
										dell' offerta turistica piemontese. 
										 
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizione di attività 
										agrituristiche 
										1. Per attività 
										agrituristiche si intendono le 
										attività di ricezione e ospitalità 
										esercitate dagli imprenditori agricoli 
										di cui all' articolo 2135 del Codice 
										civile, singoli od associati, e da loro 
										familiari di cui all' articolo 230 bis 
										del Codice civile, attraverso 
										l'utilizzazione della propria azienda in 
										rapporto di connessione e 
										complementarietà rispetto alle attività 
										di coltivazione del fondo, 
										silvicoltura,allevamento del bestiame, 
										che devono comunque rimanere principali. 
										2. Ai fini della presente legge sono 
										considerati imprenditori agricoli 
										associati: 
										a) le società cooperative agricole; 
										b) le società cooperative, i consorzi e 
										le altre società costituite tra 
										imprenditori agricoli per l'esercizio 
										delle attività agrituristiche. 
										3. Rientrano tra le attività 
										agrituristiche: 
										a) dare ospitalità in alloggi 
										agrituristici e in spazi aperti 
										destinati alla sosta dei 
										campeggiatori,nonché somministrare alle 
										persone ospitate cibi e bevande, 
										comprese quelle a carattere alcolico e 
										superalcolico;  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										b) somministrare per la consumazione sul 
										posto,anche a persone non ospitate nell' 
										azienda, pasti e bevande (comprese 
										quelle a carattere alcolico e 
										superalcolico), costituiti 
										prevalentemente da prodotti propri, per 
										un massimo di sessanta persone comprese 
										quelle ospitate; tale limite può essere 
										superato per le scolaresche in visita 
										all' azienda; 
										c) organizzare attività ricreative, 
										sportive e culturali nell'ambito 
										dell'azienda disgiuntamente o 
										congiuntamente alle attività di cui alle 
										lettere a) e b), che siano connesse e 
										integrate con le attività e le 
										caratteristiche dell' azienda agricola e 
										dell' ambiente rurale. 
										4. Per i fini di cui al comma 3, lettera 
										b), sono considerati propri i cibi e le 
										bevande prodotti e lavorati nell' 
										azienda agricola, quelli ricavati da 
										materie prime dell' azienda agricola 
										anche tramite lavorazioni esterne, 
										nonché quelli provenienti da cooperative 
										e consorzi di aziende agricole operanti 
										in ambito locale o regionale di cui l' 
										azienda fa parte. 
										5. L'attività agricola dell' azienda o 
										delle aziende,in caso di imprenditori 
										agricoli associati, deve rimanere 
										principale rispetto all' attività 
										agrituristica in termini di tempo lavoro 
										dedicato. 
										6. Possono essere adibiti all' attività 
										agrituristica,oltre all' imprenditore 
										agricolo, i coadiutori e i dipendenti 
										dell'azienda agricola, nel rispetto 
										della vigente normativa in materia di 
										lavoro.   
										
										
										ARTICOLO 3 Alloggi agrituristici e spazi 
										per campeggio 
										1. Sono alloggi 
										agrituristici i locali siti in 
										fabbricati rurali nei quali viene data 
										ospitalità ai turisti dagli imprenditori 
										agricoli. 
										2. I locali devono far parte della 
										struttura dell'azienda agricola ed 
										essere siti nell' ambito domestico 
										dell'imprenditore o comunque nel fondo 
										dello stesso, in modo da consentire un 
										rapporto costante di ospitalità . 
										3. La capacità ricettiva di un' azienda 
										agricola in alloggio agrituristico non 
										può essere superiore aventi cinque posti 
										letto. 
										4. Negli alloggi agrituristici devono 
										essere assicurati i servizi minimi di 
										ospitalità compresi nel prezzo della 
										camera: 
										a) pulizia dei locali ad ogni cambio di 
										cliente ed almeno una volta la 
										settimana; 
										b) cambio della biancheria ad ogni 
										cambio di cliente ed almeno una volta la 
										settimana; 
										c) fornitura di energia elettrica, 
										acqua, riscaldamento. 
										5. Negli alloggi agrituristici possono 
										essere somministrati,limitatamente alle 
										persone alloggiate,cibi e bevande anche 
										non costituiti da prodotti propri dell' 
										azienda agricola purché prevalentemente 
										di produzione tipica piemontese. 
										6. Nelle aziende agricole possono essere 
										previsti spazi aperti destinati all' 
										insediamento tempora ne o di un massimo 
										di tre tende o caravan; in relazione 
										alle esigenze locali il Comune può 
										consentire, in alternativa ai posti 
										letto di cui al comma 3, l' elevazione 
										del numero di tende o caravan fino ad un 
										massimo di dieci, per non più di trenta 
										persone,previa verifica che l' azienda 
										agricola abbia una estensione 
										territoriale e caratteristiche adeguate 
										per ospitarle. 
										 
										
										
										ARTICOLO 4 Requisiti tecnici ed igienico 
										sanitari  
										1. Le camere e le 
										unità abitative degli alloggi 
										agrituristici devono possedere i 
										requisiti tecnici ed igienico sanitari 
										previsti dalla legge regionale14 luglio 
										1988, n. 34. 
										2. Le camere e le unità abitative devono 
										disporre almeno dei seguenti servizi 
										igienico sanitari: un wc ogni dieci 
										persone, un bagno o doccia ogni dodici 
										persone, un lavabo ogni sei persone, 
										comprese le persone appartenenti al 
										nucleo familiare e conviventi. 
										3. Per gli insediamenti di non più di 
										tre tende o caravan devono essere 
										garantiti ai turisti i servizi igienico 
										sanitari e la fornitura d'acqua mediante 
										le strutture ordinarie dell' azienda 
										agricola; per gli insediamenti superiori 
										a tre tende o caravan deve essere 
										garantito, mediante strutture apposite, 
										il rispetto dei parametri minimi dei 
										requisiti igienico sanitari previsti per 
										i campeggi ad una stella dalla legge 
										regionale 31 agosto 1979, n. 54 e 
										successive modificazioni. 
										4. La produzione, la preparazione, il 
										confezionamento e la somministrazione di 
										alimenti e bevande sono soggetti alle 
										disposizioni di cui alla legge 30 aprile 
										1962, n. 283 ed al relativo Regolamento 
										di esecuzione adottato con decreto del 
										Presidente della Repubblica del 26 marzo 
										1980, nº327. 
										5. Qualora le caratteristiche 
										strutturali o architettoniche degli 
										edifici rurali esistenti non consentano 
										l'adeguamento ai requisiti di cui al 
										comma1, è consentito l' uso di camere o 
										unità abitative anche con altezza non 
										inferiore a metri 2,20, sempre ché venga 
										garantito un volume minimo dei locali 
										pari a quello risultante dal rapporto 
										tra superficie minima e altezza indicati 
										dall' articolo 4 della LR 34/ 1988; è 
										altresì consentita una finestratura 
										inferiore ai 1/ 8 della superficie del 
										pavimento,sempre ché sia garantito un 
										sufficiente ricambio d'aria. 
										6. Nel caso siano ospitati gruppi 
										organizzati scolastici o giovanili, 
										negli alloggi agrituristici è consentito 
										di utilizzare camerate a più letti e di 
										sovrapporre a ciascun letto base un 
										altro letto, per una ricettività massima 
										di venticinque posti letto,senza dover 
										incrementare superfici e cubature delle 
										camere; per il rispetto degli altri 
										rapporti si computano i posti letto 
										effettivi. 
										7. La previsione di cui al comma 6 può 
										altresì applicarsi, indipendentemente 
										dal tipo di utenza,agli alloggi 
										agrituristici collocati in immobili 
										rurali quali baite, alpeggi, malghe e 
										simili, siti in zone montane ad 
										altitudini superiori ai 1.000 metri e 
										raggiungibili solo con sentieri, 
										mulattiere o strade di servizio non 
										aperte al traffico. 
										 
										
										
										ARTICOLO 5 Utilizzazione di edifici e di 
										aree 
										1. Possono essere 
										utilizzati per le attività 
										agrituristiche i locali siti nell' 
										abitazione dell' imprenditore agricolo 
										ubicati nel fondo, nonché gli edifici o 
										parte di essi esistenti nel fondo e non 
										più necessari alla conduzione dello 
										stesso. 
										2. Nei Comuni rurali, individuati con 
										provvedimento della Giunta Regionale, 
										possono essere utilizzati per attività 
										agrituristiche anche gli edifici rurali 
										esistenti nei borghi o in centri abitati 
										destinati alla propria abitazione dall' 
										imprenditore agricolo che svolga la 
										propria attività in un fondo privo di 
										fabbricati sito nel medesimo Comune o in 
										Comune limitrofo. 
										3. L' utilizzo dei fondi e degli edifici 
										per le attività agrituristiche previste 
										dalla presente legge non comporta la 
										modifica della destinazione d' uso 
										agricolo dei medesimi. 
										4. Per l' esercizio delle attività 
										agrituristiche possono essere effettuati 
										gli interventi di manutenzione ordinaria 
										e straordinaria, di restauro e di 
										risanamento conservativo e 
										ristrutturazione per il recupero del 
										patrimonio edilizio esistente, 
										nonché gli interventi necessari per la 
										fornitura dei servizi igienico sanitari 
										ai turisti dotati di tende o caravan,in 
										conformità alle disposizioni degli 
										strumenti urbanistici. Non possono 
										essere utilizzate nuove costruzioni per 
										l' attività agrituristica. 
										 
										
										
										ARTICOLO 6 Domanda di autorizzazione 
										1. L' esercizio 
										delle attività agrituristiche di cui 
										all'articolo 2 della presente legge è 
										soggetto ad autorizzazione comunale. 
										2. La sola ospitalità in spazi aperti di 
										campeggiatori dotati di non più di tre 
										tende o caravan è soggetta a semplice 
										comunicazione al Comune. 
										3. La domanda di autorizzazione deve 
										essere presentata al Comune in cui si 
										intende esercitare l'attività 
										agrituristica e deve indicare: le 
										generalità del richiedente, le attività 
										che si intendono svolgere,le 
										caratteristiche e le dimensioni dell' 
										azienda agricola, gli edifici e le aree 
										da adibire aduso agrituristico, la 
										capacità ricettiva, i servizi igienici, 
										i servizi accessori offerti, i periodi 
										di esercizio dell'attività , le tariffe 
										che si intendono praticare. 
										4. Con la domanda è altresì richiesta l' 
										iscrizione all'elenco degli abilitati 
										all' esercizio delle 
										attività agrituristiche. 
										5. La domanda deve essere corredata da 
										copia del libretto sanitario rilasciato 
										alle persone che esercitano l' attività 
										. 
										 
										
										
										ARTICOLO 7 Iscrizioni nell' elenco degli 
										abilitati e rilascio dell' 
										autorizzazione 
										1. E' delegato al 
										Comune l' accertamento dei requisiti e 
										la tenuta dell' elenco dei soggetti 
										abilitati all'esercizio di attività 
										agrituristiche. 
										2. Al fine del rilascio dell' 
										autorizzazione di esercizio e dell' 
										iscrizione nell' elenco degli abilitati 
										il Comune accerta che il richiedente: 
										a) sia in possesso dei requisiti di cui 
										all' articolo2, comma 1, della presente 
										legge; 
										b) non abbia riportato nel triennio, con 
										sentenza passata in giudicato, condanne 
										per uno dei delitti previsti dagli 
										articoli 442, 444, 513, 515, 517 del 
										Codice penale o per uno dei delitti in 
										materia di igiene e sanità previsti in 
										leggi speciali o meno che non abbia 
										ottenuto la riabilitazione; 
										c) non sia sottoposto a misura di 
										prevenzione ai sensi della legge 27 
										dicembre 1956, n. 1423 e successive 
										modificazioni o sia stato dichiarato 
										delinquente abituale; 
										d) sia in possesso dei requisiti 
										soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 
										del testo unico delle leggi di pubblica 
										sicurezza (TULPS) approvato con regio 
										decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all' 
										articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, 
										n. 59. 
										3. Per gli stessi fini di cui al comma 
										2, il Comune accerta altresì che: 
										a) le attività per cui è richiesta l' 
										autorizzazione rientrino nei limiti 
										previsti dalla presente legge; 
										b) i locali, gli spazi aperti, i 
										servizi, le attrezzature e gli arredi 
										abbiano le caratteristiche e i requisiti 
										previsti dalla presente legge. 
										4. Per i profili igienico sanitari, il 
										Comune acquisisce parere favorevole del 
										competente Servizio di igiene dell' 
										Unità Sanitaria Locale. 
										5. Il Sindaco decide circa la domanda di 
										iscrizione nell'elenco degli abilitati e 
										di autorizzazione all'esercizio di 
										attività agrituristiche entro novanta 
										giorni dalla sua presentazione. 
										6. Nel provvedimento di autorizzazione 
										devono essere indicati: il titolare, le 
										attività che possono essere esercitate, 
										i limiti e le modalità di svolgimento 
										dell'attività , le dotazioni ricettive e 
										di servizi. 
										7. Col medesimo provvedimento il Sindaco 
										rilascia altresì l' autorizzazione 
										igienico sanitaria di cui all'articolo 
										231 del testo unico delle leggi 
										sanitarie approvato con regio decreto 27 
										luglio 1934, nº1265, così come 
										modificato dalla legge 16 giugno 1939,n. 
										1112. 
										8. E' fatta salva la facoltà da parte 
										degli imprenditori agricoli che svolgono 
										attività agrituristiche,di svolgere 
										altresì attività di locazione di 
										alloggiai turisti e vendita di prodotti 
										della propria azienda nel rispetto delle 
										norme che specificatamente regolano tali 
										attività . 
										9. Il Comune dà immediata comunicazione 
										alla Provincia dell' iscrizione nell' 
										elenco abilitati e del rilascio dell' 
										autorizzazione, nonché delle 
										diffide,sospensioni, cancellazioni, 
										revoche e cessazioni.Sulla base di tali 
										comunicazioni la Provincia tiene un 
										elenco aggiornato di coloro che svolgono 
										attività agrituristiche e lo trasmette 
										annualmente alla Regione. 
										10. L' esercizio di attività 
										agrituristiche non comporta l'iscrizione 
										nel registro degli esercenti il 
										commercio di cui all' articolo 1, della 
										legge11 giugno 1971, n. 426, integrato 
										dall' articolo 5, della legge 17 maggio 
										1983, n. 217. 
										11. In materia di tasse sulle 
										concessioni regionali valgono le 
										normative previste dalla legge regionale 
										6 marzo 1980, n. 13 e successive 
										modifiche e dalla legge 14 giugno 1990, 
										n. 158 e la tabella approvata con 
										decreto legislativo 22 giugno 1991,n. 
										230 e successive modifiche e 
										integrazioni. Per il rilascio dell' 
										autorizzazione sanitaria per l' 
										esercizio di attività agrituristica deve 
										essere corrispostala tassa di 
										concessione regionale prevista al numero 
										d'ordine 7, n. 1, lettera f) della 
										tariffa allegata al DLgs 230/ 1991 e 
										successive modifiche e integrazioni, 
										nonché quella prevista allo stesso 
										numero d'ordine 7, n. 2, se i cibi e le 
										bevande sono somministrate anche a 
										persone diverse da quelle alloggiate. 
										 
										
										
										ARTICOLO 8 Rinvio a norme generali per 
										la ricettività  
										1. All' esercizio 
										delle attività agrituristiche si 
										applicano le norme comuni previste dal 
										Titolo VII della legge regionale 15 
										aprile 1985, n. 31, << Disciplina delle 
										strutture ricettive extra alberghiere >> 
										e successive modificazioni. 
										 
										
										
										ARTICOLO 9 Abrogazione di norme 
										1. E' abrogata la 
										legge regionale 17 agosto 1989,n. 50, 
										relativa a << Disciplina e sviluppo 
										dell' agriturismo >>. 
										 
										
										
										ARTICOLO 10 Interventi per lo sviluppo 
										1. La Regione 
										interviene con azioni di sostegno dello 
										sviluppo e di promozione dell' offerta 
										agrituristica in base ai programmi 
										previsti dal Regolamento CEE n. 2081/ 
										1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 e 
										dalla legge regionale 22 maggio 1987, 
										nº29.
										 
										
										La 
										presente legge regionale sarà pubblicata 
										nel Bollettino Ufficiale della Regione.E' 
										fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e di farla osservare come 
										legge della Regione Piemonte.Data a 
										Torino, addì 23 marzo 1995 
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