| 
							
									  
						
						
						
						 
									 | 
									
						
						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN SICILIA
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Sicilia 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										25 DEL 09-06-1994
										 
										Norme sull'agriturismo 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
										 | 
								 
								 
						
										
										
										ARTICOLO 1 Finalità  
										1. La Regione, 
										in armonia con le disposizioni del 
										regolamento (CEE) n. 797/ 85 del 
										Consiglio, del12 marzo 1985, e della 
										legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, 
										sostiene e disciplina le attività 
										agrituristiche allo scopo di: 
										a) favorire lo sviluppo agricolo e 
										forestale e il riequilibrio del 
										territorio; 
										b) agevolare la permanenza dei 
										produttori agricoli nelle aree rurali 
										con particolare riferimento alle zone 
										montane e particolarmente svantaggiate 
										attraverso l' integrazione dei redditi 
										aziendali ed il miglioramento della 
										qualità della vita; 
										c) valorizzare e recuperare il 
										patrimonio rurale naturale ed edilizio; 
										d) concorrere alla tutela e alla 
										conservazione dell'ambiente e del 
										paesaggio; 
										e) promuovere la conoscenza e l' offerta 
										dei prodotti tipici, anche al fine di 
										favorire la diversificazione dei flussi 
										turistici; 
										f) recuperare le tradizioni culturali 
										del mondo rurale; 
										g) favorire il rapporto tra città e 
										campagna.   
						
							
								
									| 
									 
										
										ARTICOLO 2 Attività agrituristiche 
										1. Per attività 
										agrituristiche si intendono quelle 
										esercitate dagli imprenditori agricoli 
										di cui all' articolo 3 attraverso 
										l'utilizzazione della propria azienda, 
										in rapporto di connessione e 
										complementarità con le attività di 
										coltivazione del fondo, di silvicoltura, 
										di allevamento, che rimangono 
										principali. 
										2. Sono attività agrituristiche:a 
										) l' offerta di ospitalità per soggiorni 
										in appositi locali aziendali; 
										b) l'offerta di ospitalità in appositi 
										spazi aperti,nell' ambito dell' azienda, 
										a campeggiatori; 
										c) la somministrazione per la 
										consumazione sul posto e/o la vendita di 
										pasti costituiti da cibi e bevande, 
										comprese quelle alcoliche e 
										superalcoliche, provenienti in 
										prevalenza dall'utilizzazione dei 
										prodotti aziendali e/ o tipici della 
										zona. Sono considerati di produzione 
										aziendale anche le bevande e i cibi 
										ricavati da materie prime dell'azienda e 
										sottoposti a prima lavorazione all' 
										esterno; 
										d) la somministrazione di pasti sul 
										posto esercitata congiuntamente all' 
										offerta di ospitalità di cui alle 
										lettere a) e b);  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
									 | 
								 
								 
							e) la vendita diretta di prodotti 
										agricoli ed artigianali provenienti 
										dall' azienda, anche lavorati al di 
										fuori della stessa; 
										f) l' organizzazione di attività 
										ricreative, culturali,divulgative e 
										sportive, ivi comprese mostre permanenti 
										di civiltà contadina, mediante 
										utilizzazione delle strutture aziendali 
										ed in collegamento con l' attività 
										produttiva svolta. 
										3. Le attività previste alle lettere e) 
										ed f) del comma2 devono essere 
										esercitate congiuntamente ad una delle 
										attività di cui alle lettere a), b) e c) 
										del medesimo comma2. 
										4. Lo svolgimento delle attività 
										agrituristiche non costituisce,ai sensi 
										dell' articolo 2 della legge 5 dicembre 
										1985,n. 730, distrazione della 
										destinazione agricola dei fondi e degli 
										edifici interessati.  
						 
										
										
										ARTICOLO 3 Operatori agrituristici 
										1. L' esercizio 
										delle attività agrituristiche è 
										riservato: 
										a) agli imprenditori agricoli di cui 
										all' articolo 2135del codice civile, 
										singoli o riuniti in associazioni 
										costituite nelle forme di cui all' 
										articolo 2, primo comma, numero 2),della 
										legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, 
										nonchè in presenza di impresa familiare, 
										ai familiari dell' imprenditore agricolo 
										di cui all' articolo 230 bis del codice 
										civile; 
										b) alle cooperative agricole di 
										conduzione;c) alle cooperative 
										costituite esclusivamente da 
										imprenditori agricoli di cui alla 
										lettera a) per l' esercizio di 
										attività di cui all' articolo 2, in 
										rapporto di complementarità con l' 
										attività agricola svolta dai soci e 
										mediante utilizzazione delle aziende 
										agricole dei medesimi.  
										 
										
										
										ARTICOLO 4 Nulla osta dell' Ispettorato 
										provinciale agrario 
										1. Chi intende 
										esercitare attività agrituristiche 
										presenta richiesta di nulla osta all' 
										Ispettorato provinciale agrario( IPA) 
										competente per territorio, corredata da 
										una relazione contenente: 
										a) la descrizione dell' azienda, delle 
										sue caratteristiche,dei fabbricati e 
										dell' attività di produzione agricola 
										ivi esercitata; 
										b) una descrizione dettagliata delle 
										attività agrituristiche che si intendono 
										esercitare e delle loro modalità di 
										esercizio; 
										c) una relazione descrittiva degli 
										eventuali interventi edilizi; 
										d) le planimetrie dei locali da adibire 
										all' attività con l'ubicazione dei vani 
										destinati all' attività stessa e con i 
										dati relativi al numero delle camere e 
										dei posti letto. 
										2. L' IPA, sulla base di accertamenti 
										eseguiti direttamente,verifica la 
										presenza dei requisiti prescritti e 
										rilascia il nulla osta entro novanta 
										giorni dalla data di presentazione della 
										domanda. Decorso inutilmente il termine 
										di novanta giorni, la richiesta si 
										intende accolta. In tale evenienza l' 
										IPA, entro i successivi trenta giorni, 
										rilascia il nulla osta per decorrenza di 
										termini. 
										3. In caso di diniego è ammesso ricorso 
										entro i successivi trenta giorni all' 
										Assessore regionale per l' agricoltura e 
										le foreste, che decide nei successivi 
										novanta giorni. 
										4. Gli IPA tengono un elenco pubblico 
										degli operatori agrituristici 
										autorizzati ai sensi dell' articolo 5 ed 
										esercitano controlli sul mantenimento 
										dei requisiti. I requisiti sono comunque 
										soggetti a verifica triennale.  
										 
										
										
										ARTICOLO 5 Autorizzazione comunale 
										1. I soggetti di 
										cui all' articolo 3, ricevuto il nulla 
										osta,presentano al comune in cui ricade 
										l' immobile aziendale destinato alle 
										attività , richiesta di autorizzazione 
										accompagnata da: 
										a) documentazione attestante il possesso 
										dei requisiti di cui agli articoli 11 e 
										92 del Testo unico approvato con regio 
										decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all' 
										articolo 5della legge 9 febbraio 1963, 
										n. 59; 
										b) documentazione di data non anteriore 
										a tre mesi ai fini dell' accertamento 
										dei requisiti di cui all' articolo 
										6,terzo comma, della legge 5 dicembre 
										1985, n. 730; 
										c) copia del libretto sanitario di chi 
										eserciterà l' attività ; 
										d) copia degli atti necessari per 
										eventuali interventi edilizi; 
										e) nulla osta dell' IPA;f) parere 
										favorevole dell' autorità sanitaria 
										competente relativo ai locali da adibire 
										all' attività . 
										2. I requisiti di cui alle lettere a) e 
										b) del comma 1, nel caso delle 
										cooperative, vanno riferiti sia al 
										legale rappresentante sia alla persona 
										preposta all' esercizio dell' 
										attività agrituristica; nel caso di 
										familiari dell' imprenditore, di cui 
										all'articolo 230 bis del codice civile, 
										i requisiti vanno riferiti sia al 
										familiare che chiede l' autorizzazione 
										sia al titolare dell'azienda.  
										 
										
										
										ARTICOLO 6 Provvedimento per il rilascio 
										dell' autorizzazione 
										1. Sulle richieste 
										di autorizzazione, il sindaco decide 
										entro novanta giorni dalla 
										presentazione; trascorso tale termine 
										senza pronuncia, la richiesta si intende 
										accolta.In tale evenienza, entro i 
										successivi trenta giorni, il sindaco 
										rilascia comunque l' autorizzazione per 
										decorrenza di termini. 
										2. In caso di accoglimento della 
										richiesta il sindaco rilascia 
										un'autorizzazione che abilita, in 
										sostituzione di ogni altro provvedimento 
										amministrativo allo svolgimento 
										dell'agriturismo con riferimento alle 
										attività ivi indicate.L' autorizzazione 
										dura nove anni. 
										3. Il comune comunica all' IPA, alla 
										Commissione regionale per l' 
										agriturismo, all' Azienda autonoma 
										provinciale per l' incremento turistico, 
										all' autorità di pubblica sicurezza ed 
										al Prefetto le autorizzazioni 
										rilasciate.   
										
										
										ARTICOLO 7 Tariffe 
										1. Agli operatori 
										agrituristici è fatto obbligo di 
										presentare al comune entro il 30 
										novembre di ogni anno una dichiarazione 
										contenente l' indicazione delle tariffe 
										che si impegnano a praticare per l' anno 
										seguente. 
										2. Il comune trasmette le dichiarazioni 
										di cui al comma1 alla Commissione 
										regionale per l' agriturismo e 
										all'Azienda autonoma provinciale per l' 
										incremento turistico.  
										 
										
										
										ARTICOLO 8 Definizione delle tariffe 
										1. I criteri e le 
										modalità per la definizione delle 
										tariffe praticate presso le aziende 
										agrituristiche, in quanto compatibili, 
										sono gli stessi utilizzati per le altre 
										strutture ricettive.   
										
										
										ARTICOLO 9 Obblighi degli operatori 
										agrituristici 
										1. Gli operatori 
										agrituristici hanno obbligo di: 
										a) esporre al pubblico l'autorizzazione 
										di cui all' articolo5 e la lista dei 
										prodotti e dei servizi con i relativi 
										prezzi; 
										b) rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nell' autorizzazione e le 
										tariffe; 
										c) tenere il registro delle presenze; 
										d) comunicare al sindaco, entro dieci 
										giorni, la cessazione o sospensione 
										dell' attività ; 
										e) praticare l' offerta agrituristica 
										per almeno novanta giorni all' anno. 
										 
										
										
										ARTICOLO 10 Sospensione e revoca 
										1. In caso di 
										violazione degli obblighi di cui all' 
										articolo9, accertata dal comune, l' 
										autorizzazione è sospesa dal sindaco, 
										per un periodo compreso tra i quindici e 
										i sessanta giorni. 
										2. L' autorizzazione è revocata dal 
										sindaco quando si accerti che l' 
										operatore agrituristico: 
										a) non abbia intrapreso l' attività 
										entro due anni dalla data fissata nell' 
										autorizzazione o la abbia sospesa da 
										almeno un anno; 
										b) abbia subito in un biennio 
										sospensioni per violazione degli 
										obblighi per un totale di oltre cento 
										venti giorni;  
										c) abbia subito la revoca del nulla 
										osta. 
										3. Il sindaco comunica il provvedimento 
										di revoca alla Commissione regionale per 
										l' agriturismo, all' IPA,all' Azienda 
										autonoma provinciale per l' incremento 
										turistico e all' autorità di pubblica 
										sicurezza. 
										4. Qualora l' IPA accerti la perdita dei 
										requisiti prescritti revoca il nulla 
										osta, dandone comunicazione al 
										sindaco,alla Commissione regionale per 
										l' agriturismo e all'Azienda provinciale 
										per l' incremento turistico. 
										5. La revoca del nulla osta o dell' 
										autorizzazione comportala revoca delle 
										provvidenze regionali concesse, con 
										obbligo di recupero nei confronti dei 
										beneficiari delle somme erogate, 
										rapportate al periodo della 
										violazione,maggiorate degli interessi 
										calcolati al tasso ufficiale di sconto 
										vigente al momento della revoca e con 
										decorrenza dalla data del provvedimento 
										di concessione.   
										
										
										ARTICOLO 11 Modalità e limiti nell' 
										esercizio delle attività agrituristiche 
										1. Le attività di 
										cui all' articolo 2 sono svolte in 
										locali ubicati all' interno dell' 
										azienda dell' imprenditore o, nel caso 
										di cooperative, dell' azienda o delle 
										aziende dei soci. 
										2. L' ospitalità può essere fornita in 
										un massimo di dieci camere per una 
										capacità ricettiva di non più di trenta 
										posti letto. 
										3. Spazi aperti da destinare a campeggi 
										possono essere previsti in aziende di 
										superficie complessiva non inferiore a 
										due ettari e per un massimo di cinque 
										equipaggi eventi persone. 
										4. Nel caso di esercizio in forma 
										associata ovvero di cooperative, i 
										limiti di cui ai commi 2 e 3 sono 
										elevati proporzionalmente al numero 
										delle aziende associate, fino ad un 
										massimo di trenta camere e di settanta 
										posti letto ovvero di venti equipaggi e 
										cinquanta persone, salvi i limiti 
										previsti per ciascuna azienda. 
										5. All' esercizio delle attività sono 
										addette prevalentemente persone operanti 
										nell' ambito dell' azienda. Tra le 
										qualifiche degli operai agricoli è 
										aggiunta quella di collaboratore 
										agrituristico.   
										
										
										ARTICOLO 12 Formazione professionale 
										1. Alla formazione 
										professionale degli imprenditori 
										agrituristici e dei loro collaboratori 
										si provvede secondo le vigenti 
										disposizioni di legge prescindendo dal 
										requisito dell'età e dal titolo di 
										studio.   
										
										
										ARTICOLO 13 Promozione dell' offerta 
										agrituristica 
										1. L' Assessore 
										regionale per il turismo, le 
										comunicazioni e i trasporti, d' intesa 
										con l' Assessore regionale per 
										l'agricoltura e le foreste, sentita la 
										Commissione regionale per l'agriturismo, 
										coordina ed incentiva progetti di 
										promozione dell'offerta agrituristica 
										presentati dalle province regionali, 
										dagli enti parco e dalle associazioni ed 
										organizzazioni agrituristiche, nell' 
										ambito e con le modalità di cui agli 
										articoli 34 e 35 della legge regionale 
										12 aprile 1967, nº46.2. L' Assessore 
										regionale per il turismo, le 
										comunicazioni e i trasporti, ai sensi 
										del comma 1, sentita la Commissione 
										regionale per l' agriturismo, provvede 
										alla promozione direttamente in ambito 
										ultraregionale e in ambito regionale 
										anche tramite le province regionali e 
										gli altri soggetti di cui al comma 1. 
										 
										
										
										ARTICOLO 14 Sanzioni amministrative 
										1. Solo l' 
										imprenditore autorizzato può utilizzare 
										terminologia che richiami in qualsiasi 
										modo l' agriturismo per indicare la 
										propria attività . I contravventori sono 
										soggetti alla sanzione amministrativa 
										del pagamento di una somma da lire 
										5.000.000 a lire 10.000.000, che è 
										raddoppiata in caso di recidiva, da 
										versare all' erario comunale. 
										2. L' operatore agrituristico che violi 
										gli obblighi previsti dalla presente 
										legge è soggetto alla sanzione 
										amministrativa del pagamento di una 
										somma da lire 1.500.000 a lire 
										3.000.000, che è raddoppiata in caso di 
										recidiva, da versare all' erario 
										comunale. 
										3. Per l' applicazione delle sanzioni di 
										cui al presente articolo si osservano le 
										disposizioni previste dalla legge24 
										novembre 1981, n. 689, e successive 
										modifiche ed integrazioni. 
										4. L' emissione della ordinanza - 
										ingiunzione e della ordinanza di 
										archiviazione di cui all' articolo 18 
										della predetta legge n. 689 del 1981 
										spetta al sindaco del comune nel cui 
										territorio ricade l' esercizio dell' 
										attività , che provvede anche su 
										segnalazione dell' IPA.  
										 
										
										
										ARTICOLO 15 Requisiti degli interventi 
										sulle aree e sul patrimonio edilizio 
										1. Gli edifici e 
										le aree attrezzate destinati a usi 
										agrituristici devono essere sprovvisti 
										di barriere architettoniche a norma del 
										decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, 
										convertito dalla legge 30 marzo 1979, n. 
										118, in modo da rendere fruibile ai 
										cittadini non deambulanti almeno il 
										piano terra. 
										2. Gli interventi per il recupero 
										edilizio ai fini dell'esercizio delle 
										attività agrituristiche sono definiti 
										dall' articolo 20, lettere a), b) e c) 
										della legge regionale27 dicembre 1978, 
										n. 71. 
										3. Le opere di restauro e sistemazione 
										del patrimonio edilizio sono realizzate 
										nel rispetto delle caratteristiche 
										tipologiche ed architettoniche 
										originarie anche mediante l'utilizzo dei 
										materiali di costruzione tradizionali 
										della zona. 
										4. All' accertamento del rispetto delle 
										disposizioni di cui al comma 3 provvede 
										il sindaco in sede di 
										autorizzazione,fatte salve eventuali 
										ulteriori diverse competenze.  
										 
										
										
										ARTICOLO 16 Commissione regionale per l' 
										agriturismo 
										1. L' Assessore 
										regionale per l' agricoltura e le 
										foreste,entro sessanta giorni dalla data 
										di entrata in vigore della presente 
										legge, nomina presso l' Assessorato 
										regionale dell' agricoltura e delle 
										foreste, la Commissione regionale per l' 
										agriturismo, formata: 
										a) dall' Assessore regionale per l' 
										agricoltura e le foreste o da un 
										dirigente superiore da lui delegato, con 
										funzioni di presidente; 
										b) da un dirigente superiore designato 
										dall' Assessore regionale per il 
										turismo, le comunicazioni e i 
										trasporti;  
										c) da un dirigente superiore designato 
										dall' Assessore regionale per il 
										territorio e l' ambiente; 
										d) da un docente esperto in materie 
										agrituristiche e da un docente esperto 
										in materie agrarie nominati all' 
										internodi una rosa di docenti proposta 
										dalle Università di Catania, Palermo e 
										Messina; 
										e) da un rappresentate delle 
										organizzazioni agrituristiche su terne 
										proposte dalle stesse; 
										f) da un sindaco designato dall' 
										Associazione nazionale comuni italiani( 
										ANCI). 
										2. La Commissione è assistita da un' 
										apposita segreteria,istituita dall' 
										Assessore regionale per l' agricoltura e 
										le foreste presso il settore competente. 
										3. La Commissione dura in carica tre 
										anni. 
										4. La Commissione ha compiti di proposta 
										e coordinamento. Essa: 
										a) predispone lo schema del programma 
										regionale agrituristico e dei relativi 
										piani annuali, ed esprime parere sulle 
										proposte avanzate dai soggetti di cui 
										all' articolo13, comma 1; 
										b) tiene l' elenco degli operatori 
										agrituristici e degli aiuti da ciascuno 
										ricevuti; 
										c) svolge ogni altra funzione 
										demandatale dalla presente legge o 
										affidatale dall' Assessore per l' 
										agricoltura e leforeste. 
										5. Le spese per il funzionamento della 
										Commissione sono a carico dell' 
										Assessorato regionale dell' agricoltura 
										e delle foreste. 
										6. Ai componenti esterni all' 
										Amministrazione spettano il rimborso 
										delle spese di viaggio e l' indennità di 
										missione prevista per i dirigenti 
										superiori regionali. 
										7. La Commissione è nominata ed 
										insediata anche in caso di mancata 
										effettuazione delle designazioni nel 
										termine di sessanta giorni dalla 
										richiesta delle medesime.  
										 
										
										
										ARTICOLO 17 Aiuti all' esercizio dell' 
										attività agrituristica 
										1. A coloro che 
										esercitano attività agrituristica 
										possono essere concessi contributi per: 
										a) il recupero di strutture insediative 
										destinate all'esercizio delle attività , 
										ivi compresi l' installazione e il 
										ripristino di impianti termici e 
										telefonici; 
										b) l' adattamento di spazi aperti da 
										destinare alle attività agrituristiche; 
										c) l' installazione nei fabbricati 
										aziendali di strutture per la 
										conservazione dei prodotti agricoli 
										destinati alla somministrazione o alla 
										vendita ai sensi dell' articolo2; 
										d) la realizzazione e la sistemazione di 
										strutture sportive e ricreative connesse 
										e dimensionate all' esercizio di una 
										delle attività . 
										2. Per la realizzazione degli interventi 
										di cui al comma1, è concesso un aiuto 
										regionale equivalente ad un contributo 
										in conto capitale non superiore al 
										quaranta per cento della spesa ammessa, 
										elevabile al cinquanta per cento nelle 
										zone svantaggiate ai sensi della 
										direttiva 75/ 268/ CEE del Consiglio del 
										28 aprile 1975. 
										3. L' aiuto regionale è concesso sotto 
										forma di concorso negli interessi e di 
										abbuono di quota parte del capitale 
										mutuato per mutui di durata non 
										superiore a quindici anni e commisurati 
										all' intera spesa ritenuta ammissibile 
										fino ad un massimo di lire 300 milioni 
										per azienda e a un massimo di lire 600 
										milioni per imprenditore; in alternativa 
										e per iniziative di importo complessivo 
										non superiore a100.000 ECU, elevato del 
										50 per cento nel caso di operatori 
										agrituristici associati o riuniti in 
										cooperative, possono essere concessi 
										contributi in conto capitale nella 
										misura corrispondente alle aliquote di 
										cui al comma 2. 
										4. Per la determinazione, la concessione 
										e l' erogazione dei benefici di cui ai 
										commi 2 e 3 si applicano in quanto 
										compatibili le disposizioni di cui all' 
										articolo 4, comma terzo,all' articolo 5, 
										commi primo, secondo, quarto e 
										quinto,all' articolo 6, all' articolo 
										26, escluso il comma primo, e 
										all'articolo 27, commi quarto e quinto, 
										della legge regionale25 marzo 1986, n. 
										13, e successive modifiche e 
										integrazioni. 
										5. L' ammissione ai benefici è 
										subordinata alla presentazione della 
										documentazione che sarà prescritta con 
										decreto dell'Assessore regionale per l' 
										agricoltura e le foreste. 
										6. Gli interventi finanziari di cui alla 
										presente legge non sono cumulabili con 
										analoghi aiuti pubblici per le medesime 
										finalità se non espressamente 
										consentiti.   
										
										
										ARTICOLO 18 Vincoli di destinazione, 
										decadenze e revoca dei benefici 
										1. I locali, gli 
										impianti e gli interventi per la cui 
										realizzazione sono stati concessi aiuti 
										non possono essere distolti dalla loro 
										destinazione per la durata dei mutui o 
										per dieci anni dalla data del collaudo. 
										2. Il vincolo è indicato nel 
										provvedimento di concessione e 
										trascritto presso l' ufficio dei 
										registri immobiliari a spese dei 
										beneficiari ed ha effetto per i 
										successoria qualunque titolo nella 
										disponibilità degli immobili. 
										3. La violazione degli obblighi previsti 
										dalla legge e dei vincoli, modalità e 
										termini fissati nel provvedimento di 
										concessione comporta gli effetti di cui 
										all' articolo 10,comma 5.  
										 
										
										
										ARTICOLO 19 Programma regionale 
										agrituristico 
										1. Su proposta 
										dell' Assessore regionale per l' 
										agricoltura e le foreste, la Giunta 
										regionale approva o aggiorna entro il 31 
										ottobre di ogni anno il programma 
										regionale agrituristico. 
										2. Il programma definisce, con 
										proiezione triennale,gli obiettivi da 
										raggiungere nella predisposizione ed 
										attuazione degli interventi e le 
										priorità . Il programma si articola in 
										piani annuali. 
										3. Il programma contiene la formulazione 
										di interventi organici rivolti a 
										beneficio delle singole zone di 
										interesse agrituristico. 
										4. Il programma contiene i criteri di 
										priorità delle iniziative private da 
										ammettere all' aiuto pubblico con 
										riguardo alle tipologie di attività 
										agrituristica e alle loro 
										caratteristiche.   
										
										
										ARTICOLO 20 Norme transitorie 
										1. In sede di 
										prima applicazione, sono ammessi con 
										priorità ai benefici, sino alla 
										concorrenza del cinquanta per cento 
										degli stanziamenti previsti in bilancio 
										per il triennio, gli imprenditori 
										agricoli autorizzati che dimostrino di 
										avere esercitato le attività di cui all' 
										articolo 2da almeno un biennio alla data 
										di entrata in vigore della presente 
										legge a norma dell' articolo 6 della 
										legge5 dicembre 1985, n. 730. 
										2. La normativa di cui all' articolo 14 
										si applica con decorrenza 1 gennaio 
										1995.   
										
										
										ARTICOLO 21 Norma finanziaria 
										1. Per l' 
										attuazione della presente legge sono 
										autorizzate per il triennio 1994- 96 le 
										seguenti spese (espresse in milioni di 
										lire):- articolo 17contributo in conto 
										capitale 1994: 800 1995: 12.000 1996: 
										15.000- articolo 17contributo in conto 
										interessi 1994: 200 1995: 3.000 1996: 
										5.0002. Per gli anni successivi la spesa 
										sarà determinata a norma dell' articolo 
										4, secondo comma, della legge regionale8 
										luglio 1977, n. 47.   
										
										
										ARTICOLO 22  
										1. La presente 
										legge sarà pubblicata nella Gazzetta 
										Ufficiale della Regione siciliana.2. E' 
										fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e di farla osservare come 
										legge della Regione. Palermo, 9 giugno 
										1994. 
										   |