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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN CALABRIA
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Calabria 
							 
										
										
										Legge Regionale N. 22 DEL 7-09-1988  
										Promozione e sviluppo dell' agriturismo 
										in Calabria 
  
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge:  
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										ARTICOLO 1 Finalità 1 
										La Regione Calabria, nel quadro e per le 
										finalità della legge 5 dicembre 1985, n. 
										730 e in armonia coi propri strumenti di 
										programmazione, disciplina e promuove l' 
										agriturismo allo scopo di favorire la 
										permanenza degli agricoltori nelle zone 
										rurali, il riequilibrio territoriale e 
										il miglioramento delle condizioni di 
										vita attraverso l' integrazione dei 
										redditi agricoli, la valorizzazione 
										delle risorse produttive tipiche, del 
										patrimonio ambientale, paesaggistico, 
										urbanistico rurale e culturale propri 
										della Regione. 
										 
										 
										 
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizione di attività 
										agrituristiche 
										1. Per attività agrituristiche si 
										intendono esclusivamente quelle di 
										ricezione ed ospitalità esercitate dagli 
										imprenditori agricoli di cui all' 
										articolo 2135 del Codice Civile, singoli 
										od associati e dai loro familiari, di 
										cui all' articolo 230 bis del Codice 
										Civile, utilizzando la propria azienda, 
										in rapporto di connessione e 
										complementarità rispetto alle attività 
										di coltivazione del fondo, silvicoltura, 
										allevamento del bestiame,che devono 
										comunque rimanere principali. 
										2. Lo svolgimento di attività 
										agrituristiche, nell' osservanza delle 
										norme di cui alla presente legge, non 
										costituisce variazione della 
										destinazione agricola dei fondi e degli 
										edifici interessati. 
										3. Rientrano tra le attività 
										agrituristiche:- dare stagionalmente 
										ospitalità , anche in spazi aperti 
										destinati alla sosta di campeggiatori;- 
										somministrare, per la consumazione sul 
										posto, pasti e bevande costituiti 
										prevalentemente da prodotti propri e/o 
										tipici della zona in cui l' azienda 
										ricade, ivi compresi quelli di carattere 
										alcolico e superalcolico;nell' ambito 
										dell' azienda.  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										4. Sono considerati di propria 
										produzione le bevande e i cibi prodotti 
										e lavorati nell' azienda agricola, 
										nonché quelli ricavati da materie prime 
										dell' azienda agricola anche attraverso 
										lavorazioni esterne.   
						
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 3 Utilizzazione di locali per 
										attività agrituristiche 
										1. Possono essere utilizzati per 
										attività agrituristiche i locali siti 
										nell' abitazione dell' imprenditore 
										agricolo o della famiglia coltivatrice 
										ubicati nel fondo, nonché gli edifici o 
										parte di essi esistenti nel fondo e non 
										più necessari alla conduzione dello 
										stesso. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 4 Requisiti tecnici e igienico 
										– sanitari delle strutture destinate ad 
										attività agrituristiche 
										1. Gli alloggi destinati alle attività 
										agrituristiche devono possedere le 
										caratteristiche strutturali e igienico – 
										sanitarie previste dal regolamento 
										edilizio comunale per i locali di 
										abitazione. 
										2. Gli spazi aperti destinati a sosta di 
										campeggiatori dovranno disporre di 
										servizi igienici accessibili anche di 
										notte in misura di almeno uno ogni 10 
										ospiti. 
										3. La produzione, la preparazione, il 
										confezionamento e la somministrazione di 
										alimenti e bevande sono soggetti alle 
										disposizioni di cui alla legge 30 aprile 
										1962 n. 283 e successive modificazioni e 
										integrazioni. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 5 Elenco regionale commissione 
										regionale 
										1. E' istituito l' elenco regionale dei 
										soggetti abilitati all'esercizio delle 
										attività agrituristiche. Tale elenco è 
										suddiviso in sezioni provinciali, è 
										tenuto dall' Assessorato regionale all' 
										Agricoltura ed in copia autentica dalle 
										Province e dalle Comunità Montane.Il 
										certificato di iscrizione all' elenco è 
										rilasciato dagli enti delegati di cui al 
										successivo articolo 15. 
										2. L' iscrizione nell' elenco è 
										condizione necessaria per il rilascio 
										dell' autorizzazione comunale all' 
										esercizio delle attività agrituristiche. 
										3. L' iscrizione nell' elenco è negata, 
										tranne che abbiano ottenuto la 
										riabilitazione, a coloro: 
										a) che abbiano riportato nel triennio, 
										con sentenza passata in giudicato, 
										condanna per uno dei delitti previsti 
										dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 
										del Codice Penale o per uno dei delitti 
										in materia di igiene e sanità o di frode 
										nella preparazione degli alimenti 
										previsti in leggi speciali; 
										b) che siano sottoposti a misure di 
										prevenzione ai sensi della legge 27 
										dicembre 1956 n. 1423 e successive 
										modificazioni,o siano stati dichiarati 
										delinquenti abituali. 
										4. Per l' accertamento delle condizioni 
										di cui al comma precedente si applicano 
										l' articolo 606 del Codice di procedura 
										penale e l' articolo 10 della legge 4 
										gennaio 1968 n. 15. 
										5. Il diniego motivato dall' iscrizione 
										deve essere comunque comunicato al 
										richiedente. 
										6. L' elenco di cui al presente articolo 
										è tenuto dalla Commissione regionale 
										nominata con Decreto del Presidente 
										della Giunta regionale e istituita 
										presso la sede dell'Assessorato 
										regionale all' Agricoltura. 
										7. La Commissione è così composta:- 
										dagli assessori regionali all' 
										agricoltura e al turismo o dai loro 
										delegati; 
										- da tre rappresentanti delle 
										organizzazioni professionali agricole; 
										- da tre rappresentanti delle 
										associazioni agrituristiche operanti 
										nella regione; 
										- da un dirigente dell' Assessorato 
										regionale all' Urbanistica; 
										- da un dirigente dell' Assessorato 
										regionale all' Ambiente,laddove la 
										materia non entri a far parte di altro 
										Assessorato già rappresentato; 
										- da un rappresentante di ciascuna delle 
										tre organizzazioni agrituristiche 
										regionali, emanazione delle 
										Organizzazioni Professionali Agricole 
										maggiormente rappresentative a livello 
										nazionale. 
										8. Presiede la Commissione l' assessore 
										all' agricoltura o un suo delegato. 
										9. Le funzioni di segreteria sono svolte 
										dal dirigente regionale per l' 
										agriturismo. 
										10. Le attività tecnico - burocratiche 
										conseguenti ai lavori della Commissione 
										sono svolte dagli uffici competenti 
										della Giunta regionale. 
										11. Ai componenti della Commissione 
										estranei all' amministrazione regionale 
										si applica il trattamento economico 
										previsto dalla legge regionale 12 del 19 
										novembre 1982. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 6 Disciplina amministrativa e 
										autorizzazione comunale 
										1. I soggetti di cui all' articolo 2, 
										primo comma, che intendono esercitare 
										attività agrituristiche, devono 
										presentare al Comune, nel cui territorio 
										ha sede l' immobile interessato, 
										apposita domanda contenente la 
										descrizione dettagliata delle attività 
										proposte, con l' indicazione delle 
										caratteristiche dell' azienda, degli 
										edifici e delle aree da utilizzare per 
										uso agrituristico, delle capacità 
										ricettive, dei periodi di esercizio 
										dell' attività e delle tariffe che si 
										intende praticare nell' anno in corso. 
										2. Le informazioni di cui al precedente 
										comma possono essere contenute anche in 
										separata relazione illustrativa allegata 
										alla domanda. 
										3. La domanda deve essere corredata dai 
										seguenti documenti: 
										- idonea certificazione dalla quale 
										risulti il possesso dei requisiti di cui 
										agli articoli 11 e 92 del Testo Unico 
										approvato con RD 18 giugno 1931 n. 773 e 
										all' articolo 5 della legge 9 febbraio 
										1963, n. 59; 
										- copia del libretto sanitario alla o 
										alle persone che eserciteranno l' 
										attività ; 
										- certificato di iscrizione nell' elenco 
										di cui al primo comma, articolo 5 della 
										presente legge; 
										- l' autorizzazione del proprietario se 
										la richiesta viene avanzata dall' 
										affittuario del fondo e/ o degli 
										edifici. 
										4. Entro 90 giorni dalla data di 
										presentazione il Sindaco esamina le 
										domande ed emette pronuncia di 
										accoglimento o meno. 
										5. Scaduti i 90 giorni senza che ci sia 
										stata alcuna pronuncia, la domanda si 
										deve intendere accolta. 
										6. Entro 30 giorni dall' accoglimento 
										della domanda o dalla scadenza del 
										termine senza pronuncia, il Sindaco 
										rilascia l'autorizzazione che abilita 
										allo svolgimento dell'attività 
										agrituristica stabilendone limiti e 
										modalità . 
										7. L' autorizzazione è sostitutiva di 
										ogni altro provvedimento amministrativo. 
										8. Ai sensi del quarto e quinto comma 
										dell' articolo 19 del DPR 24 luglio 
										1977, n. 616, il provvedimento di 
										autorizzazione all'esercizio dell' 
										attività agrituristica è adottato previa 
										comunicazione al Prefetto e deve essere 
										sospeso, annullato o revocato per 
										motivata richiesta dello stesso. Il 
										diniego del provvedimento è efficace 
										solo se il Prefetto esprime parere 
										conforme. 
										9. Non si applicano all' esercizio dell' 
										agriturismo le norme di cui alla legge 
										16 giugno 1939, n. 1111, per la 
										disciplina degli affittacamere. 
										10. Entro il 31 gennaio di ogni anno il 
										Comune invia alla Regione e agli Enti 
										delegati un elenco aggiornato degli 
										operatori agrituristici autorizzati con 
										la localizzazione delle aziende e con l' 
										indicazione delle singole iniziative. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 7 Obblighi amministrativi 
										1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i 
										soggetti abilitati allo svolgimento di 
										attività agrituristiche devono 
										dichiarare al Comune le tariffe che 
										intendono praticare nell' anno 
										successivo riferendole ai diversi 
										servizi di accoglienza 
										previsti(alloggio, mezza pensione, 
										pensione completa, sosta 
										campeggiatori,ecc.). 
										2. Il soggetto autorizzato allo 
										svolgimento di attività agrituristiche 
										ha i seguenti obblighi:- esporre al 
										pubblico l' autorizzazione di cui al 
										precedente articolo 6; 
										- rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nell' autorizzazione stessa e 
										le tariffe determinate ai sensi del 
										primo comma del presente articolo; 
										- esporre la dichiarazione delle 
										tariffe, convalidata dal Comune, in 
										luogo ben visibile e comunque in ogni 
										alloggio e all'ingresso dell' area 
										riservata ai campeggiatori; 
										- tenere un registro contenente le 
										generalità delle persone alloggiate; 
										- l' elenco di tali tariffe deve essere 
										comunicato alle Province, alle Comunità 
										Montane ed alla Regione. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 8 Sospensione e revoca dell' 
										autorizzazione 
										1. L' autorizzazione di cui all' 
										articolo 6 della presente legge è 
										sospesa dal Sindaco con provvedimento 
										motivato per un periodo compreso tra 10 
										e 30 giorni per violazione agli obblighi 
										di cui all' articolo 7 della presente 
										legge nonché per sopravvenuta temporanea 
										mancanza dei requisiti igienico 
										-sanitari e di pubblica sicurezza nell' 
										esercizio degli alloggi agrituristici, 
										salvo che la trasgressione non 
										costituisca più grave reato. 
										2. Il rilascio e la revoca dell' 
										autorizzazione sono comunicati dal 
										Sindaco alla Commissione regionale per 
										l' agriturismo presso l' Assessorato 
										regionale all' Agricoltura e alla 
										Prefettura perché provvedano alla 
										revisione degli elenchi in loro 
										possesso.
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 9 Indagine territoriale 
										1. Al fine di conoscere la potenzialità 
										di sviluppo agrituristico nel territorio 
										regionale e di programmare in funzione 
										delle potenzialità le risorse, la 
										Regione attua tramite gli enti delegati 
										un' indagine specifica in collaborazione 
										con le Organizzazioni Professionali 
										agricole maggiormente rappresentative a 
										livello nazionale e operanti a livello 
										regionale ed avvalendosi della 
										collaborazione degli enti specializzati 
										nel settore agrituristico. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 10 Programma agrituristico 
										regionale 
										1. La Regione, per l' assolvimento dei 
										fini di cui all' articolo10 della legge 
										5 dicembre 1985, n. 730, predispone un 
										programma regionale agrituristico e di 
										rivitalizzazione di aree rurali. 
										2. Il programma è redatto sulla base 
										delle proposte degli enti delegati 
										sentite le autorità di amministrazione e 
										gestione delle riserve e dei parchi 
										naturali, le associazioni e 
										organizzazioni agrituristiche operanti 
										nella regione e le organizzazioni 
										professionali di categoria. 
										3. Il programma può altresì tener conto 
										delle aziende che si caratterizzano per 
										la valorizzazione dei prodotti tipici e 
										applicano tecniche agronomiche tese alla 
										salvaguardia dell'ambiente. 
										4. Il programma stabilisce gli obiettivi 
										da raggiungere,individua le zone di 
										prevalente interesse agrituristico e gli 
										eventuali parametri di recettività , 
										indica gli itinerari agrituristici 
										attivabili, fissa gli indirizzi per il 
										coordinamento delle iniziative di cui 
										all' articolo 13 della presente legge e 
										definisce i parametri per gli incentivi 
										agli imprenditori agricoli di cui all' 
										articolo 13 della presente legge. 
										5. Il programma ha durata triennale ed è 
										approvato dal Consiglio regionale. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 11 Programma annuale di 
										intervento 
										1. Il programma annuale d' intervento è 
										approvato dal Consiglio regionale 
										unitamente al bilancio annuale di 
										previsione sulla base dei piani annuali 
										territoriali definiti ed approvati dagli 
										enti delegati. 
										2. Gli enti delegati provvedono alla 
										definizione ed approvazione dei piani 
										annuali territoriali di intervento e li 
										trasmettono entro il 30 settembre di 
										ciascun anno all' Assessorato regionale 
										all' Agricoltura. 
										3. Il programma annuale di intervento 
										contiene:- la descrizione delle 
										caratteristiche naturali, 
										ambientali,agricole, produttive delle 
										zone interessate con particolare 
										riguardo al patrimonio artistico e 
										storico;- la perimetrazione delle zone 
										di intervento;- le iniziative 
										agrituristiche in atto;- l' indicazione 
										del patrimonio di edilizia rurale 
										esistente suscettibile di utilizzazione 
										agrituristica;- le proposte di 
										intervento da realizzare;- le iniziative 
										di cui all' articolo 12 della presente 
										legge;- il riparto dei fondi da 
										attribuire agli enti delegati. 
										4. I programmi triennali ed annuali 
										vengono comunicati al Ministero dell' 
										Agricoltura e delle Foreste e al 
										Ministero del Turismo e dello 
										Spettacolo. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 12 Promozione dell' offerta 
										agrituristica 
										1. La Regione e gli enti delegati 
										assumono iniziative promozionali per la 
										formazione dell' offerta agrituristica 
										in collaborazione con le Organizzazioni 
										Professionali agricole e le associazioni 
										nazionali agrituristiche operanti nel 
										territorio. 
										2. Sono ammesse a finanziamento: 
										- manifestazioni, convegni ed iniziative 
										similari miranti a sensibilizzare l' 
										ambiente agricolo all' attività 
										agrituristica; 
										- iniziative di diffusione della 
										conoscenza dell' agriturismo nelle 
										scuole, nel mondo del lavoro; 
										- pubblicazioni divulgative delle 
										iniziative agrituristiche in atto, delle 
										relative caratteristiche e delle tariffe 
										praticate; 
										- attività di studio e di ricerca sull' 
										agriturismo ed opportune iniziative di 
										formazione professionale; 
										- pubblicazioni, con illustrazioni degli 
										itinerari agrituristici previsti nel 
										programma agrituristico regionale. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 13 Incentivi agli imprenditori 
										agricoli ed alle iniziative collegate 
										all' agriturismo 
										1. Gli interventi per il recupero del 
										patrimonio edilizio rurale esistente ad 
										uso dell' imprenditore agricolo ai fini 
										di attività turistiche devono essere 
										conformi alle disposizioni contenute 
										negli strumenti urbanistici. 
										2. Le opere di restauro devono essere 
										eseguite nel rispetto delle 
										caratteristiche tipologiche ed 
										architettoniche degli edifici esistenti 
										e nel rispetto delle zone interessate. 
										3. Gli incentivi di cui al comma 
										precedente sono concessi per le seguenti 
										iniziative: 
										a) restauro, ristrutturazione, 
										ripristino, adeguamento internodi 
										edifici rurali da destinare ad alloggi 
										agrituristici e relativi servizi; 
										b) arredo degli alloggi di cui al punto 
										precedente; 
										c) adattamento di spazi aperti da 
										destinarsi alla sosta di campeggiatori, 
										senza mutamento della destinazione 
										agricola dei terreni; 
										d) installazione nei fabbricati 
										aziendali o sociali di strutture per la 
										conservazione, per la vendita al 
										dettaglio o per il consumo di prodotti 
										agricoli; 
										e) allestimento di piccoli impianti per 
										attività ricreative eculturali. 
										4. Possono altresì essere ammessi al 
										finanziamento: ampliamenti dei 
										fabbricati aziendali limitati ai servizi 
										strettamente necessari allo svolgimento 
										dell' attività agrituristica e nel 
										rispetto degli indici stabiliti dalle 
										vigenti norme urbanistiche. 
										5. L' erogazione del contributo potrà 
										avvenire in una o due soluzioni, dietro 
										presentazione di relazione su quanto 
										realizzato e rendiconto documentato 
										delle spese sostenute. 
										6. Nella concessione dei contributi 
										costituiscono motivi di priorità nell' 
										ordine: 
										a) la collocazione dell' azienda in una 
										delle zone di maggiore interesse 
										agrituristico; 
										b) l' appartenenza dell' imprenditore 
										alla categoria dei coltivatori diretti; 
										c) l' essere imprenditore agricolo a 
										titolo principale. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 14 Erogazione dei contributi 
										1. Per poter accedere ai contributi di 
										cui all' articolo 13della presente legge 
										i soggetti interessati devono presentare 
										entro il 31 marzo di ciascun anno 
										domanda agli Enti delegati di cui 
										all'articolo 15 della presente legge. 
										2. La domanda deve essere corredata 
										dalla seguente documentazione: 
										a) certificato di iscrizione nell' 
										elenco di cui all' articolo 5primo comma 
										della presente legge; 
										b) una relazione tecnico - economica che 
										evidenzi, tra l' altro l'interdipendenza 
										e la complementarità delle 
										attività agrituristiche con l' esercizio 
										dell' agricoltura; 
										c) relazione dettagliata delle opere e 
										delle spese che si intendono realizzare 
										e delle attrezzature ed arredi che si 
										intendono installare; 
										d) progetto edilizio e relativa 
										concessione relativamente alle opere di 
										cui alla lettera << c >> del presente 
										articolo.3. I contributi per le opere di 
										cui all' articolo 13, sono concessi 
										nella misura seguente: 
										a) per quanto attiene alle strutture e 
										ai servizi aziendali:- in conto 
										capitale, fino ad un massimo del 75 per 
										cento della spesa ritenuta ammissibile 
										nelle aree di collina e di montagna, del 
										60 per cento della spesa per le aree non 
										collinari e montane; 
										b) per quanto attiene agli arredi:- in 
										conto capitale del 50 per cento delle 
										spese ammissibili. 
										4. Le opere e gli allestimenti 
										finanziati ai sensi della presente legge 
										sono vincolati alla loro specifica 
										destinazione a decorrere dalla data di 
										concessione del contributo per la durata 
										di anni 10. 
										5. I soggetti beneficiari dei contributi 
										di cui alla presente legge decadono dai 
										benefici concessi o erogati qualora 
										perdano i requisiti richiesti per l' 
										esercizio delle attività agrituristiche. 
										6. In caso di decadenza dai benefici, la 
										Giunta regionale previo parere della 
										Commissione di cui all' articolo 5 
										revocai contributi concessi e dispone il 
										recupero delle somme eventualmente 
										erogate, maggiorate degli interessi 
										legali e delle eventuali spese di 
										recupero.
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 15 Deleghe di funzioni 
										amministrative 
										1. Sono attribuite alle Comunità Montane 
										e per il restante territorio alle 
										Province, le funzioni e le competenze 
										amministrative non espressamente 
										attribuite dalla presente legge alla 
										Regione ed ai Comuni. 
										2. In particolare sono delegati agli 
										enti di cui al precedente comma i 
										seguenti compiti: 
										- l' approvazione delle iniziative da 
										ammettere al contributo finanziario di 
										cui agli articoli 13 e 14 della presente 
										legge; 
										- la predisposizione dei piani annuali 
										territoriali di cui all'articolo 11, 
										secondo comma della presente legge; 
										- il controllo e la verifica delle 
										procedure di attuazione dei progetti, 
										delle attività e della destinazione 
										delle strutture. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 16 Norme di rinvio 
										1. Per quanto non previsto dalla 
										presente legge si applicano le vigenti 
										disposizioni nazionali in materia. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 17 Norme transitorie 
										1. In sede di prima applicazione della 
										presente legge la Regione predispone il 
										programma regionale agrituristico di cui 
										all' articolo 11 entro 12 mesi dalla sua 
										pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
										della Regione Calabria. 
										2. Nelle more dell' approvazione del 
										programma di cui al precedente comma per 
										l' esercizio 1988 le Comunità Montane e 
										le Province predispongono i relativi 
										piani annuali territoriali di cui all' 
										articolo 12 secondo comma della presente 
										legge sulla base degli indirizzi e dei 
										criteri che saranno emanati dalla Giunta 
										regionale, Assessorato all' 
										Agricoltura,sentite le organizzazioni 
										professionali agricole e le associazioni 
										agrituristiche operanti sul territorio, 
										entro 60 giorni dalla pubblicazione 
										della presente legge sul Bollettino 
										Ufficiale della Regione Calabria. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 18 Norma finanziaria 
										1. All' onere derivante dalla presente 
										legge, valutato per l'anno 1988 in lire 
										1.400.000.000, si provvede con la 
										disponibilità esistente sul capitolo 
										7001202 << Fondo occorrente per far 
										fronte agli oneri derivanti da 
										provvedimenti legislativi che si 
										perfezioneranno dopo l' approvazione del 
										bilancio recante spese per investimenti 
										attinenti agli ulteriori programmi di 
										sviluppo (elenco n. 4) >> dello stato di 
										previsione della spesa del bilancio per 
										l' anno 1988, che viene ridotto di pari 
										importo.OMISSIS per gli anni successivi 
										ed a partire dall' esercizio finanziario 
										1989 la corrispondente spesa cui si fa 
										fronte con i fondi spettanti alla 
										regione ai sensi dell' articolo 9 della 
										legge16 maggio 1970, n. 281, sarà 
										determinata in ciascun esercizio 
										finanziario con la legge di approvazione 
										del bilancio della Regione e con l' 
										apposita legge finanziaria che 
										l'accompagna. All'onere derivante dall' 
										articolo 5 della presente legge si fa 
										fronte con lo stanziamento previsto al 
										capitolo 1013101 dello stato di 
										previsione della spesa del bilancio 
										relativo all' esercizio finanziario 
										1988, e al corrispondente capitolo per 
										gli anni successivi. La predetta 
										disponibilità del bilancio è utilizzata 
										nell'esercizio in corso, ponendo la 
										competenza della spesa a carico del 
										capitolo 5231203 che si istituisce nello 
										stato di previsione della spesa per 
										l'esercizio 1988 con la denominazione << 
										Spese per la promozione e lo sviluppo 
										dell' agriturismo in Calabria >>e lo 
										stanziamento, in termini di competenza e 
										di cassa,di lire 1.400.000.000.per gli 
										anni successivi ed a partire dall' 
										esercizio finanziario 1989 la 
										corrispondente spesa cui si fa fronte 
										con i fondi spettanti alla regione ai 
										sensi dell' articolo 9 della legge16 
										maggio 1970, n. 281, sarà determinata in 
										ciascun esercizio finanziario con la 
										legge di approvazione del bilancio della 
										Regione e con l' apposita legge 
										finanziaria che l' accompagna. All'onere 
										derivante dall' articolo 5 della 
										presente legge si fa fronte con lo 
										stanziamento previsto al capitolo 
										1013101 dello stato di previsione della 
										spesa del bilancio relativo all' 
										esercizio finanziario 1988, e al 
										corrispondente capitolo per gli anni 
										successivi. 
										 
										 
										 
										
										
										ARTICOLO 19 
										per gli anni successivi ed a partire 
										dall' esercizio finanziario 1989 la 
										corrispondente spesa cui si fa fronte 
										con i fondi spettanti alla regione ai 
										sensi dell' articolo 9 della legge16 
										maggio 1970, n. 281, sarà determinata in 
										ciascun esercizio finanziario con la 
										legge di approvazione del bilancio della 
										Regione e con l' apposita legge 
										finanziaria che l' accompagna.All' onere 
										derivante dall' articolo 5 della 
										presente legge si fa fronte con lo 
										stanziamento previsto al capitolo 
										1013101 dello stato di previsione della 
										spesa del bilancio relativo all' 
										esercizio finanziario 1988, e al 
										corrispondente capitolo per gli anni 
										successivi.
										 
										
										La 
										presente legge regionale sarà pubblicata 
										nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
										E' fatto obbligo a chiunque spetti, di 
										osservarla e farla osservare come legge 
										della Regione Calabria. Catanzaro, li 7 
										settembre 1988 
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