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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN TOSCANA
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Toscana 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										30 DEL 23-06-2003
										 
										Disciplina delle attività agrituristiche 
										in Toscana 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										TITOLO I 
										DISPOSIZIONI GENERALI 
										 
										ARTICOLO 1  
										(Finalità) 
										
										
										 
										1. La Regione Toscana sostiene 
										l’agricoltura, in armonia con la 
										politica di sviluppo rurale della 
										Comunità europea, anche mediante la 
										disciplina di idonee forme di turismo 
										nella campagna, denominato agriturismo, 
										volte a: 
										a) favorire lo sviluppo agricolo e 
										forestale; 
										b) agevolare la permanenza dei 
										produttori agricoli nelle zone rurali 
										attraverso l’integrazione dei redditi 
										aziendali ed il miglioramento delle 
										condizioni di vita; 
										c) valorizzare il patrimonio rurale, 
										naturale ed edilizio; 
										d) favorire la tutela dell’ambiente e 
										promuovere i prodotti tradizionali e di 
										qualità certificata, nonché le 
										produzioni agroalimentari di qualità e 
										le connesse tradizioni enogastronomiche; 
										e) valorizzare le tradizioni e le 
										attività socio-culturali del mondo 
										rurale; 
										f) sviluppare il turismo sociale e 
										giovanile. 
										 
						
							
								
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										ARTICOLO 2  
										(Definizioni) 
										
										
										 
										1. Per attività agrituristiche si 
									intendono le attività di ricezione e di 
									ospitalità, esercitate dai soggetti di cui 
									all'articolo 5, attraverso l’utilizzo della 
									propria azienda in rapporto di connessione e 
									di complementarietà con l’attività agricola 
									di cui all’articolo 2135 del codice civile 
									che deve rimanere principale, secondo quanto 
									disposto dalla presente legge. 
										2. Sono attività agrituristiche, nel 
									rispetto delle modalità e dei limiti 
									definiti dalla presente legge: 
										a) il dare alloggio stagionale in 
									appositi locali aziendali; 
										b) l'ospitare i campeggiatori in spazi 
									aperti per soggiorni stagionali; 
										c) l'organizzare attività didattiche, 
									culturali, tradizionali, di turismo 
									religioso culturale, ricreative, di pratica 
									sportiva, di escursionismo e di ippoturismo 
									riferite al mondo rurale;
										 
										d) il somministrare agli ospiti 
									aziendali per la consumazione sul posto 
									pasti, alimenti e bevande costituiti 
									prevalentemente da prodotti dell'azienda o 
									comunque da prodotti reperiti presso aziende 
									agricole locali e aziende agroalimentari 
									locali che producono e vendono prodotti 
									regionali, nonché l'organizzare non solo per 
									gli ospiti aziendali degustazioni e assaggi 
									di prodotti aziendali.  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										ARTICOLO 3  
										(Denominazione delle attività 
										agrituristiche) 
										 
										1. Le denominazioni agriturismo o 
										agrituristico sono riservati 
										esclusivamente alle attività 
										agrituristiche svolte ai sensi della 
										presente legge. 
										2. L'azienda agricola autorizzata ai 
										sensi dell'articolo 8 a svolgere 
										attività agrituristiche, nel caso in cui 
										sia iscritta nel registro dei produttori 
										biologici, ai sensi della legge 
										regionale 16 luglio 1997, n. 49 
										(Disposizioni in materia di controlli 
										per le produzioni agricole ottenute 
										mediante metodi biologici), o sia 
										concessionaria del marchio agriqualità, 
										di cui alla legge regionale 15 aprile 
										1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione 
										dei prodotti agricoli ed alimentari 
										ottenuti con tecniche di produzione 
										integrata e tutela contro la pubblicità 
										ingannevole), può far seguire al termine 
										agriturismo un riferimento al marchio 
										utilizzato. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 4  
										(Ambito di applicazione) 
										 
										1. Nel caso in cui un'impresa agricola 
										sia costituita da più aziende o da più 
										unità tecniche economiche (UTE), le 
										disposizioni della presente legge si 
										applicano a ciascuna azienda o a 
										ciascuna UTE. 
										 
										
										
										
										TITOLO II 
										ESERCIZIO DELL’AGRITURISMO 
										Capo I 
										Soggetti legittimati — Connessione e 
										complementarietà delle attività 
										agrituristiche — Principalità delle 
										attività agricole — Autorizzazione 
										 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 5  
										(Soggetti legittimati e addetti 
										all’esercizio dell’agriturismo) 
										 
										1. L’esercizio dell’agriturismo è 
										riservato agli imprenditori agricoli 
										singoli e associati, di cui all’articolo 
										2135 del codice civile. 
										2. Gli imprenditori agricoli autorizzati 
										all'esercizio dell'attività 
										agrituristica possono definire forme di 
										collaborazione, disciplinate da 
										specifici accordi scritti, al fine dello 
										svolgimento in comune delle attività 
										agrituristiche. Tali attività devono 
										essere sempre connesse e complementari 
										con l’attività agricola delle singole 
										aziende e il carattere di principalità 
										deve essere rispettato con riferimento 
										ad ogni singola azienda.  
										Per le attività di cui all’articolo 2, 
										comma 2, lettere a), e b), per ogni 
										azienda valgono i limiti di ricettività 
										previsti dagli articoli 12 e 13.  
										Nel caso in cui la collaborazione 
										interessi l’attività di cui all'articolo 
										2, comma 2 lettera c) sono considerati 
										ospiti aziendali tutti gli ospiti delle 
										aziende agrituristiche che hanno 
										sottoscritto gli accordi di 
										collaborazione, nel rispetto delle 
										vigenti norme igienico-sanitarie e dei 
										requisiti di cui all’articolo 21 comma 
										2.  
										3. Possono essere addetti alle attività 
										agrituristiche e sono considerati 
										lavoratori agricoli ai fini della 
										vigente disciplina previdenziale, 
										assicurativa e fiscale i familiari, di 
										cui all’articolo 230/bis del codice 
										civile, i lavoratori dipendenti a tempo 
										determinato, indeterminato e parziale 
										nonché i lavoratori con rapporto di 
										lavoro interinale. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 6  
										(Connessione e complementarietà 
										dell’attività agrituristica e  
										principalità dell’attività agricola) 
										
										
										 
										1. La connessione dell'attività 
										agrituristica si realizza allorché 
										l’azienda agricola in relazione alla sua 
										estensione, alle sue dotazioni 
										strutturali, alla natura e alle varietà 
										delle attività agricole praticate, agli 
										spazi disponibili, agli edifici in essa 
										ricompresi e al numero degli addetti, 
										sia idonea anche allo svolgimento 
										dell’attività agrituristica nel rispetto 
										delle disposizioni della presente legge. 
										2. La complementarietà dell'attività 
										agrituristica si realizza congiuntamente 
										alla principalità dell’attività 
										agricola.  
										3. La principalità dell’attività 
										agricola si realizza quando, a scelta 
										dell’imprenditore, sussista una delle 
										seguenti condizioni: 
										a) il tempo impiegato per lo svolgimento 
										dell’attività agrituristica nel corso 
										dell’anno solare è inferiore al tempo 
										utilizzato nell’attività agricola, di 
										cui all’articolo 2135 del codice civile, 
										tenuto conto della diversità delle 
										tipologie di lavorazione; 
										b) il valore della produzione lorda 
										vendibile agricola annua, compresi gli 
										aiuti di mercato e di integrazione al 
										reddito, è maggiore rispetto alle 
										entrate dell’attività agrituristica, al 
										netto dell’eventuale intermediazione 
										dell’agenzia; 
										c) le spese d'investimento e le spese 
										correnti da effettuarsi annualmente per 
										l’attività agricola in azienda, al netto 
										degli aiuti, per interventi e attività 
										sono superiori a una quota minima 
										fissata in rapporto alla ricettività 
										autorizzata ed inferiori a una quota 
										massima fissata in rapporto alla entità 
										ed alle caratteristiche produttive 
										dell'impresa.  
										4. Il regolamento d’attuazione indica le 
										ore lavorative convenzionali occorrenti 
										per le singole attività agricole e per 
										le singole attività agrituristiche, gli 
										interventi e le attività che possono 
										essere oggetto delle spese 
										d'investimento e delle spese correnti, 
										le quote minime e massime delle spese e 
										le garanzie per le obbligazioni assunte 
										con riferimento agli investimenti ed 
										alle spese. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 7  
										(Criteri e modalità per la verifica del 
										rapporto di connessione e  
										complementarietà e della principalità) 
										 
										1. La connessione, la complementarietà e 
										la principalità sono dimostrate 
										dall’imprenditore agricolo che intende 
										svolgere l’attività agrituristica nella 
										relazione sull’attività agrituristica.
										 
										2. La relazione sull’attività 
										agrituristica è allegata alla domanda di 
										autorizzazione di cui all’articolo 8. 
										3. Qualora sussista l’obbligo di 
										presentare il programma di miglioramento 
										agricolo ambientale cui all’articolo 4 
										della legge regionale 14 aprile 1995, n. 
										64 (Disciplina degli interventi di 
										trasformazione urbanistica ed edilizia 
										nelle zone con prevalente funzione 
										agricola), la relazione sull’attività 
										agrituristica integra tale strumento. 
										4. Nella relazione sull’attività 
										agrituristica sono indicate: 
										a) l’attività agrituristica e l’attività 
										agricola previste per il triennio 
										successivo; 
										b) la scelta della condizione per 
										realizzare la principalità dell’attività 
										agricola. A seconda della scelta 
										effettuata dall'imprenditore ai sensi 
										dell'articolo 6 sono indicate le 
										previsioni relative: 
										1) al tempo lavoro impiegato per lo 
										svolgimento dell’attività agrituristica 
										e a quello per l’attività agricola; 
										2) alla produzione lorda vendibile, 
										compresi gli aiuti di mercato e di 
										integrazione al reddito, e alle entrate 
										ottenibili dall’attività agrituristica, 
										al netto della eventuale intermediazione 
										dell’agenzia; 
										3) all’entità delle spese d'investimento 
										e delle spese correnti che saranno 
										effettuate e le garanzie fornite da 
										parte dell'imprenditore; 
										c) l’ordinamento colturale e le attività 
										produttive attuate nel triennio 
										precedente alla stesura del piano o 
										della relazione e quelli previsti a 
										seguito degli interventi programmati, 
										anche in riferimento alle attività 
										connesse di cui all'articolo 2135 del 
										codice civile;  
										d) la consistenza delle strutture 
										edilizie presenti sul fondo e di quelle 
										poste all'esterno dei beni fondiari 
										nella disponibilità dell'impresa, con 
										l’indicazione della loro utilizzazione 
										ai fini dell’attività agrituristica e 
										dell’attività agricola nonché la 
										consistenza delle eventuali strutture 
										edilizie presenti sul fondo e non 
										utilizzate; 
										e) l’indicazione delle unità lavorative 
										e del monte complessivo annuo di 
										giornate-lavoro previste per l’attività 
										agrituristica e per l’attività agricola, 
										se non già precedentemente specificato. 
										5. Il mantenimento dei requisiti 
										dichiarati nella relazione è attestato 
										dall'imprenditore agricolo con 
										periodicità triennale mediante 
										autocertificazione, sulla base delle 
										indicazioni stabilite nel regolamento di 
										attuazione. 
										6. In riferimento al requisito della 
										principalità qualora l’imprenditore 
										agricolo ritenga necessario applicare 
										una condizione diversa da quella scelta 
										lo comunica al comune. Il comune 
										acquisisce, sulla modifica proposta, il 
										parere vincolante della provincia o 
										della comunità montana. La nuova 
										condizione scelta si applica anche al 
										periodo dell’anno solare già trascorso, 
										salvo eventuali procedimenti di 
										accertamento pendenti.  
										7. Il regolamento di attuazione elenca i 
										documenti che dimostrano, a secondo 
										della scelta operata dall’imprenditore, 
										la principalità dell’attività agricola 
										rispetto all'attività agrituristica e 
										consentono di accertare il permanere di 
										tale carattere. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 8  
										(Autorizzazione all’esercizio delle 
										attività agrituristiche) 
										 
										1. L’esercizio delle attività 
										agrituristiche di cui alla presente 
										legge è soggetto ad autorizzazione. La 
										domanda di autorizzazione è diretta al 
										comune nel cui territorio è situato il 
										centro aziendale. 
										2. Congiuntamente alla domanda, 
										l'imprenditore presenta richiesta di 
										classificazione della struttura 
										ricettiva agrituristica ai sensi 
										dell’articolo 9. 
										3. Ai fini del rilascio 
										dell’autorizzazione il comune accerta 
										che il richiedente: 
										a) sia imprenditore agricolo ai sensi 
										dell'articolo 2135 del codice civile; 
										b) non abbia riportato nel triennio 
										precedente, con sentenza passata in 
										giudicato, a meno che non abbia ottenuto 
										la riabilitazione, condanna per uno dei 
										delitti previsti dagli articoli 442, 
										444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice 
										penale o per uno dei delitti in materia 
										di igiene e sanità ovvero di frode nella 
										preparazione degli alimenti; 
										c) non sia sottoposto a misura di 
										prevenzione ai sensi della legge 27 
										dicembre 1956, n. 1423 (Misure di 
										prevenzione nei confronti delle persone 
										pericolose per la sicurezza e per la 
										pubblica moralità) e successive 
										modifiche ovvero sia stato dichiarato 
										delinquente abituale;  
										d) non sia sottoposto a misure di 
										prevenzione o abbia procedimenti penali 
										in corso per l'applicazione delle misure 
										di prevenzione, ai sensi della 
										legislazione antimafia; 
										e) sia in possesso dei requisiti 
										soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 
										del testo unico delle leggi di pubblica 
										sicurezza, approvato con regio decreto 
										18 giugno 1931, n.773 e successive 
										modifiche e di cui all’articolo 5 della 
										legge 9 febbraio 1963, n.59 (Norme per 
										la vendita al pubblico in sede stabile 
										dei prodotti agricoli da parte degli 
										agricoltori produttori diretti) e 
										successive modifiche. 
										4. Il comune, inoltre, acquisisce: 
										a) il parere del competente servizio 
										dell’azienda unità sanitaria locale 
										relativamente alla idoneità degli 
										immobili, dei locali e delle 
										attrezzature da utilizzare per 
										l’attività agrituristica; 
										b) il parere vincolante della provincia 
										o della comunità montana, sulla 
										principalità dell’attività agricola 
										rispetto all'attività agrituristica, 
										sulla connessione e complementarietà 
										dell’attività agrituristica e sulla 
										possibilità di utilizzare gli edifici ai 
										sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera 
										d), e il parere sul programma di 
										miglioramento agricolo ambientale, se 
										ricorrono le condizioni di cui 
										all’articolo 7, comma 3; 
										c) la classificazione di cui 
										all'articolo 9 attribuita alla struttura 
										agrituristica dalla provincia.  
										5. L'attività agrituristica rientra tra 
										le attività produttive per le quali si 
										applica il procedimento di cui al 
										decreto del Presidente della Repubblica 
										20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento 
										recante norme di semplificazione dei 
										procedimenti di autorizzazione per la 
										realizzazione, l’ampliamento, la 
										ristrutturazione, la riconversione di 
										impianti produttivi, per l’esecuzione di 
										opere interne ai fabbricati, nonché per 
										la determinazione delle aree destinate 
										agli insediamenti produttivi, a norma 
										dell’articolo 20, comma 8, della legge 
										15 marzo 1997, n. 59). Il termine per la 
										conclusione del procedimento è di 
										novanta giorni. 
										6. Nell’autorizzazione comunale sono 
										specificate le attività agrituristiche e 
										i relativi limiti e modalità di 
										esercizio. 
										7. L'autorizzazione ha durata 
										indeterminata salvo i casi di revoca 
										previsti dall’articolo 25. 
										8. L'autorizzazione non è cedibile. 
										9. In caso di trasferimento dell'azienda 
										agricola il nuovo titolare è autorizzato 
										in via provvisoria alla prosecuzione 
										dell’attività agrituristica previa 
										autocertificazione con la quale si 
										dichiari il possesso dei requisiti 
										soggettivi previsti dalla normativa 
										vigente e che non sono intervenute 
										variazioni dei requisiti che hanno 
										originato il rilascio 
										dell’autorizzazione. Il comune, entro e 
										non oltre il termine di cui al comma 5, 
										procede, pena la decadenza 
										dell’autorizzazione provvisoria, alla 
										verifica dei requisiti posseduti dal 
										nuovo conduttore al fine del rilascio 
										dell’autorizzazione stessa. 
										10. Qualsiasi variazione intervenuta in 
										merito ai requisiti in base ai quali 
										l’autorizzazione è stata concessa è 
										comunicata al comune, entro trenta 
										giorni dal suo verificarsi. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 9  
										(Classificazione delle strutture 
										ricettive agrituristiche) 
										
										
										 
										1. Sulla base delle caratteristiche 
										dichiarate dal titolare, in conformità 
										alle disposizioni del regolamento di 
										attuazione, la provincia assegna la 
										relativa classifica alla struttura 
										ricettiva agrituristica. 
										2. L’attribuzione della classifica è 
										obbligatoria ed è condizione 
										indispensabile per il rilascio 
										dell’autorizzazione all’esercizio di 
										attività agrituristiche. 
										3. Qualora si verifichino variazioni dei 
										requisiti tali da comportare un 
										aggiornamento del livello di 
										classificazione, l’imprenditore agricolo 
										dichiara tale variazione in occasione 
										della comunicazione dei prezzi e delle 
										attrezzature alla provincia. 
										4. La provincia può procedere in ogni 
										momento, anche d’ufficio, alla rettifica 
										della classificazione qualora accerti 
										che una struttura ricettiva possiede i 
										requisiti di una classificazione 
										inferiore a quella in essere. Il 
										provvedimento della provincia è 
										trasmesso al comune e notificato 
										all’interessato. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 10  
										(Pubblicità dei prezzi, dei servizi e 
										delle attrezzature) 
										 
										1. Entro il 1º ottobre di ogni anno i 
										soggetti autorizzati all’esercizio 
										dell’attività agrituristica comunicano 
										alla provincia competente i prezzi 
										massimi che intendono praticare dal 1º 
										gennaio dell’anno successivo, nonché le 
										caratteristiche delle strutture. Per le 
										strutture con apertura stagionale 
										invernale la decorrenza dei prezzi 
										comunicati è anticipata al 1º dicembre 
										dell’anno in corso. L’obbligo della 
										comunicazione non sussiste qualora non 
										siano intervenute variazioni nei prezzi 
										o nelle caratteristiche della struttura, 
										rispetto alla comunicazione precedente. 
										2. È prevista la facoltà di presentare 
										entro il 1º marzo di ogni anno una 
										comunicazione suppletiva dei prezzi che 
										si intendono praticare dal 1º giugno 
										dello stesso anno, se variati in 
										aumento. 
										3. Per le strutture di nuova apertura la 
										comunicazione è effettuata entro la data 
										di inizio dell’attività. 
										4. Le province trasmettono alla Giunta 
										regionale l’elenco ufficiale dei prezzi 
										comunicati dai titolari della 
										autorizzazione nonché i dati dei servizi 
										e delle attrezzature di ogni singola 
										struttura ricettiva e acquisiscono i 
										dati statistici riguardanti le strutture 
										ricettive ed il movimento clienti, ai 
										sensi del decreto legislativo 6 
										settembre 1989, n. 322 (Norme sul 
										sistema statistico nazionale e sulla 
										riorganizzazione dell’Istituto nazionale 
										di statistica, ai sensi dell’art. 24 
										della L. 23 agosto 1988, n. 400), nonché 
										della legge regionale 2 settembre 1992, 
										n. 43 (Istituzione dell’Ufficio di 
										Statistica della Regione Toscana). 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 11  
										(Obblighi amministrativi degli operatori 
										agrituristici) 
										
										
										 
										 
										1. I soggetti autorizzati all’esercizio 
										dell’attività agrituristica hanno, in 
										particolare, i seguenti obblighi: 
										a) iniziare l'attività entro il termine 
										massimo di un anno dalla data fissata 
										nell'autorizzazione e di non sospendere 
										l'esercizio dell'attività per più di 
										ventiquattro mesi nell'arco di un 
										triennio; 
										b) esporre al pubblico l’autorizzazione 
										di cui all’articolo 8; 
										c) comunicare al comune la data di 
										inizio dell’attività, la data di 
										cessazione e, nel caso di chiusura 
										temporanea dell’esercizio, la durata 
										della chiusura; 
										d) rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nell’autorizzazione; 
										e) rispettare i prezzi comunicati; 
										f) esporre al pubblico, in luogo ben 
										visibile, una tabella riepilogativa, 
										contenente le caratteristiche delle 
										strutture e i prezzi dei servizi 
										praticati nel corso dell’anno, da cui 
										risulti la classificazione attribuita; 
										g) non diffondere informazioni sulle 
										caratteristiche delle strutture diverse 
										dai dati comunicati. 
										 
										 
										
										
										
										Capo II 
										Limiti e modalità d’esercizio delle 
										attività agrituristiche 
										 
										ARTICOLO 12  
										(Ospitalità in camere e unità abitative 
										indipendenti) 
										 
										1. L’attività di ospitalità è stagionale 
										ed è svolta negli immobili di cui 
										all’articolo 17 e nel rispetto del 
										limite massimo di trenta posti letto in 
										camere o in unità abitative, o 
										utilizzando entrambe le soluzioni, e 
										oltre i trenta e fino a quaranta posti 
										letto utilizzando esclusivamente unità 
										abitative indipendenti.  
										2. La capacità ricettiva di cui al comma 
										1 può essere aumentata, in conformità 
										agli strumenti urbanistici vigenti, 
										utilizzando unità abitative 
										indipendenti, tramite interventi di 
										recupero di edifici di valore storico, 
										culturale e ambientale individuati 
										secondo la normativa vigente in materia, 
										nonché di edifici situati all'interno 
										dei nuclei classificati dagli strumenti 
										urbanistici zone A non urbane, ai sensi 
										del decreto ministeriale 2 aprile 1968, 
										n. 1444. 
										3. Nelle camere adibite al 
										pernottamento, comprese quelle poste in 
										unità abitative indipendenti, su 
										espressa richiesta dell’ospite, può 
										essere autorizzata la sistemazione 
										temporanea di un letto supplementare per 
										l’alloggio di bambini di età non 
										superiore a dodici anni, fermo restando 
										il rispetto dei requisiti igienico 
										sanitari. Al momento della partenza 
										dell’ospite tale utilizzazione cessa e 
										si ristabiliscono i posti letto 
										previsti. I letti aggiunti non sono 
										conteggiati ai fini della determinazione 
										del limite massimo dei posti letto 
										autorizzati.  
										4. La stagionalità si intende riferita 
										esclusivamente alla durata del 
										soggiorno, a fini turistici, degli 
										ospiti aziendali. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 13  
										(Ospitalità in spazi aperti) 
										 
										1. L’ospitalità in spazi aperti è 
										stagionale ed è svolta in aziende con 
										estensione non inferiore a due ettari 
										contigui di superficie agricola totale (SAT) 
										e nel rispetto del limite massimo di 
										ventiquattro ospiti e otto tende o altri 
										mezzi di soggiorno autonomo, e di una 
										densità massima di sei ospiti e due 
										tende o altri mezzi di soggiorno 
										autonomo, per ettaro di superficie 
										agricola aziendale. Nei casi di frazione 
										di ettaro, fino a cinquemila metri 
										quadrati compresi, si arrotonda per 
										difetto e oltre cinquemila metri 
										quadrati per eccesso. 
										2. Nei comuni il cui territorio è 
										totalmente o anche solo parzialmente 
										prospiciente il mare, l’ospitalità in 
										spazi aperti può essere autorizzata solo 
										in zone a tale scopo individuate dallo 
										strumento urbanistico comunale. 
										3. Nei comuni diversi da quelli di cui 
										al comma 2 le amministrazioni comunali 
										possono prevedere, tramite lo strumento 
										urbanistico, zone in cui l'attività di 
										ospitalità in spazi aperti è esclusa. 
										4. La stagionalità si intende riferita 
										esclusivamente alla durata del 
										soggiorno, a fini turistici, degli 
										ospiti aziendali. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 14  
										(Attività didattiche, culturali, 
										tradizionali, di turismo religioso 
										culturale, ricreative, sportive, 
										escursionistiche e di ippoturismo 
										riferite al mondo rurale) 
										 
										1. Le attività didattiche, culturali, 
										tradizionali, di turismo religioso 
										culturale, ricreative, di pratica 
										sportiva, escursionismo e di ippoturismo 
										riferite al mondo rurale, possono essere 
										organizzate anche all'esterno dei beni 
										fondiari nella disponibilità 
										dell’azienda, fermo restando il rispetto 
										della connessione e complementarietà. Le 
										stesse: 
										a) sono finalizzate a una migliore 
										conoscenza del territorio e delle 
										tradizioni locali; 
										b) sono previste nei programmi proposti 
										dall’imprenditore agricolo nella 
										relazione sull’attività agrituristica; 
										nel caso si renda necessario modificare 
										il programma, l'imprenditore agricolo lo 
										comunica al comune almeno otto giorni 
										prima dell’inizio delle attività 
										medesime.  
										2. Le attività di escursionismo e di 
										ippoturismo riferite al mondo rurale 
										possono essere esercitate anche non in 
										connessione con l’attività agricola 
										dell'azienda; in tale caso sono 
										finalizzate esclusivamente a fornire 
										servizi a coloro che pernottano presso 
										l'azienda agrituristica. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 15  
										(Somministrazione di pasti, alimenti e 
										bevande sul posto e organizzazione di 
										degustazioni e assaggi di prodotti 
										aziendali) 
										
										
										
										 
										1. La somministrazione di pasti, 
										alimenti e bevande, comprese quelle a 
										carattere alcoolico e superalcoolico: 
										a) è rivolta esclusivamente agli ospiti 
										che fruiscono delle attività di cui 
										all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), 
										c) per la consumazione sul posto;  
										b) è costituita prevalentemente da 
										prodotti aziendali o comunque da 
										prodotti reperiti presso aziende 
										agricole locali e aziende agroalimentari 
										locali che producono e vendono prodotti 
										regionali;  
										2. L'organizzazione di degustazioni e 
										assaggi di prodotti: 
										a) è effettuata esclusivamente con 
										prodotti aziendali e all'interno 
										dell'azienda; 
										b) è rivolta non esclusivamente agli 
										ospiti aziendali.  
										3. Sono considerati prodotti aziendali i 
										cibi e le bevande prodotti e lavorati 
										nell'azienda agricola e quelli ricavati 
										da materie prime dell'azienda agricola 
										ed ottenuti attraverso lavorazioni 
										esterne. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 16  
										(Organizzazione di eventi promozionali 
										per prodotti aziendali tradizionali o di 
										qualità) 
										 
										1. Le aziende agrituristiche, che hanno 
										una propria produzione di prodotti 
										tradizionali o di qualità certificata ai 
										sensi della normativa vigente, possono 
										realizzare in azienda eventi con 
										finalità promozionali, che rientrano 
										nelle attività di cui all'articolo 14, 
										nel rispetto delle seguenti condizioni: 
										a) il numero degli eventi non può essere 
										superiore a venti per anno solare; 
										b) nel corso degli eventi la 
										somministrazione di pasti, alimenti e 
										bevande sul posto può essere rivolta a 
										tutti i partecipanti e deve essere 
										costituita prevalentemente da prodotti 
										aziendali o comunque da prodotti 
										reperiti presso aziende agricole locali 
										secondo i parametri indicati nel 
										regolamento di attuazione; 
										c) gli impianti e i locali utilizzati 
										nel corso degli eventi devono avere i 
										requisiti igienico sanitari e di 
										sicurezza previsti dalle norme vigenti.
										 
										 
										 
										
										
										
										Capo III 
										Norme per gli interventi edilizi. 
										Requisiti strutturali, igienico-sanitari 
										e di sicurezza per lo svolgimento delle 
										attività agrituristiche 
										 
										ARTICOLO 17  
										(Immobili destinati all’attività 
										agrituristica) 
										
										
										 
										1. Possono essere utilizzati per 
										l’attività agrituristica: 
										a) i locali siti nell’abitazione 
										principale dell’imprenditore agricolo 
										ubicata nel fondo o nei centri abitati, 
										compatibilmente con le caratteristiche 
										di ruralità dell'edificio e del luogo in 
										cui esso è ubicato come specificato nel 
										regolamento di attuazione, qualora 
										l’imprenditore agricolo svolga la 
										propria attività in un fondo privo di 
										fabbricati sito nel medesimo comune o in 
										un comune limitrofo; 
										b) gli altri edifici o parti di essi 
										esistenti sul fondo e non più necessari 
										alla conduzione dello stesso; 
										c) i volumi derivanti da interventi di 
										ristrutturazione urbanistica o da 
										trasferimenti di volumetrie; 
										d) gli edifici posti all’esterno dei 
										beni fondiari nella disponibilità 
										dell’impresa per l'organizzazione di 
										attività ricreative, culturali e 
										didattiche, di pratica sportiva, di 
										escursionismo e di ippoturismo. 
										2. Gli edifici utilizzati per l’attività 
										agrituristica mantengono la loro 
										destinazione d’uso a fini agricoli. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 18  
										(Disciplina per il governo del 
										territorio e per gli interventi edilizi) 
										
										
										 
										1. Gli strumenti urbanistici comunali 
										disciplinano gli interventi sul 
										patrimonio edilizio rurale che devono 
										essere realizzati utilizzando materiali 
										costruttivi tipici e nel rispetto delle 
										tipologie e degli elementi 
										architettonici e decorativi 
										caratteristici dei luoghi, con 
										l’esclusione di tipologie riferibili a 
										monolocali. Gli strumenti urbanistici 
										comunali disciplinano, inoltre, le opere 
										e gli impianti di pertinenza ai 
										fabbricati ad uso agrituristico e le 
										aree per la sosta degli ospiti 
										campeggiatori che devono essere 
										realizzati in modo da integrarsi con 
										l'ambiente circostante, con particolare 
										riferimento alle sistemazioni e agli 
										arredi esterni, alla regimazione 
										idraulica e allo smaltimento dei rifiuti 
										solidi e liquidi. Gli interventi devono 
										comunque garantire una sufficiente 
										dotazione di acqua avente 
										caratteristiche di potabilità. 
										2. Gli interventi consentiti per il 
										recupero del patrimonio edilizio 
										esistente sono quelli definiti 
										dall’articolo 4 comma 2 della legge 
										regionale 14 ottobre 1999 n. 52 (Nuove 
										norme sulle concessioni, le 
										autorizzazioni e le denuncie d’inizio 
										attività edilizie- Disciplina dei 
										controlli nelle zone soggette al rischio 
										sismico- Disciplina del contributo di 
										concessione — Sanzioni e vigilanza 
										sull’attività urbanistico/edilizia. 
										Modifiche e integrazioni alla legge 
										regionale 23 maggio 1994, n.39 e 
										modifica della legge regionale 17 
										ottobre 1983, n. 69) e successive 
										modifiche. 
										3. Non è consentita la trasformazione ai 
										fini agrituristici:  
										a) degli annessi agricoli realizzati 
										alle condizioni contenute nelle 
										convenzioni o atti d'obbligo di cui 
										all'articolo 5, comma 3 della legge 
										regionale 19 febbraio 1979, n.10 (Norme 
										urbanistiche transitorie relative alle 
										zone agricole) e all'articolo 4, comma 6 
										della l.r. 64/1995 e successive 
										modifiche; 
										b) degli edifici o di parti di essi 
										realizzati ai sensi della l.r. 64/1995 e 
										della l.r. 10/1979 alle condizioni 
										contenute nelle convenzioni e negli atti 
										unilaterali d’obbligo di cui alle stesse 
										leggi. 
										4. Agli interventi effettuati sul 
										patrimonio edilizio con destinazione 
										agrituristica si applica l'articolo 5 
										della l.r. 64/1995 e successive 
										modifiche. 
										5. Agli interventi edilizi per le 
										attività agrituristiche si applica 
										l’articolo 23 comma 1, lettera a) della 
										l.r. 52/1999. 
										6. Non possono essere realizzate nuove 
										costruzioni per l’attività agrituristica 
										e per le attrezzature e i servizi ad 
										essa afferenti, fatta salva la 
										realizzazione dei volumi di cui al comma 
										1, lettera c) dell’articolo 17, dei 
										servizi igienico-sanitari, dei volumi 
										tecnici e la realizzazione degli 
										impianti sportivo-ricreativi secondo le 
										norme tecniche definite nel regolamento 
										di attuazione. 
										7. Ai fini del superamento e 
										dell’eliminazione delle barriere 
										architettoniche nelle strutture 
										agrituristiche si applicano le 
										prescrizioni previste per le strutture 
										ricettive di cui al decreto ministeriale 
										14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di 
										attuazione dell'articolo 1 della legge 9 
										gennaio 1989, n.13). Relativamente 
										all’utilizzo di opere provvisionali per 
										l’accessibilità e il superamento delle 
										barriere architettoniche si applicano le 
										norme di cui all’articolo 24, comma 2 
										della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro 
										per l’assistenza l’integrazione sociale 
										e i diritti delle persone handicappate).
										 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 19  
										(Requisiti strutturali, igienico 
										sanitari e di sicurezza per gli alloggi 
										agrituristici) 
										 
										1. I requisiti strutturali, 
										igienico-sanitari e di sicurezza degli 
										alloggi agrituristici sono quelli 
										previsti dalle vigenti disposizioni e 
										dai regolamenti edilizi e di igiene per 
										i locali di abitazione, nonché quelli 
										previsti dal regolamento di attuazione. 
										2. Nella valutazione dei requisiti 
										strutturali e igienico-sanitari deve 
										essere tenuto conto delle particolari 
										caratteristiche di ruralità degli 
										edifici. In particolare è consentito 
										derogare ai limiti di altezza dei locali 
										e di superficie aero-illuminante 
										previsti dalle norme vigenti, purché 
										vengano garantite le condizioni minime 
										strutturali ed igienico-sanitarie 
										sufficienti in sede di accertamento da 
										parte della competente autorità 
										sanitaria, come indicato nel regolamento 
										di attuazione.  
										3. Gli alloggi agrituristici devono, 
										comunque, essere dotati di servizi 
										igienico-sanitari nella misura minima di 
										uno ogni quattro persone, con 
										l'esclusione delle strutture 
										agrituristiche già autorizzate 
										all'entrata in vigore della presente 
										legge. 
										4. Nell'esercizio dell'attività 
										escursionistica, le aziende agricole 
										ricadenti nei territori classificati 
										montani ai sensi della normativa vigente 
										possono fornire ospitalità, nei limiti 
										previsti dalla presente legge, in 
										immobili, ubicati in luoghi favorevoli 
										ad escursioni raggiungibili attraverso 
										mulattiere, sentieri o altri percorsi di 
										viabilità secondaria e che possiedono i 
										requisiti per i rifugi alpini previsti 
										dall’articolo 37 del decreto del 
										Presidente della Giunta regionale 23 
										aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di 
										attuazione del Testo unico delle leggi 
										regionali in materia di turismo - L.R. 
										23 marzo 2000, n.42) e successive 
										modifiche.  
										 
										
										
										
										ARTICOLO 20  
										(Requisiti tecnici edilizi, igienico 
										sanitari e di sicurezza per l’ospitalità 
										in spazi aperti) 
										 
										1. Nello svolgimento dell’attività di 
										ospitalità in spazi aperti devono essere 
										rispettati i requisiti tecnici edilizi, 
										igienico sanitari e di sicurezza 
										previsti dalle norme vigenti nonché 
										quelli previsti dal regolamento 
										d’attuazione che prevede in particolare 
										le superfici minime e le caratteristiche 
										delle piazzole, dei percorsi, delle 
										sistemazioni delle aree di parcheggio e 
										dei servizi.  
										2. Nell’esercizio dell’attività di 
										ospitalità in spazi aperti, i servizi 
										igienico sanitari e i servizi per 
										l'attività di lavanderia devono, 
										comunque, essere garantiti nella misura 
										minima di un servizio igienico-sanitario 
										ogni sei persone e di un servizio per 
										lavanderia ogni dodici persone, con 
										l'esclusione delle strutture 
										agrituristiche già autorizzate 
										all'entrata in vigore della presente 
										legge. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 21  
										(Requisiti tecnici edilizi, igienico 
										sanitari e di sicurezza per lo 
										svolgimento delle attività didattiche, 
										culturali, ricreative, sportive, 
										escursionistiche e di ippoturismo) 
										 
										1. Nello svolgimento dell’attività 
										didattiche, culturali, ricreative, 
										sportive, escursionistiche e di 
										ippoturismo devono essere rispettati i 
										requisiti tecnici edilizi, igienico 
										sanitari e di sicurezza previsti dalle 
										norme vigenti, nonché quelli previsti 
										nel regolamento d’attuazione. 
										2. Per lo svolgimento delle attività 
										didattiche, culturali, ricreative, 
										sportive, escursionistiche e di 
										ippoturismo devono, comunque, essere 
										previsti servizi igienici nella misura 
										minima di un servizio ogni quindici 
										ospiti giornalieri.  
										3. Le piscine delle aziende 
										agrituristiche sono classificate private 
										a uso collettivo e sono riservate ai 
										soli ospiti che fruiscono delle attività 
										di cui all'articolo 2 comma 2 lettere 
										a), b), c), nel rispetto della normativa 
										igienico-sanitaria in materia di qualità 
										delle acque e delle norme di sicurezza, 
										secondo le modalità applicative indicate 
										nel regolamento di attuazione. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 22  
										(Requisiti igienico sanitari per la 
										somministrazione di pasti, alimenti e 
										bevande) 
										
										
										 
										1. La produzione, la preparazione, il 
										confezionamento e la somministrazione di 
										pasti, alimenti e bevande sono soggetti 
										alle disposizioni di cui alla legge 30 
										aprile 1962, n. 283 (Modifica degli art.242, 
										243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi 
										sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 
										1934, n.1265: Disciplina igienica della 
										produzione e della vendita delle 
										sostanze alimentari e delle bevande) e 
										successive modifiche nonché al decreto 
										legislativo 26 maggio 1997, n. 155 
										(Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 
										96/3/CE concernenti l’igiene dei 
										prodotti alimentari), con particolare 
										riferimento all'articolo 9. 
										2. Per l'applicazione della disciplina 
										sull'autocontrollo igienico-sanitario 
										nelle aziende agrituristiche che 
										svolgono attività di preparazione e di 
										somministrazione, per la consumazione 
										sul posto di pasti, alimenti e bevande, 
										ivi compreso la degustazione e 
										l'assaggio dei prodotti aziendali, nel 
										regolamento di attuazione sono indicate 
										procedure semplificate di autocontrollo 
										nel rispetto della direttiva 93/43/CEE 
										del Consiglio, del 14 giugno 1993, 
										sull’igiene dei prodotti alimentari. 
										3. L'attività di macellazione di animali 
										allevati in azienda è consentita, nel 
										rispetto delle disposizioni comunitarie 
										e previa autorizzazione sanitaria 
										rilasciata ai sensi della l. 283/1962 e 
										successive modifiche, nonché nel 
										rispetto delle disposizioni del d.lgs.155/1997 
										sull'autocontrollo e delle 
										specificazioni contenute nel regolamento 
										di attuazione in particolare attinenti 
										a: 
										a) specie e quantità di animali che 
										possono essere macellati; 
										b) caratteristiche dei locali di 
										macellazione; 
										c) attività di preparazione, 
										somministrazione e consumo diretto nel 
										luogo di produzione;  
										d) attività di preparazione e 
										somministrazione di preparati a base di 
										carne prodotta in azienda. 
										4. Nel caso di preparazione e di 
										somministrazione di pasti per un numero 
										di ospiti complessivamente non superiore 
										a dodici, per l'idoneità dei locali, 
										compresa la cucina, è sufficiente il 
										rispetto dei requisiti previsti dalle 
										vigenti disposizioni e dai regolamenti 
										edilizi e di igiene per i locali di 
										abitazione. Sono fatte salve le 
										disposizioni relative al d.lgs. 
										155/1997. 
										5. Nelle strutture agrituristiche con un 
										numero di posti letto autorizzati in 
										camera non superiori a dodici è 
										possibile autorizzare l'uso della cucina 
										per gli ospiti laddove è disponibile uno 
										spazio adeguato da destinare a spazio 
										comune per il consumo dei pasti. La 
										cucina deve avere le caratteristiche di 
										cui al comma 4.  
										 
										 
										
										
										
										TITOLO III 
										VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI 
										 
										ARTICOLO 23  
										(Vigilanza e controllo) 
										 
										1. La vigilanza e il controllo 
										sull’osservanza della presente legge 
										sono esercitate dai comuni, dalle 
										aziende unità sanitarie locali 
										territorialmente competenti, oltre che 
										dagli altri soggetti indicati dalle 
										norme vigenti, salvo quanto previsto al 
										comma 2. 
										2. La vigilanza e il controllo 
										sull’osservanza degli obblighi di cui 
										all’articolo 11, comma 1, lettere e), 
										f), g) nonché l'accertamento dei 
										requisiti inerenti la classificazione 
										sono esercitati dalle province. Le 
										province trasmettono alla Regione, entro 
										il 31 dicembre di ogni anno, una 
										relazione sull'attività svolta.  
										3. I comuni che hanno rilasciato 
										autorizzazioni per l'esercizio 
										dell'attività di agriturismo, 
										trasmettono alla Regione, entro il 31 
										gennaio di ciascun anno, una relazione, 
										con riferimento all'anno precedente, che 
										evidenzi l'attività di controllo svolta 
										direttamente, dalla provincia o da altri 
										soggetti competenti, per il rispetto 
										delle vigenti norme, con particolare 
										riferimento al contenuto delle 
										autorizzazioni rilasciate, alla 
										classificazione e a quanto disposto 
										dall'articolo 3. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 24  
										(Sanzioni amministrative pecuniarie) 
										 
										1. L’imprenditore agricolo che esercita, 
										anche in forma occasionale, le attività 
										agrituristiche, senza l’autorizzazione 
										di cui all’articolo 8, è soggetto al 
										pagamento di una sanzione amministrativa 
										pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il 
										comune con propria ordinanza dispone la 
										chiusura dell’esercizio aperto senza 
										l’autorizzazione. L’autorizzazione non 
										può essere concessa all’imprenditore 
										responsabile dell’infrazione di cui al 
										presente comma nei dodici mesi 
										successivi all’emissione dell’ordinanza. 
										2. Chiunque utilizza le denominazioni 
										agriturismo o agrituristico senza avere 
										l’autorizzazione di cui all’articolo 8 
										in quanto privo dei requisiti soggettivi 
										per richiederla, è soggetto al pagamento 
										di una sanzione amministrativa 
										pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro 
										nonché all'obbligo di pubblicare a 
										proprie spese, su un quotidiano a 
										diffusione regionale e nazionale, la 
										notizia di aver utilizzato una 
										denominazione senza averne titolo. 
										3. Chiunque utilizza denominazioni 
										consistenti in modifiche o alterazioni 
										dei termini agriturismo o agrituristico, 
										suscettibili di indurre in errore i 
										potenziali utenti, è soggetto al 
										pagamento di una sanzione amministrativa 
										pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro 
										nonché all'obbligo di pubblicare a 
										proprie spese, su un quotidiano a 
										diffusione regionale e nazionale, la 
										notizia di aver utilizzato una 
										denominazione senza averne titolo. 
										4. L'imprenditore agricolo autorizzato a 
										svolgere le attività agrituristiche è 
										soggetto alla sanzione amministrativa 
										pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei 
										seguenti casi:  
										a) mancato rispetto dei limiti e delle 
										modalità indicate nell’autorizzazione; 
										b) mancata esposizione al pubblico di 
										copia dell’autorizzazione comunale;  
										c) violazione degli obblighi di cui alla 
										presente legge o al regolamento di 
										attuazione non altrimenti sanzionati. 
										5. L'imprenditore agricolo autorizzato a 
										svolgere le attività agrituristiche è 
										soggetto alla sanzione pecuniaria da 
										100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi: 
										a) esponga o applichi prezzi superiori a 
										quelli comunicati; 
										b) non ottemperi alla comunicazione di 
										cui all’articolo 10; 
										c) la comunicazione dei prezzi di cui 
										all’articolo 10 risulti  
										incompleta o priva di indicazioni 
										relative a caratteristiche della 
										struttura variate rispetto alle 
										precedenti comunicazioni; 
										d) la tabella riepilogativa dei prezzi 
										sia compilata in modo non corretto o 
										incompleto, ovvero non sia esposta, 
										ovvero sia in contrasto con quanto 
										comunicato alla provincia. 
										6. Le sanzioni amministrative di cui al 
										presente articolo sono raddoppiate, 
										qualora il soggetto nei cinque anni 
										successivi alla commissione di una delle 
										violazioni di cui al presente articolo, 
										per la quale non sia intervenuto il 
										pagamento in misura ridotta, ne commetta 
										un'altra della stessa indole.  
										7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 
										4 sono applicate dal comune e i relativi 
										proventi sono da esso direttamente 
										introitati.  
										Le sanzioni di cui al comma 5 sono 
										applicate dalla provincia e i relativi 
										proventi sono da essa direttamente 
										introitati. 
										8. Sono fatte salve le sanzioni previste 
										dal regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 
										(Testo Unico delle Leggi Sanitarie) 
										nonché, per quanto applicabili, le 
										sanzioni previste dalle altre norme 
										statali e regionali vigenti. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 25  
										(Sospensione e revoca 
										dell'autorizzazione) 
										 
										1. Qualora sia accertata la violazione 
										dei limiti di recettività autorizzati 
										oltre alla sanzione pecuniaria, 
										l’autorizzazione all’esercizio è sospesa 
										per un periodo da uno a trenta giorni. 
										2. In caso di reiterazione delle 
										violazioni, come indicato dall’articolo 
										24 comma 6, oltre al raddoppio della 
										sanzione amministrativa, si applica la 
										sospensione dell'autorizzazione per un 
										periodo da uno a trenta giorni. 
										3. Qualora venga meno uno o più dei 
										requisiti oggettivi in base ai quali è 
										stata concessa l’autorizzazione, il 
										comune fissa un termine, non superiore a 
										sei mesi, entro il quale i requisiti 
										mancanti possono essere ripristinati; 
										nei casi più gravi il comune sospende 
										fino a tale termine l’autorizzazione 
										all’esercizio. Nei casi in cui i 
										requisiti non siano ripristinati entro 
										il termine, il comune revoca 
										l'autorizzazione, previo parere della 
										provincia o della comunità montana. 
										4. L’autorizzazione è altresì revocata 
										nei seguenti casi: 
										a) qualora venga meno uno o più dei 
										requisiti soggettivi previsti dalla 
										legge per l'esercizio dell'attività 
										agrituristica; 
										b) qualora l’interessato non abbia 
										iniziato l’attività entro un anno dalla 
										data fissata nell’autorizzazione per 
										l’inizio dell’attività stessa, o abbia 
										sospeso l’attività senza darne 
										comunicazione al comune. 
										5. I provvedimenti di sospensione e 
										revoca sono comunicati al Prefetto per 
										gli effetti di cui all’articolo 19 commi 
										4 e 5 del decreto del Presidente della 
										Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 
										(Attuazione della delega di cui all'art.1 
										della L. 22.7.1975, n.382) e successive 
										modifiche. 
										6. I provvedimenti di sospensione e 
										revoca sono comunicati alla provincia o 
										alla comunità montana per l’eventuale 
										revoca delle provvidenze concesse ed il 
										recupero delle somme erogate.  
										 
										 
										
										
										
										TITOLO IV 
										 
										DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORI E 
										ABROGATIVE 
										 
										ARTICOLO 26  
										(Disposizioni per la rivitalizzazione 
										delle zone montane e svantaggiate e per 
										l'agevolazione di attività 
										agrituristiche di ridotte dimensioni) 
										 
										1. I comuni possono individuare aree 
										montane e aree territoriali 
										caratterizzate da particolari condizioni 
										di svantaggio socio-economico e da 
										carenza di esercizi per la ristorazione, 
										entro le quali, in immobili situati 
										all'interno del fondo aziendale è 
										consentita la somministrazione di pasti, 
										alimenti e bevande, prevalentemente a 
										base di prodotti aziendali o comunque da 
										prodotti reperiti presso le aziende 
										agricole locali e aziende agroalimentari 
										locali che producono e vendono prodotti 
										regionali, fino ad un massimo di trenta 
										coperti a pasto, indipendentemente 
										dall’esercizio delle altre attività 
										agrituristiche, fermo restando il 
										possesso dei requisiti igienico-sanitari 
										previsti dalla normativa vigente e 
										dell'autorizzazione sanitaria di cui 
										all'articolo 2 della l. 283/1962. 
										2. Nel regolamento di attuazione sono 
										determinate specifiche condizioni di 
										agevolazione ai fini dell’applicazione 
										della principalità dell’attività 
										agricola:  
										a) per le aziende agricole situate nei 
										territori classificati montani ai sensi 
										della legislazione vigente; 
										b) per le aziende agricole con 
										superficie prevalentemente boscata; 
										c) per le aziende agricole autorizzate 
										fino a otto posti letto e da nove a 
										quindici posti letto. 
										3. Le condizioni di agevolazione di cui 
										al comma 2 non si applicano alle aziende 
										che superano limiti di ricettività di 
										cui all’articolo 12. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 27  
										(Regolamento di attuazione) 
										 
										1. La Giunta regionale, entro 
										centottanta giorni dalla data di entrata 
										in vigore della presente legge, approva 
										il regolamento di attuazione, 
										comunicandolo, almeno quindici giorni 
										prima dell’approvazione stessa, alla 
										commissione consiliare competente. 
										2. Il regolamento d’attuazione 
										disciplina in particolare: 
										a) gli elementi di cui all'articolo 6, 
										comma 4;  
										b) i documenti da allegare alla 
										relazione agrituristica con particolare 
										riferimento a quelli che dimostrano la 
										realizzazione del carattere di 
										principalità dell'attività agricola;  
										c) i criteri per la classificazione 
										delle strutture, privilegiando le 
										caratteristiche rurali dell’ospitalità e 
										l’offerta dei servizi finalizzati a 
										favorire la conoscenza dell’ambiente 
										rurale; 
										d) gli elementi di cui all'articolo 17, 
										comma 1, lettera a); 
										e) le caratteristiche tecniche dei 
										servizi igienici, dei volumi tecnici e 
										delle strutture di cui all'articolo 20, 
										comma 1; 
										f) i requisiti strutturali, tecnici, 
										igienico-sanitarie e di sicurezza per lo 
										svolgimento delle attività 
										agrituristiche; 
										g) i parametri per la somministrazione 
										dei prodotti locali durante gli eventi 
										promozionali di cui all’articolo 16, 
										comma 1, lettera b); 
										h) le condizioni di agevolazione per le 
										aziende di cui all’articolo 26, comma 2; 
										i) le condizioni inerenti l'attività di 
										macellazione di animali allevati in 
										azienda e utilizzati per l'attività 
										agrituristica di somministrazione pasti. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 28  
										(Archivio regionale delle aziende 
										agrituristiche) 
										
										
										 
										1. Ai fini dell’istituzione 
										dell’archivio regionale delle aziende 
										agrituristiche, i comuni, entro il 31 
										gennaio di ciascun anno, trasmettono 
										alla Giunta regionale e, per conoscenza, 
										alla provincia competente per territorio 
										un elenco riassuntivo delle 
										autorizzazioni rilasciate nel corso 
										dell’anno precedente. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 29  
										(Incentivi finanziari) 
										 
										1. Alle imprese agricole singole o 
										associate che esercitano l’attività 
										agrituristica si applicano le norme di 
										incentivazione finanziaria previste 
										dalle vigenti leggi di finanziamento nel 
										settore agricolo. 
										 
										
										
										
										ARTICOLO 30  
										(Monitoraggio e valutazione) 
										 
										1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a 
										partire dall’anno successivo a quello 
										dell’entrata in vigore della legge, la 
										Giunta regionale presenta alla 
										commissione consiliare competente una 
										relazione comprendente tra l’altro: 
										a) una valutazione sul conseguimento 
										delle finalità di cui all’articolo 1, 
										comma 1; 
										b) dati relativi all’attività di 
										vigilanza e controllo di cui 
										all’articolo 23 svolta dagli enti 
										competenti; 
										c) dati relativi alle sospensioni e alle 
										revoche dell’autorizzazione disposte ai 
										sensi dell’articolo 25; 
										d) i dati dell’archivio regionale delle 
										aziende agrituristiche di cui 
										all’articolo 28, aggiornato alle 
										autorizzazioni rilasciate nel corso 
										dell’anno precedente e con particolare 
										evidenziazione di quelli relativi alle 
										zone di cui all’articolo 26. 
										 
										 
										
										
										
										TITOLO IV 
										 
										DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORI E 
										ABROGATIVE 
										 
										ARTICOLO 31  
										(Norme transitorie, abrogazioni) 
										
										
										 
										1. Le disposizioni della presente legge 
										si applicano dalla data di entrata in 
										vigore del regolamento di attuazione e 
										da tale data è abrogata la legge 
										regionale 17 ottobre 1994, n. 76 
										(Disciplina delle attività 
										agrituristiche) e successive modifiche 
										2. Sono fatti salvi i procedimenti in 
										corso alla data di cui al comma 1, i 
										quali si concludono a norma della 
										disciplina previgente. 
										3. Il sesto capoverso della lettera f) 
										del comma 2 dell'articolo 40 della legge 
										regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme 
										per il governo del territorio) è 
										sostituito dal seguente: "- varianti per 
										l'applicazione della disciplina 
										regionale delle attività 
										agrituristiche". 
										 
										 
										Formula Finale: 
										La presente legge è pubblicata sul 
										Bollettino Ufficiale della Regione. E’ 
										fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e farla osservare come legge 
										della Regione Toscana. 
										Firenze, 23 giugno 2003 
										La presente legge è stata approvata dal 
										Consiglio Regionale nella seduta del 
										18.06.2003. 
										
										  
										
										
										LEGGE REGIONE TOSCANA N. 1 DEL 
										10-01-1987 
										 
										Disciplina delle strutture ricettive 
										extra - 
										alberghiere. 
										 
										Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA 
										REGIONE TOSCANA 
										N. 4 del 20 gennaio 1987 
										 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato Il 
										Presidente della Giunta promulga 
										la seguente legge:    
										
										
										TITOLO I Generalità 
										 
										
										
										ARTICOLO 1 Oggetto  
										La presente legge, in attuazione dei 
										principi stabiliti dalla legge 17 maggio 
										1983, n. 217, disciplinale strutture 
										ricettive non regolamentate dalla LR29 
										ottobre 1981, n. 79, e successive 
										modificazioni in materia di campeggi e 
										villaggi turistici e dalla LR28 ottobre 
										1981, n. 78, e successive 
										modificazioni,in materia di alberghi e 
										residenze turistiche alberghiere ed in 
										particolare: 
										- case per ferie ed ostelli per la 
										gioventù ; 
										- rifugi alpini, rifugi escursionistici 
										e bivacchi; 
										- esercizi di affittacamere; 
										- case e appartamenti per vacanze.
										 
										
										
										TITOLO II Case per ferie e ostelli per 
										la gioventù 
										 
										
										
										ARTICOLO 2 Definizione e 
										caratteristiche  
										Sono case per 
										ferie le strutture ricettive attrezzate 
										per il soggiorno temporaneo di persone o 
										gruppi gestite,al di fuori di normali 
										canali commerciali, da enti pubblici 
										associazioni o enti religiosi operanti 
										senza scopo di lucro per il 
										conseguimento di finalità 
										sociali,culturali, assistenziali, 
										religiose o sportive, nonchè da enti o 
										aziende per il soggiorno dei propri 
										dipendenti e loro familiari. Nelle case 
										per ferie possono altresì essere 
										ospitati dipendenti e relativi familiari 
										di altre aziende e assistiti dagli enti 
										di cui al comma precedente; tale 
										attività può essere svolta solo sulla 
										base di apposita convenzione tra le 
										aziende ovvero tra l' azienda titolare e 
										gli enti pubblici. La disciplina delle 
										case per ferie si applica altresì ai 
										complessi ricettivi gestiti senza scopo 
										di lucro perle finalità di cui al primo 
										comma e che, in relazione alla 
										particolare funzione svolta, vengono 
										denominati centri di vacanza per minori, 
										colonie, pensionati universitari,casa 
										della giovane, foresterie e simili. 
										Nelle case per ferie devono essere 
										garantiti la prestazione dei servizi 
										ricettivi e la disponibilità di 
										strutture e servizi che consentano di 
										perseguire le finalità di cui al primo 
										comma. Le case per ferie possono altresì 
										essere dotate di particolari 
										attrezzature che consentano il soggiorno 
										anche di gruppi autogestiti secondo 
										autonome modalità organizzative.Sono 
										ostelli per la gioventù le strutture 
										ricettive attrezzate per il soggiorno ed 
										il pernottamento dei giovani. Tali 
										strutture ricettive possono essere 
										gestite anche in forma imprenditoriale 
										con le modalità previste dal successivo 
										art. 5. Negli ostelli per la 
										gioventù possono essere ospitati anche 
										gli accompagnatori dei gruppi di giovani.Non 
										rientrano nei complessi di cui al 
										presente articolo le tipologie ricettive 
										specificatamente disciplinate da leggi 
										regionali sull' assistenza alle persone 
										anziane. 
										 
										
										
										ARTICOLO 3 Requisiti tecnici e igienico 
										– sanitari  
										Le case per ferie 
										e gli ostelli per la gioventù devono 
										possedere i requisiti previsti dalle 
										disposizioni contenute negli strumenti 
										urbanistici vigenti nonchè dai 
										regolamenti edilizi e di igiene comunali.Le 
										case per ferie e gli ostelli per la 
										gioventù devono comunque avere: 
										a) una superficie minima delle camere, 
										al netto di ogni locale accessorio, di 
										mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 
										per le camere a due letti, con un 
										incremento di superficie di mq 4 per 
										ogni letto in più ; 
										b) un' altezza minima dei locali di m. 
										2,40 perle località site in comuni 
										montani al di sopra dei700 m. sul 
										livello del mare e di m. 2,70 per tutte 
										le altre zone. Per le camere ricavate in 
										sottotetto abitabili delimitati, anche 
										parzialmente dalla falda del tetto, 
										avente un' inclinazione minima del 35%, 
										è consentita un' altezza media di m. 
										2,40 per gli immobili situati in 
										località comprese in comuni montani al 
										di sopra di 700 m. sul livello del mare 
										e di m. 2,70per gli immobili situati 
										nelle altre zone, fermo restando il 
										rispetto delle superfici minime; 
										c) un wc ogni dieci posti letto 
										effettivi, un bagno o doccia ogni dodici 
										posti letto effettivi, un lavabo ogni 
										quattro posti letto effettivi; detti 
										rapporti sono calcolati non computando 
										le camere dotate di servizi igienici 
										privati; 
										d) un arredamento minimo per le camere 
										da letto, sedia o sgabello, scomparto 
										armadio per persona,cestino rifiuti per 
										camera; 
										e) uno o più locali comuni di soggiorno, 
										distinti dalla sala da pranzo, 
										dimensionati complessivamente nel 
										rapporto minimo di mq 1 per ogni posto 
										letto effettivo, con un minimo di mq 8; 
										f) idonei dispositivi e mezzi 
										antincendio secondo le disposizioni 
										vigenti e le prescrizioni dei vigili del 
										fuoco; 
										g) impianti elettrici conformi alle 
										norme ENPICEI; 
										h) cassetta di pronto soccorso con i 
										medicamenti ed i materiali che indicherà 
										l' autorità sanitaria, che potrà anche 
										richiedere, in relazione alla 
										ubicazione,dimensione e utenza dei 
										complessi l' allestimento di un locale 
										per infermeria; 
										i) telefono di norma ad uso degli 
										ospiti, salvo che il Comune non accerti 
										l' impossibilità o la non convenienza 
										oggettiva dell' installazione. Le camere 
										ed i servizi potranno essere disposti in 
										settori separati per uomini e donne. A 
										ciascun posto letto base potrà essere 
										sovrapposto un altro letto, purchè sia 
										comunque garantita la cubatura minima di 
										12 mc per persona. Per gli immobili 
										esistenti, ove non vi sia la superficie 
										minima necessaria di cui al punto a), è 
										sufficiente che sia garantita l' 
										esistenza di una cubatura minima di mc 
										12 per persona.Per quanto non 
										specificatamente previsto dalle presenti 
										disposizioni, si applicano alle case per 
										ferie e agli ostelli per la gioventù le 
										prescrizioni sanitarie previste per le 
										aziende alberghiere dal regio decreto24 
										maggio 1925, n. 1102, e successive 
										modificazioni. 
										 
										
										
										ARTICOLO 4 Obblighi amministrativi per 
										lo svolgimento dell' attività  
										L'esercizio dell' 
										attività ricettiva nelle case per ferie 
										e negli ostelli per la gioventù è 
										soggetto ad autorizzazione da 
										rilasciarsi dal Comune previa stipula di 
										apposita convenzione che individua e 
										regola: 
										- i soggetti che possono utilizzare la 
										struttura; 
										- il tipo dei servizi forniti in 
										rapporto alle finalità cui la struttura 
										è destinata;- le tariffe e le modalità 
										di determinazione delle stesse; 
										- l' eventuale durata minima e massima 
										della permanenza degli ospiti; 
										- il numero dei posti letto negli 
										ostelli per la gioventù da riservare ai 
										giovani in transito; 
										- il regolamento interno per l' uso 
										della struttura; 
										- il tipo di gestione che deve in ogni 
										caso garantire l'uso delle strutture e 
										la misura congrua dei prezzi,in rapporto 
										alle finalità per cui è autorizzato il 
										complesso, da accertarsi anche mediante 
										l' eventuale presentazione di statuti e 
										bilanci; 
										- le modalità ed i limiti di 
										utilizzazione per i diversi scopi 
										ricettivi degli ostelli per la gioventù 
										in periodi in cui non sono occupati 
										dall' utenza giovanile; 
										- i periodi di apertura. 
										L'autorizzazione all' esercizio può 
										comprendere la somministrazione di cibi 
										e bevande limitatamente alle persone 
										alloggiate e alle altre persone che 
										possono utilizzare la struttura in 
										conformità alle finalità sociali cui la 
										stessa è destinata e nei limiti 
										stabiliti dalla convenzione stipulata 
										con il Comune.Con distinta 
										autorizzazione potrà altresì essere 
										consentita,sempre limitatamente alle 
										persone alloggiate,la somministrazione 
										di bevande superalcooliche. 
										 
										
										
										ARTICOLO 5 Ostelli per la gioventù 
										gestiti in forma imprenditoriale. 
										Obblighi amministrativi  
										Le attività 
										ricettive negli ostelli per la 
										gioventù svolte in forma imprenditoriale 
										devono possedere i requisiti tecnici e 
										igienico - sanitari di cui al precedente 
										art. 3. L' esercizio in forma 
										imprenditoriale dell'attività è soggetto 
										ad autorizzazione da rilasciarsi dal 
										Comune,previa stipula di apposita 
										convenzione che individua e regola: 
										- i soggetti che possono utilizzare la 
										struttura; 
										- il tipo dei servizi forniti in 
										rapporto alle finalità cui la struttura 
										è destinata; 
										- l' eventuale durata minima e massima 
										per la permanenza degli ospiti; 
										- i periodi di apertura.L' 
										autorizzazione all' esercizio può 
										comprendere la somministrazione di cibi 
										e bevande limitatamente alle persone 
										alloggiate. Con distinta autorizzazione 
										potrà altresì essere consentita, sempre 
										limitatamente alle persone alloggiate, 
										la somministrazione di bevande 
										superalcooliche. 
										 
										
										
										TITOLO III Rifugi alpini, rifugi 
										escursionistici e bivacchi 
										 
										
										
										ARTICOLO 6 Definizione e caratteristiche  
										Sono rifugi alpini 
										i locali idonei ad offrire ospitalità e 
										ristoro ad alpinisti in zone isolate di 
										montagna ubicate in luoghi favorevoli ad 
										ascensioni ed escursioni, raggiungibili 
										attraverso mulattiere, sentieri o altre 
										strade . I rifugi alpini possono essere 
										gestiti da enti pubblici e da enti e 
										associazioni operanti nel settore 
										dell'alpinismo e dell'escursionismo, 
										nonchè da privati. Nel caso di gestione 
										pubblica, la stessa deve essere 
										effettuata a mezzo di rappresentante o 
										tramite appalto a gestore; tale obbligo 
										non sussiste qualora si tratti di rifugi 
										senza custode. Sono rifugi 
										escursionistici o rifugi albergo le 
										strutture gestite da enti o associazioni 
										senza scopo di lucro,statutariamente 
										operanti nel settore dell' alpinismo e 
										dell' escursionismo, idonee ad offrire 
										ospitalità ad alpinisti ed escursionisti 
										in zone montane di altitudine non 
										inferiore a m. 700 servite da strade o 
										da mezzi di trasporto ordinari anche in 
										prossimità di centri abitati. I rifugi 
										escursionistici devono essere gestiti a 
										mezzo di rappresentante o tramite 
										appalto a gestore, previa stipula di 
										apposita convenzione approvata dal 
										Comune che garantisca le finalità d'uso. 
										Sono altresì assoggettate alla normativa 
										dei rifugi escursionistici le strutture 
										ricettive riservate a coloro che a piedi 
										percorrono itinerari escursionistici 
										anche se poste ad altitudine inferiore a 
										m. 700. 
										 
										
										
										ARTICOLO 7 Requisiti tecnici e igienico 
										– sanitari  
										I rifugi alpini 
										devono possedere requisiti idonei per il 
										ricovero ed il pernottamento degli 
										ospiti.In particolare dovranno disporre 
										di: 
										a) servizio di cucina o attrezzatura per 
										cucina comune; 
										b) spazio attrezzato per la 
										somministrazione ed il consumo di 
										alimenti e bevande; 
										c) spazio attrezzato per il 
										pernottamento; 
										d) alloggiamento riservato per il 
										gestore qualora trattisi di rifugio 
										custodito; 
										e) attrezzature di pronto soccorso 
										(cassetta pronto soccorso, barelle, 
										slitte, corde ed altre attrezzature 
										utili). Qualora vi sia la possibilità , 
										i servizi di cui ai punti precedenti, 
										dovranno essere posti in locali separati.Il 
										rifugio dovrà disporre di locali di 
										fortuna sempre aperti e di servizi 
										igienico - sanitari. I rifugi 
										escursionistici devono possedere i 
										requisiti strutturali ed igienico - 
										sanitari previsti per le case per ferie 
										ad eccezione di quelli indicati ai punti 
										e) ed i) del precedente art. 3. I rifugi 
										escursionistici devono essere dotati di 
										un locale comune utilizzabile anche per 
										la somministrazione ed il consumo di 
										alimenti e bevande. 
										 
										
										
										ARTICOLO 8 Bivacchi fissi  
										I locali di alta 
										montagna e di difficile 
										accesso,allestiti con un minimo di 
										attrezzature per il riparo degli 
										alpinisti sono denominati bivacchi fissi.Chiunque 
										intenda attivare un bivacco fisso deve 
										darne comunicazione al Comune competente 
										per territorio. 
										 
										
										
										ARTICOLO 9 Obblighi amministrativi per 
										lo svolgimento dell' attività  
										L' esercizio dell' 
										attività dei rifugi alpini ed 
										escursionistici è soggetto ad 
										autorizzazione da rilasciarsi dal 
										Comune, previo accertamento della 
										rispondenza della struttura alle norme 
										della presente legge. La domanda di 
										autorizzazione deve, in 
										particolare,indicare: altitudine della 
										località , tipo di costruzione,vie di 
										accesso, capacità ricettiva (posti 
										letto, wc, lavabi,) periodi di apertura, 
										tariffe per il vitto ed il pernottamento.Alla 
										domanda dovrà essere allegato un 
										progetto(prospetto esterno, planimetrie 
										e sezione) e relazione tecnico - 
										descrittiva del fabbricato. Qualora 
										trattisi di rifugi con custodia, l'Ente 
										o il privato proprietari del rifugio, 
										all'atto della richiesta di apertura, 
										deve indicare il nominativo del custode 
										o del gestore che deve sottoscrivere la 
										domanda per accettazione. Il Comune 
										accerterà che trattasi di persone di 
										sana e robusta costituzione fisica, di 
										buona condotta morale e civile, nonchè - 
										mediante attestazione del Corpo 
										Nazionale del Soccorso Alpino - che 
										abbiano conoscenza della zona, delle vie 
										di accesso al rifugio,ai rifugi 
										limitrofi e ai posti di soccorso più 
										vicini,nonchè delle nozioni necessarie 
										per un primo intervento di soccorso. Si 
										prescinde dall' accertamento di cui al 
										comma precedente qualora il custode 
										proposto sia titolare di licenza di 
										guida alpina o portatore alpino. 
										 
										
										
										TITOLO IV Esercizi di affittacamere 
										 
										
										
										ARTICOLO 10 Definizione e 
										caratteristiche  
										Sono esercizi di 
										affittacamere le strutture composte da 
										non più di sei camere per clienti con 
										una capacità ricettiva non superiore a 
										12 posti letto ubicate in non più di due 
										appartamenti ammobiliati in uno stesso 
										stabile, nelle quali sono forniti 
										alloggio e,eventualmente, servizi 
										complementari. Gli affittacamere possono 
										somministrare, limitatamente alle 
										persone alloggiate, alimenti e bevande. 
										Gli affittacamere devono assicurare - 
										avvalendosi,di regola, della normale 
										organizzazione familiare -i seguenti 
										servizi minimi compresi nel prezzo della 
										camera: 
										a) pulizia dei locali ad ogni cambio di 
										cliente ed almeno una volta alla 
										settimana; 
										b) cambio della biancheria ad ogni 
										cambio di cliente e almeno una volta 
										alla settimana; 
										c) fornitura di energia elettrica, acqua 
										e riscaldamento. 
										 
										
										
										ARTICOLO 11 Requisiti tecnici e igienico 
										– sanitari  
										I locali destinati 
										all' esercizio di affittacamere devono 
										possedere i requisiti strutturali e 
										igienico - edilizi previsti per i locali 
										di abitazione dal regolamento igienico 
										-edilizio comunale.Per le camere a più 
										di due letti la cubatura e la superficie 
										minima sono quelle risultanti dalle 
										misure stabilite per le camere a due 
										letti aumentate, per ogni letto in più , 
										di un numero rispettivamente di metri 
										cubi o quadrati pari alla differenza di 
										cubatura e superficie tra le camere ad 
										uno e quelle a due letti,come previsto 
										dall' art. 1 del DPR 30 dicembre1970, n. 
										1437. Resta fermo che, in ogni caso, la 
										capacità ricettiva complessiva dell' 
										esercizio non può superare i 12 posti 
										letto.Alle camere da letto destinate 
										agli ospiti, si deve poter accedere 
										comodamente e senza dover attraversare 
										le camere da letto o i servizi destinati 
										alla famiglia o ad altro ospite. Gli 
										appartamenti utilizzati devono essere 
										dotati di un servizio igienico - 
										sanitario - completo di wc con cacciata 
										d' acqua, lavabo, vasca da bagno o 
										doccia, specchio- ogni 10 persone o 
										frazione di 10 superiore a 2, comprese 
										le persone appartenenti al nucleo 
										familiare e conviventi. Per le camere da 
										letto, l' arredamento minimo deve essere 
										costituito da letto, sedia o sgabello 
										per persona,e da armadio e cestino 
										rifiuti ed un tavolo. 
										 
										
										
										ARTICOLO 12 Obblighi amministrativi per 
										lo svolgimento dell' attività  
										Chi intende 
										esercitare l' attività di affittacamere 
										deve farne preventiva dichiarazione al 
										Comune che,ove sussistano i requisiti 
										previsti, prende atto della 
										dichiarazione stessa, provvedendo all' 
										iscrizione in apposito elenco.La 
										dichiarazione deve indicare:- generalità 
										del dichiarante;- numero e ubicazione 
										dei vani destinati all' 
										attività ricettiva;- numero dei posti 
										letto;- servizi igienici a disposizione 
										degli ospiti;- servizi accessori 
										offerti;- periodi in cui viene data 
										ospitalità ;- prezzi massimi che si 
										intendono praticare per ogni servizio o 
										prestazione. 
										 
										
										
										TITOLO V Case e appartamenti per 
										vacanze 
										 
										
										
										ARTICOLO 13 Definizione e 
										caratteristiche  
										Sono case e 
										appartamenti per vacanze le 
										unità abitative composte da uno o più 
										locali arredati e dotate di servizi 
										igienici e di cucina autonoma gestite 
										unitariamente in forma imprenditoriale 
										per l'affitto ai turisti, senza offerta 
										di servizi centralizzati, nel corso di 
										una o più stagioni con contratti aventi 
										validità non superiore a tre mesi 
										consecutivi. Nella gestione delle case e 
										appartamenti per vacanze devono essere 
										assicurati i seguenti servizi essenziali 
										per il soggiorno degli ospiti:- pulizia 
										delle unità abitative ad ogni cambio di 
										cliente e almeno una volta alla 
										settimana; 
										- fornitura di biancheria pulita ad ogni 
										cambio cliente e cambio di biancheria a 
										richiesta; 
										- fornitura di energia elettrica, acqua, 
										gas, riscaldamento; 
										- assistenza di manutenzione delle unità 
										abitative e di riparazione e 
										sostituzione di arredi, corredi e 
										dotazioni deteriorate; 
										- recapito e ricevimento ospiti. Nelle 
										singole unità abitative possono essere 
										inoltre forniti i servizi di telefono, 
										radio - televisione e filodiffusione.  
										La gestione di case e appartamenti per 
										vacanze non può comunque comprendere la 
										somministrazione di cibi e bevande e 
										l'offerta di altri servizi centralizzati 
										caratteristici delle aziende 
										alberghiere. Agli effetti della presente 
										legge si considera gestione di case e 
										appartamenti per vacanze la gestione non 
										occasionale e organizzata di tre o più 
										case o appartamenti ad uso turistico. 
										 
										
										
										ARTICOLO 14 Requisiti tecnici e igienico 
										– sanitari  
										Le case e 
										appartamenti gestiti per la cessione in 
										uso ai turisti, secondo le modalità di 
										cui all' articolo precedente, devono 
										possedere gli ordinari requisiti 
										igienico - edilizi previsti dalle norme 
										statali in materia di edilizia 
										residenziale e dai regolamenti comunali 
										peri locali di abitazione. L'utilizzo di 
										case e appartamenti, secondo le 
										modalità previste dal presente titolo, 
										non comporta modifica di destinazione d' 
										uso dei medesimi ai fini urbanistici. 
										 
										
										
										ARTICOLO 15 Obblighi amministrativi per 
										lo svolgimento dell' attività  
										Chi intende 
										gestire case e appartamenti per 
										vacanze,secondo le modalità di cui all' 
										art. 13, deve richiedere preventiva 
										autorizzazione al Comune in cui si 
										svolge l' attività , indicando: 
										- generalità o denominazione del 
										richiedente; 
										- generalità del rappresentante locale 
										nella gestione qualora il richiedente 
										intenda avvalersene;- periodi di 
										esercizio dell' attività ; 
										- caratteristiche e modalità di 
										prestazione dei servizi; 
										- ubicazione e caratteristiche delle 
										case e appartamenti che vengono gestiti. 
										Il titolare dell' autorizzazione a 
										gestire case e appartamenti per vacanze 
										è inoltre tenuto a comunicare 
										preventivamente al Comune di ogni 
										variazione del numero e delle 
										caratteristiche delle case e degli 
										appartamenti di cui dispone per la 
										gestione. I titolari o gestori della 
										suddetta attività ricettiva sono tenuti 
										a iscriversi alla sezione speciale del 
										registro degli esercenti il commercio 
										prevista dall' art. 5 della legge 27 
										maggio 1983, n. 217. 
										 
										
										
										TITOLO VI Norme comuni 
										 
										
										
										ARTICOLO 16 Accertamento dei requisiti  
										Il Comune provvede 
										al rilascio dell' autorizzazione o alla 
										presa d' atto per le attività ricettive 
										di cui alla presente legge dopo aver 
										accertato che sussistono i requisiti 
										strutturali, nonchè i requisiti 
										soggettivi, del titolare e degli 
										eventuali rappresentanti, previsti dagli 
										artt. 11 e 12 del TULPS approvato con 
										regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 
										773. L'accertamento dei requisiti 
										strutturali può essere effettuato sulla 
										base delle indicazioni contenute nella 
										domanda o dichiarazione, o chiedendo 
										ulteriori documenti o effettuando 
										sopralluoghi. 
										 
										
										
										ARTICOLO 17 Rinnovi e dichiarazioni 
										annuali  
										L'autorizzazione, 
										anche per i complessi ad 
										attività stagionale, viene rinnovata 
										annualmente, a presentazione di domanda, 
										di norma mediante vidimazione sull'atto 
										originale, previo pagamento delle tasse 
										di concessione e delle tasse 
										eventualmente dovute a qualsiasi titolo.Analogamente 
										si procede per le attività soggette a 
										dichiarazione. 
										 
										
										
										ARTICOLO 18 Diffida, sospensione, revoca 
										e cessazione  
										L' autorizzazione 
										ad esercitare le attività ricettive di 
										cui alla presente legge può essere 
										revocata dal Comune in ogni tempo 
										venendo meno alcuno dei requisiti per il 
										rilascio, o quando l' attività sia 
										ritenuta dannosa o contraria agli scopi 
										per cui viene autorizzata oppure per 
										motivi di pubblica sicurezza. Nei casi 
										di irregolarità minori il Comune può 
										procedere alla diffida o alla 
										sospensione temporanea 
										dell'autorizzazione. Analogamente a 
										quanto previsto dai commi precedenti il 
										Comune procede a diffidare e a vietare 
										temporaneamente o definitivamente le 
										attività soggette a dichiarazione. Il 
										titolare di una delle strutture 
										ricettive disciplinate dalla presente 
										legge che intende procedere alla 
										sospensione temporanea o alla cessazione 
										dell' attività deve darne preventivo e, 
										qualora ciò non fosse 
										possibile,contestuale avviso al Comune.Il 
										periodo di sospensione temporanea 
										dell'attività non può essere superiore a 
										6 mesi, prorogabili dal Comune, per 
										fondati motivi, di altri 6 mesi: decorso 
										tale termine l' attività si intende 
										definitivamente cessata. 
										 
										
										
										ARTICOLO 19 Comunicazione dei 
										provvedimenti  
										Il Comune dà 
										immediata comunicazione alla Regione,o 
										all' Ente da essa delegato, del rilascio 
										delle autorizzazioni e delle prese d' 
										atto per le attività ricettive di cui 
										alla presente legge, nonchè delle 
										diffide,sospensioni revoche e cessazioni.Il 
										Comune è tenuto altresì a trasmettere 
										alla Regione riepiloghi annuali delle 
										strutture ricettive inattività . 
										 
										
										
										ARTICOLO 20 Denuncia e pubblicità dei 
										prezzi 
										I prezzi delle 
										strutture ricettive gestite dalle 
										imprese turistiche di cui alla presente 
										legge devono essere denunciati alla 
										Provincia; a tali prezzi si applica il 
										regime previsto dalla vigente 
										legislazione per i prezzi degli 
										alberghi. I prezzi dei servizi delle 
										strutture ricettive di cui agli artt. 2, 
										6 e 8 della presente legge devono essere 
										denunciati al Comune entro il 31 
										dicembre dell' anno precedente a quello 
										cui si riferiscono, o prima della 
										apertura della struttura nel caso di 
										apertura stagionale;il Comune per 
										motivate ragioni può richiedere la 
										riduzione dei prezzi denunciati, 
										subordinando all'accettazione della 
										riduzione l' autorizzazione a continuare 
										l'attività . La mancata denuncia dei 
										prezzi entro le date previste comporta 
										l' obbligo dell' applicazione degli 
										ultimi prezzi regolarmente denunciati.Le 
										tabelle e i cartellini con l' 
										indicazione dei prezzi praticati devono 
										essere esposti in modo ben visibile nel 
										locale di ricevimento degli ospiti e in 
										ciascuna camera o unità abitativa. 
										 
										
										
										ARTICOLO 21 Funzioni di vigilanza e 
										controllo  
										Ferme restando le 
										competenze dell' Autorità di Pubblica 
										Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di 
										controllo sull' osservanza delle 
										disposizioni della presente legge sono 
										esercitate dal Comune. 
										 
										
										
										ARTICOLO 22 Classificazione e 
										comparazione a fini tributari  
										Gli alloggi 
										utilizzati per l' esercizio di 
										affittacamere o per la gestione di case 
										e appartamenti per vacanze,sono 
										classificati dal Comune ai fini della 
										comparazione alle categorie previste dal 
										regio decreto legge24 novembre 1938, n. 
										1926, in quattro categorie sulla base 
										della tabella di classificazione 
										allegata alla presente legge (allegato 
										A).Le case per ferie, gli ostelli per la 
										gioventù sono classificati fra gli 
										alloggi di IV categoria. 
										 
										
										
										ARTICOLO 23 Uso occasionale di immobili 
										a fini ricettivi  
										L' uso occasionale 
										e per periodi non superiori ai60 giorni, 
										da parte di soggetti pubblici o delle 
										associazioni del tempo libero senza 
										finalità di lucro, di immobili non 
										destinati abitualmente a ricettività 
										collettiva,è consentito in deroga alle 
										disposizioni di cui  alla presente 
										legge, previo nulla - osta del Comune.Il 
										Comune concede il nulla - osta 
										limitatamente al periodo di utilizzo 
										dopo aver accertato le finalità sociali 
										dell' iniziativa e la presenza dei 
										requisiti igienico -sanitari e di 
										sicurezza in relazione al numero degli 
										utenti e al tipo di attività. 
										 
										
										
										ARTICOLO 24 Osservanza di norme statali 
										e regionali  
										E' fatta salva l' 
										osservanza delle altre norme statali e 
										regionali che regolano l' esercizio 
										dell' attività ricettiva,in quanto 
										applicabili alle attività disciplinate 
										dalla presente legge, e in particolare 
										delle norme riguardanti la pubblica 
										sicurezza, la prevenzione incendi e 
										infortuni, la tutela igienico - 
										sanitaria e l' uso e tutela del suolo. 
										 
										
										
										ARTICOLO 25 Disposizioni transitorie e 
										finali  
										Entro un biennio 
										dalla data di entrata in vigore della 
										presente legge le case per ferie, gli 
										ostelli per la gioventù , i rifugi 
										alpini e gli esercizi di affittacamere 
										già operanti devono essere adeguati, per 
										poter continuare l'attività , ai 
										requisiti della presente legge; in tale 
										periodo possono essere rinnovate le 
										autorizzazioni di esercizio sempre che 
										sussistano i requisiti previsti dalla 
										legislazione che disciplinava 
										precedentemente le singole attività 
										.Fatto salvo quanto disposto dal 
										precedente comma,a decorrere dalla data 
										di entrata in vigore della presente 
										legge, non si applicano più nella 
										Regione Toscana le disposizioni della 
										legge 16 giugno 1939,n. 1111 << 
										Disciplina degli affittacamere >>, del 
										DPR4 agosto 1957, n. 918 << Approvazione 
										del testo organico delle norme sulla 
										disciplina dei rifugi alpini >> e della 
										legge 21 marzo 1958, n. 326 << 
										Disciplina dei complessi complementari a 
										carattere turistico - sociale >>. 
										 
										
										
										ARTICOLO 26 Sanzioni  
										Chiunque fa 
										funzionare una delle strutture ricettive 
										disciplinate dalla presente legge 
										sprovvisto dell' autorizzazione,ove 
										richiesta, o comunque trasgredisce alle 
										disposizioni di cui all' art. 27, è 
										soggetto alla sanzione amministrativa 
										del pagamento della somma daL. 1.000.000 
										a L. 3.000.000. Chiunque fa funzionare 
										una delle strutture ricettive 
										disciplinate dalla presente legge senza 
										averne fatta preventiva dichiarazione, 
										ove richiesta, o comunque trasgredisce 
										alle disposizioni di cui all' art. 27, è 
										soggetto alla sanzione amministrativa 
										del pagamento della somma da L. 500.000 
										a L. 1.500.000.La violazione di quanto 
										previsto dall' art. 5 della presente 
										legge comporta la sanzione 
										amministrativa del pagamento della somma 
										da lire 300.000 a lire900.000. L' omessa 
										esposizione di tabelle e cartellini 
										prezzi comporta la sanzione 
										amministrativa del pagamento a L. 50.000 
										a L. 150.000.L' applicazione di prezzi 
										superiori a quelli denunciati comporta, 
										fatto salvo quanto disposto dalla 
										normativa statale in materia di prezzi, 
										la sanzione amministrativa del pagamento 
										della somma da L. 150.000a L. 450.000.Il 
										superamento della capacità ricettiva 
										consentita,fatto salvo il caso di stato 
										di necessità per i rifugi 
										alpini,comporta la sanzione 
										amministrativa del pagamento della somma 
										da L. 200.000 a L. 600.000.In caso di 
										recidiva le sanzioni previste ai commi 
										precedenti sono raddoppiate e nei casi 
										più gravi può procedersi alla 
										sospensione dell' attività o alla revoca 
										dell'autorizzazione.Resta ferma l' 
										applicazione delle disposizioni del 
										Codice Penale, ove le violazioni 
										costituiscano reato. 
										 
										
										
										ARTICOLO 27 Accertamento delle 
										violazioni e irrogazione delle sanzioni 
										L' accertamento 
										delle violazioni e la irrogazione delle 
										sanzioni di cui alla presente legge sono 
										effettuati secondo le procedure di cui 
										alla legge 24 novembre1981, n. 689. I 
										proventi delle sanzioni previste dall' 
										art. 25 della presente legge sono 
										devoluti al Comune che ha accertatola 
										violazione.
										 
										
										La 
										presente legge è pubblicata sul 
										Bollettino Ufficiale della Regione.  
										E' fatto obbligo a chiunque spetta di 
										osservarla e farla osservare come legge 
										della Regione Toscana. Firenze, 10 
										gennaio 1987 
										 La presente legge è stata approvata dal 
										Consiglio Regionale il 2 dicembre 1986 
										ed è promulgata per decorrenza dei 
										termini ai sensi dell' art. 27 dello 
										Statuto e dell' articolo 127 della 
										Costituzione. 
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