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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN PUGLIA
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Puglia 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										34 DEL 22-05-1985
										 
										Interventi a favore dell'Agriturismo 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 Obiettivi della legge  
										La Regione Puglia, 
										in armonia con gli indirizzi di politica 
										agricola nazionale comunitaria e con il 
										piano di sviluppo regionale,promuove ed 
										incentiva attività agrituristiche volte 
										a favorire lo sviluppo ed il 
										riequilibrio del territorio, ad 
										agevolare la permanenza dei produttori 
										agricoli nelle zone rurali attraverso l' 
										integrazione dei redditi aziendali ed il 
										miglioramento delle condizioni di vita, 
										ad utilizzare meglio il patrimonio 
										rurale esistente sia edilizio sia 
										naturale anche ai fini turistici,a 
										valorizzare i prodotti tipici e le 
										tradizioni locali,a creare un armonico 
										rapporto tra città e campagna ed a 
										favorire ed orientare i flussi 
										turistici.   
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Attività agrituristiche  
										Per attività 
										agrituristiche si intendono le attività 
										di ospitalità e promozione svolte da 
										imprenditori agricoli di cui all'art. 
										2135 del CC, singoli o associati e dai 
										loro familiari di cui all' art. 230 bis 
										del CC, attraverso la utilizzazione di 
										strutture aziendali o interaziendali, la 
										cui attività deve comunque restare 
										prioritaria rispetto a quella 
										agrituristica.Rientrano tra tali 
										attività : 
										a) dare ospitalità , anche in spazi 
										aperti destinati alla sosta di 
										campeggiatori; 
										b) somministrare pasti e bevande 
										costituiti prevalentemente da prodotti 
										propri; 
										c) organizzare attività ricreative o 
										culturali nell' ambito dell'azienda o 
										delle aziende associate o secondo 
										itinerari agrituristici integrati.Sono 
										considerati di propria produzione le 
										bevande ed i cibi prodotti e lavorati 
										nell' azienda agricola, nonché quelli 
										ricavati da materie prime dell' azienda 
										agricola anche attraverso lavorazioni 
										esterne. 
										Lo svolgimento di attività 
										agrituristiche, nel rispetto delle norme 
										della presente legge non costituisce 
										distrazione dalla destinazione agricola 
										dei fondi e degli edifici interessati.
										 
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										ARTICOLO 3 Utilizzo locali per attività 
										agrituristiche  
										Possono essere 
										utilizzati per attività agrituristiche i 
										locali siti nell' abitazione dell' 
										imprenditore agricolo, ubicati nel 
										fondo, nonché gli edifici o parti di 
										essi esistenti nel fondo e non più 
										necessari alla conduzione dello stesso.Possono 
										essere utilizzati per gli stessi fini 
										anche gli edifici esistenti nei borghi 
										rurali. A tal fine le Amministrazioni 
										Provinciali, sentiti i Comuni 
										interessati, determinano le località 
										aventi le caratteristiche richieste. L'ERSAP 
										è autorizzato a dare in concessione a 
										cooperative di imprenditori agricoli, 
										con priorità a quelle giovanili, o a 
										singoli imprenditori agricoli strutture 
										e complessi di beni della Gestione 
										Riforma attualmente disponibili per una 
										loro utilizzazione per fini 
										agrituristici.   
										
										
										ARTICOLO 4 Promozione dell' offerta e 
										della domanda turistica  
										La Regione 
										finanzia le spese concernenti:a) la 
										realizzazione di studi e indagini 
										relative all' agriturismo,la 
										realizzazione di manifestazioni, 
										convegni, materiale divulgativo ed 
										iniziative atte a sensibilizzare l' 
										ambiente agricolo alle problematiche 
										agrituristiche. L'attività di cui al 
										presente articolo si attua in base ai 
										programmi presentati alla Giunta 
										regionale dalle associazioni 
										agrituristiche nazionali maggiormente 
										rappresentative operanti nella Regione 
										Puglia. I programmi devono pervenire 
										alla Giunta regionale entro il 31 
										ottobre di ogni anno.La Regione, nell' 
										ambito dei programmi di promozione 
										agrituristica,svolge attività di 
										pubblicità e propaganda dell' offerta 
										agrituristica regionale ed assicura la 
										formazione permanente sia di tecnici 
										animatori sia delle famiglie rurali all' 
										agriturismo. L'attività di cui al 
										presente articolo è svolta dalle 
										Associazioni agrituristiche coordinate 
										dall' assessorato regionale al Turismo. 
										 
										
										
										ARTICOLO 5 Elenco regionale degli 
										operatori agrituristici  
										Presso la Regione 
										Puglia è istituito l' elenco degli 
										imprenditori agricoli che praticano l' 
										agriturismo.All' elenco possono essere 
										iscritti i conduttori di aziende 
										agricole di cui all' art. 2 della 
										presente legge che intendono praticare 
										l' offerta agrituristica per almeno 60 
										giorni all' anno,ovvero dei familiari 
										conviventi. La domanda di iscrizione 
										deve essere indirizzata al Comune dove 
										ha sede il centro aziendale e deve 
										contenere la descrizione dettagliata 
										delle attività che il richiedente 
										intende svolgere e l' indicazione dei 
										requisiti propri dell' azienda che 
										rendono possibile lo svolgimento delle 
										attività stesse. L' iscrizione nell' 
										elenco è decisa, sulla base dei 
										requisiti predetti, da una apposita 
										Commissione regionale istituita con 
										Decreto del Presidente della Giunta 
										regionale e così composta: 
										- dall' Assessore regionale al Turismo, 
										che la presiede; 
										- da un funzionario regionale dell' 
										Assessorato al Turismo; 
										- da un funzionario regionale dell' 
										Assessorato all' Agricoltura; 
										- da sei esperti, di cui tre nominati su 
										designazione delle organizzazioni 
										professionali agricole più 
										rappresentative a livello nazionale, 
										presenti nel CNEL e tre su designazione 
										delle Associazioni di agriturismo 
										maggiormente rappresentative a livello 
										nazionale; 
										- da un rappresentante designato dall' 
										Associazione regionale delle Agenzie di 
										viaggio e turismo.  
										L'istruttoria della domanda e l' 
										accertamento dei requisiti occorrenti 
										per l' iscrizione sono eseguiti dalla 
										Provincia competente per territorio. 
										Contro le decisioni negative della 
										Commissione è ammesso ricorso alla 
										Giunta regionale entro trenta giorni 
										dalla data di notifica del provvedimento 
										relativo.  
										Il Presidente della Giunta regionale 
										rilascia agli iscritti nell'elenco un 
										certificato di operatore agrituristico 
										attestante le attività consentite ed i 
										limiti e le modalità di esercizio delle 
										attività stesse, fatte salve comunque le 
										disposizioni vigenti in materia di 
										concessione e licenze.Gli operatori 
										iscritti nell' elenco beneficiano: 
										a) delle attività di promozione e 
										propaganda di cui al precedente art. 4; 
										b) dei contributi di cui al secondo 
										comma del successivo artº7, ove in 
										possesso del requisito oggettivo ivi 
										previsto.Per coloro che richiedono i 
										benefici di cui alla precedente lettera 
										b) onde conseguire l' idoneità ricettiva 
										dei locali destinati alla utilizzazione 
										agrituristica, l' iscrizione nell'elenco 
										è subordinata all' accertamento previsto 
										al secondo comma del successivo art. 10, 
										concernente l' avvenuta esecuzione dei 
										lavori e degli acquisti ammessi a 
										contributo.La Giunta regionale può 
										accordare anticipazioni fino al 90%della 
										spesa ritenuta ammissibile.  
										 
										
										
										ARTICOLO 6 Obblighi agli operatori 
										iscritti nell' elenco  
										L'operatore 
										iscritto nell' elenco regionale ha l' 
										obbligo di esporre al pubblico il 
										certificato di cui al terz'ultimo comma 
										dell'articolo precedente e di esercitare 
										le attività consentite nei limiti e con 
										le modalità indicate nel certificato 
										stesso. La cancellazione dall' elenco è 
										disposta dalla commissione di cui al 
										precedente art. 5 qualora si accerti che 
										l' iscritto è venuto meno agli obblighi 
										di cui al comma precedente, ovvero che 
										ha perduto i requisiti per la 
										iscrizione. Gli accertamenti relativi 
										sono operati dalla Provincia competente  
										per territorio.Contro il provvedimento 
										di cancellazione è ammesso ricorso alla 
										Giunta regionale entro 30 giorni dalla 
										data di notifica della revoca stessa. La 
										cancellazione dell' iscrizione comporta 
										l' obbligo di restituzione dei 
										contributi di cui al successivo art. 7, 
										qualora sia pronunciata prima di cinque 
										anni dalla loro erogazione.  
										 
										
										
										ARTICOLO 7 Iniziative finanziabili agli 
										operatori agricoli  
										
										Per l' 
										attuazione della presente legge, la 
										Regione concede contributi finanziari in 
										conto capitale agli imprenditori 
										agricoli, singoli o associati, le cui 
										aziende ricadono nelle zone delimitate 
										ai sensi del precedente art. 3 e che 
										siano iscritti o abbiano richiesto di 
										iscriversi nell' elenco di cui al 
										precedente art. 5.I contributi di cui al 
										comma precedente possono essere concessi 
										per le seguenti iniziative: 
										a) costruzione, ampliamento, 
										ristrutturazione e sistemazione di 
										stanze e cucine da destinare all' 
										utilizzazione turistica in fabbricati 
										censiti nel Catasto rurale nonché il 
										restauro degli stessi; 
										b) installazione nei fabbricati 
										aziendali o sociali di strutture per la 
										conservazione, per la vendita a 
										dettaglio o per il consumo dei prodotti 
										agricoli, prevalentemente lavorati in 
										proprio; 
										c) installazione, ripristino o 
										miglioramento di impianti igienico 
										sanitari, idrici, elettrici a servizio 
										dei locali di cui alla precedente 
										lettera a); 
										d) realizzazione di impianti ed 
										attrezzature per il tempo libero,al 
										servizio anche delle famiglie rurali; 
										e) realizzazione di aree attrezzate a 
										verde; 
										f) allestimento di spazi attrezzati per 
										la sosta in tende,roulottes e campers, 
										in adiacenza a fabbricati rurali con 
										relativi servizi igienici.  
										Le provvidenze regionali vanno 
										prioritariamente destinate a quelle 
										aziende che per posizione ed estensione 
										dei terreni,per composizione del nucleo 
										familiare, ricavano dall' agricoltura 
										redditi non sufficienti per i quali si 
										appalesa la necessità di una 
										integrazione di reddito con attività 
										accessoria. Per le attività svolte dalle 
										Associazioni agrituristiche maggiormente 
										rappresentative a livello nazionale la 
										Regione può  concedere contributi di 
										funzionamento nella misura massima 
										dell'80% delle spese ritenute 
										ammissibili.   
										
										
										ARTICOLO 8 Misura dei contributi  
										I contributi per 
										l' iniziativa di cui alla lettera a) del 
										precedente art. 7 sono fissati nella 
										misura massima del 60% della spesa 
										ritenuta ammissibile. Per le iniziative 
										di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) 
										del precedente art. 7 i contributi sono 
										fissati nella misura massima del 70% 
										della spesa ritenuta ammissibile. Per le 
										iniziative proposte da Enti locali o 
										Enti pubblici i contributi di cui ai 
										commi precedenti possono essere 
										aumentati fino ad un massimo dell' 80%. 
										I contributi di cui ai commi precedenti 
										non sono cumulabili,per le stesse opere, 
										con analoghi contributi previsti da 
										altre leggi regionali o statali. Ad 
										integrazione della parte di spesa 
										eccedente il contributo può essere 
										concesso un mutuo decennale al tasso 
										fissato perle opere di miglioramento 
										fondiario.   
										
										
										ARTICOLO 9 Richiesta del concorso 
										finanziario regionale  
										Le domande per la 
										concessione dei contributi per le 
										iniziative di cui al secondo comma del 
										precedente art. 7 devono essere 
										indirizzate al Presidente della Giunta 
										regionale e presentate all'Assessorato 
										regionale all' Agricoltura e Foreste 
										entro il 31 marzo di ogni anno. Le 
										domande devono essere corredate: 
										- da una relazione tecnico - economica 
										che inquadri nel contesto della azienda 
										agraria l' attività agrituristica che il 
										richiedente intende svolgere ed illustri 
										i lavori da eseguire; 
										- dalla planimetria dei locali da 
										destinare all' utilizzazione turistica, 
										con l'indicazione dei relativi impianti 
										ed attrezzature,da una copia del 
										certificato ovvero della domanda di 
										iscrizione all' elenco di cui al 
										precedente art. 5. 
										Entro il 30 aprile successivo l' 
										Assessorato all' Agricoltura,di concerto 
										con l'Assessorato al Turismo, trasmette 
										alla Giunta regionale le domande 
										pervenute entro il termine suddetto 
										previa istruttoria consistente nella 
										verifica tecnico – economica delle 
										iniziative proposte con relativa 
										determinazione della spesa ammissibile e 
										nella acquisizione del parere della 
										Commissione di cui al 4º comma del 
										precedente art. 5.   
										
										
										ARTICOLO 10 Concessione ed erogazione 
										dei finanziamenti  
										La Giunta 
										regionale è autorizzata a concedere i 
										singoli finanziamenti sulla base delle 
										domande istruite ai sensi dell'articolo 
										precedente. L'erogazione dei contributi 
										viene effettuata anticipatamente fino al 
										70% dell' ammontare lordo e per la quota 
										residua dopo che l'Assessorato regionale 
										all'Agricoltura abbia accertato 
										l'avvenuta realizzazione delle 
										iniziative ammesse a contributo.In caso 
										di mancata o parziale realizzazione 
										delle iniziative stesse entro il termine 
										stabilito dal provvedimento di 
										concessione, la Giunta regionale 
										provvede al recupero totale o parziale 
										delle somme già erogate.  
										 
										
										
										ARTICOLO 11 Vincolo di destinazione  
										I locali, gli 
										impianti e le attrezzature realizzati 
										con i concorso finanziario regionale ai 
										sensi della presente legge non possono 
										essere distolti dalla utilizzazione 
										agrituristica per almeno dieci anni 
										dalla data del collaudo. L'inosservanza 
										della norma di cui al comma precedente 
										comportala restituzione del contributo 
										percepito per le opere e le attrezzature 
										distolte.   
										
										
										ARTICOLO 12 Caratteristiche delle 
										strutture agrituristiche  
										I locali e gli 
										alloggi destinati alla utilizzazione 
										agrituristica devono possedere idonei 
										requisiti di stabilità , sicurezza e 
										decoro e devono essere dotate di servizi 
										igienici adeguati al tipo di attività 
										agrituristica svolta ed alla 
										capacità ricettiva denunziata. I lavori 
										di sistemazione e di restauro devono 
										essere eseguiti rispettando le 
										caratteristiche tipologiche e l'aspetto 
										architettonico complessivo degli edifici 
										esistenti.Gli interventi di ampliamento 
										devono essere organicamente integrati 
										nelle strutture architettoniche 
										preesistenti.   
										
										
										ARTICOLO 13 Norma finanziaria  
										All'onere di L. 10 
										milioni per l' esercizio 1985 si 
										provvede con prelevamento dal cap. 
										1601080 di una somma di uguale importo. 
										A tal fine sono apportate le seguenti 
										variazioni al Bilancio1985:All' onere di 
										L. 10 milioni per l' esercizio 1985 si 
										provvede con prelevamento dal cap. 
										1601080 di una somma di uguale importo. 
										A tal fine sono apportate le seguenti 
										variazioni al Bilancio1985: Variazione 
										in diminuzione cap. 1601080 parte Spesa 
										- 10 milioni - competenza e cassa 
										OMISSIS Per gli oneri derivanti dall' 
										applicazione della presente legge per 
										gli anni successivi si provvederà con 
										appositi stanziamenti con la legge di 
										Bilancio. All' onere di L. 10 milioni 
										per l' esercizio 1985 si provvede con 
										prelevamento dal cap. 1601080 di una 
										somma di uguale importo. A tal fine sono 
										apportate le seguenti variazioni al 
										Bilancio1985:OMISSIS Variazione in 
										aumento cap. 0407600 " finanziamento 
										interventi in materia di agriturismo" 10 
										milioni - competenza e cassa.Per gli 
										oneri derivanti dall' applicazione della 
										presente legge per gli anni successivi 
										si provvederà con appositi stanziamenti 
										con la legge di Bilancio. Per gli oneri 
										derivanti dall' applicazione della 
										presente legge per gli anni successivi 
										si provvederà con appositi stanziamenti 
										con la legge di Bilancio. 
										 
										
										La 
										presente legge sarà pubblicata nel 
										Bollettino Ufficiale della Regione.  
										E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e farla osservare come legge 
										della Regione Puglia. Data a Bari, addì 
										22 maggio 1985 
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