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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO NEL LAZIO
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo nel Lazio 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										36 DEL 10-11-1997
										 
										Norme in materia di Agriturismo 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 F i n a l i t à  
										La 
										Regione, in armonia con le norme del 
										proprio Statuto, con gli indirizzi di 
										politica agraria nazionale e 
										comunitaria, con i programmi regionali 
										di promozione economica nel settore 
										agricolo e turistico, promuove e 
										disciplina le attività agrituristiche 
										volte a favorire lo sviluppo ed il 
										riequilibrio del territorio agricolo, la 
										permanenza dei produttori agricoli nelle 
										campagne attraverso l'integrazione del 
										reddito aziendale ed il miglioramento 
										delle condizioni di vita, la 
										salvaguardia del patrimonio rurale 
										naturale ed edilizio, la valorizzazione 
										dei prodotti tipici e delle tradizioni 
										culturali, ad incentivare il turismo 
										sociale e giovanile, a favorirei 
										rapporti tra città e campagna. 
										 
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizione di attività 
										agrituristiche 
										 
										1. 
										Per attività agrituristiche si intendono 
										esclusivamente quelle di ricezione e 
										ospitalità esercitate dagli imprenditori 
										agricoli di cui all'articolo 2135 del 
										codice civile, singoli od associati e 
										dai loro familiari di cui all'articolo 
										230-bis del codice civile,utilizzando la 
										propria azienda, in rapporto di 
										connessione e complementarietà rispetto 
										alle attività di coltivazione del 
										fondo,silvicoltura, allevamento del 
										bestiame, che devono comunque rimanere 
										principali in termini di tempo di 
										lavoro. 
										2. Nell'arco dell'anno il tempo di 
										lavoro dedicato alle attività di 
										coltivazione del fondo, di allevamento 
										zootecnico e di silvicoltura deve essere 
										superiore al tempo corrente per lo 
										svolgimento delle attività 
										agrituristiche. Per il calcolo del tempo 
										di lavoro si applicano, all'effettivo 
										ordinamento colturale e produttivo 
										dell'azienda interessata, i valori medi 
										di impiego di manodopera definiti, per 
										periodi di cinque anni, dalla Giunta 
										regionale, sentita la competente 
										Commissione consiliare, tenendo conto:  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										a) per lavoro agricolo, delle tabelle 
										ettaro coltura stabilite dal Ministero 
										del lavoro e della previdenza sociale ai 
										sensi dell'art. 7del decreto-legge 3 
										febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di 
										collocamento e accertamento dei 
										lavoratori agricoli), convertito nella 
										legge 11 marzo 1970, n. 83;b) per le 
										attività agrituristiche, di analoghi 
										parametri relativi al settore turistico. 
										I limiti massimi di riferimento per il 
										tempo di lavoro sono fissati in 288 
										giornate o in 2000 ore lavorative 
										nell'arco di un anno per unità 
										lavorativa. Il tempo di lavoro agricolo 
										può essere moltiplicato per un 
										coefficiente compensativo, fino a 2, per 
										aziende nelle quali le particolari 
										condizioni relative alla ubicazione e 
										giacitura comportano un particolare 
										disagio operativo. 
										3. Rientrano tra le attività 
										agrituristiche:a) dare stagionalmente 
										ospitalità , anche in spazi aperti 
										destinati alla sosta di campeggiatori; 
										b) somministrare, per la consumazione 
										sul posto, pasti e bevande costituiti 
										prevalentemente da prodotti propri e/o 
										tipici della zona in cui l'azienda 
										ricade, ivi compresi quelli di carattere 
										alcolico e superalcolico; 
										c) organizzare attività ricreative, 
										divulgative e culturali nell'ambito 
										dell'azienda. 
										4. Sono considerate di propria 
										produzione le bevande ed i cibi prodotti 
										e lavorati nell'azienda agricola, nonchè 
										quelli ricavati da materie prime 
										dell'azienda stessa anche attraverso 
										lavorazioni esterne. L'entità delle 
										produzioni aziendali in termini di 
										valore deve essere riferita alle 
										quantità annue, applicando le rese medie 
										della zona per tipo di coltura e/o 
										allevamento all'ordinamento colturale e 
										produttivo aziendale. 
										5. In caso di attività di 
										somministrazione di pasti e bevande la 
										prevalenza delle produzioni aziendali 
										e/o tipiche della zona deve raggiungere 
										complessivamente la misura del 70 per 
										cento in valore delle bevande e dei cibi 
										somministrati, per metà assicurata dai 
										prodotti aziendali. 
										6. Per l'esercizio dell'attività 
										agrituristica è richiesta 
										l'autorizzazione di cui all'articolo 8. 
										7. Lo svolgimento di attività 
										agrituristiche, nella osservanza delle 
										norme di cui alla presente legge, non 
										costituisce variazione della 
										destinazione agricola dei fondi e degli 
										edifici interessati.   
										
										
										ARTICOLO 3 Immobili destinati 
										all'agriturismo 
										 
										1. 
										Possono essere utilizzati per attività 
										agrituristiche i locali siti 
										nell'abitazione dell'imprenditore 
										agricolo ubicati nel fondo,nonchè gli 
										edifici o parte di essi esistenti nel 
										fondo e non più necessari alla 
										conduzione dello stesso. 
										2. Possono essere utilizzati per gli 
										stessi fini anche gli edifici esistenti 
										nei borghi od in centri abitati 
										destinati a propria abitazione 
										dall'imprenditore agricolo che svolga la 
										sua attività in un fondo privo di 
										fabbricati, sito nel medesimo comune od 
										in comune limitrofo, purchè gli stessi 
										borghi o centri abitati abbiano limitate 
										dimensioni e specifiche caratteristiche 
										e siano stati in tal senso individuati 
										con il piano regionale di cui 
										all'articolo 18.  
										
										
										ARTICOLO 4 Interventi per il recupero 
										del patrimonio edilizio 
										 
										1. 
										Gli interventi per il recupero del 
										patrimonio edilizio rurale esistente, ad 
										uso dell'imprenditore agricolo ai fini 
										di attività agrituristiche, devono 
										essere conformi alle disposizioni 
										contenute negli strumenti urbanistici. 
										2. Le opere di restauro devono essere 
										eseguite nel rispetto delle 
										caratteristiche tipologiche ed 
										architettoniche degli edifici esistenti 
										e nel rispetto delle caratteristiche 
										ambientali delle zone interessate. 
										3. La Regione, in relazione ai propri 
										programmi di intervento per lo sviluppo, 
										può concedere contributi in conto 
										capitale agli imprenditori agricoli, 
										singoli od associati che siano 
										personalmente iscritti nell'elenco di 
										cui all'articolo 7 o che abbiano un 
										proprio familiare di cui all'articolo 
										230-bis del codice civile iscritto 
										nell'elenco medesimo. 
										4. I finanziamenti di cui al comma 3 
										sono concessi per le seguenti 
										iniziative: 
										a) ristrutturazione e sistemazione di 
										stanze, cucine e locali ristoro da 
										destinare all'attività agrituristica, ed 
										il relativo arredamento, in fabbricati 
										accatastati rurali; 
										b) adattamento di spazi aperti da 
										destinarsi alla sosta di campeggiatori, 
										senza mutamento della destinazione 
										agricola dei terreni; 
										c) installazione nei fabbricati 
										aziendali o sociali di strutture per la 
										conservazione, per la vendita al 
										dettaglio e per il consumo di prodotti 
										agricoli; 
										d) installazione, ripristino, 
										manutenzione straordinaria e 
										miglioramento di impianti 
										igienico-sanitari, idrici, 
										termici,elettrici al servizio dei locali 
										e degli spazi di cui alle, lettere a) b) 
										e c);e) organizzazione di attività 
										ricreative che non contrastino con le 
										normative urbanistiche e non riducano la 
										superficie agricola utilizzata e la 
										capacità produttiva dell'azienda agraria 
										in modo irreversibile e non facciano 
										diventare l'attività agricola aziendale 
										secondaria, in termini di tempo di 
										lavoro, rispetto a quella 
										agrituristica.   
										
										
										ARTICOLO 5 Norme igienico-sanitarie
										
										 
										1. 
										I requisiti igienico-sanitari degli 
										immobili da destinare all'attività 
										agrituristica sono verificati dal 
										competente servizio dell'azienda unità 
										sanitaria locale, anche con riguardo 
										alle normative vigenti in materia di 
										tutela dall'inquinamento. 
										2. I locali destinati all'esercizio di 
										attività agrituristi che devono 
										possedere i requisiti strutturali ed 
										igienico-sanitari previsti dal 
										regolamento edilizio comunale. 
										3. Nella valutazione dei requisiti di 
										cui ai commi 1 e 2 deve essere tenuto 
										conto delle particolari caratteristiche 
										di ruralità degli edifici esistenti. 
										Negli interventi di restauro e 
										risanamento conservativo degli edifici 
										rurali esistenti destinati alla 
										utilizzazione agrituristica è consentito 
										derogare ai limiti di altezza e di 
										superficie arco-illuminante previsti 
										dalle norme richiamate al comma 2. 
										4. Gli spazi aperti destinati alla sosta 
										di campeggiatori debbono essere 
										attrezzati con servizi igienico-sanitari, 
										distinti dai servizi degli alloggi 
										agrituristici, aventi i requisiti minimi 
										stabiliti dall'articolo 9, lettera c), 
										della legge regionale 3 maggio 1985, n.59. 
										5. La produzione, la preparazione, il 
										confezionamento e la somministrazione di 
										alimenti e bevande sono soggetti alle 
										disposizioni di cui alla legge 30 aprile 
										1962, n. 283 e successive modifiche ed 
										integrazioni.   
										
										
										ARTICOLO 6 Limiti di attività  
										 
										1. 
										La capacità ricettiva delle aziende 
										agricole che svolgono attività 
										agrituristica non deve essere superiore 
										a dieci camere ammobiliate per un 
										massimo di trenta posti letto. 
										2. Tale limite può essere elevato a 
										dodici stanze per un massimo di quaranta 
										posti letto quando ad alloggi 
										agrituristici vengono adibiti 
										preesistenti edifici rurali regolarmente 
										accatastati che alla data del 31 
										dicembre 1985 risultavano non più 
										utilizzati per le attività aziendali o 
										per abitazione degli addetti alle 
										attività stesse e purchè i predetti 
										edifici abbiano i requisiti necessari. 
										3. I limiti massimi di ricettività in 
										posti letto e/o ristorazione autorizzati 
										per ogni singola azienda sono 
										quantificati in sede di autorizzazione 
										comunale sulla base dell'effettiva 
										potenzialità agrituristica dell'azienda 
										agricola, fermo restando il requisito di 
										connessione e complementarietà 
										dell'attività agrituristica con quella 
										agricola. 
										4. Gli spazi aperti da destinarsi alla 
										sosta di campeggiatori possono avere una 
										ricettività massima di numero dieci 
										equipaggi e di trenta persone, purché in 
										aziende agricole di superficie agricola 
										utilizzata non inferiore a due ettari 
										nelle zone montane e svantaggiate di cui 
										alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, 
										del 28aprile 1975, e non inferiore a 
										cinque ettari nelle altre zone. 
										5. Nel caso di imprenditori agricoli 
										associati o di cooperative agricole e 
										forestali, i parametri di ricettività di 
										cui ai commi precedenti si moltiplicano 
										per il numero delle aziende 
										associate,anche quando le strutture 
										ricettive siano concentrate in unica 
										sede,a condizione che le strutture 
										stesse siano di proprietà dell'organismo 
										associativo. 
										6. Nell'attività agrituristica possono 
										essere occupati esclusivamente 
										l'imprenditore agricolo ed i suoi 
										familiari di cui all'articolo 230-bis 
										del codice civile, nonchè il personale 
										dipendente dell'azienda agricola. Il 
										tempo di lavoro complessivo prestato 
										nell'attività agrituristica deve 
										comunque rimanere inferiore al tempo di 
										lavoro destinato all'attività agricola 
										dell'azienda.   
										
										
										ARTICOLO 7 Elenchi provinciali 
										 
										1. 
										Presso ciascuna Amministrazione 
										provinciale è istituito l'elenco 
										provinciale dei soggetti abilitati 
										all'esercizio delle attività 
										agrituristiche, tenuto da una 
										commissione provinciale costituita da: 
										a) l'Assessore provinciale competente in 
										materia di agricoltura, o dal dirigente 
										dell'Ufficio competente da lui delegato, 
										in qualità di Presidente; 
										b) il dirigente dell'Ufficio competente 
										per materia dei settori decentrati 
										dell'Assessorato regionale allo sviluppo 
										del sistema agricolo e del mondo rurale; 
										c) un rappresentante di ciascuna delle 
										tre organizzazioni professionali 
										agricole maggiormente rappresentative a 
										livello regionale; 
										d) il dirigente dell'Ufficio 
										dell'Amministrazione provinciale 
										competente in materia di agriturismo. 
										2. Le funzioni di segreteria della 
										Commissione sono espletate dall'Ufficio 
										dell'Amministrazione provinciale 
										competente in materia di agriturismo. 
										3. L'iscrizione all'elenco provinciale è 
										condizione necessaria per il rilascio 
										dell'autorizzazione comunale 
										all'esercizio delle attività 
										agrituristiche, di cui all'articolo 8. 
										4. La commissione di cui al comma 1 è 
										nominata con decreto del Presidente 
										della Giunta provinciale ed ha il 
										compito di valutare l'idoneità dei 
										richiedenti l'iscrizione negli elenchi 
										provinciali,nel rispetto dei principi 
										stabiliti dalla legge 5 dicembre 1985, n.730, 
										e dalla presente legge, tenuto conto 
										dell'effettiva potenzialità 
										agrituristica dell'azienda agricola e 
										del fondo interessati, la cui tipologia 
										deve essere espressamente indicata 
										nell'elenco provinciale. 
										5. Ai componenti della commissione di 
										cui al comma 1 si applica il trattamento 
										economico previsto dalla normativa 
										regionale vigente in materia. 
										6. L'iscrizione nell'elenco è negata, 
										tranne che abbiano ottenutola 
										riabilitazione, ai soggetti indicati 
										nell'articolo 6, terzo comma,lettere a) 
										e b), della legge n. 730 del 1985. 
										7. La commissione provinciale si 
										pronuncia sulle domande di iscrizione 
										nell'elenco entro sessanta giorni dalla 
										ricezione delle domande medesime. La 
										data di ricezione si riferisce alla 
										consegna della documentazione completa 
										ed è attestata da apposita ricevuta ai 
										fini della decorrenza del termine di 
										pronuncia. La decorrenza del termine non 
										comporta comunque l'iscrizione 
										nell'elenco. 
										8. Il diniego motivato dell'iscrizione 
										deve essere comunque comunicato al 
										richiedente. 
										9. La commissione provvede ogni tre anni 
										alla revisione dell'elenco provinciale, 
										verificando la sussistenza dei requisiti 
										di idoneità degli iscritti e delle 
										condizioni di legge. Per detta verifica 
										la commissione può avvalersi dei comuni 
										oltre che delle strutture provinciali 
										competenti. Qualora risulti la non 
										sussistenza dei requisiti di idoneità la 
										commissione provvede alla cancellazione 
										provvisoria del nominativo, comunicando 
										la propria determinazione al soggetto 
										interessato con indicazione del termine 
										per eventuali controdeduzioni. La 
										cancellazione definitiva dall'elenco 
										provinciale viene notificata al soggetto 
										interessato ed al Comune.   
										
										
										ARTICOLO 8 Disciplina amministrativa ed 
										autorizzazione comunale 
										 
										1. 
										I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, 
										iscritti negli elenchi provinciali di 
										cui all'articolo 7, che intendono 
										esercitare attività agrituristiche, 
										devono presentare al Comune nel cui 
										territorio ha sede l'immobile 
										interessato, apposita domanda contenente 
										la descrizione dettagliata delle 
										attività proposte fra quelle 
										riconosciute idonee in sede di 
										iscrizione all'elenco provinciale, con 
										l'indicazione delle caratteristiche 
										dell'azienda, degli edifici e delle aree 
										da utilizzare per uso agrituristico, 
										delle capacità ricettive, dei periodi di 
										esercizio dell'attività e delle tariffe 
										che si intendono praticare nell'anno in 
										corso, nonchè del numero delle persone 
										addette e del rispettivo rapporto con 
										l'azienda agricola. 
										2. Le informazioni di cui al comma 1 
										possono essere contenute anche in 
										separata relazione illustrativa allegata 
										alla domanda. 
										3. La domanda deve essere corredata dai 
										seguenti documenti: 
										a) idonea certificazione dalla quale 
										risulti il possesso dei requisiti di cui 
										agli articoli 11 e 92 del testo unico 
										approvato con regio decreto 18 giugno 
										1931, n. 773 ed all'articolo 5 della 
										legge 9febbraio 1963, n. 59; 
										b) copia del libretto sanitario; 
										c) parere favorevole del competente 
										servizio dell'azienda unità sanitaria 
										locale relativamente all'idoneità degli 
										immobili e dei locali da utilizzare per 
										l'attività agrituristica; 
										d) ove necessaria, copia della 
										concessione edilizia e/o 
										dell'autorizzazione comunale per i 
										locali da utilizzare per l'attività 
										agrituristica; 
										e) certificato di iscrizione nell'elenco 
										di cui all'articolo 7,comma 1; 
										f) il consenso del proprietario se la 
										richiesta viene avanzata 
										dall'affittuario del fondo e/o degli 
										edifici, ovvero dell'imprenditore 
										agricolo se la richiesta è avanzata da 
										familiare dello stesso; 
										g) relazione a firma autenticata del 
										richiedente contenente la descrizione 
										delle caratteristiche specifiche 
										dell'ordinamento colturale e produttivo 
										e dell'organizzazione gestionale 
										dell'azienda nonché degli edifici 
										presenti e delle aree da adibire ad uso 
										agrituristico. 
										4. Entro novanta giorni dalla data di 
										presentazione il Sindaco esamina la 
										domanda emettendo pronuncia di 
										accoglimento o diniego L'autorizzazione 
										comunale deve specificare le 
										attività agrituristiche consentite ed i 
										periodi di esercizio che, comunque,non 
										possono essere superiori a complessivi 
										nove mesi annui. L'autorizzazione, 
										inoltre, deve specificare il numero 
										massimo degli addetti all'attività 
										agrituristica. 
										5. Scaduti i novanta giorni senza che ci 
										sia stata alcuna pronuncia, la domanda 
										si intende accolta. 
										6. L'autorizzazione è sostitutiva di 
										ogni altro provvedimento amministrativo. 
										7. Non si applicano all'esercizio 
										dell'agriturismo le norme di cui alla 
										legge 16 giugno 1939, n. 1111, per la 
										disciplina degli affittacamere. 
										8. Entro il 31 gennaio di ogni anno il 
										comune invia alla competente commissione 
										provinciale per l'agriturismo ed 
										all'Ente cui sono demandate le funzioni 
										in materia di turismo, competente per 
										territorio, un elenco delle 
										autorizzazioni rilasciate nell'anno 
										precedente nonché le eventuali 
										variazioni intervenute relativamente 
										alle autorizzazioni già in essere. 
										9. Presso l'ufficio regionale competente 
										per l'agriturismo sono tenuti i registri 
										provinciali degli operatori 
										agrituristici iscritti negli elenchi 
										provinciali.   
										
										
										ARTICOLO 9 Obblighi amministrativi
										
										 
										1. 
										Il soggetto autorizzato allo svolgimento 
										di attività agrituristiche ha i seguenti 
										obblighi: 
										a) rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nella autorizzazione e le 
										tariffe determinate ai sensi 
										dell'articolo 12; 
										b) tenere un registro contenente le 
										generalità delle persone alloggiate, 
										comunicandone l'arrivo e la partenza 
										alla locale autorità di pubblica 
										sicurezza; 
										c) esporre al pubblico l'autorizzazione 
										comunale. 
										2. Sono altresì fatti salvi gli altri 
										obblighi previsti dall'articolo 109 del 
										testo unico delle leggi di pubblica 
										sicurezza così come modificato 
										dall'articolo 7, comma 4, del decreto 
										legge 29marzo 1995, n. 97 convertito con 
										modificazioni dalla legge 30 maggio1995, 
										n. 203.   
										
										
										ARTICOLO 10 Riserva di denominazione
										
										 
										1. 
										La denominazione "Agriturismo" nelle 
										insegne, nel materiale illustrativo e 
										pubblicitario, ed in ogni altra forma di 
										comunicazione al pubblico, è riservata 
										esclusivamente a coloro ai quali sia 
										stata rilasciata l'autorizzazione 
										all'esercizio 
										dell'attività agrituristica a norma 
										dell'articolo 8. 
										2. Sono soggetti alla sanzione 
										amministrativa da lire 2 milioni a lire 
										6 milioni gli esercenti attività di 
										ricezione e ospitalità che si 
										attribuiscono la denominazione di 
										"Agriturismo", senza aver ottemperato a 
										quanto previsto dall'articolo 8. La 
										sanzione amministrativa si applica con 
										le seguenti modalità :lire 2 milioni per 
										la prima violazione;fino a lire 6 
										milioni per le successive violazioni. 
										3. Sono affidate all'Amministrazione 
										provinciale competente per territorio le 
										attività di controllo e l'applicazione 
										delle sanzioni di cui al comma 2, con 
										l'obbligo di relazionare entro il 31 
										marzo di ciascun anno all'ufficio 
										regionale competente per l'Agriturismo. 
										4. L'Amministrazione regionale può 
										effettuare autonomamente verifiche e 
										controlli. I relativi verbali di 
										accertamento devono essere trasmessi 
										alla Amministrazione provinciale 
										competente per territorio per 
										l'eventuale applicazione delle sanzioni 
										di cui al comma 2. 
										5. I proventi delle sanzioni 
										amministrative pecuniarie sono 
										interamente introitate dalle 
										Amministrazioni provinciali competenti 
										per territorio a titolo di finanziamento 
										delle funzioni attribuite.   
										
										
										ARTICOLO 11 Sospensione e revoca 
										dell'autorizzazione 
										 
										1. 
										L'autorizzazione di cui all'articolo 8 è 
										sospesa dal Sindaco con provvedimento 
										motivato per un periodo compreso tra 
										dieci e trenta giorni per violazione 
										degli obblighi di cui all'articolo 9 e 
										comunque per temporanea inosservanza 
										delle norme igienico-sanitarie e di 
										pubblica sicurezza nell'esercizio degli 
										alloggi agrituristici. 
										2. L'autorizzazione è revocata dal 
										sindaco con provvedimento motivato 
										qualora si accerti che l'operatore 
										agrituristico: 
										a) non abbia intrapreso l'attività entro 
										un anno dalla data fissata 
										nell'autorizzazione, ovvero abbia 
										sospeso l'attività da almeno un anno; 
										b) abbia definitivamente perduto i 
										requisiti richiesti per il rilascio 
										dell'autorizzazione di cui all'articolo 
										8; 
										c) sia incorso durante l'anno solare, in 
										più provvedimenti di sospensione di cui 
										al comma 1, per complessivi sessanta 
										giorni; 
										d) non abbia rispettato i vincoli di 
										destinazione di uso degli immobili 
										interessati. 
										3. Il provvedimento di revoca è 
										comunicato dal sindaco al prefetto, alla 
										Provincia ed all'Ente cui sono demandate 
										le funzioni in materia di turismo, 
										competente per territorio ai fini 
										dell'aggiornamento degli elenchi e dei 
										registri prescritti, nonché della revoca 
										degli eventuali contributi concessi 
										ovvero del recupero di quelli erogati. 
										4. Qualora da parte del Comune o di 
										altro ente pubblico si accerti che 
										l'attività agricola aziendale misurata 
										in tempo di lavoro è divenuta secondaria 
										rispetto all'attività agrituristica, a 
										causa di modifiche intervenute 
										nell'ordinamento colturale e produttivo 
										o nella conduzione dell'azienda, deve 
										essere fatta segnalazione alla 
										competente Commissione provinciale di 
										cui all'articolo 7 per la cancellazione 
										del relativo elenco provinciale dei 
										soggetti abilitati e per la conseguente 
										revoca della autorizzazione comunale. 
										 
										
										
										ARTICOLO 12 Determinazione delle tariffe
										
										 
										1. 
										Entro il 31 luglio di ciascun anno il 
										soggetto autorizzato all'esercizio 
										dell'agriturismo deve presentare al 
										Comune ed alla Azienda di Promozione 
										Turistica (A.P.T.) competente per 
										territorio una dichiarazione contenente 
										l'indicazione delle tariffe che intende 
										praticare per l'anno successivo.  
										 
										
										
										ARTICOLO 13 Incentivi agli imprenditori 
										agricoli per investimenti agrituristici
										
										 
										1. 
										I contributi in conto capitale previsti 
										all'articolo 4 sono concessi nelle 
										misure seguenti:a) a favore di 
										imprenditori agricoli a titolo 
										principale: 
										1) per le aziende che ricadono in zone 
										montane e svantaggiate di cui agli 
										articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 
										268/75, il 45 percento per interventi 
										strutturali sugli immobili ed il 30 per 
										cento per gli altri tipi di 
										investimento; 
										a) per le aziende che ricadono nelle 
										altre zone il 35 per cento per 
										interventi strutturali sugli immobili, 
										ed il 20 per cento per gli altri tipi di 
										investimento; 
										b) a favore di imprenditori agricoli non 
										a titolo principale: 
										1) per le aziende che ricadono in zone 
										montane e svantaggiate di cui agli 
										articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 
										268/75 il 33 per cento per interventi 
										strutturali sugli immobili ed il 22 per 
										cento per gli altri tipi di 
										investimento; 
										2) per le aziende che ricadono nelle 
										altre zone il 26 per cento per 
										interventi strutturali sugli immobili ed 
										il 15 per cento per gli altri tipi di 
										investimento. 
										2. Qualora gli investimenti aziendali 
										siano sviluppati nel quadro di un 
										approccio collettivo le misure 
										percentuali del contributo di cui al 
										comma 1 sono aumentate di 5 punti. 
										3. Il livello massimo degli aiuti 
										pubblici in favore delle aziende 
										agrituristiche è comunque contenuto 
										entro il limite che permette di 
										considerarli aiuti "de minimis" secondo 
										la normativa comunitaria. 
										4. Nella concessione dei contributi 
										costituiscono criteri di priorità 
										nell'ordine: 
										a) la localizzazione dell'azienda in una 
										delle zone di maggiore interesse 
										agrituristico secondo la definizione del 
										piano regionale di cui all'articolo 18, 
										nei territori inclusi nel piano 
										regionale delle aree protette e nei 
										territori montani delimitati ai sensi 
										dell'articolo 28 della legge 8 giugno 
										1990, n. 142; 
										b) l'appartenenza del soggetto 
										beneficiario alla categoria dei giovani 
										imprenditori ai sensi della normativa 
										comunitaria. 
										5. I benefici di cui al presente 
										articolo non sono cumulabili con altri 
										benefici pubblici concessi per gli 
										stessi interventi e le medesime finalità 
										nell'ambito della azienda interessata, 
										salvo quanto consentito dalla regola "de 
										minimis" richiamata al comma 3. 
										6. Le opere eseguite ai sensi della 
										presente legge sono vincolate alla loro 
										specifica destinazione per la durata di 
										anni 10 a decorrere dalla data di 
										concessione del contributo. Le 
										attrezzature finanziate sono vincolate 
										per un periodo non inferiore a 5 anni. 
										7. I beneficiari dei contributi sono 
										tenuti a presentare atto notarile da 
										trascrivere a proprie spese presso le 
										conservatorie dei registri immobiliari 
										nel quale si impegnano al mantenimento 
										delle destinazioni degli immobili o 
										delle attrezzature vincolate. Nel caso 
										di cessazione della attività 
										agrituristica i fabbricati utilizzati 
										tornano alla loro originaria 
										destinazione d'uso. 
										8. L'elenco delle strutture sottoposte 
										ai vincoli di cui al comma 6 è tenuto 
										presso gli Uffici provinciali e 
										regionali competenti in materia di 
										agriturismo.   
										
										
										ARTICOLO 14 Provvidenze in favore degli 
										Enti pubblici 
										 
										1. 
										Alle Province, ai Comuni ed alle 
										Comunità Montane, possono essere 
										concessi contributi in conto capitale 
										nella misura massima del75 per cento 
										della spesa effettivamente sostenuta 
										per: 
										a) la realizzazione ed il miglioramento 
										di servizi ed infrastrutture volte allo 
										sviluppo agrituristico; 
										b) lo studio e la realizzazione di 
										itinerari agrituristici. 
										2. Gli interventi di cui al comma 1 
										debbono essere previsti negli atti di 
										programmazione agrituristica di cui 
										all'articolo 18, e sono realizzabili 
										esclusivamente dagli enti nei cui 
										territori ricadono più aziende 
										agrituristiche in attività . 
										3. Gli enti di cui al comma 1 possono 
										affidare la gestione dei servizi, delle 
										infrastrutture e degli itinerari 
										agrituristici a soggetti individuati con 
										apposita convenzione da stipularsi prima 
										dell'erogazione del contributo 
										regionale. 
										4. L'Ente richiedente all'atto della 
										domanda deve precisare, con atto 
										deliberativo dell'organo competente, i 
										mezzi finanziari con i quali fare fronte 
										alla quota a carico del proprio bilancio 
										non inferiore al 25 per cento della 
										spesa, per gli interventi di cui al 
										comma 1, nonchè , qualora si proponga 
										anche come soggetto responsabile della 
										gestione, l'analisi costi-benefici 
										dell'intervento e le modalità di 
										provvista dei fondi occorrenti.  
										 
										
										
										ARTICOLO 15 Attività promozionali 
										 
										1. 
										La Regione, nell'ambito del proprio 
										sistema di informatizzazione, istituisce 
										la "Banca dati regionale 
										sull'agriturismo", in connessione 
										telematica con le Province e con gli 
										enti cui sono demandate le funzioni in 
										materia di turismo. 
										2. I documenti di programmazione 
										agrituristica di cui all'arti-colo 18 
										comprendono anche: 
										a) le iniziative di valorizzazione 
										dell'offerta agrituristica,direttamente 
										promosse dalla Regione e/o proposte da 
										Enti locali e da altre istituzioni, 
										pubbliche o private, aventi tra le 
										proprie finalità la promozione 
										agrituristica; 
										b) le iniziative formative rivolte agli 
										operatori agrituristici,che possono 
										essere gestite direttamente dai centri 
										regionali di formazione professionale 
										ovvero essere affidate ad enti ed 
										organismi di formazione professionale 
										operanti a livello regionale. 
										3. Le iniziative promozionali di cui al 
										comma 2, lettera a), quando attuate da 
										istituzioni private, sono finanziabili 
										nella misura massima dell'80 per cento 
										della spesa effettivamente sostenuta. 
										 
										
										
										ARTICOLO 16 Edifici recuperabili 
										 
										1. 
										Nell'ambito degli atti di programmazione 
										definiti al successivo articolo 18 sono 
										ammissibili a finanziamento iniziative 
										non riconducibili all'attività 
										agrituristica, finalizzate al recupero 
										del patrimonio edilizio rurale sito nei 
										borghi rurali e nelle campagne, da 
										destinare alla valorizzazione di arti e 
										tradizioni popolari, nonché di prodotti 
										tipici locali e relative 
										attività promozionali. 
										2. Possono essere utilizzati al fine di 
										cui al comma 1 gli edifici rurali 
										particolarmente significativi sotto il 
										profilo storico o tradizionale ed 
										etnografico. 
										3. Interventi su edifici non sottoposti 
										a tutela, che comportino modifiche dei 
										prospetti o delle cubature funzionali 
										alla dotazione dei servizi sono 
										realizzabili previo nulla-osta ex legge 
										n. 1497/1939 nelle more della emanazione 
										delle norme di cui al comma 4. 
										4. Le province, sentiti i comuni, allo 
										scopo di individuare gli edifici ed i 
										nuclei rurali di particolare pregio 
										architettonico,storico, culturale, 
										provvedono al censimento degli stessi 
										indicando nel contempo materiali 
										costruttivi, tecnologie di recupero, 
										impostazioni tipologiche volte a 
										garantire, nel rispetto delle tradizioni 
										architettoniche locali, la 
										valorizzazione ed il riuso del 
										patrimonio edilizio rurale. 
										5. Il particolare valore dell'edificio 
										che si intende destinare agli scopi di 
										cui al comma 1 deve essere illustrato in 
										apposita relazione redatta da tecnico 
										abilitato e corredata con utile 
										documentazione storica e fotografica ed 
										attestato con atto deliberativo del 
										Comune nel cui territorio ricade 
										l'immobile.   
										
										
										ARTICOLO 17 Incentivi e vincoli 
										 
										1. 
										Per gli interventi di ristrutturazione 
										di cui all'articolo 16,è concesso al 
										proprietario dell'immobile un contributo 
										in conto capitale nella misura massima 
										del 25 per cento della spesa ammissibile 
										che comunque non può essere superiore a 
										L. 300 milioni. 
										2. I fabbricati ristrutturati ai sensi 
										dell'articolo 16 vengono iscritti, con 
										la specificazione delle attività cui 
										sono destinati e degli operatori che 
										esercitano tali attività , in apposito 
										elenco istituito presso le 
										amministrazioni provinciali. 
										3. L'utilizzazione dei fabbricati 
										ristrutturati per le finalità di cui 
										all'articolo 16 dichiarata ai fini 
										dell'ammissione al contributo di cui al 
										comma 1 deve essere avviata entro dodici 
										mesi dalla data di accertamento 
										dell'avvenuta esecuzione delle opere e 
										dei lavori,pena la decadenza dal 
										beneficio. 
										4. I fabbricati ristrutturati rimangono 
										vincolati alla specifica destinazione 
										per un periodo non inferiore a dieci 
										anni. 
										5. I compiti di controllo e vigilanza 
										sono effettuati con le modalità di cui 
										all'articolo 10.   
										
										
										ARTICOLO 18 Programmazione agrituristica
										
										 
										1. 
										Entro dodici mesi dalla data di entrata 
										in vigore della presente legge, la 
										Regione approva il Piano regionale 
										agrituristico e di rivitalizzazione 
										delle aree rurali, con validità 
										triennale. 
										2. Il Piano regionale di cui al comma 1, 
										sulla base dello studio delle 
										potenzialità del territorio laziale ai 
										fini dello sviluppo dell'agriturismo 
										realizzato in applicazione dell'articolo 
										12 della legge regionale 18 aprile 1988, 
										n. 21, definisce gli obiettivi di 
										sviluppo dell'agriturismo nel territorio 
										laziale, individua le zone di maggiore 
										interesse agrituristico, delinea le 
										azioni di sviluppo possibili, fissa i 
										criteri di priorità dell'intervento 
										pubblico e di ripartizione delle risorse 
										finanziarie, stabilisce le modalità ed i 
										tempi di attuazione del piano stesso 
										nonchè i criteri di raccolta,valutazione 
										e selezione delle domande di 
										investimento.Gli incentivi per lo 
										sviluppo del turismo rurale di cui al 
										Titolo II possono assorbire quote 
										finanziarie fino al 20 per cento dello 
										stanziamento complessivo programmato per 
										gli investimenti previsti dalla presente 
										legge.Il piano regionale si attua 
										attraverso il programma regionale di 
										finanziamento dei programmi operativi 
										proposti dalle Province entro il 31 
										maggio di ogni anno. 
										3. I Programmi operativi provinciali, in 
										coerenza con il Piano regionale 
										agrituristico ed in armonia con gli 
										indirizzi di programmazione regionale e 
										di pianificazione territoriale, nel 
										rispetto dei principi della normativa 
										nazionale e comunitaria e della presente 
										legge, comprendono: 
										a) la perimetrazione delle zone di 
										maggiore interesse agrituristico; 
										b) l'elenco delle iniziative 
										agrituristiche in atto; 
										c) l'indicazione del patrimonio di 
										edilizia rurale esistente suscettibile 
										di utilizzazione agrituristica e per 
										attività di turismo rurale ed 
										ambientale; 
										d) la descrizione delle caratteristiche 
										naturali, ambientali,agricole e 
										produttive delle zone interessate, con 
										particolare riguardo al patrimonio 
										artistico e storico;e) gli obiettivi 
										specifici del programma operativo; 
										f) la tipologia delle azioni che si 
										intende realizzare ed i soggetti 
										attuatori;  
										g) gli investimenti previsti, la spesa 
										pubblica, programmata ed i soggetti 
										beneficiari dei contributi pubblici; 
										h) le modalità di applicazione della 
										spesa pubblica. 
										4. Il programma regionale di 
										finanziamento, previa verifica 
										tecnico-amministrativa della coerenza e 
										compatibilità dei programmi operativi 
										provinciali con il Piano agrituristico 
										regionale,ripartisce le risorse 
										finanziarie disponibili, stabilendo le 
										modalità ed i tempi di attuazione dei 
										programmi operativi provinciali, di 
										erogazione delle risorse assegnate, di 
										rendicontazione delle spese, di 
										monitoraggio dell'avanzamento, di 
										controllo delle realizzazioni e della 
										gestione, e di valutazione dei 
										risultati. 
										5. La mancata presentazione, da parte di 
										una o più Province, dei programmi 
										operativi provinciali non pregiudica 
										l'attuazione del programma regionale di 
										finanziamento dei programmi operativi 
										provinciali utilmente presentati. 
										6. Qualora si determinino le circostanze 
										di cui ai commi 4 e 5dell'articolo 19, 
										la Giunta regionale procede 
										all'accantonamento per un solo esercizio 
										finanziario della quota massima del 20 
										per cento dello stanziamento annuale da 
										ripartire.   
										
										
										ARTICOLO 19 Funzioni amministrative 
										1. Fatte salve le 
										funzioni riservate espressamente alla 
										Regione e dai Comuni a norma della 
										presente legge, tutte le funzioni 
										amministrative in materia di agriturismo 
										sono delegate alle Province,che le 
										esercitano nel rispetto delle norme 
										della presente legge nonché degli atti 
										di indirizzo e di programmazione emanati 
										dalla Regione. 
										2. Prima di iniziare l'esercizio delle 
										funzioni delegate con la presente legge, 
										le Province determinano, con atto 
										motivato, la ripartizione delle funzioni 
										predette fra i propri organi e le 
										proprie strutture.La relativa 
										deliberazione è tempestivamente 
										trasmessa alla Regione. 
										3. Le Province, nell'esercizio delle 
										funzioni ad esse delegate con la 
										presente legge, possono avvalersi delle 
										strutture dell'amministrazione regionale 
										decentrata. 
										4. In caso di inerzia della Provincia, 
										la Giunta regionale invitala Provincia 
										stessa a provvedere entro congruo 
										termine, decorso il quale nomina un 
										Commissario ad acta per il compimento 
										degli atti specifici. 
										5. In caso di persistente inerzia o 
										grave violazione delle leggi o degli 
										atti di indirizzo e di programmazione 
										emanati la Regione dispone, con atto 
										legislativo, la revoca delle funzioni 
										delegate nei confronti della singola 
										provincia responsabile dell'inadempienza 
										o della irregolarità . 
										6. Le province, nell'emissione dei loro 
										atti in applicazione della presente 
										legge debbono fare espressa menzione 
										della delega di cui sono destinatarie. 
										7. Le province adottano le misure 
										necessarie per verificare la regolare 
										esecuzione degli interventi finanziati, 
										per prevenire e sanzionare le 
										irregolarità , per recuperare i fondi 
										perduti a causa di abusi o di 
										negligenza. 
										8. La Regione a mezzo di propri 
										funzionari procede a controlli,anche in 
										loco e mediante sondaggio delle 
										operazioni e delle azioni finanziate in 
										materia di agriturismo e di turismo 
										rurale. 
										9. Le Province sono obbligate a fornire 
										alla Regione informazioni,dati 
										statistici e relazioni elaborate secondo 
										procedure concordate a livello tecnico. 
										 
										
										
										ARTICOLO 20 Disposizioni finanziarie 
										1. Per gli oneri 
										derivanti dall'attuazione della presente 
										legge è autorizzata la spesa di L. 1.000 
										milioni, per ciascuno degli anni1997 e 
										1998 che viene iscritta nel bilancio 
										regionale, al capitolo 23225, di nuova 
										istituzione avente la denominazione 
										"Contributi per lo sviluppo 
										dell'agriturismo e del turismo rurale". 
										2. Alla copertura della spesa di L. 
										2.000 milioni si provvede con gli 
										stanziamenti iscritti nel capitolo 29002 
										lett. a) dell'elenco 4 -fondi globali - 
										del bilancio 1997 e pluriennale 
										1997-1999. 
										 
										
										
										ARTICOLO 21 Decadenza dai benefici e 
										revoca dei contributi 
										1. I soggetti 
										beneficiari dei contributi pubblici di 
										cui alla presente legge decadono dai 
										benefici qualora: 
										a) perdano i requisiti richiesti per 
										l'esercizio delle 
										attività agrituristiche; 
										b) l'iniziativa finanziata non venga 
										realizzata secondo il progetto approvato 
										e nei tempi indicati dal provvedimento 
										di concessione, fatte salve le varianti 
										e le proroghe eventualmente autorizzate, 
										per giustificate e motivate ragioni, 
										dagli uffici competenti; 
										c) si accertino sostanziali irregolarità 
										nella documentazione giustificativa di 
										spesa; 
										d) venga mutata la destinazione 
										dell'immobile interessato prima della 
										scadenza del vincolo di destinazione 
										espressamente previsto; 
										e) l'attività agrituristica o quella di 
										turismo rurale non venga iniziata entro 
										un anno dalla data del verbale di 
										accertamento finale dell'intervento 
										ammesso a contributo. 
										2. In caso di decadenza dai benefici, i 
										contributi concessi vengono revocati e 
										sono recuperate le somme eventualmente 
										erogate, maggiorate degli interessi 
										legali e delle eventuali spese di 
										recupero. 
										 
										
										
										ARTICOLO 22 Disposizioni finali e 
										transitorie 
										 
										1. 
										La legge regionale 18 aprile 1988, n. 21 
										è abrogata. 
										2. Restano validi fino al loro 
										completamento tutti gli atti posti in 
										essere in applicazione della citata 
										legge regionale n. 21 del 1988prima 
										della data di entrata in vigore della 
										presente legge. 
										3. Gli interventi per lo sviluppo 
										dell'agriturismo previsti nel DOCUP 
										Obiettivo 5B 1994/99 rimangono, 
										disciplinati dalle specifiche 
										disposizioni attuative del DOCUP stesso, 
										anche per quanto riguarda l'esercizio 
										delle funzioni amministrative. 
										4. Per tutto quanto non previsto dalla 
										presente legge si applicano le vigenti 
										norme nazionali in materia. 
										5. Agli aiuti previsti dalla presente 
										legge è data attuazione a decorrere 
										dalla data di pubblicazione, nel 
										Bollettino ufficiale della Regione, 
										dell'avviso relativo all'esito positivo 
										dell'esame di compatibilità da parte 
										della Commissione delle comunità europee 
										ai sensi degli articoli 92 e 93 del 
										trattato istitutivo della 
										Comunità europea.   
										
										La 
										presente legge regionale sarà pubblicata 
										sul Bollettino ufficiale della Regione. 
										E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e di farla osservare come 
										legge della Regione Lazio. Data a Roma, 
										addì 10 novembre 1997 BADALONI Il visto 
										del Commissario del Governo è stato 
										apposto il 6 novembre1997. 
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