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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN VALLE D'AOSTA
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Valle d'Aosta 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										27 DEL 24-07-1995
										 
										Interventi a favore dell'agriturismo 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 Finalità  
										1. La Regione 
										Valle d' Aosta promuove e disciplinal' 
										agriturismo al fine di favorire lo 
										sviluppo e il riequilibrio del 
										territorio agricolo, agevolare la 
										permanenza degli imprenditori agricoli 
										nelle zone rurali attraverso il 
										miglioramento delle condizioni di vita e 
										l' incremento dei redditi aziendali, 
										favorire la conservazione e la tutela 
										dell' ambiente nonché delle tradizioni e 
										delle iniziative culturali del mondo 
										agricolo, creare nuovi posti di lavoro 
										per i familiari dell' operatore 
										agrituristico, valorizzare i prodotti 
										locali,ampliare la gamma tipologica 
										dell' offerta turistica, intensificare i 
										rapporti tra cultura urbana e cultura 
										rurale.  
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizione 
										1. Ai fini della 
										presente legge, l' attività 
										agrituristica comprende l' espletamento, 
										anche contestuale, dei seguenti servizi, 
										purché svolti in rapporto di connessione 
										o complementarietà rispetto all' 
										attività agricola, che deve comunque 
										rimanere prevalente: 
										a) locazione, ad uso turistico, di 
										camere con la prestazione del servizio 
										di prima colazione, di mezza pensione o 
										di pensione completa; 
										b) somministrazione di pasti costituiti 
										prevalentemente da cibi e bevande 
										provenienti dall' utilizzazione dei 
										prodotti aziendali; per la parte 
										restante, dall' utilizzazione 
										principalmente dei prodotti agricoli 
										della regione; le bevande devono essere 
										somministrate in stretta correlazione 
										coni pasti; le produzioni devono essere 
										ottenute senza l' uso di sostanze 
										inquinanti o nocive; 
										c) locazione, ad uso turistico, di 
										alloggi; 
										d) prestazione di servizi collaterali, 
										destinati agli ospiti, per l' 
										utilizzazione di beni o dotazioni dell' 
										azienda agricola,purché tali prestazioni 
										siano esercitate congiuntamente a quella 
										dell' ospitalità . 
										2. Le strutture relative ai servizi di 
										cui al comma 1, letta) e b), dovranno 
										essere site in fabbricati rurali già 
										esistenti o di nuova costruzione o 
										risultanti dalla ristrutturazione di 
										fabbricati già rurali e dovranno inoltre 
										essere ubicate nel centro residenziale. 
										Le strutture relative ai servizi di cui 
										al comma 1, lett c), dovranno essere 
										site in fabbricati rurali già esistenti 
										o risultanti dalla ristrutturazione di 
										fabbricati già rurali e dovranno inoltre 
										essere ubicate nel cento aziendale.  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										3. Le strutture da destinare all' 
										attività agrituristica devono essere in 
										congrua correlazione con le dimensioni e 
										l' organizzazione dell' azienda agricola 
										e, in ogni caso, rapportate ad un' 
										utenza non superiore a dieci posti letto 
										per l' affitto alloggi, a sedici per l' 
										attività di affitto camere con prima 
										colazione, con mezza pensione o con 
										pensione completa e ad un massimo di 
										trenta coperti per l' attività di 
										somministrazione di pasti. 
										4. L' agriturismo deve comunque essere 
										effettuato dal titolare del certificato 
										di operatore agrituristico con l' aiuto 
										esclusivo della seguente mano d' opera: 
										a) coniuge o convivente; 
										b) parenti entro il terzo grado; 
										c) affini entro il secondo grado. 
										5. A decorrere dalla data di entrata in 
										vigore della presente legge, l' 
										utilizzo, sulle insegne, sul materiale 
										illustrativo e pubblicitario ed in ogni 
										altra forma di comunicazione al 
										pubblico, dell' espressione << 
										agriturismo >> è riservata a coloro i 
										quali sia stata rilasciata l' 
										autorizzazione comunale all' esercizio 
										di attività agrituristiche, di cui all' 
										art. 9, e dalle associazioni di 
										operatori agrituristici.  
										
										
										ARTICOLO 3 Elenco degli operatori 
										agrituristici 
										1. E' istituito 
										presso il competente ufficio dell' 
										Assessorato dell' agricoltura, 
										forestazione e risorse naturali,l' 
										elenco degli operatori agrituristici 
										della Regione autonoma Valle d' Aosta.  
										
										
										ARTICOLO 4 Requisiti soggettivi 
										1. Per l' 
										iscrizione nell' elenco di cui all' art. 
										3 i richiedenti,oltre ad aver adempiuto 
										all' obbligo scolastico, devono 
										possedere i seguenti requisiti o 
										trovarsi nelle seguenti situazioni: 
										a) essere residenti e domiciliati in 
										Valle d' Aosta; 
										b) essere imprenditori agricoli con un' 
										azienda agricola situata sul territorio 
										della regione Valle d' Aosta, oppure 
										componenti del nucleo familiare degli 
										stessi che prestino la propria attività 
										in modo continuativo nell' azienda 
										stessa, oppure essere soci di una 
										società agricola e cooperativa agricola 
										composta esclusivamente dai soggetti 
										previsti dall' art. 2, comma 4, escluso 
										il convivente, che prestino la propria 
										attività in modo continuativo nell' 
										azienda stessa. Le cooperative agricole 
										devono essere iscritte nel registro 
										regionale delle cooperative, ai sensi 
										dell' art. 2 della legge regionale 1 
										giugno 1984, nº16 (Disciplina dell' 
										esercizio delle funzioni amministrative 
										in materia di vigilanza e tutela sulle 
										società cooperative e loro consorzi). L' 
										azienda deve possedere un minimodi 
										organizzazione ed una sufficiente entità 
										di fattori produttivi organicamente 
										combinati; 
										c) aver raggiunto la maggiore età , ad 
										eccezione del minore emancipato; 
										d) non aver riportato, nel triennio 
										precedente alla presentazione della 
										domanda, con sentenza passata in 
										giudicato,condanna per uno dei delitti 
										previsti dagli art. 442, 444,513, 515 e 
										517 del codice penale, o per uno dei 
										delitti in materia di igiene e sanità o 
										di frode nella preparazione degli 
										alimenti previsti in leggi speciali; 
										e) non essere sottoposti a misure di 
										prevenzione ai sensi della legge 27 
										dicembre 1956, n. 1423 (Misure di 
										prevenzione nei confronti delle persone 
										pericolose per la sicurezza o per la 
										pubblica moralità ), e successive 
										modificazioni, e non essere stati 
										dichiarati delinquenti abituali; 
										f) aver partecipato al corso di 
										formazione di cui all' art. 6 ed aver 
										superato il relativo esame di idoneità ; 
										g) non gestire aziende ricettive 
										pubbliche o che comunque possano entra 
										in concorrenza con l' attività 
										agrituristica. 
										2. Per l' accertamento delle condizioni 
										di cui al comma1, lett d) ed e), si 
										applicano l' art. 688 del codice di 
										procedura penale e l' art. 10 della 
										legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla 
										documentazione amministrativa e sulla 
										legalizzazione e autenticazione di 
										firme). 
										3. Per il riconoscimento della qualifica 
										di imprenditore agricolo a titolo 
										principale, rilasciata dall' Assessorato 
										dell' agricoltura, forestazione e 
										risorse naturali ai sensi delle leggi 9 
										maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle 
										direttive del Consiglio delle Comunità 
										europee per la riforma dell' 
										agricoltura)e 10 maggio 1976, n. 352 
										(Attuazione della direttiva comunitaria 
										sull' agricoltura di montagna e di 
										talune zone svantaggiate), successive 
										modificazioni ed integrazioni,nel caso 
										di aziende agrituristiche, il rapporto 
										tempo – lavoro dedicato dall' 
										imprenditore agricolo all' esercizio di 
										attività agrituristiche deve risultare 
										sempre inferiore a quello assorbito 
										dall' esercizio di attività agricola. Il 
										reddito che discende dall' attività 
										agrituristica è considerato reddito 
										agricolo, purchè il reddito proveniente 
										dall' attività agricola non sia 
										inferiore al venticinque per cento del 
										reddito totale. Il reddito agricolo 
										viene calcolato in base a parametri 
										stabiliti successivamente con 
										deliberazione di Giunta. Tali parametri 
										vengono aggiornati periodicamente dalla 
										Giunta regionale. 
										
										
										ARTICOLO 5 Domanda per l' iscrizione 
										nell' elenco degli operatori 
										agrituristici 
										1. Le domande di 
										iscrizione nell' elenco degli operatori 
										agrituristici vanno indirizzate, entro 
										il 31 maggio e il 31 ottobre di ogni 
										anno, al competente ufficio dell' 
										Assessorato dell' agricoltura, 
										forestazione e risorse naturali. 
										2. Le domande di iscrizione nell' elenco 
										devono contenere la descrizione dell' 
										attività agrituristica che gli 
										interessati intendono svolgere, l' 
										indicazione dei familiari di cui all' 
										art. 2, comma 4, che si prevede di 
										utilizzare ed il periodo di apertura 
										dell' attività . Devono essere allegati 
										inoltre i seguenti documenti: 
										a) modello 740 della dichiarazione dei 
										redditi o dichiarazione sostitutiva 
										dell' atto di notorietà , attestante che 
										il soggetto svolge abitualmente attività 
										agricola, che conduce direttamente i 
										fondi, in qualità di proprietario o 
										affittuario o altro, e che è dispensato 
										dalla presentazione del modello 740, 
										poiché esente a termini di legge; 
										b) certificati catastali relativi all' 
										azienda o titoli equipollenti; 
										c) situazione di famiglia del 
										richiedente; 
										d) certificato di residenza; 
										e) scheda di stalla; 
										f) fotocopia del diploma di operatore 
										agrituristico; 
										g) eventuale iscrizione negli elenchi 
										del Servizio contributi agricoli 
										unificati (SCAU);h) documento attestante 
										l' assolvimento dell' obbligo 
										scolastico;i) documentazione attestante 
										le situazioni previste all'art. 4, comma 
										1, lett d) ed e).  
										
										
										ARTICOLO 6 Corso di formazione e esame 
										di idoneità 
										1. Per l' 
										iscrizione nell' elenco di cui all' art. 
										3 è richiestala partecipazione al corso 
										di formazione professionale per 
										operatori agrituristici organizzato 
										dall' Assessorato dell' agricoltura, 
										forestazione e risorse naturali ed il 
										superamento di un esame di idoneità 
										finale. 
										2. Il corso dovrà prevedere lezioni 
										teoriche e pratiche sulle seguenti 
										principali materie: 
										a) agriturismo; 
										b) cultura generale; 
										c) agricoltura; 
										d) legislazione tributaria; 
										e) normativa igienico - sanitaria; 
										f) cucina; 
										g) gestione della ricettività . 
										3. La partecipazione al corso di 
										formazione ed il superamento dell' esame 
										di idoneità non sono richiesti per i 
										familiari,facenti parte dello stesso 
										nucleo familiare, che abbiano prestato 
										la propria opera in modo continuativo, 
										per almeno due anni, in qualità di 
										coadiutori di un operatore 
										agrituristico. In ogni caso l' attività 
										deve essere stata svolta e l' opera 
										prestata nei cinque anni anteriori alla 
										data della domanda di iscrizione.  
										
										
										ARTICOLO 7 Commissione per l' 
										agriturismo 
										1. All' iscrizione 
										nell' elenco provvede, entro trenta 
										giorni dalla data di presentazione della 
										domanda, previa valutazione dei 
										requisiti di cui all' art. 4, la 
										Commissione per l' agriturismo nominata 
										con decreto del Presidente della Giunta 
										regionale e composta come segue: 
										a) dall' Assessore all' agricoltura, 
										forestazione e risorse naturali, o suo 
										delegato, con funzioni di presidente; 
										b) da due funzionari dell' Assessorato 
										dell' agricoltura, forestazione e 
										risorse naturali, esperti in 
										agricoltura, di cui uno con qualifica di 
										componente effettivo e l' altro con 
										qualifica di supplente, designati dall' 
										Assessore; 
										c) da due funzionari dell' Assessorato 
										del turismo, sport e beni culturali, 
										esperti in turismo, di cui uno con 
										qualifica di componente effettivo e l' 
										altro con qualifica di 
										supplente,designati dall' Assessore; 
										d) da due funzionari dell' Assessorato 
										dell' agricoltura,forestazione e risorse 
										naturali, esperti in agriturismo, di cui 
										uno con qualifica di componente 
										effettivo e l' altro con qualifica di 
										supplente, designati dall' Assessore; 
										e) da quattro rappresentanti delle 
										associazioni agricole di categoria, 
										maggiormente rappresentative nell' 
										ambito regionale,di cui due con 
										qualifica di componente effettivo e gli 
										altri due con qualifica di supplente; 
										f) da sei rappresentanti designati dalle 
										associazioni di agriturismo, di cui tre 
										con qualifica di componente effettivo e 
										tre con qualifica di supplente. 
										2. I membri supplenti sostituiscono gli 
										effettivi in caso di assenza o 
										impedimento. 
										3. Per la validità delle riunioni della 
										Commissione è necessaria la presenza 
										della maggioranza dei componenti. Le 
										decisioni sono adottate con voto 
										favorevole della maggioranza dei 
										presenti; in caso di parità prevale il 
										voto del presidente. 
										4. I provvedimenti di diniego dell' 
										iscrizione devono essere circostanziati, 
										motivati e comunicati per iscritto all' 
										interessato entro quindici giorni dalla 
										decisione della Commissione. Contro tale 
										determinazione è ammesso ricorso alla 
										Giunta regionale, che si esprime in 
										merito, entro trenta giorni dalla 
										comunicazione. 
										5. La Commissione resta in carica per un 
										periodo di cinque anni consecutivi e 
										viene rinnovata contestualmente al 
										rinnovo del Consiglio regionale. 
										6. Ai componenti della Commissione 
										previsti dal comma1, lett e) e f), è 
										corrisposta un' indennità di 
										presenza,fissata in lire 290.000 a 
										seduta e, qualora non risiedano nel 
										comune dove hanno luogo le riunioni 
										della Commissione, il rimborso delle 
										spese di viaggio. L' importo del 
										compenso viene aggiornato periodicamente 
										dalla Giunta regionale, in base ai datI 
										ISTAT.  
										
										
										ARTICOLO 8 Domanda per il rilascio e per 
										il rinnovo dell' autorizzazione 
										comunale1 
										1.  Le domande per 
										il rilascio dell' autorizzazione all' 
										esercizio dell' attività agrituristica 
										vanno indirizzate al Sindaco del Comune 
										ove è ubicata l' azienda agrituristica 
										e,per conoscenza, al competente ufficio 
										dell' Assessorato dell' agricoltura, 
										forestazione e risorse naturali. Le 
										domande di rilascio devono contenere la 
										descrizione dettagliata delle attività 
										proposte, con l' indicazione delle 
										caratteristiche aziendali, degli edifici 
										adibiti ad uso agrituristico, della 
										capacità ricettiva, del periodo e dell' 
										orario di apertura e delle tariffe dei 
										servizi offerti. 
										2. Alla domanda di rilascio dell' 
										autorizzazione comunale devono essere 
										allegati: 
										a) la documentazione attestante il 
										possesso dei requisiti di cui agli art. 
										11 e 92 del regio decreto 18 giugno 
										1931,n. 773 (Approvazione del testo 
										unico delle leggi di pubblica sicurezza) 
										e all' art. 5 della legge 9 febbraio 
										1963,n. 59 (Norme per la vendita al 
										pubblico in sede stabile dei prodotti 
										agricoli da parte degli agricoltori 
										produttori diretti); 
										b) la copia del libretto sanitario 
										rilasciato ai soggetti che esercitano l' 
										attività agrituristica di cui all' art. 
										2, comma1, lett a) e b); 
										c) il nullaosta igienico - sanitario 
										rilasciato dalla competente autorità , 
										relativamente all' idoneità degli 
										immobili, dei locali e delle 
										attrezzature da utilizzare per l' 
										attività agrituristica; 
										d) l' indicazione degli estremi o la 
										copia, ove necessario,della concessione 
										o autorizzazione edilizia o della 
										relazione presentata al Sindaco ai sensi 
										dell' art. 26 della legge 28 febbraio 
										1985, n. 47 (Norme in materia di 
										controllo dell' attività urbanistico - 
										edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria 
										delle opere edilizie), e successive 
										modificazioni e integrazioni, per la 
										realizzazione di opere relative ai 
										locali da utilizzare per le attività 
										agrituristiche;e) il certificato di 
										iscrizione nell' elenco di cui all' art. 
										3; 
										f) il certificato rilasciato dall' 
										Assessorato dell' agricoltura,forestazione 
										e risorse naturali, attestante il 
										rapporto di complementarietà dell' 
										attività agrituristica rispetto all' 
										attività agricola, attraverso l' 
										indicazione del numero massimo di 
										ospiti/ giorni per i quali è concedibile 
										l'autorizzazione stessa, in relazione 
										alla consistenza agricola. 
										3. La domanda per il rilascio dell' 
										autorizzazione all' esercizio dell' 
										attività agrituristica deve essere 
										presentata entro tre anni dall' 
										iscrizione nell' elenco; decorso 
										inutilmente tale termine l' iscrizione 
										nell' elenco viene revocata d' ufficio.In 
										questo caso l' interessato avrà la 
										facoltà di ripresentare la domanda 
										prevista dall' art. 5, quando lo riterrà 
										opportuno, fatta salva la sussistenza 
										dei requisiti soggettivi previsti dall' 
										art. 4. 
										4. L' autorizzazione all' esercizio 
										dell' attività agrituristica è rinnovata 
										senza alcuna formalità , fatto salvo l' 
										obbligo di comunicare al Comune ed al 
										competente ufficio dell' Assessorato 
										dell' agricoltura, forestazione e 
										risorse naturali eventuali variazioni 
										che fossero intervenute nell' esercizio 
										dell' attività e nella consistenza 
										aziendale.  
										
										
										ARTICOLO 9 Rilascio dell' autorizzazione 
										comunale 
										1. Ai soggetti 
										iscritti nell' elenco, che presentino 
										domanda di rilascio dell' autorizzazione 
										all' esercizio dell' 
										attività agrituristica, previo 
										accertamento dei requisiti oggettivi 
										sull' idoneità degli immobili destinati 
										all' attività agrituristica, di cui all' 
										art. 2, commi 2 e 3, ed all' art. 
										18,commi 2 e 3, e così come definiti 
										nell' apposito regolamento di cui all' 
										art. 22, effettuato dai funzionari del 
										competente ufficio dell' Assessorato 
										dell' agricoltura, forestazione e 
										risorse naturali,il Sindaco deve 
										provvedere o col rilascio o col diniego 
										dell' autorizzazione stessa, entro 
										trenta giorni dalla presentazione della 
										domanda, trascorsi i quali la domanda 
										stessasi intende accolta. L' 
										autorizzazione ha validità di un anno. I 
										titolari dell' autorizzazione possono 
										esercitare l' attività agrituristica 
										senza l' obbligo di altre iscrizioni in 
										registri professionali o di altre 
										autorizzazioni amministrative e senza 
										che ciò comporti la perdita della 
										qualifica di agricoltore. 
										L'autorizzazione all' esercizio dell' 
										attività agrituristica è trasmessa in 
										copia al competente ufficio dell' 
										Assessorato dell' agricoltura, 
										forestazione e risorse naturali. 
										L'autorizzazione per l' esercizio dell' 
										attività agrituristica è concessa a 
										titolo gratuito.  
										
										
										ARTICOLO 10 Orario e periodo di apertura 
										1. Gli operatori 
										agrituristici devono denunciare, entro 
										il31 dicembre di ogni anno, al Comune e 
										al competente ufficio dell' Assessorato 
										dell' agricoltura, forestazione e 
										risorse naturali, l' orario ed il 
										periodo di apertura relativi all' 
										attività agrituristica da svolgersi 
										nell' anno successivo; gli stessi hanno 
										la facoltà di definirli in base alle 
										esigenze lavorative dell' azienda 
										agricola. 
										2. L' attività agrituristica di affitto 
										di alloggi dovrà rispettare un periodo 
										minimo di apertura di nove mesi all' 
										anno,fatta eccezione per quelle aziende 
										impossibilitate, per motivi di 
										ubicazione, a lavorare nei mesi 
										invernali, pena la revoca dell' 
										autorizzazione all' esercizio dell' 
										attività agrituristica e degli eventuali 
										contributi concessi, con l' obbligo da 
										parte dell' operatore agrituristico di 
										restituire le somme ricevute, con le 
										modalità previste dall' art. 19.  
										
										
										ARTICOLO 11 Obblighi 
										1. L' operatore 
										agrituristico, nell' esplicazione della 
										propria attività , è soggetto ai 
										seguenti obblighi: 
										a) Iniziare l' attività entro il termine 
										massimo di sei mesi dalla data fissata 
										nell' autorizzazione comunale, pena la 
										revoca dell' autorizzazione stessa; 
										b) esporre al pubblico l' autorizzazione 
										comunale; 
										c) rispettare i limiti, le prescrizioni 
										e le modalità per l'esercizio dell' 
										attività agrituristica indicati 
										nell'autorizzazione comunale; 
										d) esporre il pannello con distintivo 
										dell' agriturismo all' esterno dell' 
										edificio, in zona ben visibile; 
										e) osservare le vigenti disposizioni di 
										pubblica sicurezza in merito alla 
										segnalazione degli ospiti e le 
										disposizioni previste dalla legge 25 
										agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione 
										dei prezzi del settore turistico e 
										interventi di sostegno alle imprese 
										turistiche); 
										f) denunciare all' Assessorato dell' 
										agricoltura, forestazione e risorse 
										naturali, all' Assessorato del turismo, 
										sport e beni culturali ed al Sindaco del 
										Comune nel cui territorio è ubicato l' 
										immobile, entro il 30 ottobre di ogni 
										anno,i prezzi minimi e massimi dei vari 
										servizi, comprensivi di imposta sul 
										valore aggiunto (IVA), qualora, 
										applicabile,che si praticheranno nell' 
										anno successivo. La mancata denuncia dei 
										prezzi entro le date previste, comporta 
										l' obbligo dell' applicazione degli 
										ultimi prezzi regolarmente denunciati; 
										g) esporre al pubblico le tariffe munite 
										del visto comunale,in conformità a 
										quelle denunciate e rispettarne i 
										limiti;h) consentire ai funzionari dell' 
										Amministrazione regionale,all' uopo 
										delegati dalla Giunta regionale, l' 
										espletamento di controlli sulla gestione 
										dell' attività agrituristica.  
										
										
										ARTICOLO 12 Vigilanza 
										1. I funzionari 
										previsti dall' art. 11, comma 1, lett 
										h),sono incaricati del controllo sull' 
										osservanza della presente legge. 
										2. Ai fini dell' esercizio delle loro 
										attribuzioni, i controllori di cui al 
										comma 1, muniti di apposito tesserino di 
										riconoscimento, hanno libero accesso 
										negli edifici e spazi adibiti alle 
										attività agrituristiche, nonché la 
										facoltà di ispezionare i registri e le 
										altre scritture inerenti alle 
										attività agrituristiche.  
										
										
										ARTICOLO 13 Sospensione e revoca dell' 
										autorizzazione comunale 
										1. Nel caso che 
										all' operatore agrituristico vengano 
										regolarmente verbalizzate e notificate 
										violazioni, nel corso dell' anno, delle 
										norme contenute negli art. 2, 10 e 11, 
										il Sindaco deve disporre la sospensione 
										dall' esercizio dell' attività di 
										operatore agrituristico mediante il 
										ritiro dell' autorizzazione,con effetto 
										immediato dal ricevimento della 
										comunicazione scritta e per un periodo 
										che va da uno a sei mesi a seconda della 
										gravità delle violazioni. 
										2. La revoca dell' autorizzazione all' 
										esercizio dell' attività agrituristica è 
										disposta dal Sindaco, quando il titolare 
										dell' autorizzazione: 
										a) abbia maturato tre sospensioni di cui 
										al comma 1; 
										b) abbia perduto i requisiti soggettivi 
										di cui all' art. 4; 
										c) non abbia intrapreso l' attività 
										entro sei mesi dalla data del rilascio 
										dell' autorizzazione stessa, ovvero 
										abbia sospeso l' attività da almeno un 
										anno; 
										d) abbia effettuato un cambiamento della 
										destinazione delle opere ammesse al 
										contributo di cui all' art. 15, ivi 
										compreso l' ampliamento della capacità 
										ricettiva. 
										3. I provvedimenti di sospensione o di 
										revoca sono comunicati agli interessati 
										mediante notificazione ovvero mediante 
										raccomandata con avviso di ricevimento e 
										sono trasmessi in copia al competente 
										ufficio dell' Assessorato dell' 
										agricoltura, forestazione e risorse 
										naturali.  
										
										
										ARTICOLO 14 Ricorsi 
										1. E' ammesso 
										ricorso al Sindaco del Comune ove è 
										ubicata l' azienda agrituristica, entro 
										il termini di trenta giorni dalla data 
										di ricevimento della comunicazione di 
										diniego, di sospensione o di revoca 
										dell' autorizzazione all' esercizio 
										dell' attività agrituristica. 
										2. Il Sindaco decide in merito ai 
										ricorsi, entro i trenta giorni 
										successivi, con provvedimento 
										definitivo.  
										
										
										ARTICOLO 15 Benefici 
										1. L' operatore 
										agrituristico può beneficiare di mutui 
										quindicennali agevolati per l' 
										esecuzione di opere di miglioramento 
										fondiario, ai sensi dell' art. 3 del 
										regio decreto - legge29 Luglio 1927, n. 
										1509 (Provvedimenti per l' ordinamento 
										del credito agrario nel Regno), 
										convertito, con modificazioni,in legge 5 
										luglio 1928, n. 1760, e di contributi in 
										conto capitale per: 
										a) la ristrutturazione e la costruzione 
										di locali da destinare all' esercizio 
										dell' attività agrituristica di cui all' 
										art. 2; 
										b) la costruzione, ristrutturazione o la 
										sistemazione di locali destinati ad 
										attività agrituristica o alla 
										lavorazione, alla conservazione o al 
										consumo, in loco, dei prodotti agricoli 
										dell' azienda; 
										c) l' acquisto di attrezzature ed 
										arredamento, realizzato in stile tipico 
										locale, per i locali da destinare ad 
										attività agrituristica; 
										d) l' installazione o il miglioramento 
										delle opere igienico -sanitarie, 
										termiche, idriche, elettriche, 
										telefoniche, nei fabbricati da 
										destinarsi ad attività agrituristica; 
										e) la realizzazione di opere di 
										carattere aziendale o interaziendale, 
										complementari alle attività 
										agrituristiche, che comunque abbiano lo 
										scopo di consentire l' insediamento,il 
										coordinamento e lo sviluppo di attività 
										agrituristiche. 
										2. I contributi in conto capitale per la 
										realizzazione delle opere di cui al 
										comma 1, lett a), b), c) e d), possono 
										essere concessi agli operatori 
										agrituristici nella misura massima del 
										cinquanta per cento della spesa ritenuta 
										ammissibile, purchè questa non sia 
										superiore al lire 20.000.000 e purchè il 
										totale delle provvidenze ricevute dal 
										richiedente non sia superiore al regime 
										<< de minimis >> previsto dalla 
										disciplina comunitaria in materia di 
										aiuti di Stato a favore delle piccole e 
										medie imprese. 
										3. Qualora la spesa ammissibile sia 
										superiore a lire20.000.000 sono concessi 
										i seguenti benefici: 
										a) agli operatori agrituristici che 
										siano imprenditori agricoli a titolo 
										principale ai sensi dell' art. 4, comma 
										3, per le attività agrituristiche di cui 
										all' art. 2, comma 1, lett a) e b), un 
										contributo in conto capitale del trenta 
										per cento della spesa ammissibile purché 
										esso non sia superiore al regime << de 
										minimis >> previsto dalla disciplina 
										comunitaria in materia di aiuti di Stato 
										a favore delle piccole e medie imprese; 
										b) la restante quota di spesa pari al 
										settanta per cento può essere ammessa a 
										mutuo agevolato quindicennale, 
										comprensivo delle spese accessorie e 
										delle spese di preammortamento,sull' 
										intero importo della spesa ammissibile 
										purchè l' ammontare totale dell' 
										equivalente in valore attuale non sia 
										superiore alla differenza tra il regime 
										<< deminimis >> previsto dalla 
										disciplina comunitaria in materia di 
										aiuti di Stato a favore delle piccole e 
										medie imprese e la quota di contributo 
										in conto capitale di cui alla lett a); 
										c) in alternativa al finanziamento 
										previsto alle lett a) e b),un contributo 
										in conto capitale nella misura del 
										cinquanta per cento della spesa 
										ammissibile purché esso non sia 
										superiore al regime << de minimis >> 
										previsto dalla disciplina comunitaria in 
										materia di aiuti di Stato a favore delle 
										piccole e medie imprese; 
										d) agli operatori agrituristici che non 
										sono imprenditori agricoli a titolo 
										principale, per le attività 
										agrituristiche di cui all' art. 2, comma 
										1, lett) a) e b), un mutuo 
										quindicennale, comprensivo delle spese 
										accessori e delle spese di 
										preammortamento, sull' intero importo 
										della spesa ammissibile purché l' 
										ammontare totale dell' equivalente in 
										valore attuale non sia superiore al 
										regime << de minimis >>previsto dalla 
										disciplina comunitaria in materia di 
										aiuti di Stato a favore delle piccole e 
										medie imprese; 
										e) a tutti gli operatori agrituristici 
										che svolgono l' attività agrituristica 
										di cui all' art. 2, comma 1, lett c), un 
										mutuo quindicennale, comprensivo delle 
										spese accessorie e delle spese di 
										preammortamento, fino all' ottanta 
										percento della spesa ritenuta 
										ammissibile purché l' ammontare totale 
										dell' equivalente in valore attuale non 
										sia superiore al regime << de minimis >> 
										previsto dalla disciplina comunitaria in 
										materia di aiuti di Stato a favore delle 
										piccole e medie imprese. 
										4. Per la realizzazione delle opere di 
										cui al comma 1,lett e), può essere 
										concesso soltanto un mutuo 
										quindicennale,fino ad un massimo di 
										50.000.000 di lire, purchè il totale 
										delle provvidenze ricevute dal 
										richiedente non sia superiore al regime 
										<< de minimis >> previsto dalla 
										disciplina comunitaria in materia di 
										aiuti di Stato a favore delle piccole e 
										medie imprese. 
										5. La misura dei contributi in conto 
										interessi non può superare la differenza 
										tra il tasso di riferimento ed i tassi 
										minimi di interesse agevolati a carico 
										del beneficiario, determinati ai sensi 
										della normativa vigente nel settore del 
										credito agrario. 
										6. I mutui previsti dal presente 
										articolo sono assistiti dalla garanzia 
										sussidiaria del Fondo interbancario di 
										garanzia di cui all' art. 36 della legge 
										2 giugno 1961, n. 454(Piano quinquennale 
										per lo sviluppo dell' agricoltura) e 
										dall' art. 56 della legge 27 ottobre 
										1966, n. 910(Provvedimenti per lo 
										sviluppo dell' agricoltura nel 
										quinquennio1966- 1970), e successive 
										modificazioni ed integrazioni. 
										7. Nella concessione dei benefici la 
										precedenza va sempre accordata agli 
										imprenditori agricoli a titolo 
										principale.8. I benefici di cui al 
										presente articolo non sono 
										cumulabili,per le medesime opere od 
										iniziative, con analoghi benefici 
										previsti da altre provvidenze 
										legislative regionali, nazionali o 
										comunitarie.9. Il limite all' erogazione 
										dei benefici è costituito dallo 
										stanziamento di bilancio.  
										
										
										ARTICOLO 16 Domande di concessione di 
										mutui e contributi 
										1. Le domande per 
										la concessione di mutui e dei contributi 
										previsti dall' art. 15, che vanno 
										presentate prima dell' inizio dei lavori 
										al competente ufficio dell' Assessorato 
										dell' agricoltura, forestazione e 
										risorse naturali, devono avere in 
										allegato i disegni in copia conforme 
										all' originale, una relazione tecnico - 
										agraria e illustrativa dei lavori, la 
										relativa autorizzazione o concessione 
										edilizia, lo stato di famiglia del 
										richiedente, il computo metrico 
										estimativo, i preventivi di spesa 
										relativi all' acquisto di attrezzature 
										ed arredi.2. L' ammissibilità e la spesa 
										ritenuta ammissibile sono comunicate 
										all' interessato entro novanta giorni 
										dalla presentazione della domanda.  
										
										
										ARTICOLO 17 Vincolo di destinazione 
										1. I beneficiari 
										delle provvidenze devono impegnarsi a 
										non mutare la destinazione delle opere e 
										dei locali ammessi a contributo a 
										partire dalla data di erogazione dello 
										stesso,per tutta la durata originaria 
										del mutuo e, comunque, per un periodo 
										non inferiore ai sotto indicati:a) dieci 
										anni consecutivi per le opere che hanno 
										beneficiato di contributi in conto 
										capitale, nella misura del cinquanta per 
										cento fino ad un massimo di 20.000.000 
										di lire;b) dodici anni consecutivi per 
										gli arredi e le attrezzature;c) quindici 
										anni consecutivi, a decorrere dalla data 
										di accertamento finale dell' avvenuta 
										ultimazione dell' opera,nel rispetto del 
										progetto e delle eventuali varianti 
										approvate,per tutti gli altri casi. 
										2. Al fine di verificare il rispetto del 
										vincolo di destinazione,l' Assessorato 
										dell' agricoltura, forestazione e 
										risorse naturali dispone accertamenti, 
										effettuati dai funzionari del competente 
										ufficio. 
										
										
										ARTICOLO 18 Norme urbanistiche 
										1. Ai fini 
										urbanistico - edilizi, la destinazione 
										dei fabbricati da adibire ad attività 
										agrituristica, di cui all' art. 2, 
										è equiparata alla destinazione agricola. 
										2. La superficie utile relativa alla 
										costruzione e all'ampliamento di 
										fabbricati da destinare all' attività 
										agrituristica è aggiuntiva a quella 
										afferente, ai sensi della disciplina 
										urbanistico -edilizia operante nei 
										singoli comuni, alla residenza agricola 
										dell' azienda condotta dai rispettivi 
										operatori agrituristici. Tale superficie 
										utile non può comunque essere superiore 
										a 230 metri quadrati per l' affitto di 
										camere con prima colazione, a 300 metri 
										quadrati per l' attività di affitto 
										camere con mezza pensione o pensione 
										completa, a 320 metri quadrati per le 
										attività di affitto di camere con mezza 
										pensione o pensione completa e ristoro, 
										a 100 metri quadrati per l' attività di 
										ristoro ed a 160 metri quadrati per le 
										attività di affitto di alloggi. 
										3. La superficie fondiaria oggetto degli 
										interventi di cui all' art. 2, comma 1 
										lett a), b) e c), dovrà avere comunque 
										una superficie minima funzionale all' 
										attività agrituristica prevista. La 
										superficie da destinarsi ai locali di 
										lavorazione e conservazione dei prodotti 
										ed ai locali di servizio, qualora non 
										interrati, può essere aggiuntiva ed in 
										ogni caso proporzionata alle dimensioni 
										dell' azienda agrituristica. La 
										superficie utile è definita ai sensi 
										dell' art. 3 del decreto ministeriale10 
										maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta 
										ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977 
										(Determinazione del costo di costruzione 
										di nuovi edifici). 
										4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 
										e 3 sono integrative delle norme di 
										attuazione dei piani regolatori generali 
										comunali concernenti le residenze 
										agricole nelle zone agricole.  
										
										
										ARTICOLO 19 Sanzioni 
										1. Salvo la 
										concessione di deroga del vincolo di 
										destinazione,da parte della Giunta 
										regionale, nei casi di eccezionale 
										gravità , chi contravviene ai vincoli di 
										destinazione deve rimborsare l' 
										equivalente dei contributi fruiti, 
										calcolati in base agli anni di attività 
										ancora da svolgere fino alla scadenza 
										del vincolo di destinazione, maggiorato 
										degli interessi calcolati sulla base 
										della media ponderata del tasso 
										ufficiale di sconto nel periodo di 
										beneficio dell' agevolazione. I relativi 
										rimborsi sono introitati nei pertinenti 
										capitoli della parte entrata dei 
										rispettivi bilanci di previsione. 
										2. Si applica inoltre la sanzione 
										amministrativa del pagamento di una 
										somma di denaro:a) da lire 400.000 a 
										lire 1.200.000 per la prima violazione e 
										da lire 1.200.000 a lire 3.600.000 per 
										le successive,nel caso di violazioni 
										delle prescrizioni previste dalle 
										disposizioni dell' art. 2, commi 1, 2, 3 
										e 4, per la regolamentazione dell' 
										esercizio dell' attività 
										agrituristica;b) da lire 200.000 a lire 
										600.000 per la prima violazione e da 
										lire 600.000 a lire 1.800.000 per le 
										successive, nel caso di violazioni degli 
										obblighi previsti dall' art. 11. 
										3. Resta ferma l' applicazione delle 
										disposizioni del codice penale, ove le 
										violazioni costituiscano reato. 
										4. Le domande dovute a titolo di 
										sanzione sono versate alla Tesoreria 
										della Regione, per essere introitate nel 
										bilancio regionale, sul capitolo 7700 
										della parte entrata del bilancio 
										stesso.  
										
										
										ARTICOLO 20 Contributi ad associazioni 
										agrituristiche 
										1. E' autorizzata 
										la concessione di contributi nella 
										misura del cinquanta per cento delle 
										spese per la costituzione e la gestione 
										di associazioni agrituristiche 
										legalmente costituite.2. Le modalità per 
										l' erogazione dei contributi saranno 
										determinate nel regolamento di 
										applicazione di cui all' art. 22.  
										
										
										ARTICOLO 21 Abrogazione di leggi 
										1. Dall' entrata 
										in vigore della presente legge sono 
										abrogatele leggi regionali 24 gennaio 
										1983, n. 1 (Interventi a favore dell' 
										agriturismo) e 7 maggio 1985, n. 
										24(Modificazione ed integrazione della 
										legge regionale24 gennaio 1983, n. 1, 
										recante interventi a favore 
										dell'agriturismo). Sono comunque fatti 
										salvi i vincoli di destinazione che le 
										leggi abrogate ponevano a carico dei 
										beneficiari dei contributi concessi ai 
										sensi delle leggi stesse.  
										
										
										ARTICOLO 22 Regolamento di applicazione 
										1. Il Consiglio 
										regionale, entro centottanta giorni 
										dall' entrata in vigore della presente 
										legge, deve emanare apposito regolamento 
										che disciplini l' applicazione della 
										legge stessa.  
										
										
										ARTICOLO 23 Finanziamento di spesa 
										1. L' onere 
										derivante dall' applicazione della 
										presente legge, a decorrere dall' anno 
										1996, viene così determinato: 
										a) per il funzionamento della 
										Commissione di cui all' art. 7,lire 
										3.500.000; 
										b) per gli interventi relativi ai 
										contributi in conto capitale di cui all' 
										art. 15, lire 200.000.000; 
										c) per gli interventi relativi ai 
										contributi in conto interessi di cui 
										all' art. 15, è autorizzato il limite di 
										impegno per l' anno 1996 di lire 
										100.000.000; 
										d) per gli interventi previsti dall' 
										art. 20, lire 15.000.000. 
										2. Gli oneri di cui al comma 1 
										graveranno su appositi capitoli da 
										istituirsi, sul bilancio di previsione 
										per l' anno1996 e successivi, con le 
										seguenti denominazioni:2. Gli oneri di 
										cui al comma 1 graveranno su appositi 
										capitoli da istituirsi, sul bilancio di 
										previsione per l' anno1996 e successivi, 
										con le seguenti denominazioni: 
										a) << Spese per il funzionamento della 
										Commissione per l' agriturismo - Gettoni 
										di presenza e rimborso spese >>; OMISSIS 
										4. A decorrere dall' anno 1997 gli oneri 
										per il funzionamento della Commissione 
										per l' agriturismo e i contributi in 
										conto capitale saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 15 della legge 
										regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme 
										in materia di bilancio e di contabilità 
										generale della Regione Autonoma Valle d' 
										Aosta); gli oneri per contributi in 
										conto interessi saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, 
										come sostituito dall' art. 3 della legge 
										regionale7 aprile 1992, n. 16, in base 
										ai piani di ammortamento. 
										2. Gli oneri di cui al comma 1 
										graveranno su appositi capitoli da 
										istituirsi, sul bilancio di previsione 
										per l' anno1996 e successivi, con le 
										seguenti denominazioni: OMISSIS b) << 
										Contributi a favore di operatori 
										agrituristici >>; OMISSIS 4.  
										A decorrere dall' anno 1997 gli oneri 
										per il funzionamento della Commissione 
										per l' agriturismo e i contributi in 
										conto capitale saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 15 della legge 
										regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme 
										in materia di bilancio e di contabilità 
										generale della Regione Autonoma Valle d' 
										Aosta); gli oneri per contributi in 
										conto interessi saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, 
										come sostituito dall' art. 3 della legge 
										regionale7 aprile 1992, n. 16, in base 
										ai piani di ammortamento.2. Gli oneri di 
										cui al comma 1 graveranno su appositi 
										capitoli da istituirsi, sul bilancio di 
										previsione per l' anno1996 e successivi, 
										con le seguenti denominazioni: OMISSIS 
										c) << Concorso nel pagamento di 
										interessi su prestiti a favore di 
										operatori agrituristici - Limite di 
										impegno per l' anno1996 >>; OMISSIS4.  
										A decorrere dall' anno 1997 gli oneri 
										per il funzionamento della Commissione 
										per l' agriturismo e i contributi in 
										conto capitale saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 15 della legge 
										regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme 
										in materia di bilancio e di contabilità 
										generale della Regione Autonoma Valle d' 
										Aosta); gli oneri per contributi in 
										conto interessi saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, 
										come sostituito dall' art. 3 della legge 
										regionale7 aprile 1992, n. 16, in base 
										ai piani di ammortamento.2. Gli oneri di 
										cui al comma 1 graveranno su appositi 
										capitoli da istituirsi, sul bilancio di 
										previsione per l' anno1996 e successivi, 
										con le seguenti denominazioni:OMISSIS d) 
										<< Contributi a favore di associazioni 
										agrituristiche >>.OMISSIS4.  
										A decorrere dall' anno 1997 gli oneri 
										per il funzionamento della Commissione 
										per l' agriturismo e i contributi in 
										conto capitale saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 15 della legge 
										regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme 
										in materia di bilancio e di contabilità 
										generale della Regione Autonoma Valle d' 
										Aosta); gli oneri per contributi in 
										conto interessi saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, 
										come sostituito dall' art. 3 della legge 
										regionale7 aprile 1992, n. 16, in base 
										ai piani di ammortamento.3. Alla 
										copertura degli oneri di cui al comma 1 
										si provvede:OMISSIS4.  
										A decorrere dall' anno 1997 gli oneri 
										per il funzionamento della Commissione 
										per l' agriturismo e i contributi in 
										conto capitale saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 15 della legge 
										regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme 
										in materia di bilancio e di contabilità 
										generale della Regione Autonoma Valle d' 
										Aosta); gli oneri per contributi in 
										conto interessi saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, 
										come sostituito dall' art. 3 della legge 
										regionale7 aprile 1992, n. 16, in base 
										ai piani di ammortamento.3. Alla 
										copertura degli oneri di cui al comma 1 
										si provvede:a) quanto a lire 
										200.000.000, mediante utilizzo delle 
										disponibilità iscritte al capitolo 41620 
										(Contributi a favore di operatori 
										agrituristici) del bilancio pluriennale 
										della Regione per il triennio 1995/ 
										1997;OMISSIS4.  
										A decorrere dall' anno 1997 gli oneri 
										per il funzionamento della Commissione 
										per l' agriturismo e i contributi in 
										conto capitale saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 15 della legge 
										regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme 
										in materia di bilancio e di contabilità 
										generale della Regione Autonoma Valle d' 
										Aosta); gli oneri per contributi in 
										conto interessi saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, 
										come sostituito dall' art. 3 della legge 
										regionale7 aprile 1992, n. 16, in base 
										ai piani di ammortamento.3. Alla 
										copertura degli oneri di cui al comma 1 
										si provvede:OMISSIS b) quanto a lire 
										118.500.000, mediante utilizzo delle 
										disponibilità iscritte al capitolo 69020 
										(Fondo globale per il finanziamento di 
										spese di investimento) del bilancio 
										pluriennale della Regione per il 
										triennio 1995/ 1997 a valere sull' 
										apposito accantonamento iscritto al 
										punto B- 2.1.5 (Interventi a favore 
										dell' agriturismo) dell' allegato n, 1 
										al bilancio stesso.4. A decorrere dall' 
										anno 1997 gli oneri per il funzionamento 
										della Commissione per l' agriturismo e i 
										contributi in conto capitale saranno 
										determinati ai sensi dell' art. 15 della 
										legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 
										(Norme in materia di bilancio e di 
										contabilità generale della Regione 
										Autonoma Valle d' Aosta); gli oneri per 
										contributi in conto interessi saranno 
										determinati ai sensi dell' art. 17 della 
										lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 
										3 della legge regionale7 aprile 1992, n. 
										16, in base ai piani di ammortamento. 
										4. A decorrere dall' anno 1997 gli oneri 
										per il funzionamento della Commissione 
										per l' agriturismo e i contributi in 
										conto capitale saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 15 della legge 
										regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme 
										in materia di bilancio e di contabilità 
										generale della Regione Autonoma Valle d' 
										Aosta); gli oneri per contributi in 
										conto interessi saranno determinati ai 
										sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, 
										come sostituito dall' art. 3 della legge 
										regionale7 aprile 1992, n. 16, in base 
										ai piani di ammortamento. 
										
										
										ARTICOLO 24 Norme finali 
										1. L' applicazione 
										della presente legge è affidata al 
										Servizio assistenza tecnica - economica 
										e sociale e dello sviluppo agricolo 
										dell' Assessorato dell' agricoltura, 
										forestazione e risorse naturali.  
										
										
										ARTICOLO 25 Dichiarazione d' urgenza  
										La presente legge 
										è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 
										31, comma terzo, dello Statuto per la 
										Valle d' Aosta ed entrerà in vigore il 
										giorno successivo a quello della sua 
										pubblicazione nel Bollettino ufficiale 
										della Regione. 
										E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e di farla osservare come 
										legge della Regione Autonoma Valle 
										d'Aosta. Aosta, 24 luglio 1995  
										   |