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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN FRIULI VENEZIA GIULIA
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Friuli Venezia Giulia 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										26 DEL 28-06-1994
										 
										Disciplina dell'Agriturismo 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 Finalità  
										1. La Regione 
										Friuli - Venezia Giulia, in armonia con 
										gli indirizzi di politica agricola dell' 
										Unione europea, del piano agricolo 
										nazionale e del piano regionale di 
										sviluppo,promuove, sostiene e disciplina 
										nel proprio territorio l'attività 
										agrituristica dello scopo di: 
										a) agevolare la permanenza dei 
										produttori agro - silvo -pastorali ed 
										acquacoltori, singoli e associati, nelle 
										zone rurali; 
										b) salvaguardare, tutelare e valorizzare 
										il patrimonio naturale di edilizio di 
										architettura rurale spontanea; 
										c) valorizzare i prodotti tipici locali, 
										con particolare riguardo ai prodotti 
										biologici; 
										d) offrire nuove diversificate 
										opportunità di impiego del tempo libero 
										in ambiente rurale; 
										e) consentire l' esercizio nelle aziende 
										agro - silvo – pastorali e di 
										acquacoltura di attività economiche 
										integrate con quelle agricole; 
										f) sviluppare in forma di turismo, in 
										particolare quello sociale e giovanile, 
										che consenta una migliore conoscenza 
										dell' ambiente, degli usi e tradizioni 
										rurali; 
										g) favorire l' attenzione alle risorse 
										ambientali del territorio rurale. 
										 
										  
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizioni 
										1. Per le attività 
										agrituristiche s' intendono le attività 
										di ricezione ed ospitalità esercitate 
										dagli imprenditori agricoli nei limiti 
										dell' articolo 2135 del codice civile, 
										iscritti nel Registro di cui all' 
										articolo 4 della legge regionale10 
										gennaio 1996, n. 6, e dai familiari di 
										cui all' articolo230 bis del codice 
										civile, attraverso l' utilizzazione 
										della propria azienda, in rapporto di 
										connessione e complementarietà rispetto 
										all' attività di coltivazione del 
										fondo,di silvicoltura, di allevamento 
										del bestiame e di acquacoltura,che 
										devono comunque rimanere principali. 
										2. Il carattere di principalità dell' 
										attività di coltivazione del fondo, di 
										silvicoltura, di allevamento del 
										bestiame e di acquacoltura rispetto a 
										quella agrituristica si intende 
										realizzato quando in quest' ultima 
										vengono utilizzati spazi aziendali e 
										prodotti derivanti prevalentemente 
										dall'attività dell' azienda agricola ed 
										il tempo – lavoro impiegato nell' 
										attività agricola è superiore a quello 
										impiegato nell' attività agrituristica. 
										3. Nell' esercizio dell' agriturismo 
										almeno l' 85 percento del valore annuo 
										della maniera prima utilizzata perla 
										somministrazione di pasti e bevande, con 
										esclusione dei prodotti necessari alla 
										preparazione degli alimenti, deve essere 
										di produzione aziendale o acquistata da 
										altri produttori agricoli singoli od 
										associati della regione Friuli - Venezia 
										Giulia, sempre ché di provenienza 
										regionale.  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										4. Nel rispetto di quanto previsto dal 
										comma 3, con il regolamento di 
										esecuzione di cui all' articolo 5 
										vengono fissati: 
										a) il rapporto tra la materia prima di 
										produzione aziendale, utilizzata per la 
										somministrazione di pasti e bevande, e 
										la materia prima acquistata da altri 
										produttori agricoli, di provenienza 
										regionale; 
										b) le percentuali differenziate, anche 
										non prevalenti in deroga al comma 2, di 
										utilizzo dei prodotti derivanti 
										dall'attività dell' azienda agricola da 
										applicarsi alle aziende agrituristiche 
										ubicate nella provincia di Trieste, 
										nelle aree svantaggiate ai sensi della 
										Direttiva 75/268/ CEE ad una altitudine 
										superiore ai 300 m/slm, nelle zone a 
										parco o riserva naturale, nelle aree di 
										rilevante interesse ambientale, parchi 
										comunali e intercomunali e aree contigue 
										definite nei piani di conservazione e 
										sviluppo. 
										5. Lo svolgimento di attività 
										agrituristica, nel rispetto delle norme 
										di cui alla presente legge, non 
										costituisce distrazione dalla 
										destinazione agricola dei fondi e degli 
										edifici interessati. 
										6. Rientrano nell' attività 
										agrituristica: 
										a) l' ospitalità per soggiorno, in 
										appositi locali aziendali a ciò adibiti; 
										b) l' accoglimento in spazi aperti 
										destinati allo sosta dei campeggiatori o 
										di turisti muniti di altri mezzi di 
										pernottamento autonomi e mobili; 
										c) la somministrazione di pasti e di 
										bevande, compresigli alcolici e 
										superalcolici, tipici della regione, 
										ricavati prevalentemente da prodotti 
										aziendali ottenuti attraverso 
										lavorazioni interne o esterne all' 
										azienda; 
										d) l' organizzazione di attività 
										ricreative di tipo sportivo e culturale, 
										nonchè di iniziative espositive dedicate 
										alle testimonianze del mondo rurale; 
										e) l' organizzazione di attività 
										escursionistiche con veicoli tipici in 
										ambito rurale e con mezzi nautici tipici 
										in ambito fluviale e lagunare; 
										f) la vendita dei prodotti dell' azienda 
										agricola se svolta nei locali adibiti 
										all' attività agrituristica; 
										g) l' organizzazione dell' attività 
										agrituristico – venatoria che verrà 
										regolamentata con la legge regionale di 
										adeguamento ai principi della legge 11 
										febbraio 1992, nº157, se collegata all' 
										attività di cui alle lettere a) e b). 
										7. Sono considerati prodotti aziendali 
										quelli ottenuti e lavorati dall' azienda 
										agricola, nonchè quelli ricavati da 
										materie prime dell' azienda agricola 
										attraverso lavorazioniesterne. 
										8. L' attività di vendita da parte dei 
										produttori agricoli dei propri prodotti, 
										se svolta disgiuntamente dalle attività 
										di cui alle lettere a), b), c) del comma 
										6, rimane soggetta esclusivamente alle 
										legislazione che specificatamente la 
										riguarda.   
										  
										
										
										ARTICOLO 3 Esercizio dell' agriturismo 
										1. Per lo 
										svolgimento delle attività 
										agrituristiche può essere impiegato 
										esclusivamente personale partecipante 
										all' impresa familiare, ai sensi dell' 
										articolo 230 bis del codice civile, 
										nonché personale dipendente normalmente 
										impiegato nell' attività di conduzione 
										del fondo. 
										2. L' attività di somministrazione 
										effettuata con contratto di associazione 
										in partecipazione non può essere 
										considerata agriturismo e resta 
										assoggettata alla normativanazionale. 
										3. L' imprenditore agricolo non può 
										esercitare l' attività agrituristica di 
										ristorazione in più di due sedi nella 
										stessa provincia. In presenza di 
										comprovati motivi, il dirigente 
										competente ai sensi della legge 
										regionale 27marzo 1996, n. 18 può 
										autorizzare l' esercizio dell' 
										attività agrituristica anche in più di 
										due sedi nella stessa provincia.  
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 4 Edifici destinati 
										all'agriturismo 
										1. Possono essere 
										utilizzati per attività agrituristiche 
										gli edifici o parti di essi siti sul 
										fondo, nonché locali o edifici rurali 
										siti in zone residenziali e utilizzati 
										direttamente,alla data di presentazione 
										della domanda, da almeno tre anni dall' 
										imprenditore agricolo in rapporto di 
										connessione con l' attività agricola. 
										2. Per le opere di restauro, risanamento 
										conservativo e ristrutturazione su 
										edifici destinati all' attività 
										agrituristica di cui al comma 1 trovano 
										applicazione gli articoli5 e 7 della 
										legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e 
										successive modificazioni e integrazioni, 
										anche se tali edifici non sono compresi 
										nelle zone A, eventualmente in deroga 
										alle norme urbanistico - edilizie e 
										regolamentarivigenti. 
										3. Le modifiche di destinazione d' uso 
										di immobili da adibire ad attività 
										agrituristiche ubicati in zone non 
										agricole non comportano l' applicazione 
										degli standard urbanistici previsti 
										dalla zonizzazione. 
										4. Per le modificazioni di destinazione 
										d' uso di cui al comma 3 trova 
										applicazione l' articolo 94, comma 
										1,lettera a), della legge regionale 19 
										novembre 1991, n. 52. 
										5. La destinazione agrituristica dei 
										locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere 
										mantenuta per almeno dieci anni 
										dall'avvio dell' attività stessa, pena 
										il versamento degli oneri non pagati 
										maggiorati degli interessi di legge. 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 5 Regolamento regionale 
										1. Con decreto del 
										Presidente della Giunta regionale,su 
										conforme deliberazione della Giunta 
										medesima,su proposta dell' Assessore 
										all' agricoltura, sentite la Commissione 
										consiliare competente e le 
										organizzazioni agrituristiche 
										maggiormente rappresentative a livello 
										regionale,è approvato il regolamento di 
										esecuzione della presente legge, entro 
										novanta giorni dall' entrata in vigore 
										della medesima e viene pubblicato sul 
										Bollettino Ufficiale della Regione entro 
										trenta giorni dalla sua approvazione. 
										2. Con il suddetto regolamento sono 
										fissati il numero massimo di posti 
										letto, di coperti e di posti di 
										campeggio,limiti temporali di apertura, 
										norme di carattere igienico - sanitario, 
										criteri e modalità per la 
										classificazione delle aziende 
										agrituristiche nonché ogni altra 
										disposizione necessaria per dare 
										esecuzione alla presente legge.  
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 6 Norme igienico - sanitarie 
										1. I locali 
										destinati all' utilizzazione 
										agrituristica devono possedere i 
										requisiti igienico - sanitari previsti 
										dai regolamenti edilizi comunali per le 
										civili abitazioni. 
										2. I locali adibiti a punto ristoro 
										agrituristico sono soggetti alle 
										disposizioni di cui alla legge 30 aprile 
										1962,n. 283 e successive modificazioni 
										ed integrazioni, e al regolamento 
										regionale di cui all' articolo 5. 
										3. Negli spazi destinati ai 
										campeggiatori vengono assicurati i 
										servizi igienico - sanitari, la 
										fornitura di acqua potabile e di energia 
										elettrica, la raccolta e l' asporto di 
										rifiuti solidi. 
										4. Ai fini dei requisiti igienico - 
										sanitari, gli edifici delle malghe 
										destinati all' ospitalità vengono 
										equiparati ai rifugi escursionistici. 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 7 Elenco degli operatori 
										agrituristici 
										1. E' istituito 
										presso le commissioni provinciali perla 
										tenuta del Registro degli imprenditori 
										agricoli di cui all'articolo 4 della 
										legge regionale 6/ 1996, l' elenco 
										provinciale degli operatori 
										agrituristici, di seguito denominato 
										elenco. 
										2. L' iscrizione nell' elenco 
										costituisce condizione necessaria per il 
										rilascio dell' autorizzazione comunale 
										di cui all'articolo 9. 
										3. Possono far domanda di iscrizione 
										nell' elenco i soggetti di cui al comma 
										1 dell' articolo 2, nonché gli organismi 
										associativi con finalità economiche 
										costituiti da allevatori conduttori di 
										pascoli e di malghe. 
										4. L' iscrizione nell' elenco è negata 
										nei casi previsti dall'articolo 6 della 
										legge 5 dicembre 1985, n. 730.  
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 8 Iscrizione e cancellazione 
										nell' elenco 
										1. Le domande di 
										iscrizione nell' elenco sono presentate 
										alla Commissione provinciale per la 
										tenuta del Registro degli imprenditori 
										agricoli, di cui all' articolo 5della 
										legge regionale 6/ 1996, corredate della 
										documentazione attestante il possesso 
										dei requisiti di cui all' articolo7, 
										della descrizione dettagliata delle 
										caratteristiche dell'azienda e dell' 
										attività che il richiedente intende 
										svolgere,anche con riferimenti ai commi 
										2 e 4 dell' articolo2, nonché all' 
										attestazione di frequenza professionale 
										di almeno novanta ore di formazione 
										professionale per operatori 
										agrituristici, ovvero dell' impegno alla 
										frequenza del medesimo entro un anno 
										dall' iscrizione nell' elenco. 
										2. Per gli imprenditori agricoli diversi 
										dalle persone fisiche l' attestazione 
										riguarda il preposto alla conduzione 
										dell' azienda agricola. 
										3. Ai fini dell' iscrizione nell' elenco 
										non sono obbligatori l'attestazione o l' 
										impegno di frequenza al corso di 
										formazione professionale quando il 
										richiedente risulti in possesso di 
										diploma universitario o di istruzione 
										secondaria superiore che offra 
										conoscenze equivalenti a quelle fornite 
										dal corso stesso. 
										4. Per l' esame delle domande di 
										iscrizione nell' elenco,la Commissione 
										provinciale di cui all' articolo 5 della 
										legge regionale 6/ 1996 è integrata con 
										un rappresentante per ciascuna delle tre 
										organizzazioni agrituristiche 
										maggiormente rappresentative a livello 
										regionale, designato dalle 
										organizzazioni medesime. 
										5. La cancellazione dell' elenco è 
										disposta dalla Commissione provinciale 
										di cui all' articolo 5 della legge 
										regionale 6/ 1996, integrata ai sensi 
										del comma 4 del presente articolo, nei 
										seguenti casi: 
										a) cessazione dell' attività 
										agrituristica da parte dell'iscritto, 
										previa domanda dell' interessato o su 
										segnalazione del sindaco del COmune; 
										b) mancata richiesta di autorizzazione 
										comunale entro tre anni dalla data di 
										iscrizione nell' elenco; 
										c) mancato accoglimento motivato della 
										domanda di autorizzazione comunale o 
										revoca della medesima; 
										d) decadenza dai requisiti soggettivi di 
										cui all' articolo7; 
										e) mancata frequenza al corso di 
										formazione professionale di cui al comma 
										1. 
										6. Avverso il diniego di iscrizione o il 
										provvedimento di cancellazione dall' 
										elenco è ammesso il ricorso alla 
										commissione regionale di cui all' 
										articolo 11 della legge regionale 6/ 
										1996. 
										7. Le commissioni provinciali comunicano 
										annualmente ai Comuni, alla Direzione 
										regionale dell' agricoltura,alla 
										Direzione regionale del commercio e dei 
										turismo e all' Ente regionale per la 
										promozione e lo sviluppo dell' 
										agricoltura (ERSA), i nominativi degli 
										iscritti all'elenco.   
										  
										
										
										ARTICOLO 9 Autorizzazione comunale 
										1. Il sindaco del 
										Comune ove sono ubicati gli immobili 
										destinati all' attività agrituristica 
										provvede, ai sensi e per gli effetti 
										dell' articolo 8 della legge 730/ 1985, 
										al rilascio dell' autorizzazione per l' 
										esercizio dell' attività 
										stessa,fissandone limiti e modalità . 
										2. I soggetti interessati devono 
										presentare apposita domanda corredata 
										della seguente documentazione: 
										a) attestato di iscrizione nell' elenco 
										di cui all' articolo7; 
										b) descrizione dettagliata delle 
										attività per le quali si chiede l' 
										autorizzazione, delle caratteristiche 
										dell' azienda del personale utilizzato, 
										degli edifici e delle aree da utilizzare 
										a fini agrituristici, della capacità 
										ricettiva e dei periodi di esercizio 
										dell' attività ; 
										c) dichiarazione sostitutiva di atto di 
										notorietà riguardante l'insussistenza 
										delle condizioni previste dagli 
										articoli11 e 92 del RD 18 giugno 1931, 
										n. 773 e dall' articolo5 della legge 9 
										febbraio 1963, n. 59; 
										d) provvedimento rilasciato dall' 
										azienda per i servizi sanitari (ASS), 
										relativo all' idoneità dei locali da 
										adibire all'attività agrituristica; 
										e) autorizzazione del proprietario all' 
										utilizzazione degli immobili per 
										attività agrituristica, o copia del 
										contratto di affittanza o altro titolo 
										idoneo, qualora la domanda venga 
										presentata dal conduttore non 
										proprietario. 
										3. Il sindaco provvede sulle domande 
										entro 60 giorni dalla loro 
										presentazione. Copia dell' 
										autorizzazione è trasmessa alle 
										commissioni provinciali di cui all' 
										articolo7, alla Direzione regionale 
										dell' agricoltura, alla Direzione 
										regionale del commercio e del turismo e 
										all' ERSA. 
										4. L' autorizzazione è sostitutiva di 
										ogni altri provvedimento amministrativo. 
										5. Ai fini del rilascio dell' 
										autorizzazione, non si applicano le 
										vigenti norme regionali in materia di 
										esercizio di affittacamere.  
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 10 Obblighi degli operatori 
										agrituristici 
										1. Il soggetto 
										autorizzato allo svolgimento delle 
										attività agrituristiche deve:a) condurre 
										l' attività agrituristica nel rispetto 
										del regolamento regionale di cui all' 
										articolo 5; 
										b) esporre al pubblico l' autorizzazione 
										comunale, le tariffe e i prezzi 
										praticati, l' autorizzazione sanitaria 
										nonchè il marchio agrituristico 
										regionale; 
										c) comunicare alla Direzione regionale 
										del commercio e del turismo i prezzi 
										praticati, ai sensi dell' articolo1 
										della legge 25 agosto 1991, n. 284; 
										d) rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nell' autorizzazione comunale; 
										e) tenere un registro contenente le 
										generalità degli alloggiati, con le date 
										di arrivo e di partenza ed osservare le 
										disposizioni di cui all' articolo 109 
										del RD773/ 1931;f) comunicare al sindaco 
										ed alla competente ASS,entro 30 giorni 
										dall' evento, la cessazione o 
										sospensione dell'attività 
										agrituristica.   
										  
										
										
										ARTICOLO 11 Vigilanza 
										1. L' 
										Amministrazione regionale provvede ad 
										effettuare ispezioni e controlli nelle 
										aziende agrituristiche, alfine di 
										accertare che l' attività agrituristica 
										sia svolta in conformità alle 
										prescrizioni della presente legge e del 
										regolamento di cui all' articolo 5. 
										2. Le ispezioni ed i controlli sono 
										effettuati su ogni azienda che viene 
										iscritta nell' elenco, entro un anno 
										dall'inizio dell' attività 
										agrituristica. Annualmente sono 
										effettuati su almeno il 20 per cento 
										delle aziende agrituristiche iscritte 
										secondo le modalità previste dal 
										regolamento di cui all' articolo 5. 
										3. I titolari dell' azienda devono 
										consentire al personale incaricato delle 
										ispezioni e dei controlli il libero 
										accesso a tutte le parti dell' azienda 
										agricola utilizzate a scopo 
										agrituristico e devono fornire ogni 
										informazione e collaborazione richiesta, 
										nonché esibire documento e registri. 
										4. A conclusione di ciascuna ispezione o 
										controllo viene redatto un verbale, 
										copia del quale ' inviata al titolare 
										dell' azienda, al Comune di pertinenza e 
										alla commissione provinciale di cui all' 
										articolo 7. 
										5. Fermo restando quanto previsti dai 
										commi 1, 2,3 e 4, al sindaco compete la 
										vigilanza sul corretto utilizzo dell' 
										autorizzazione, sul permanere delle 
										condizioni per l'esercizio dell' 
										attività agrituristica e sul rispetto 
										della previsione di cui all' articolo 
										20.   
										  
										
										
										ARTICOLO 12 Sospensione e revoca dell' 
										autorizzazione comunale 
										1. L' 
										autorizzazione comunale per l' esercizio 
										dell' attività agrituristica è sospesa 
										dal sindaco, per un periodo massimo di 
										trenta giorni, per la violazione degli 
										obblighi di cui alle lettere a), c) e d) 
										del comma 1 dell' articolo10. 
										2. L' autorizzazione è revocata dal 
										sindaco qualora l'operatore 
										agrituristico: 
										a) non abbia iniziato l' attività entro 
										un anno dalla data fissata nell' 
										autorizzazione per l' inizio dell' 
										attività stessa ovvero abbia sospeso l' 
										attività da almeno un anno; 
										b) sia stato cancellato dall' elenco; 
										c) abbia subito nel corso dell' anno 
										solare due sospensioni per la violazione 
										degli obblighi di cui all' articolo10, 
										ad eccezione di quello previsto dal 
										comma 1, lettera b), del medesimo 
										articolo, per il quale l' autorizzazione 
										è revocata dopo la terza infrazione; 
										d) si verifichino i casi previsti dall' 
										articolo 6 della legge730/ 1985. 
										3. I provvedimenti motivati di 
										sospensione e di revoca sono comunicati 
										all' operatore agrituristico, alla 
										Direzione regionale dell' agricoltura, 
										alla Direzione regionale del commercio e 
										del turismo, all' ERSA ed alla 
										commissione provinciale competente per 
										territorio di cui all'articolo 7. 
										4. Il provvedimento di sospensione è 
										definitivo; avverso il provvedimento di 
										revoca l' operatore agrituristico 
										può presentare ricorso entro trenta 
										giorni al Presidente della Giunta 
										regionale, il quale decide con 
										provvedimento definitivo entro i 
										successivi sessanta giorni.  
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 13 Formazione professionale 
										1. 
										L'Amministrazione regionale direttamente 
										o attraverso l'ERSA, in collaborazione 
										con le organizzazioni agrituristiche 
										maggiormente rappresentative a livello 
										regionale,provvede all' organizzazione 
										di corsi di formazione e di 
										aggiornamento professionale per gli 
										operatori agrituristici. 
										2. Ai fini del comma 1, l' 
										Amministrazione regionale è autorizzata 
										a stipulare convenzioni con soggetti 
										idonei o con enti finanziati ai sensi 
										delle normative regionali vigenti in 
										materia di formazione professionale. 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 14 Sanzioni 
										1. Chiunque, 
										sprovvisto dell' autorizzazione comunale 
										di cui all' articolo 9, eserciti l' 
										attività agrituristica o contravvenga 
										all' utilizzo della denominazione come 
										prescritto dall' articolo 20, è soggetto 
										alla sanzione amministrativa del 
										pagamento di una somma da lire 2 milioni 
										a lire 10 milioni e alla immediata 
										cessazione dell' attività oppure dell' 
										utilizzo della denominazione. 
										2. Chiunque contravvenga alle 
										disposizioni di cui all'articolo 3 è 
										soggetto alla sanzione amministrativa 
										del pagamento della somma di lire 
										300.000. 
										3. Chiunque contravvenga alle 
										disposizioni di cui all'articolo 10, 
										comma 1, lettera b), è soggetto alle 
										sanzioni amministrative del pagamento 
										delle somme di lire100.000, 300.000 e 
										500.000 rispettivamente per la prima,la 
										seconda e la terza infrazione. 
										4. Per l' applicazione delle sanzioni si 
										osservano le disposizioni della legge 
										regionale 17 gennaio 1984, n. 1e 
										successive modificazioni ed 
										integrazioni.   
										  
										
										
										ARTICOLO 15 Servizi e promozione per l' 
										agriturismo 
										1. 
										L'Amministrazione regionale, 
										direttamente o attraverso l'ERSA, 
										promuove, in collaborazione con le 
										organizzazioni agrituristiche 
										maggiormente rappresentative a livello 
										regionale, l' attivazione di servizi per 
										l' agriturismo e la promozione dello 
										stesso con programmi aventi le seguenti 
										finalità : 
										a) presentazione, promozione e 
										informazione unitaria dell' offerta 
										regionale agrituristica in campo 
										regionale,nazionale ed estero; 
										b) creazione di una banca dati della 
										realtà agrituristica regionale; 
										c) coordinamento della segnaletica 
										agrituristica; 
										d) creazione e promozione di itinerari 
										agrituristici comprendenti anche 
										testimonianze della civiltà contadina 
										regionale. 
										2. L' Amministrazione regionale, per le 
										finalità di cui al comma 1, ivi compresa 
										la prenotazione e vendita di soggiorni e 
										prestazioni accessorie, promuove la 
										costituzione e può finanziarie, nei 
										limiti previsti dalle vigenti 
										disposizioni comunitarie, i programmi di 
										Consorzi o altre forme associative 
										regionali fra operatori agrituristici 
										e/o le organizzazioni agrituristiche più 
										rappresentative a livello regionale. 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 16 Contributi ai Comuni alle 
										Comunità montane ed alle Province 
										1. L' 
										Amministrazione regionale è autorizzata 
										a concedere ai Comuni, alle Comunità 
										montane ed alle Province contributi in 
										conto capitale, sino al 90 per cento 
										delle spese ritenute ammissibili, per la 
										realizzazione e l'ammodernamento di 
										strumenti informativi, la realizzazione 
										e manutenzione della segnaletica 
										agrituristica, di itinerari 
										agrituristici e il recupero, la 
										valorizzazione e la gestione di 
										testimonianze della civiltà contadina 
										regionale.   
										  
										
										
										ARTICOLO 17 Incentivi agli operatori 
										agrituristici 
										1. L' 
										Amministrazione regionale è autorizzata 
										a concedere incentivi agli operatori 
										agrituristici per i seguenti scopi: 
										a) il restauro, il risanamento 
										conservativo la ristrutturazione,il 
										recupero edilizio, l' ampliamento, la 
										manutenzione straordinaria e ogni altro 
										intervento edilizio,esclusa la 
										manutenzione ordinaria, degli immobili 
										esistenti da destinare all' attività 
										agrituristica; 
										b) l' arredamento e l' attrezzatura dei 
										locali compresine gli immobili di cui 
										alla lettera a); 
										c) l' allestimento di aree e servizi per 
										la sosta di campeggiatori o di turismo 
										muniti di altri mezzi di pernottamento 
										autonomi e mobili; 
										d) la realizzazione di impianti idrici, 
										igienico - sanitari,elettrici, di 
										riscaldamento e telefonici, compresi i 
										relativi allacciamenti, necessari per le 
										finalità di cui alle lettere a), b) e 
										c); 
										e) l' allestimento di piccoli impianti 
										per attività ricreative,sportive e 
										culturali; 
										f) il mantenimento, la salvaguardia e la 
										valorizzazione delle condizioni 
										ambientali nei territori di ubicazione 
										dell' azienda agrituristica; 
										g) interventi relativi all' abbattimento 
										delle barriere architettoniche per 
										rendere i locali destinati all' 
										agriturismo accessibili alle persone 
										fisicamente impedire; 
										h) la realizzazione di locali ed 
										impianti da adibire alla lavorazione e 
										trasformazione di prodotti aziendali da 
										destinare all' attività agrituristica. 
										2. Ai fini del comma 1 gli incentivi 
										sono concessi: 
										a) in conformità alla comunicazione 
										della Commissione Europea concernente 
										gli aiuti << de minimis >>, nelle zone 
										di montagna e svantaggiate della regione 
										nella misura fino all' 80 per cento 
										della spesa ammessa, elevabile al100 per 
										cento per le finalità di cui alle 
										lettere g) e h); 
										b) nelle restanti zone del territorio 
										regionale, in conformità alla 
										comunicazione della Commissione Europea 
										concernente gli aiuti << de minimis >>, 
										nella misura dell' 80 per cento della 
										spesa ammessa per le finalità di cui 
										alle lettere g) e h) ed in conformità 
										alla disciplina recata dal DPGR n. 0446/ 
										92 approvato dalla Commissione Europea 
										con decisione n. C (93) 1536 del13.7.1993 
										per le altre finalità .3. Gli incentivi 
										di cui ai commi 1 e 2 consistono in 
										contributi in conto capitale od 
										equivalenti contributi decennali a 
										sollievo degli di ammortamento in linea 
										interessi a rata costante dei mutui da 
										stipulare.   
										  
										
										
										ARTICOLO 18 Criteri per l' erogazione 
										dei contributi e degli incentivi 
										1. La Giunta 
										regionale stabilisce, con proprio 
										provvedimento,criteri uniformi per la 
										concessione dei contributi previsti 
										dagli articoli 16 e 17, sentite l' 
										Unione Province Italiane (UPI) e l' 
										Unione nazionale Comuni,Comunità ed Enti 
										montani (UNCEM). ARTICOLO 19 Vincolo di 
										destinazione1. L' attività agrituristica 
										negli immobili oggetto degli incentivi 
										di cui all' articolo 17 deve essere 
										mantenuta,anche dagli aventi causa del 
										titolare dell' autorizzazione,per almeno 
										dieci anni a decorrere dalla concessione 
										degli stessi o dalla data del rilascio 
										del certificato di agibilità dei locali, 
										se posteriore pena la revoca dei 
										contributi erogati. 
										2. Nel caso di revoca dell' 
										autorizzazione comunale a soggetti che 
										hanno beneficiato di incentivi ancora 
										sottoposti a vincolo di destinazione, si 
										provvede alla revoca del beneficio 
										economico ed alla richiesta di 
										restituzione delle somma erogate, ai 
										sensi della legge regionale17 giugno 
										1993, n. 46. ARTICOLO 20 Riserva di 
										denominazione1. L'utilizzo delle 
										insegne, del materiale illustrativo e 
										pubblicitario e di ogni altra forma di 
										comunicazione al pubblico di espressioni 
										inerenti all' esercizio dell' 
										agriturismo è riservato a coloro ai 
										quali è stata rilasciata 
										l'autorizzazione comunale di cui all' 
										articolo 9 e deve essere conforme alle 
										prescrizioni del regolamento regionale 
										di cui all' articolo 5. L' utilizzo di 
										tale materiale è pure consentito alle 
										organizzazioni agrituristiche operanti 
										in regione.   
										  
										
										
										ARTICOLO 21 Modifiche alla legge 
										regionale 7/1988 
										1. Dopo la lettera 
										b) del comma 1 dell' articolo 207della 
										legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è 
										aggiunta la seguente:<< b bis) svolge 
										funzioni tecnico - operative e di 
										promozione in materia di agriturismo. 
										>>.   
										  
										
										
										ARTICOLO 22 Modifiche alla legge 
										regionale 18/1993 
										1. Dopo la lettera 
										l) del comma 2 dell' articolo 3 della 
										legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è 
										aggiunta la seguente:<< 1 bis) svolge 
										funzioni tecnico - operative e di 
										promozione in materia di agriturismo. 
										>>.   
										  
										
										
										ARTICOLO 23 Preclusione all' esercizio 
										dell' attività venatoria 
										1. I titolari di 
										aziende agrituristiche ubicate in zone 
										di riserva di caccia possono chiedere, 
										entro il 31 gennaio di ogni anno, che l' 
										ambito utilizzato come 
										attività agrituristica sia precluso all' 
										esercizio dell' attività venatoria,con 
										le modalità che verranno stabilite con 
										legge regionale di adeguamento alla 
										legge 157/ 1992.   
										  
										
										
										ARTICOLO 24 Norme finali e transitorie 
										1. Le aziende 
										agrituristiche che, pur in possesso di 
										autorizzazione comunale rilasciata 
										anteriormente all' entrata in vigore 
										della presente legge, non osservano le 
										limitazioni temporali e di capienza 
										previste dal regolamento di esecuzione 
										di cui all' articolo 5, sono obbligate 
										ad adeguarvisi entro tre anni dall' 
										entrata in vigore della presente legge, 
										pena la revoca dell' autorizzazione. 
										2. Le aziende agrituristiche, in 
										possesso di autorizzazione comunale, 
										rilasciata anteriormente all' entrata in 
										vigore della presente legge, per una 
										capienza superiore del 20 per cento a 
										quella previsto dal regolamento di 
										esecuzione di cui all' articolo 5, hanno 
										diritto ad ottenere,su domanda da 
										presentarsi al Sindaco entro 90 giorni 
										dall'entrata in vigore del regolamento 
										medesimo, il rilascio della licenza di 
										pubblico esercizio, anche in deroga ai 
										vigenti strumenti urbanistici e della 
										pianificazione commerciale. Tale 
										licenza, qualora concessa in deroga, non 
										è trasferibile a terzi estranei all' 
										impresa familiare. 
										3. Gli operatori agrituristici che, alla 
										data di entrata in vigore della presente 
										legge, risultino iscritti negli elenchi 
										di cui all' articolo 6 della legge 
										regionale 7 marzo1989, n. 10, qualora 
										già in possesso dell' autorizzazione 
										comunale di cui all' articolo 8 della 
										legge regionale 10/ 1989,sono iscritti 
										d' ufficio nell' elenco di cui all' 
										articolo 7 della presente legge.  
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 25 Abrogazioni 
										1. Sono abrogate 
										le seguenti disposizioni:a) lettera a) 
										del comma 1 dell' articolo 45 della 
										legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;b) 
										legge regionale 7 marzo 1989, n. 10;c) 
										legge regionale 7 marzo 1989, n. 11. 
										2. Le domande presentate anteriormente 
										all' entrata in vigore della presente 
										legge rimangono valide e alle medesime 
										di applicano le disposizioni della 
										presente legge.   
										  
										
										
										ARTICOLO 26 Norme finanziarie 
										1. Gli oneri 
										derivanti dall' applicazione dell' 
										articolo8, comma 4, fanno carico al 
										capitolo 6750 dello stato di previsione 
										della spesa del bilancio pluriennale per 
										gli anni 1996- 1998 e del bilancio per 
										l' anno 1996. 
										2. Gli oneri derivanti dall' 
										applicazione dell' articolo13, 
										relativamente all' attività dell' 
										Amministrazione regionale,fanno carico 
										al capitolo 5807 dello stato di 
										previsione della spesa del bilancio 
										pluriennale per gli anni1996- 1998 e del 
										bilancio per l' anno 1996. 
										3. Per l' attuazione degli interventi 
										previsti dall' articolo13, comma 1, l' 
										Amministrazione regionale è autorizzata 
										a concedere all' Ente regionale per la 
										promozione e lo sviluppo dell' 
										agricoltura (ERSA) un finanziamento di 
										lire 150 milioni. 
										4. Per le finalità di cui al comma 3, è 
										autorizzata la spesa complessiva di lire 
										150 milioni, suddivisa in ragione di 
										lire 75 milioni per ciascuno degli anni 
										1997 e 1998. 
										5. A tal fine nello stato di previsione 
										della spesa del bilancio pluriennale per 
										gli anni 1996- 1998 è istituito, a 
										decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - 
										programma 3.1.7.spese correnti categoria 
										1.5. - Sezione X - il capitolo6697 
										(2.1.155.2.10.24) con la denominazione 
										<< Finanziamento all' Ente regionale per 
										la promozione e lo sviluppo dell' 
										agricoltura (ERSA) per l' organizzazione 
										di corsi di formazione e di 
										aggiornamento professionale per gli 
										operatori agrituristici >> e con lo 
										stanziamento complessivo di lire 150 
										milioni, suddiviso in ragione di lire 75 
										milioni per ciascuno degli anni 1997 e 
										1998. 
										6. Ai sensi dell' articolo 2, primo 
										comma, della legge regionale 20 gennaio 
										1982, n. 10, il capitolo 6697 viene 
										inserito nell' elenco n. 1 allegato alla 
										legge regionale 6 febbraio1996, n. 10. 
										7. Le entrate derivanti dall' 
										applicazione delle sanzioni previste 
										dall' articolo 14 affluiscono al 
										capitolo 956dello stato di previsione 
										dell' entrata del bilancio pluriennale 
										per gli anni 1996- 1998 e del bilancio 
										per l' anno1996 ed ai corrispondenti 
										capitoli di bilancio degli anni 
										successivi. 
										8. Gli oneri derivanti dall' 
										applicazione dell' articolo15, comma 1, 
										relativamente all' attività dell' 
										Amministrazione regionale, fanno carico 
										al capitolo 6745 dello stato di 
										previsione della spesa del bilancio 
										pluriennale per gli anni 1996- 1998 e 
										del bilancio per l' anno 1996. 
										9. Gli oneri derivanti dall' 
										applicazione dell' articolo15, comma 1, 
										relativamente all' attività dell' Ente 
										regionale per la promozione e lo 
										sviluppo dell' agricoltura (ERSA),fanno 
										carico al capitolo 6698 dello stato di 
										previsione della spesa del bilancio 
										pluriennale per gli anni 1996- 1998e del 
										bilancio per l' anno 1996. 
										10. Per le finalità previste dall' 
										articolo 15, comma 2,è autorizzata la 
										spesa di lire 100 milioni per l' anno 
										1997. 
										11. A tal fine nello stato di previsione 
										della spesa del bilancio pluriennale per 
										gli anni 1996- 1998 è istituito, a 
										decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - 
										Sezione X - il capitolo6716 
										(2.1.163.2.10.24) con la denominazione 
										<< Contributi per la costituzione di 
										consorzi o altre forme associative 
										regionali fra operatori agrituristici e/ 
										o le organizzazioni agrituristiche più 
										rappresentative a livello regionale per 
										l' attivazione di servizi e di programmi 
										di promozione dell' agriturismo, ivi 
										compresa la prenotazione e vendita di 
										soggiorni >> e con lo stanziamento di 
										lire 100 milioni per il 1997. 
										12. Per le finalità previste dall' 
										articolo 16 è autorizzatala spesa 
										complessiva di lire 1.400 milioni, 
										suddivisa in ragione di lire 700 milioni 
										per ciascuno degli anni1997 e 1998. 
										13. A tal fine nello stato di previsione 
										della spesa del bilancio pluriennale per 
										gli anni 1996- 1998 è istituito, a 
										decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 10 - 
										programma 0.6.2.- spese d' investimento 
										- Categoria 2.3. - Sezione X – il 
										capitolo 1806 (2.1.232.3.10.24) con la 
										denominazione << Contributi in conto 
										capitale ai Comuni, alle 
										Comunità montane e alle Province per la 
										realizzazione, l' ammodernamento e la 
										manutenzione di strumenti 
										informativi,della segnaletica 
										agrituristica, di itinerari 
										agrituristici e il recupero, la 
										valorizzazione e la gestione di 
										testimonianze della civiltà contadina 
										regionale >> e con lo stanziamento 
										complessivo di lire 1.400 milioni, 
										suddiviso in ragione di lire 700 milioni 
										per ciascuno degli anni 1997e 1998. 
										14. Per le finalità previste dall' 
										articolo 17, relativamente ai contributi 
										in conto capitale, è autorizzata la 
										spesa complessiva i lire 5.000 milioni, 
										suddivisa in ragione di lire 2.500 
										milioni per ciascuno degli anni 1997 e 
										1998. 
										15. A tal fine nello stato di previsione 
										della spesa del bilancio pluriennale per 
										gli anni 1996- 1998 è istituito a 
										decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - 
										programma 3.1.1.- spese di investimento 
										- Categoria 2.4. - Sezione X – il 
										capitolo 6295 (2.1.243.3.10.24) con la 
										denominazione << Contributi in conto 
										capitale agli operatori agrituristici 
										per restauro, risanamento conservativo, 
										ristrutturazione,recupero edilizio, 
										ampliamento e manutenzione straordinaria 
										degli immobili esistenti da destinare 
										all' attività agrituristica,ivi compresi 
										l' arredamento e l' attrezzatura dei 
										locali, per allestimento di aree e 
										servizi per la sosta di campeggiatori e 
										turisti, realizzazione di impianti 
										igienico -sanitari ed altre 
										infrastrutture al servizio dell' 
										attività agrituristica, per il 
										mantenimento, salvaguardia e 
										valorizzazione delle condizioni 
										ambientali nei territori di ubicazione 
										dell' azienda agrituristica, per 
										interventi relativi all'abbattimento 
										delle barriere architettoniche nei 
										locali dell'azienda stessa, nonchè per 
										realizzazione di locali e impianti da 
										adibire a lavorazione e trasformazione 
										di prodotti aziendali da destinare alla 
										attività agrituristica >> e con lo 
										stanziamento complessivo di lire 5.000 
										milioni,suddiviso in ragione di lire 
										2.500 milioni per ciascuno degli anni 
										1997 e 1998. 
										16. Per le finalità previste dall' 
										articolo 17, relativamente ai contributi 
										decennali, è autorizzato, nell' 
										anno1997, il limite di impegno di lire 
										500 milioni. 
										17. Le annualità relative sono iscritte 
										nello stato di previsione della spesa 
										del bilancio regionale nella misura di 
										lire 500 milioni per ciascuno degli anni 
										dal 1997 al2.006. 
										18. A tal fine nello stato di previsione 
										della spesa del bilancio pluriennale per 
										gli anni 1996- 1998 è istituito, a 
										decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - 
										programma 3.3.1.- spese d' investimento 
										- Categoria 2.4. - Sezione X – il 
										capitolo 6296 (2.1.243.4.10.24) con la 
										denominazione << Contributi annui 
										costanti agli operatori agrituristici a 
										sollievo degli oneri di ammortamento in 
										linea interessi a rata costante dei 
										mutui da stipulare per restauro, 
										risanamento conservativo, 
										ristrutturazione, recupero 
										edilizio,ampliamento e manutenzione 
										straordinaria degli immobili esistenti 
										da destinare all' attività 
										agrituristica, ivi compresi 
										l'arredamento e l' attrezzatura dei 
										locali, per l' allestimento di aree e 
										servizi per la sosta dei campeggiatori e 
										turisti, realizzazione di impianti 
										igienico - sanitari ed altre 
										infrastrutture al servizio dell' 
										attività agrituristica,per mantenimento, 
										salvaguardia e valorizzazione delle 
										condizioni ambientali nei territori di 
										ubicazione dell' azienda agrituristica, 
										per interventi relativi all' 
										abbattimento delle barriere 
										architettoniche nei locali dell' azienda 
										stessa, nonché per realizzazione di 
										locali e impianti da adibire a 
										lavorazione e trasformazione di prodotti 
										azienda li da destinare alle attività 
										agrituristiche >> e con lo stanziamento 
										complessivo di L. 1.000 milioni, 
										suddiviso in ragione di lire 500 milioni 
										per ciascuno degli anni 1997e 1998, 
										corrispondente alle annualità 
										autorizzate per gli anni medesimi. 
										19. Le annualità autorizzate per gli 
										anni dal 1999 al200 fanno carico ai 
										corrispondenti capitoli del bilancio per 
										gli anni medesimi. 
										20. All' onere complessivo di lire 7.650 
										milioni, suddiviso in ragione di L. 
										3.875 milioni per l' anno 1997 e di lire 
										3.775 milioni per l' anno 1998. 
										derivante dall'applicazione dei commi 4, 
										10, 12, 14 e 16 si provvede mediante 
										prelevamento di pari importo dall' 
										apposito fondo globale iscritto sul 
										capitolo 989200 del recitato stato di 
										previsione della spesa (partita n. 50 
										dell' elenco e n. 5 allegati ai bilanci 
										predetti.   
										  
										
										
										ARTICOLO 27 Efficacia degli articoli 15 
										e 17 
										1. Gli effetti 
										degli articoli 15 e 17 decorrono dal 
										giorno della sua pubblicazione sul 
										Bollettini ufficiale della Regione dell' 
										avviso esito positivo dell' esame di 
										compatibilità da parte della Commissione 
										della Comunità europea a sensi degli 
										articoli 92 e 93 del Trattato CE. 
										 
										
										 La 
										presente legge regionale sarà pubblicata 
										nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
										E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e di farla osservare come 
										legge della Regione. Data Trieste, addì 
										22 luglio 1996 
										   |