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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN LOMBARDIA
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Lombardia 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										3 DEL 31-01-1992
										 
										Disciplina regionale dell'Agriturismo e 
										valorizzazione del territorio rurale 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 Finalità della legge 
										1. La regione, con 
										la presente legge, disciplina l' 
										attività dell' agriturismo, in 
										attuazione della legge 5 dicembre1985, 
										n. 730 << Disciplina dell' agriturismo 
										>> e nel rispetto del programma 
										regionale di sviluppo e del piano 
										agricolo regionale, allo scopo di 
										rivitalizzare e valorizzare sotto 
										l'aspetto sociale, territoriale ed 
										economico le comunità rurali, attraverso 
										l' integrazione dei redditi aziendali, 
										per un più armonico sviluppo dell' 
										intera comunità lombarda. 
										 
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizione dell' attività 
										agrituristica e iscrizione nell' elenco 
										degli operatori agrituristici 
										1. L' attività 
										agrituristica, intesa quale attività 
										integrata tra agricoltura e turismo, è 
										considerata agricola quando è esercitata 
										dai soggetti di cui all' art. 2135 del 
										codice civile con un numero massimo di 
										15 camere e/o per un numero massimo di 
										30 ospiti al giorno. 
										2. Presso la camera di commercio, 
										industria, agricoltura ed artigianato (CCIAA) 
										di ogni provincia è istituito l'elenco 
										degli operatori agrituristici. 
										3. Previa iscrizione nell' elenco sono 
										operatori agrituristici le persone 
										fisiche o giuridiche che sono 
										imprenditori agricoli ai sensi dell' 
										art. 2135 del codice civile ed il oro 
										familiari ai sensi dell' art. 230 bis 
										del codice civile. 
										4. Possono essere iscritti nell' elenco 
										di cui al precedente secondo comma, a 
										domanda, i soggetti che intendono 
										esercitare le attività agrituristiche 
										nella provincia stessa.  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										5. L'iscrizione all' elenco è concessa 
										previo accertamento del possesso dei 
										requisiti degli aspiranti nel rispetto 
										delle disposizioni di cui al terzo comma 
										dell' artº 6 della legge 5 dicembre 
										1985, n. 730.6. Alle commissioni di cui 
										alla lr 13 aprile 1974, nº 18 
										concernente << Istituzione dell' albo 
										degli imprenditori agricoli >> competono 
										le funzioni amministrative concernenti 
										la tenuta, l'aggiornamento dell' elenco 
										e l'esame dei ricorsi, secondo le 
										procedure ivi previste.   
										
										
										ARTICOLO 3 Autorizzazione comunale 
										1. Per l' 
										abilitazione all' esercizio dell' 
										attività agrituristica gli operatori 
										agrituristici, iscritti nell' elenco di 
										cui al secondo comma del precedente art. 
										2, devono presentare domanda di 
										autorizzazione al sindaco del comune ove 
										è ubicato l' immobile destinato all' 
										attività agrituristica. 
										2. La domanda deve contenere la 
										descrizione dettagliata delle attività 
										proposte, con l' indicazione delle 
										caratteristiche aziendali, degli uffici 
										e delle aree adibite ad uso 
										agrituristico, della capacità ricettiva, 
										dei periodi di esercizio dell' attività 
										e delle tariffe che si intendono 
										praticare. 
										3. Alla domanda devono essere allegati: 
										a) documentazione dei requisiti di cui 
										agli artt. 11 e 92 del tu approvato con 
										rd 18 giugno 1931, n. 773 << 
										Approvazione del testo unico delle leggi 
										di pubblica sicurezza >>e all' art. 5 
										della legge 9 febbraio 1963, n. 59 << 
										Norme per la vendita al pubblico in sede 
										stabile dei prodotti agricoli da parte 
										degli agricoltori produttivi diretti >>; 
										b) copia del libretto sanitario 
										rilasciato alle persone che esercitano 
										l' attività ; 
										c) parere favorevole dell' autorità 
										sanitaria competente relativo ai locali 
										da adibire all' attività ; 
										d) certificato di iscrizione all' elenco 
										di cui al secondo comma del precedente 
										art. 2; 
										e) certificato del servizio provinciale 
										agricoltura, foreste e alimentazione( 
										SPAFA) attestante il rapporto di 
										complementarietà dell'attività 
										agrituristica rispetto all'attività 
										agricola attraverso l' indicazione del 
										numero massimo di ospiti/ giorno per i 
										quali è concedibile l'autorizzazione 
										stessa in relazione alla consistenza 
										dell' azienda agricola. 
										4. Il sindaco provvede sulle domande di 
										autorizzazione nei modi e nei termini di 
										cui all' art. 8 della legge 5dicembre 
										1985, n. 730.5. Entro il 31 luglio di 
										ciascun anno i soggetti che hanno 
										ottenuto l' autorizzazione di cui ai 
										precedenti commi devono comunicare al 
										comune le tariffe che intendono 
										praticare nell' anno successivo. 
										 
										
										
										ARTICOLO 4 Incentivi - piani aziendali e 
										interaziendali di sviluppo agrituristico 
										1. La regione, 
										anche in attesa del programma regionale 
										di cui al successivo art. 5, concede 
										incentivi per l' attuazione di piani 
										aziendali ed interaziendali di sviluppo 
										agrituristico, anche a valenza zonale, 
										nell' ambito dei quali possono essere 
										previsti interventi sugli immobili,l' 
										acquisto e la realizzazione di dotazioni 
										e servizi da utilizzare per attività 
										agrituristiche. 
										2. Gli incentivi di cui al comma 
										precedente, che interessano attività 
										agrituristiche su terreni demaniali, 
										svolte da operatori convenzionati con l' 
										azienda regionale delle foreste, per una 
										durata non inferiore a dieci anni sono 
										erogati a quest' ultima. 
										3. Ai fini della concessione e dell' 
										erogazione degli incentivi di cui al 
										presente articolo si applicano le norme 
										procedurali per la programmazione e 
										l'attuazione degli interventi finanziari 
										ed economici dalla regione a favore 
										delle imprese agricole e zootecniche 
										singole o associate di cui alla 
										legislazione vigente. 
										 
										
										
										ARTICOLO 5 Programma regionale 
										agrituristico 
										1. Entro un anno 
										dall' entrata in vigore della presente 
										legge la giunta regionale, sentite le 
										commissioni consiliari competenti, in 
										armonia con gli indirizzi della 
										programmazione nazionale e regionale e 
										con la pianificazione territoriale, 
										approva il programma agrituristico e di 
										rivitalizzazione di aree rurali. 
										2. Tale programma stabilisce gli 
										obiettivi di sviluppo dell'agriturismo 
										nel territorio regionale, determina le 
										zone a prevalente interesse 
										agrituristico, con particolare riguardo 
										al patrimonio demaniale regionale 
										gestito dall'azienda regionale delle 
										foreste, individua i comuni di cui al 
										secondo comma dell' art. 3 della legge 5 
										dicembre1985, n. 730 e coordina inoltre 
										le iniziative di cui al precedente art. 
										4 ed ai successivi artt 6 e 8 della 
										presente legge. 
										3. Il programma è redatto sentite le 
										proposte delle amministrazioni 
										provinciali che acquisiscono il parere 
										delle comunità montane, degli enti 
										gestori dei parchi, delle associazioni 
										professionali agricole e agrituristiche 
										operanti nella regione e delle aziende 
										di promozione turistica. 
										4. Le proposte devono contenere: 
										a) la perimetrazione delle zone; 
										b) l' elenco delle iniziative 
										agrituristiche in atto; 
										c) la sintetica indicazione del 
										patrimonio di edilizia rurale esistente 
										suscettibile di utilizzazione 
										agrituristica; 
										d) le previsioni sulle potenzialità 
										agrituristiche, tenuto conto anche delle 
										strutture esistenti per la ricezione e 
										la somministrazione di alimenti e 
										bevande; 
										e) l' individuazione di centri 
										interaziendali di promozione e servizi. 
										5. Il programma è trasmesso al ministero 
										dell' agricoltura e delle foreste e al 
										ministero del turismo e dello 
										spettacolo. 
										 
										
										
										ARTICOLO 6 Interventi degli enti locali 
										e piani integrativi per interventi 
										straordinari 
										1. Le 
										amministrazioni provinciali, le comunità 
										montane,i comuni compresi in ciascuna 
										delle zone a prevalente interesse 
										agrituristico, sentite le associazioni 
										professionali agricole e agrituristiche, 
										possono associarsi, ai sensi dell' art. 
										13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, 
										per redigere un piano integrato di 
										interventi straordinari, ove necessario 
										per le caratteristiche delle zone, 
										contenente l'indicazione dettagliata 
										delle dotazioni civili e sociali,nonché 
										la specificazione delle iniziative volte 
										alla valorizzazione delle tradizioni 
										locali e del patrimonio culturale 
										indispensabili alla realizzazione dell' 
										attività agrituristica. 
										2. Le amministrazioni provinciali 
										competenti coordinano le iniziative 
										associative di cui al precedente comma. 
										3. Il piano integrato degli interventi 
										straordinari di cui al precedente primo 
										comma è approvato dal consiglio 
										regionale che ne determina il relativo 
										finanziamento con specifica legge di 
										pesa. 
										 
										
										
										ARTICOLO 7 Studio, ricerca, assistenza 
										tecnica e formazione professionale 
										1. La giunta 
										regionale, in conformità con il 
										programma di cui al precedente art. 5, 
										promuove attività di studio e ricerca 
										sull'agriturismo, nonché attività di 
										assistenza tecnica e formazione 
										professionale degli addetti in 
										collaborazione con le associazioni 
										professionali agricole e agrituristiche 
										nonché con gli enti locali e l' ente 
										regionale di sviluppo agricolo della 
										Lombardia ( ERSAL). 
										2. La giunta regionale sostiene la 
										realizzazione di progetti -pilota per 
										iniziative agrituristiche aziendali e 
										interaziendali a carattere 
										sperimentale. 
										 
										
										
										ARTICOLO 8 Promozione 
										1. La giunta 
										regionale, in conformità col programma 
										di cui al precedente art. 5, incentiva e 
										coordina, attraverso idonee forme di 
										pubblicità , di diffusione nonché di 
										promozione - da effettuare anche ai 
										sensi della L.R. n. 28/ 73 - la 
										formazione della domanda, in particolare 
										da parte di giovani ed anziani, e dell' 
										offerta agrituristica,in collaborazione 
										con le associazioni professionali 
										agricole e agrituristiche nonché con gli 
										enti locali e l' ERSAL. 
										 
										
										
										ARTICOLO 9 Marchio di riconoscimento e 
										di qualificazione delle aziende 
										agrituristiche 
										1. La giunta 
										regionale, al fine di valorizzare e 
										qualificare il sistema delle aziende 
										agrituristiche lombarde, istituisce un 
										marchio di riconoscimento che deve 
										essere utilizzato, nell' esercizio della 
										loro attività e nei rapporti con terzi, 
										dagli operatori agrituristici iscritti 
										nell' elenco di cui al precedente art. 
										2. 
										2. L' utilizzo del marchio è riservato 
										esclusivamente agli operatori 
										agrituristici. 
										3. Sui confini delle aziende agricole, 
										entro le quali si pratica l'agriturismo, 
										deve essere apposto un numero adeguato 
										di tabelle indicanti il marchio, la 
										denominazione dell'azienda 
										agrituristica, il numero di 
										autorizzazione,il periodo di attività e 
										l' eventuale divieto a terzi 
										dell'esercizio venatorio in periodi 
										determinati. 
										 
										
										
										ARTICOLO 10 Strutture e infrastrutture 
										edilizie 
										1. Possono essere 
										utilizzati per attività agrituristiche,a 
										norma della presente legge, gli immobili 
										ubicati in aggregati abitativi rurali 
										nonché quelli esistenti sul fondo. 
										2. La sistemazione degli immobili da 
										destinare ad uso agrituristico può 
										avvenire attraverso interventi di 
										ristrutturazione edilizia, di restauro 
										conservativo o di miglioramento,ed 
										eccezionalmente attraverso possibili 
										ampliamenti commisurati alla 
										potenzialità agrituristica riconosciuta 
										all' azienda attraverso la 
										certificazione di cui alla lett. e), 
										terzo comma del precedente art. 3. 
										3. L' utilizzazione agrituristica non 
										comporta cambio di destinazione d' uso 
										degli edifici censiti come rurali. 
										4. Nelle aree destinate dagli strumenti 
										urbanistici generali a zona agricola, è 
										ammesso l' approntamento di spazi per 
										sosta di mezzi da campeggio e 
										realizzazione di impianti tecnologici e 
										servizi igienici accessori da destinare 
										a sosta di campeggiatori, in rapporto 
										alla potenzialità agrituristica 
										riconosciuta all' azienda attraverso la 
										certificazione di cui alla lett. e), 
										terzo comma del precedente art. 3. 
										5. Per il rilascio della concessione 
										edilizia ai fini della sistemazione 
										degli immobili di cui al presente 
										articolo,si applicano il primo comma e 
										la lett. a) del secondo comma dell' art. 
										3 della lr 7 giugno 1980, n. 93 
										concernente<< Norme in materia di 
										edificazione nelle zone agricole >>. 
										 
										
										
										ARTICOLO 11 Regolamento di attuazione 
										1. L' attività 
										agrituristica deve essere organizzata in 
										modo tale da garantire la sicurezza 
										personale degli ospiti. 
										2. IL regolamento di attuazione della 
										presente legge,da approvarsi entro sei 
										mesi dalla sua entrata in 
										vigore,determina in particolare: 
										a) le norme igieniche, che devono 
										comunque rispettare il regolamento 
										comunale di igiene e quello edilizio 
										relativo alle civili abitazioni; 
										b) i requisiti delle aree attrezzate per 
										la ricezione di turisti forniti di mezzi 
										di trasporto autonomi; 
										c) i criteri relativi alla 
										somministrazione e vendita dei prodotti 
										alimentari e tipici anche in relazione 
										alla capacità produttiva aziendale. 
										3. Qualora l' azienda agrituristica non 
										si configuri come azienda agro - 
										venatoria, l' operatore agrituristico 
										può presentare motivata domanda alla 
										giunta regionale perché venga vietato a 
										terzi l' esercizio della caccia in 
										periodi determinati. 
										 
										
										
										ARTICOLO 12 Norma transitoria 
										1. Fino all' 
										adozione dei provvedimenti di attuazione 
										della presente legge continuano ad 
										applicarsi le disposizioni della legge 5 
										dicembre 1985, n. 730. 
										 
										
										
										ARTICOLO 13 Abrogazione 
										1. E' abrogata la 
										L.R. 19 gennaio 1979, n. 16 
										concernente<< Incentivazione dell' 
										attività agrituristica nella regione 
										Lombardia >>. 
										 
										
										
										ARTICOLO 14 Norma finanziaria 
										1. Per l' 
										esercizio finanziario 1991 sono 
										autorizzate: 
										a) la concessione di contributi in 
										capitale di Lº2.100.000.000 per l' 
										attuazione dei piani aziendali ed 
										interaziendali di sviluppo agrituristico 
										di cui al precedente art. 4; 
										b) la spesa di L. 600.000.000 per 
										attività di studio e di ricerca sull' 
										agriturismo, si assistenza tecnica e 
										formazione professionale degli addetti 
										di cui al precedente art. 7, I comma; 
										c) la spesa di L. 50.000.000 per la 
										promozione della domanda e dell' offerta 
										agrituristica di cui al precedente art. 
										8. 
										2. Alla autorizzazione delle altre spese 
										previste dagli articoli precedenti, si 
										provvederà con successivo provvedimento 
										di legge. 
										3. Agli oneri derivanti dal precedente I 
										comma, pari a L. 2.750.000.000, si 
										provvede per L. 750.000.000 mediante 
										riduzione della dotazione finanziaria di 
										competenza e di cassa del << Fondo 
										globale per il finanziamento del piano 
										agricolo regionale derivante da 
										assegnazioni statali vincolate >> 
										iscritto al capitolo 5.2.2.2.2759 dello 
										stato di previsione delle spese del 
										bilancio per l' esercizio 
										finanziario1991 e per L. 2.000.000.000 
										mediante impiego delle quote spettanti 
										alla regione delle assegnazioni previste 
										dalla l. 10 luglio 1991, n. 201 
										<<Differimento delle disposizioni di cui 
										alla legge 8 novembre 1986, n. 752 
										(legge pluriennale per l' attuazione 
										degli interventi programmati in 
										agricoltura) >> relative alle attuazioni 
										del piano agricolo nazionale. 
										4. Al bilancio per l' esercizio 
										finanziario 1991 sono apportatele 
										seguenti variazioni:4. Al bilancio per 
										l' esercizio finanziario 1991 sono 
										apportatele seguenti variazioni:Stato di 
										previsione delle entrate. La dotazione 
										finanziaria di competenza e di cassa del 
										capitolo 2.2.2380 << Quota regionale dei 
										fondi assegnati dallo Stato per l' 
										attuazione del piano agricolo 
										nazionale1986/ 1992 >> è incrementata di 
										L. 2.000.000.000.4. Al bilancio per l' 
										esercizio finanziario 1991 sono 
										apportatele seguenti variazioni: OMISSIS 
										Stato di previsione delle spese di parti 
										II All' obiettivo 3.2.1 << Sostegno 
										delle aziende >> sono istituiti i 
										seguenti capitoli:4. Al bilancio per l' 
										esercizio finanziario 1991 sono 
										apportatele seguenti variazioni:OMISSIS 
										Stato di previsione delle spese di parti 
										II All' obiettivo 3.2.1 << Sostegno 
										delle aziende >> sono istituiti i 
										seguenti capitoli:a) 3.2.1.2.3254 << 
										Contributi in capitale per l' attuazione 
										dei piani aziendali ed interaziendali di 
										sviluppo agrituristico >>con la 
										dotazione finanziaria di competenza e di 
										cassa di L. 2.100.000.000;4. Al bilancio 
										per l' esercizio finanziario 1991 sono 
										apportatele seguenti variazioni:OMISSIS 
										Stato di previsione delle spese di parti 
										II All' obiettivo 3.2.1 << Sostegno 
										delle aziende >> sono istituiti i 
										seguenti capitoli:OMISSIS b) 
										3.2.1.2.3255 << Spese per studi, 
										ricerche, assistenza tecnica e 
										formazione professionale sull' 
										agriturismo >>con la dotazione 
										finanziaria di competenza e di cassa di 
										L. 600.000.000;4. Al bilancio per l' 
										esercizio finanziario 1991 sono 
										apportatele seguenti variazioni:OMISSIS 
										Stato di previsione delle spese di parti 
										II All' obiettivo 3.2.1 << Sostegno 
										delle aziende >> sono istituiti i 
										seguenti capitoli:OMISSIS c) 
										3.2.1.2.3256 << Spese per la promozione 
										della domanda e dell' offerta 
										agrituristica >> con la dotazione 
										finanziaria di competenza e di cassa di 
										L. 50.000.000.
										 
										
										La 
										presente legge regionale è pubblicata 
										nel Bollettino Ufficiale della Regione.E' 
										fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e farla osservare come legge 
										della regione Lombardia. Milano, 31 
										gennaio 1992(Approvata dal consiglio 
										regionale nella seduta del 19dicembre 
										1991 e vistata dal commissario del 
										governo con nota del 21 gennaio 1991, 
										prot. n. 22702/ 142) 
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