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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN UMBRIA
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Umbria 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										28 DEL 14-08-1997
										 
										Disciplina delle attività agrituristiche 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 Finalità  
										1. Con la 
										presente legge la Regione dell'Umbria, 
										in armonia con gli articoli 6, 9, 10, 22 
										e 24 del proprio Statuto e nel rispetto 
										dei principi fondamentali della legge 5 
										dicembre 1985, n. 730, disciplinale 
										attività agrituristiche al fine di: 
										- agevolare la permanenza dei produttori 
										agricoli nelle zone rurali;- favorire il 
										migliore utilizzo della manodopera 
										rispetto alle necessità dell'azienda 
										agricola; 
										- permettere l'integrazione dei redditi 
										agricoli ed il miglioramento delle 
										condizioni di vita degli operatori; 
										- contribuire allo sviluppo ed al 
										riequilibro tra le diverse realtà delle 
										zone agricole del territorio, in 
										particolare quello montano, ed alla 
										salvaguardia del patrimonio naturale 
										rurale ed edilizio; 
										- favorire la valorizzazione dei 
										prodotti locali e tipici; 
										- favorire lo sviluppo del turismo 
										all'aria aperta specie quello sociale e 
										giovanile, la tutela delle tradizioni, 
										nonché la promozione di iniziative per 
										un migliore rapporto tra il mondo 
										agricolo e quello urbano, quale 
										strumento di interscambio di conoscenze, 
										di cultura e di tradizioni; 
										- favorire la creazione ed il 
										consolidamento di imprese agricole 
										economicamente valide ed 
										organizzativamente più flessibili in 
										funzione delle esigenze del mercato. 
										 
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Attività agrituristiche 
										1. Per attività 
										agrituristiche si intendono quelle 
										individuate dall'art. 2 della legge 5 
										dicembre 1985, n. 730. 
										2. Nello svolgimento dell'attività 
										agrituristica deve essere impiegato 
										personale operante nell'ambito 
										dell'impresa agricola. Sono applicabili 
										altresì le norme di cui all'art. 18 
										della legge 31gennaio 1994, n. 97. 
										3. Possono esercitare attività 
										agrituristiche le aziende agricole in 
										possesso dei requisiti di cui alla 
										tabella A allegata alla presente legge. 
										4. Rientrano tra le attività 
										agrituristiche: 
										a) dare alloggio ed ospitalità nelle 
										strutture di cui al successivo articolo 
										3; 
										b) dare ospitalità in aree attrezzate 
										all'aperto purché provviste di servizi 
										essenziali; 
										c) preparare e somministrare pasti e 
										bevande, ivi comprese quelle a contenuto 
										alcolico e superalcolico, costituiti per 
										almeno i 2/3,anche in termini di prezzo 
										applicato al fruitore, da prodotti 
										aziendali e da prodotti locali o 
										regionali. I prodotti aziendali, 
										ancorchè lavorati e trasformati 
										esternamente anche presso strutture 
										cooperative cui l'operatore 
										agrituristico aderisce, devono essere 
										prevalenti rispetto a quelli locali e 
										regionali. Sono altresì consentiti la 
										degustazione e l'assaggio di prodotti 
										aziendali e della gastronomia locale e 
										regionale;  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										d) la vendita diretta di prodotti 
										alimentari dell'azienda ricavati anche 
										attraverso lavorazione esterna e di 
										prodotti artigianali tipici di 
										manifattura propria; 
										e) l'allevamento di cavalli a scopo di 
										agriturismo equestre e di altre specie 
										zootecniche, ittiche o faunistiche anche 
										per attività sportive e ricreative 
										svolte in azienda; 
										f) l'organizzazione di attività 
										ricreative, culturali,didattiche, di 
										tutela dell'ambiente e sportive in 
										particolare quelle collegate agli usi e 
										alle tradizioni locali, utilizzando le 
										strutture presenti in azienda ed in 
										relazione alle attività svolte. 
										5. L'attività agrituristica in forma 
										associata e tramite i"centri servizi" si 
										realizza mediante l'utilizzo di 
										strutture o di spazi messi a 
										disposizione dalle aziende 
										agrituristiche associate oda soggetti 
										pubblici. 
										6. Lo svolgimento delle attività 
										agrituristiche non costituisce 
										distrazione o variazione della 
										destinazione agricola dei fondi e degli 
										edifici interessati che, comunque, 
										restano o sono da considerare ad uso 
										rurale e strumentale al fondo, ai sensi 
										del comma156 dell'art. 3 della legge 23 
										dicembre 1996, n. 662. 
										7. Dall'entrata in vigore della presente 
										legge non possono essere autorizzate 
										altre tipologie di turismo di tipo 
										ricettivo con riferimento allo stesso 
										edificio o ad edifici diversi ricadenti 
										nella stessa azienda agrituristica. 
										 
										
										
										ARTICOLO 3 Strutture e requisiti 
										igienico-sanitari  
										1. Possono essere 
										utilizzati per le attività 
										agrituristiche i locali siti 
										nell'abitazione dell'imprenditore 
										agricolo ubicata nel fondo. Possono, 
										altresì , essere utilizzati: 
										a) gli edifici o parti di essi non più 
										necessari alla conduzione dell'azienda; 
										b) gli annessi in muratura, non più 
										necessari per la conduzione 
										dell'azienda, purché destinati ad 
										integrazione o completamento 
										dell'attività svolta negli edifici o nei 
										locali come sopra individuati. 
										2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono 
										utilizzabili gli edifici adibiti ad 
										abitazione dell'imprenditore agricolo, 
										purché ubicati nelle zone di prevalente 
										interesse agrituristico di cui all'art. 
										5 e di terreni ricadano nello stesso 
										comune o comune limitrofo e l'edificio 
										sia strettamente connesso con l'attività 
										agricola svolta. 
										3. Le strutture di cui ai precedenti 
										commi possono essere utilizzate se 
										esistenti nell'azienda prima 
										dell'entrata in vigore della presente 
										legge. E' fatto salvo l'utilizzo di 
										"centri servizi"realizzati in conformità 
										delle norme urbanistiche in vigore per 
										le necessità delle aziende 
										agrituristiche associate. 
										4. Gli interventi consentiti sugli 
										edifici da utilizzarsi ai fini 
										agrituristici sono quelli di 
										ristrutturazione, di restauro e 
										risanamento conservativo previsti dalle 
										norme urbanistiche in vigore.Nella 
										realizzazione di detti interventi vanno 
										rispettate le caratteristiche 
										architettoniche e strutturali degli 
										edifici e utilizzati materiali analoghi 
										che mantengano l'aspetto tipico delle 
										costruzioni rurali umbre. 
										5. Gli alloggi e i locali destinati 
										all'uso agrituristico devono possedere i 
										requisiti strutturali ed igienico- 
										sanitari previsti dal regolamento 
										edilizio comunale per i locali di civile 
										abitazione,tenuto conto delle 
										caratteristiche di ruralità degli 
										edifici interessati. 
										6. Per la realizzazione degli interventi 
										di cui al comma 4,possono essere ammesse 
										deroghe ai regolamenti edilizi in 
										funzione delle caratteristiche 
										strutturali e della tipologia rurale 
										dell'edificio, con particolare 
										riferimento ai limiti di altezza ed ai 
										rapporti di illuminazione previsti dal 
										regolamento comunale per i locali di 
										civile abitazione. 
										7. Le camere devono avere sufficiente 
										aerazione ed illuminazione e le pareti 
										essere tinteggiate periodicamente in 
										modo adeguato. 
										8. Nell'ambito degli alloggi 
										agrituristici sono assicurati i seguenti 
										servizi: 
										a) cambio o fornitura della biancheria 
										almeno due volte la settimana e comunque 
										all'arrivo di nuovi ospiti; 
										b) pulizia delle camere, almeno due 
										volte la settimana o, se lasciata alla 
										cura del cliente, la messa a 
										disposizione dell'attrezzatura 
										necessaria; 
										c) un locale bagno completo ogni quattro 
										posti letto non serviti da locale bagno 
										privato, con il minimo di un locale 
										bagno completo; 
										d) una linea telefonica con apparecchio 
										di uso comune;e) una cassetta medica con 
										materiale di pronto soccorso; nel caso 
										di ospitalità in appartamenti dovrà 
										essere fornita una cassetta medica di 
										pronto soccorso per ognuno di essi. 
										9. Ai fini del superamento e della 
										eliminazione delle barriere 
										architettoniche si applicano i seguenti 
										criteri: 
										a) fino a dieci posti letto è fatto 
										esclusivo obbligo, per le nuove 
										costruzioni di rendere accessibili i 
										servizi essenziali a tutti i cittadini 
										non normo dotati; 
										b) oltre i dieci posti letto si 
										applicano i principi ed i criteri 
										previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 
										13, dal D.M. 14 giugno 1989,n. 236 e 
										dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
										10. La capacità ricettiva massima 
										dell'azienda agricola e dei"centri 
										servizi" è di trenta posti letto, sia 
										che l'attività si svolga su uno o più 
										fabbricati. 
										11. I punti ristoro devono prevedere non 
										più di due posti a sedere per ogni posto 
										letto autorizzato e deve essere 
										assicurata una superficie minima di mq. 
										1,5 per ogni posto a sedere, salvo che 
										perle aree individuate nel programma 
										regionale di cui al successivo art.17 
										dove è consentita la sola 
										somministrazione dei pasti. Il suddetto 
										limite può essere altresì superato per 
										le scolaresche e per i gruppi di studio 
										in visita all'azienda. 
										12. I centri servizi e le aziende 
										associate possono usufruire dei posti a 
										sedere per la somministrazione dei pasti 
										non utilizzati dalle singole aziende 
										associate. 
										13. Le piscine, di superficie inferiore 
										a mq. 150 e con profondità massima 
										dell'acqua non superiore a cm. 140, 
										presenti nell'azienda agrituristica, a 
										disposizione esclusivamente degli 
										alloggiati, sono considerate ad uso 
										privato.   
										
										
										ARTICOLO 4 Aree attrezzate per la sosta 
										dei campeggiatori 
										1. Qualora 
										nell'ambito dell'azienda non esistano 
										fabbricati destinabili ad alloggi 
										agrituristici, è consentita la 
										realizzazione di un'area per un numero 
										massimo di sei piazzole elevabile a 
										diecine i "centri servizi" e nelle 
										aziende condotte in forma 
										associata,attrezzate in modo che sia 
										assicurato l'approvvigionamento idrico e 
										lo smaltimento dei liquami e dei 
										rifiuti. 
										2. Nel caso in cui il recupero di 
										fabbricati rurali non consenta di 
										raggiungere trenta posti letto, è 
										consentito il posizionamento di un'area 
										per un massimo di tre piazzole. 
										3. I servizi igienici devono comprendere 
										almeno un WC, una doccia e un lavabo 
										ogni tre piazzole e devono essere 
										realizzati in muratura nel rispetto 
										delle caratteristiche ambientali della 
										zona. 
										4. I servizi igienici dell'area 
										attrezzata a piazzola devono essere in 
										ogni caso distinti da quelli posti 
										all'interno dell'alloggio agrituristico. 
										5. La realizzazione di piazzole per aree 
										attrezzate è comunque subordinata alle 
										autorizzazioni prescritte dalla vigente 
										normativa in materia. 
										6. L'eventuale ombreggiamento delle 
										piazzole deve essere realizzato 
										esclusivamente con l'impiego di 
										vegetazione arbustiva o arborea e le 
										stesse non possono essere pavimentate. 
										La superficie di ciascuna piazzola non 
										può superare i 40 mq.  
										 
										
										
										ARTICOLO 5 Zone di prevalente interesse 
										agrituristico 
										1. Sono 
										considerate di prevalente interesse 
										agrituristico,nell'ordine, le seguenti 
										zone: 
										a) le aree interne ai parchi e alle aree 
										naturali protette definite con leggi 
										nazionali e regionali e le aree 
										contigue,individuate ai sensi dell'art. 
										32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394e 
										dell'art. 25 della legge regionale 3 
										marzo 1995, n. 9; 
										b) i territori dei comuni delimitati ai 
										sensi dell'art. 3,paragrafo 3, della 
										direttiva Cee 75/268, riportati 
										nell'elenco della direttiva Cee 75/273, 
										come modificata da ultimo dalla 
										direttiva Cee84/167 e i territori dei 
										comuni delimitati ai sensi dell'art. 
										3,paragrafo 4, della direttiva Cee 
										75/268, riportati nell'elenco della 
										direttiva Cee 75/273, come modificata da 
										ultimo dalla direttiva Cee84/167; 
										c) i territori dei comuni rivieraschi 
										del Trasimeno non compresi tra quelli di 
										cui alle precedenti lettere a) e b). 
										 
										
										
										ARTICOLO 6 Connessione e 
										complementarietà con l'attività agricola 
										1. L'esercizio 
										dell'agriturismo viene svolto 
										stagionalmente,anche distribuito 
										nell'arco dell'anno in relazione al 
										tempo di lavoro dedicato alle attività 
										agroforestali, all'ubicazione e 
										all'estensione aziendale alle dotazioni 
										strutturali e infrastrutturali, agli 
										ordinamenti colturali e selvicolturali, 
										agli allevamenti praticati e alla tutela 
										ambientale. 
										2. Il tempo occorrente, nell'arco 
										dell'anno allo svolgimento delle 
										attività agrituristiche deve essere 
										inferiore al tempo necessario per lo 
										svolgimento delle attività di 
										coltivazione del fondo, di allevamento e 
										selvicolturale. 
										3. La Giunta regionale, su proposta 
										della commissione di cui all'art. 8, 
										approva apposite tabelle per il calcolo 
										delle ore lavorative occorrenti per le 
										singole colture, per gli allevamenti e 
										per la selvicoltura, e dei tempi 
										richiesti per l'espletamento delle 
										attività agrituristiche. 
										4. Nelle zone di cui alle lettere a) e 
										b) dell'art. 5 il tempo di lavoro 
										calcolato per l'espletamento delle 
										attività agroforestali viene 
										moltiplicato per un coefficiente 
										compensativo pari a tre. 
										5. Per le attività agrituristiche svolte 
										in forma associativa o cooperativa il 
										calcolo del tempo di lavoro viene 
										determinato sommando il tempo di lavoro 
										di ciascuna azienda associata anche 
										quando l'attività agrituristica sia 
										concentrata in una unica sede.  
										 
										
										
										ARTICOLO 7 Norme igienico-sanitarie 
										1. La produzione, 
										la preparazione, il confezionamento e la 
										somministrazione di alimenti e bevande 
										sono soggetti alle disposizioni di cui 
										alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e 
										successive modifiche ed integrazioni. 
										2. Qualora l'azienda agrituristica 
										somministri pasti e bevande 
										esclusivamente alle persone alloggiate, 
										le dotazioni strutturali necessarie alla 
										preparazione dei pasti possono essere le 
										stesse che sono previste per una cucina 
										di civile abitazione purchè adeguate al 
										numero degli alloggiati. 
										3. La conservazione degli alimenti 
										deperibili deve essere effettuata sotto 
										la diretta responsabilità del titolare 
										dell'azienda agrituristica nel rispetto 
										della vigente normativa 
										igienico-sanitaria. 
										4. Nel locale cucina inteso come 
										laboratorio di produzione si possono 
										preparare, in tempi separati, pasta 
										fresca, conserve vegetali, formaggi, 
										confetture, prodotti apistici per un 
										quantitativo settimanale non superiore a 
										50 kg. per ciascun prodotto. 
										5. Per la produzione di quantitativi 
										superiori e di altri prodotti, ivi 
										comprese le carni macellate, è fatto 
										obbligo dell'attivazione di specifico 
										laboratorio, per ogni genere o gruppo 
										omogeneo di prodotti, avente i requisiti 
										prescritti dalla vigente normativa. 
										6. La macellazione degli animali e la 
										trasformazione delle loro carni non è 
										consentita tranne che, ad uso familiare, 
										per i suini ai sensi dell'art. 13 del 
										Regolamento di vigilanza sanitaria delle 
										carni n. 3298/1928. 
										7. La macellazione in azienda è , 
										viceversa, consentita per i volatili da 
										cortile, i conigli e la selvaggina 
										allevata nel rispetto della normativa 
										vigente. 
										8. La Giunta regionale determina, con 
										apposite direttive di indirizzo e 
										coordinamento, entro sei mesi 
										dall'approvazione della presente legge, 
										le modalità applicative relative al 
										presente articolo.   
										
										
										ARTICOLO 8 Elenco degli operatori - 
										Commissione regionale per l'agriturismo 
										1. E' istituito 
										presso la Giunta regionale l'elenco 
										regionale dei soggetti abilitati 
										all'esercizio dell'agriturismo. 
										2. L'elenco è tenuto da una commissione 
										nominata dal Presidente della Giunta 
										regionale previa delibera della stessa. 
										3. La commissione dura in carica 5 anni. 
										4. La commissione ha sede presso la 
										struttura della Giunta regionale 
										competente in materia di agricoltura ed 
										è costituita: 
										a) da un membro della Giunta regionale o 
										da un suo delegato chela presiede; 
										b) da due funzionari regionali 
										appartenenti alla struttura operante 
										nella materia dell'agricoltura e da due 
										del turismo; 
										c) da un rappresentante di ciascuna 
										delle tre organizzazioni professionali 
										degli operatori agrituristici 
										maggiormente rappresentative a livello 
										nazionale e operanti nell'ambito 
										regionale. 
										5. Spetta alla commissione la 
										valutazione dell'idoneità dell'azienda 
										agricola all'esercizio dell'attività 
										agrituristica, la determinazione del 
										tempo massimo per lo svolgimento 
										dell'attività agrituristica rispetto a 
										quella agricola sulla base delle tabelle 
										di conversione previste all'art. 6 e la 
										verifica circa l'idoneità dei 
										richiedenti in osservanza di quanto 
										previsto ai commi 3 e 4,dell'art. 6, 
										della legge 5 dicembre 1985, n. 730. 
										6. La commissione si avvale per le 
										funzioni di segreteria e per 
										l'istruttoria delle domande, della 
										competente struttura della Giunta 
										regionale operante nella materia 
										dell'agricoltura. 
										7. Ai componenti la commissione estranei 
										all'amministrazione regionale spetta un 
										gettone di presenza di lire 100.000 
										lorde per ciascuna giornata di seduta. 
										8. La commissione provvede d'ufficio, 
										ogni tre anni alla revisione dell'elenco 
										al fine della verifica della permanenza 
										dei requisiti in capo ai singoli 
										operatori iscritti. 
										9. Il mancato inizio dell'attività entro 
										tre anni dalla data di iscrizione, 
										comporta la cancellazione d'ufficio 
										dall'elenco regionale di cui al comma 
										1.   
										
										
										ARTICOLO 9 Disciplina amministrativa 
										1. Al rilascio 
										dell'autorizzazione per l'esercizio 
										dell'attività agrituristica provvede il 
										sindaco del Comune ove ha sede l'azienda 
										interessata all'esercizio dell'attività 
										stessa. 
										2. I soggetti interessati devono 
										presentare apposita domanda corredata 
										dalla seguente documentazione: 
										a) certificato di iscrizione nell'elenco 
										regionale degli operatori agrituristici, 
										da cui risultino le caratteristiche 
										dell'attività agrituristica attivabile; 
										b) relazione illustrativa del piano di 
										attività agrituristica nell'ambito 
										dell'azienda agricola, contenente la 
										indicazione: 
										- delle caratteristiche della azienda e 
										del suo sistema di conduzione; 
										- delle caratteristiche dell'attività 
										agrituristica e degli edifici e spazi 
										liberi da destinarsi, anche se solo 
										assegnati, alla sosta dei campeggiatori; 
										- della capacità ricettiva degli edifici 
										adibiti ad attività agrituristiche e/o 
										del numero di piazzole nelle aree 
										attrezzate perla sosta dei 
										campeggiatori; 
										- degli eventuali interventi di 
										adeguamento;- del periodo di esercizio e 
										delle tariffe che si intende praticare 
										nell'anno in corso; 
										c) esplicita autorizzazione del 
										proprietario, ove la domanda sia 
										presentata dal conduttore del fondo; 
										d) copia del libretto di idoneità 
										sanitaria rilasciata al personale 
										addetto alla preparazione e 
										somministrazione di alimenti e bevande; 
										e) certificato di abitabilità 
										dell'alloggio agrituristico e di 
										agibilità degli spazi aperti;1) 
										documentazione attestante il possesso 
										dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 
										del testo unico approvato con regio 
										decreto 18giugno 1931, n. 773 e 
										dell'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, 
										n. 59. 
										3. Di volta in volta il Comune trasmette 
										alla Giunta regionale -uffici operanti 
										nella materia dell'agricoltura e del 
										turismo – e all'azienda di promozione 
										turistica, copia delle autorizzazioni 
										all'esercizio della attività 
										agrituristica rilasciate, con 
										l'indicazione delle caratteristiche di 
										ciascuna di esse. 
										4. Il soggetto autorizzato allo 
										svolgimento di attività agrituristica 
										deve: 
										a) esporre al pubblico l'autorizzazione; 
										b) rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nell'autorizzazione e le 
										tariffe di cui all'art. 15; 
										c) comunicare giornalmente alle autorità 
										di pubblica sicurezza l'arrivo delle 
										persone alloggiate e far sottoscrivere 
										al cliente la scheda di dichiarazione 
										delle generalità ai sensi del comma 
										4,dell'art. 7 del decreto legge 29 marzo 
										1995, n. 97 convertito, con 
										modificazioni, nella legge 30 maggio 
										1995, n. 203; 
										d) esporre al pubblico, nella sala 
										ristoro, la lista degli alimenti e delle 
										bevande somministrate, con indicati la 
										provenienza dei prodotti ed i relativi 
										prezzi; 
										e) al solo fine della rilevazione 
										statistica del movimento turistico, i 
										titolari degli esercizi agrituristici 
										provvedono a registrare giornalmente gli 
										arrivi e le presenze facendo pervenire 
										all'Azienda di promozione turistica 
										l'apposito modello ISTAT entro i primi 
										cinque giorni del mese successivo. 
										5. Non possono essere usate le 
										denominazioni quali 
										agriturismo,agrituristico o similari per 
										attività esercitate da soggetti non 
										autorizzati ai sensi della presente 
										legge.  
										
										
										ARTICOLO 10 Sospensione e revoca della 
										autorizzazione 
										1. 
										L'autorizzazione di cui all'art. 9 è 
										sospesa dal sindaco,previa diffida, con 
										provvedimento motivato, per un periodo 
										compreso tra dieci e trenta giorni, 
										qualora venga accertato che l'operatore 
										agrituristico abbia violato gli obblighi 
										della presente legge e/o non siano 
										offerti i servizi previsti 
										nell'autorizzazione medesima. 
										2. L'autorizzazione è revocata dal 
										sindaco, con provvedimento motivato, 
										qualora accerti che l'operatore 
										agrituristico: 
										a) non abbia intrapreso l'attività entro 
										due anni dalla data fissata 
										nell'autorizzazione, ovvero l'abbia 
										sospesa, senza giustificati motivi, da 
										almeno un anno; 
										b) abbia perduto uno o più dei requisiti 
										necessari per il rilascio 
										dell'autorizzazione; 
										c) abbia subito più di due sospensioni 
										ai sensi del comma 1; 
										d) non abbia rispettato il vincolo di 
										destinazione di cui al comma 11 
										dell'art. 18. 
										3. La revoca comporta il diniego della 
										concessione di nuova autorizzazione per 
										un periodo di anni 2. 
										4. La revoca è comunicata alla Giunta 
										regionale ed all'Azienda di promozione 
										turistica al fine del recupero degli 
										eventuali contributi concessi e delle 
										somme erogate.   
										
										ARTICOLO 
										11 Simbolo e denominazione regionale 
										dell'agriturismo 
										1. La Giunta regionale, sentite le 
										organizzazioni professionali degli 
										operatori agrituristici maggiormente 
										rappresentative a livello nazionale e 
										operanti nell'ambito regionale, 
										definisce un simbolo di garanzia che 
										individui, su tutto il territorio 
										regionale, le aziende agrituristiche 
										autorizzate all'esercizio sulla base del 
										sistema di requisiti, garanzie, 
										controlli, previsti dalla presente 
										legge. Al simbolo, da affiggere tramite 
										targa all'ingresso delle aziende 
										agrituristiche, possono essere aggiunti 
										la denominazione dell'azienda 
										agrituristica e i servizi da questa 
										offerti. 
										2. Il simbolo e la denominazione 
										regionale sono riportati su tutto il 
										materiale pubblicitario, illustrativo e 
										segnaletico.3. Con le stesse modalità di 
										cui al comma 1 la Giunta definisce i 
										contrassegni di qualità di cui all'art. 
										15, anche tramite logo.   
										
										
										ARTICOLO 12 Classificazione delle 
										strutture ricettive agrituristiche 
										1. La Giunta 
										regionale, su proposta della commissione 
										regionale,stabilisce i criteri per la 
										classificazione delle aziende 
										agrituristiche e ne individua i 
										contrassegni simboleggiati fino ad un 
										massimo di cinque spighe. 
										2. La denuncia dei requisiti 
										dell'azienda avviene da parte del 
										titolare ed è accompagnata dalla 
										richiesta di assegnazione di una 
										determinata classifica, presentata al 
										Comune utilizzando appositi modelli 
										predisposti dalla Giunta regionale. 
										3. I Comuni, previo parere della 
										commissione regionale di cui all'art. 8, 
										assegnano la classifica contestualmente 
										al rilascio o al rinnovo della 
										autorizzazione o a richiesta 
										dell'interessato.   
										
										
										ARTICOLO 13 Albo per la tutela della 
										qualità  
										1. E' istituito 
										presso la Giunta regionale l'albo 
										regionale perla tutela della qualità 
										dell'attività agrituristica. 
										2. Le aziende autorizzate all'esercizio 
										dell'attività agrituristica possono 
										essere iscritte all'albo di cui al comma 
										precedente sulla base: 
										- della qualità e della tipicità delle 
										strutture e, in particolare, dello stato 
										di manutenzione e di conservazione, 
										delle caratteristiche costruttive e 
										funzionali, dei servizi connessi ed 
										offerti, del comfort generale; 
										- della capacità e dell'efficienza del 
										personale addetto allo svolgimento 
										dell'attività ; 
										- dell'ubicazione dell'azienda in zone 
										di particolare valore agricolo-forestale, 
										ambientale e paesaggistico; 
										- dello stato di conduzione delle 
										colture e degli allevamenti. 
										3. Nell'albo vengono annotati la 
										denominazione e l'ubicazione 
										dell'azienda, gli estremi 
										dell'autorizzazione comunale, i servizi 
										da questa offerti. 
										4. Le aziende interessate presentano, 
										per l'iscrizione all'albo regionale, 
										domanda alla Giunta regionale, entro il 
										31 dicembre di ogni anno, corredata di 
										tutti gli elementi utili per 
										l'accertamento e la valutazione dei 
										requisiti oggettivi e soggettivi di cui 
										al precedente comma e con l'indicazione 
										delle tariffe praticate. Alla domanda 
										deve essere allegata la ricevuta del 
										versamento sull'apposito conto corrente 
										regionale della somma di lire 250.000 
										con l'indicazione della causale - Spese 
										per l'iscrizione all'albo della qualità 
										nell'agriturismo.  
										
										 ARTICOLO 
										14 Autorità per il riconoscimento della 
										qualità  
										1. 
										E' istituita dalla Giunta regionale 
										l'Autorità per il riconoscimento della 
										qualità delle aziende agrituristiche. 
										L'Autorità è costituita: 
										a) da un esperto in materia 
										agrituristica, esterno 
										all'amministrazione regionale; 
										b) da un funzionario regionale 
										appartenente alla struttura operante in 
										materia di turismo; 
										c) da un funzionario regionale 
										competente in materia di agricoltura che 
										svolge anche le funzioni di segretario. 
										2. L'Autorità è costituita con decreto 
										del Presidente della Giunta regionale, 
										su proposta della Giunta regionale e 
										dura in carica tre anni. 
										3. L'Autorità svolge i seguenti compiti: 
										a) provvede, ai fini dell'iscrizione 
										nell'albo regionale,all'accertamento ed 
										alla valutazione dei requisiti di cui al 
										comma 2,dell'art. 13; 
										b) dispone o nega, conseguentemente a 
										quanto previsto dalla precedente lett. 
										a), l'iscrizione delle aziende 
										agrituristiche nell'albo regionale;c) 
										provvede almeno ogni tre anni alla 
										verifica dei requisiti di cui al comma 2 
										dell'art. 13, disponendo la 
										cancellazione dall'albo delle aziende 
										agrituristiche qualora non sussistano 
										più le condizioni che ne avevano 
										consentito l'iscrizione. 
										4. L'elenco delle aziende iscritte 
										all'albo per la tutela della qualità e 
										le cancellazioni sono pubblicati nel 
										Bollettino Ufficiale della Regione. 
										5. All'esperto esterno 
										all'amministrazione regionale di cui al 
										precedente comma 1, è corrisposta per 
										ciascuna pratica evasa relativa 
										all'iscrizione all'albo, una indennità 
										di lire 100.000, nonché il rimborso 
										delle spese di viaggio e di missione, 
										nella misura prevista per i dirigenti 
										regionali.  
										
										
										ARTICOLO 15 Contrassegno di qualità  
										1. La Giunta 
										regionale rilascia alle aziende 
										agrituristiche iscritte all'albo 
										regionale di cui all'art. 13 il 
										contrassegno di qualità da esporsi 
										all'ingresso dell'azienda. Sul 
										contrassegno è riportato lo stemma della 
										Regione. 
										2. Il contrassegno può essere riportato 
										su tutte il materiale pubblicitario, 
										illustrativo e segnaletico.  
										 
										
										
										ARTICOLO 16 Tariffe 
										1. Entro il 10 
										marzo ed il 10 ottobre di ogni anno i 
										soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 
										9 devono presentare, al Comune e 
										dall'Azienda di promozione turistica, 
										una dichiarazione delle tariffe minime e 
										massime che si impegnano a praticare 
										rispettivamente dal 1giugno e dal 1 
										gennaio dell'anno successivo.  
										 
										
										
										ARTICOLO 17 Programma regionale 
										agrituristico e di rivitalizzazione 
										delle aree rurali 
										1. La Giunta 
										regionale, sentita la commissione 
										regionale per l'agriturismo, in armonia 
										con gli indirizzi di programmazione 
										generale e di settore predispone la 
										proposta di programma regionale 
										agrituristico e di rivitalizzazione 
										delle aree rurali, ai sensi dell'art. 10 
										della legge 5 dicembre 1985, n. 730. 
										2. Il programma regionale è formulato 
										anche sulla base delle proposte avanzate 
										dalle Comunità montane e dai Comuni non 
										facenti parte delle stesse, sentite le 
										autorità di amministrazione e gestione 
										dei parchi e le associazioni e 
										organizzazioni agrituristiche operanti 
										nella regione. 
										3. Il programma stabilisce gli obiettivi 
										di sviluppo dell'agriturismo nel 
										territorio regionale ed in particolare: 
										a) individua le zone di collina e di 
										montagna ricadenti in territori a 
										produttività marginale, di particolare 
										interesse ambientale, ricreativo, 
										culturale e di tradizioni ove le aziende 
										agrituristiche che non esercitano 
										attività ricettiva possono somministrare 
										cibi e bevande secondo le modalità di 
										cui all'art. 2comma 4, lett. c); 
										b) determina i criteri per la 
										concessione degli aiuti finanziari 
										stabiliti dall'art. 18 a favore degli 
										operatori agrituristici; 
										c) indirizza e coordina le iniziative di 
										cui agli artt. 19, 20,21 e 22.4. Il 
										programma è approvato dal Consiglio 
										regionale ogni tre anni.  
										 
										
										
										ARTICOLO 18 Aiuti finanziari agli 
										operatori agrituristici 
										1. La Giunta 
										regionale, in attuazione del programma 
										agrituristico regionale, concede agli 
										operatori agrituristici, contributi in 
										conto capitale o in conto interessi per 
										l'esecuzione di interventi sui 
										fabbricati e sulle aree esterne da 
										destinare ad attività agrituristiche. 
										2. La spesa massima ammissibile è 
										determinata dalla Giunta regionale. 
										3. La percentuale di contributo 
										concedibile è pari al 35 percento della 
										spesa ammessa, elevata al 45 per cento 
										nelle zone di prevalente interesse 
										agrituristico di cui all'art. 5. 
										4. In alternativa al contributo in conto 
										capitale, la Giunta regionale può 
										concedere il concorso sul pagamento 
										degli interessi relativi ai mutui di 
										durata quindicennale, fino ad un massimo 
										del cento per cento della spesa 
										riconosciuta ammissibile, da contrarsi 
										per la realizzazione delle opere con 
										istituti autorizzati all'esercizio del 
										credito agrario di miglioramento, che 
										abbiano stipulato apposita convenzione 
										con la Giunta regionale. 
										5. Ai mutui di cui al comma 4 si applica 
										il tasso di riferimento fissato per le 
										operazioni di credito agrario di 
										miglioramento, con decreto del Ministero 
										del tesoro. 
										6. Il tasso agevolato a carico del 
										mutuatario non può essere inferiore a 
										quello minimo previsto, per le diverse 
										zone, dal decreto del Presidente del 
										Consiglio dei ministri emanato a norma 
										dell'art.109, terzo comma del D.P.R. 24 
										luglio 1977, n. 616. 
										7. Il concorso nel pagamento degli 
										interessi di ammortamento è pari alla 
										differenza tra la rata semestrale o 
										annuale calcolata al tasso di 
										riferimento e quella calcolata al tasso 
										agevolato minimo vigenti alla data di 
										adozione del provvedimento di 
										concessione del nulla osta, ed è erogata 
										agli istituti in rate semestrali o 
										annuali costanti posticipate alle 
										scadenze fissate nei contratti di mutuo. 
										8. L'importo del mutuo è comprensivo 
										della spesa accertata ed ammessa ad 
										avvenuta esecuzione delle opere e 
										dell'onere per interessi di 
										preammortamento, nel limite massimo di 
										una annualità degli interessi stessi, 
										calcolata sull'importo della spesa 
										suddetta, al tasso globale vigente 
										sempre alla data di adozione del 
										provvedimento. 
										9. Ai mutui concessi ai sensi della 
										presente legge si applicano le 
										disposizioni in materia di intervento 
										del Fondo interbancario di garanzia di 
										cui all'art. 36 della legge 2 giugno 
										1961, n. 454 e successive modificazioni 
										ed integrazioni. 
										10. L'ammontare dei benefici concessi a 
										ciascuna azienda agricola ai sensi della 
										presente legge o di altri regimi di 
										aiuto non espressamente autorizzati 
										dalla Commissione europea in 
										applicazione delle vigenti disposizioni 
										comunitarie non può in alcun caso 
										superare in un triennio il controvalore 
										in lire italiane di 100.000ECU calcolato 
										in "equivalente sovvenzione lorda" 
										secondo le modalità stabilite 
										dall'Unione europea. 
										11. Gli immobili e le relative 
										pertinenze oggetto dei benefici di cui 
										alla presente legge sono soggetti ad un 
										vincolo di destinazione decennale 
										decorrente dalla data di accertamento 
										della avvenuta esecuzione delle opere. 
										 
										
										
										ARTICOLO 19 Promozione dell'offerta 
										agrituristica 
										1. La Giunta 
										regionale, in attuazione del programma 
										regionale agrituristico, promuove e 
										coordina le iniziative per l'offerta 
										agrituristica, con la collaborazione 
										degli enti locali, delle organizzazioni 
										professionali e delle associazioni 
										nazionali agrituristiche maggiormente 
										rappresentative operanti nel territorio 
										regionale. 
										2. La Giunta regionale, anche in 
										collaborazione con l'Azienda di 
										promozione turistica, provvede alla 
										diffusione della conoscenza in Italia e 
										all'estero delle risorse agrituristiche 
										regionali, in conformità del D.P.R. 31 
										marzo 1994, mediante opportune 
										iniziative pubblicitarie ed editoriali, 
										con particolare riferimento al mondo 
										della scuola, che evidenzino le attività 
										agrituristiche, le loro caratteristiche 
										legate all'ambiente naturale, alla 
										cultura e alle tradizioni locali, gli 
										itinerari agrituristici. 
										3. La Giunta regionale sostiene con 
										priorità la realizzazione di progetti 
										pilota per iniziative aziendali ed 
										interaziendali a carattere sperimentale, 
										e incentiva le iniziative delle 
										associazioni dei consorzi di operatori 
										agrituristici finalizzate alla 
										commercializzazione del prodotto 
										agrituristico.   
										
										
										ARTICOLO 20 Piani integrati straordinari 
										1. Le Comunità 
										montane ed i Comuni singoli o associati, 
										per le zone di prevalente interesse 
										agrituristico ricadenti nell'ambito dei 
										rispettivi territori, possono proporre 
										al Presidente della Giunta regionale di 
										promuovere un accordo di programma, ai 
										sensi dell'art.27 della legge 8 giugno 
										1990, n. 142, ai fini dell'adozione di 
										piani integrati straordinari, redatti ai 
										sensi dell'art. 13 della legge 5dicembre 
										1985, n. 730.   
										
										
										ARTICOLO 21 Attività di studio e di 
										ricerca 
										1. La Giunta 
										regionale anche in collaborazione con le 
										associazioni e le organizzazioni 
										agrituristiche nonchè gli enti locali 
										singoli o associati, promuove e finanzia 
										attività di studio odi ricerca 
										sull'agriturismo ivi comprese quelle 
										relative a quanto disposto dagli artt. 
										11 e 15.   
										
										
										ARTICOLO 22 Formazione professionale 
										1. La Giunta 
										regionale, per le esigenze formative in 
										materia di agriturismo, istituisce e 
										finanzia corsi di formazione 
										professionale con le modalità previste 
										dalla normativa regionale vigente in 
										materia.   
										
										
										ARTICOLO 23 Funzioni di vigilanza e 
										controllo 
										1. Le funzioni di 
										vigilanza e controllo sull'osservanza 
										delle disposizioni della presente legge 
										sono esercitate dal Comune. 
										 
										
										
										ARTICOLO 24 Sanzioni amministrative 
										1. Per le 
										violazioni alle norme della presente 
										legge sono applicate le seguenti 
										sanzioni amministrative pecuniarie ed 
										accessorie: 
										a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000, 
										in caso di inizio dell'attività 
										agrituristica senza la prescritta 
										autorizzazione comunale, con immediata 
										chiusura dell'esercizio su ordinanza del 
										sindaco; 
										b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, 
										in caso di utilizzo o affissione abusiva 
										del simbolo e del contrassegno di 
										qualità regionali o di insegne con le 
										diciture "agriturismo", "agrituristico"o 
										similari; 
										c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per 
										ogni persona in più alloggiata, rispetto 
										a quelle previste nell'autorizzazione 
										comunale,o per ogni piazzola in più 
										messa in opera rispetto al numero di 
										piazzole autorizzate, con l'obbligo di 
										rimozione su ordinanza del sindaco; 
										d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000, 
										per violazione alle disposizioni di cui 
										all'art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3, 
										comma 11; 
										e) da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei 
										seguenti casi: 
										- mancata esposizione delle tariffe o 
										applicazione di prezzi diversi da quelli 
										comunicati; 
										- mancato rispetto delle disposizioni di 
										cui all'art. 9 comma 4,lett. e);f) da 
										lire 500.000 a lire 3.000.000, nei 
										seguenti casi: 
										- mancata erogazione dei servizi 
										previsti nell'autorizzazione comunale o 
										erogazione di servizi non previsti nella 
										medesima; 
										- mancato rispetto dei periodi di 
										apertura o chiusura dichiarati 
										nell'autorizzazione; 
										- mancata esposizione al pubblico del 
										simbolo, del contrassegno regionale di 
										qualità e della lista di cui all'art. 9, 
										comma 4,lettera d); 
										- impiego, nell'erogazione dei servizi 
										autorizzati di personale estraneo al 
										nucleo familiare ai sensi dell'art. 
										230/bis del codice civile o non 
										impiegato in azienda; 
										- utilizzo a fini agrituristici di 
										locali non previsti nell'autorizzazione 
										comunale; 
										- violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 
										4.2.  
										Le sanzioni sono irrogate dai Comuni e i 
										relativi proventi sono da questi 
										direttamente introitati. 
										 
										
										
										 ARTICOLO 25 Norme transitorie 
										1. Gli operatori 
										agrituristici già iscritti nell'elenco 
										regionale istituito ai sensi della 
										previgente normativa regionale sono 
										iscritti di diritto nell'elenco 
										regionale dei soggetti abilitati 
										all'esercizio, ove abbiano i requisiti 
										previsti dalla presente legge 
										dell'agriturismo istituito ai sensi 
										dell'art. 8 e cancellati d'ufficio ove 
										non inizino l'attività entro tre anni 
										dall'entrata in vigore della presente 
										legge. 
										2. Gli operatori già autorizzati dai 
										Comuni all'esercizio dell'attività 
										agrituristica adeguano, entro due anni 
										dalla data di entrata in vigore della 
										presente legge, la propria attività nel 
										rispetto delle disposizioni previste 
										dalla stessa. 
										3. Le aziende agrituristiche già 
										autorizzate dai Comuni all'esercizio 
										dell'attività agrituristica sono 
										esonerate dall'osservanza di quanto 
										stabilito dall'art. 3, comma 9. 
										4. Fino all'approvazione del programma 
										agrituristico regionale di cui all'art. 
										17 gli aiuti previsti dall'art. 18 sono 
										concessi sulla base di criteri fissati 
										dalla Giunta regionale.  
										 
										
										
										ARTICOLO 26 Abrogazione 
										1. La legge 
										regionale 6 agosto 1987, n. 
										38:"Interventi a favore 
										dell'agriturismo" è abrogata.  
										 
										
										
										ARTICOLO 27 Norma finanziaria 
										1. Per 
										l'attuazione della presente legge sono 
										disposte per l'anno1997 le seguenti 
										autorizzazioni di spesa: 
										a) lire 300.000.000 quale limite di 
										impegno di durata massima quindicennale 
										per gli interventi di cui al comma 4, 
										dell'art. 18della presente legge e per 
										le quote già impegnate a norma dell'art.11 
										comma 4, della legge regionale 6 agosto 
										1987, n. 38 con imputazione 
										all'esistente cap. 8164 dello stato di 
										previsione della spesa del bilancio 
										regionale. La quota di limite di impegno 
										eventualmente non utilizzata nel 1997 
										costituirà economia di spesa di tale 
										esercizio e limite di impegno per gli 
										anni successivi e così via fino al suo 
										esaurimento. In tal caso nel bilancio 
										dal 2012 in poi saranno iscritti gli 
										stanziamenti per far fronte alle 
										annualità scadenti dopo il 2011; 
										b) lire 20.000.000 per gli interventi 
										previsti agli artt. 19, 20e 21 con 
										imputazione all'esistente cap. 8159 del 
										bilancio di previsione la cui 
										denominazione viene così modificata: 
										"Spese per la promozione dell'offerta 
										agrituristica, per i piani integrati 
										straordinari e per le attività di studio 
										e ricerca". 
										2. All'onere di lire 320.000.000 di cui 
										al precedente comma,ricadente 
										nell'esercizio 1997, si farà fronte come 
										segue: 
										- quanto a lire 300.000.000 di cui alla 
										precedente lettera a),per lire 
										150.000.000 con lo stanziamento previsto 
										nel bilancio 1997in corrispondenza del 
										cap. 8164 e per L. 150.000.000 con pari 
										disponibilità del fondo globale del cap. 
										9710 del bilancio 1996elenco n. 5 
										allegato a detto bilancio. La 
										disponibilità relativa all'anno 1996 è 
										iscritta alla competenza dell'anno 1997 
										in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, 
										della legge regionale 3 maggio1978, n. 
										23; 
										- quanto a lire 20.000.000 di cui alla 
										precedente lettera b), con lo 
										stanziamento già previsto nel bilancio 
										annuale 1997 in corrispondenza 
										dell'esistente cap. 8159. 
										3. All'onere per l'attuazione degli 
										interventi previsti al comma1, dell'art. 
										18, della presente legge, ricadenti 
										nell'esercizio 1997,si fa fronte con lo 
										stanziamento di lire 300.000.000 di cui 
										all'esistente cap. 8158 dello stato di 
										previsione della spesa. 
										4. All'onere per la corresponsione di 
										gettoni di presenza ai membri esterni 
										della commissione per l'agriturismo di 
										cui al precedente art. 8 e dell'autorità 
										per il riconoscimento della qualità di 
										cui all'art. 14, si fa fronte con lo 
										stanziamento dell'esistente cap. 560 
										dello stato di previsione della spesa 
										del corrente bilancio di previsione. 
										5. Le somme versate ai sensi del comma 
										4, dell'art. 13, saranno iscritte nel 
										cap. 2930 di nuova istituzione nella 
										parte entrata del bilancio regionale 
										1997 denominato: "Versamenti provenienti 
										dalle Aziende agrituristiche per 
										l'iscrizione all'albo della 
										qualità nell'agriturismo", che con legge 
										di bilancio o di variazione allo stesso 
										sarà dotato del necessario stanziamento. 
										Per gli anni 1998 e successivi l'entità 
										della spesa sarà determinata a norma 
										dell'art. 5 della legge regionale 3 
										maggio 1978,n. 23 con legge di bilancio.
										 
										
										La 
										presente legge regionale sarà pubblicata 
										nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
										 E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e di farla osservare come 
										legge della Regione dell'Umbria.Data a 
										Perugia, addì 14 agosto 1997B R A C A L 
										E N TE   
										
										
										ALLEGATO 1: Disciplina delle attività 
										agrituristiche. TABELLA 
										A REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE LE
										AZIENDE PER 
										L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ  
										AGRITURISTICA: 
										a) Superficie minima aziendale: Qualità 
										di coltura Superficie in ettari 
										eminativi 5 oppure:pascoli o 
										prati-pascolo 10oppure:colture 
										permanenti 3 oppure:superficie a bosco 
										20 oppure:colture orto floricole da 
										pieno campo 2 oppure: colture protette 
										0,50 Le aziende con utilizzo misto della 
										superficie, come sopra individuata, 
										possono esercitare attività 
										agrituristiche solo se la somma delle 
										superfici, espressa in percentuale 
										rispetto al limite minimo sopra 
										precisato e riferita a ciascuna qualità 
										di coltura, è maggiore o uguale a 100. 
										b) per la preparazione e la 
										somministrazione dei pasti l'azienda 
										deve disporre di adeguato patrimonio 
										zootecnico.  
										c) la somministrazione dei pasti e 
										bevande è consentita solo alle aziende 
										che svolgono attività ricettive, salvo 
										quanto previsto dall'art. 17, comma 3, 
										lettera a).  
										
										  
										 
										
										
										Testo aggiornato 
										(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 
										32 del 07/06/2000) 
										 
										
										Testo 
										aggiornato (Pubblicato nel Bollettino 
										Ufficiale n. 32 del 07/06/2000)  
										
										
										ARTICOLO1. (Finalità). 
										(Testo dell’art. 1 
										della legge regionale 14 agosto 1997, n. 
										28, così come modificato dall’art. 1 
										della legge regionale 13 dicembre 1999, 
										n. 37, con la sostituzione del terzo 
										punto del comma 1 dell’art. 1). 
										1. Con la presente legge la Regione 
										dell'Umbria, in armonia con gli 
										articoli6, 9, 10, 22 e 24 del proprio 
										Statuto e nel rispetto dei principi 
										fondamentali della legge 5 dicembre 
										1985, n. 730, disciplina le attività 
										agrituristiche al fine di: 
										- agevolare la permanenza dei produttori 
										agricoli nelle zone rurali; 
										- favorire il migliore utilizzo della 
										manodopera rispetto alle 
										necessità dell'azienda agricola; 
										- permettere il miglioramento delle 
										condizioni sociali ed economiche degli 
										operatori agricoli secondo il principio 
										della multifunzionalità 
										dell’impresa agricola; 
										- contribuire allo sviluppo ed al 
										riequilibrio tra le diverse realtà delle 
										zone agricole del territorio, in 
										particolare quello montano, ed 
										alla salvaguardia del patrimonio 
										naturale rurale ed edilizio; 
										- favorire la valorizzazione dei 
										prodotti locali e tipici; 
										- favorire lo sviluppo del turismo 
										all'aria aperta, specie quello sociale e 
										giovanile, la tutela delle tradizioni, 
										nonché la promozione di iniziative per 
										un migliore rapporto tra il mondo 
										agricolo e quello urbano, quale 
										strumento di interscambio di conoscenze, 
										di cultura e di tradizioni;- favorire la 
										creazione ed il consolidamento di 
										imprese agricole economicamente valide 
										ed organizzativamente più flessibili 
										in funzione delle esigenze del mercato.  
										
										
										ARTICOLO 2.(Attività agrituristiche). 
										(Testo dell’art. 2 
										della legge regionale 14 agosto 1997, n. 
										28, così come integrato dall’art. 1 
										della legge regionale 12 agosto 1998, n. 
										31 con l’aggiunta del comma 3/bis 
										all’art. 2 e successivamente modificato 
										dall’art. 2 della legge regionale 13 
										dicembre 1999, n. 37). 
										1. Per attività agrituristiche si 
										intendono quelle individuate dall'art. 
										2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.  
										2. Nello svolgimento dell'attività 
										agrituristica deve essere 
										impiegato personale operante nell'ambito 
										dell'impresa agricola. Sono 
										applicabili altresì le norme di cui 
										all'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, 
										n. 97. 
										3. Possono esercitare attività 
										agrituristiche le aziende agricole 
										in possesso dei requisiti di cui alla 
										tabella A allegata alla presente 
										legge. 3/bis. Le aziende i cui titolari 
										con autocertificazione resa nei modi 
										di legge, dichiarino di somministrare 
										esclusivamente cibi e bevande costituiti 
										da prodotti vegetali, sono esentati dal 
										disporre di patrimonio zootecnico e sono 
										tenuti a somministrare esclusivamente i 
										cibi e le bevande suddette. 
										L'autorizzazione comunale dovrà 
										esplicitamente contenere tale 
										specificazione e nell'azienda dovrà 
										essere esposto apposito cartello; la 
										mancata esposizione del cartello 
										comporta la revoca dell'autorizzazione". 
										4. Rientrano tra le attività 
										agrituristiche:  
										a) dare alloggio ed ospitalità nelle 
										strutture di cui al successivo articolo 
										3;  
										b) dare ospitalità in aree attrezzate 
										all'aperto purché provviste di servizi 
										essenziali;  
										c) preparare e somministrare pasti e 
										bevande, ivi comprese quelle a contenuto 
										alcolico e superalcolico, costituiti per 
										almeno i 2/3, anche in termini di prezzo 
										applicato al fruitore, da prodotti 
										aziendali e da prodotti locali o 
										regionali. I prodotti aziendali, 
										ancorché lavorati e 
										trasformati esternamente anche presso 
										strutture cooperative cui 
										l'operatore agrituristico aderisce, 
										devono essere prevalenti rispetto a 
										quelli locali e regionali. Sono altresì 
										consentiti la degustazione e 
										l'assaggio di prodotti aziendali e della 
										gastronomia locale e regionale;  
										d) la vendita diretta di prodotti 
										alimentari dell'azienda ricavati 
										anche attraverso lavorazione esterna e 
										di prodotti artigianali tipici di 
										manifattura propria;  
										e) l'allevamento di cavalli a scopo di 
										agriturismo equestre e di altre specie 
										zootecniche, ittiche o faunistiche anche 
										per attività sportive e ricreative 
										svolte in azienda; 
										 f) l’organizzazione di attività 
										ricreative, culturali, didattiche, di 
										tutela dell’ambiente e sportive in 
										particolare quelle collegate agli usi e 
										alle tradizioni locali, utilizzando le 
										strutture presenti in azienda ed in 
										relazione alle attività svolte.  
										5. L’attività agrituristica in forma 
										associata e tramite i “centri servizi” 
										si realizza mediante l’utilizzo di 
										strutture o di spazi messi a 
										disposizione dalle aziende 
										agrituristiche associate o da soggetti 
										pubblici.  
										6. Lo svolgimento delle attività 
										agrituristiche non costituisce 
										distrazione o variazione della 
										destinazione agricola dei fondi e degli 
										edifici interessati che, comunque, 
										restano o sono da considerare ad uso 
										rurale e strumentale al fondo, ai sensi 
										del comma 156 dell’art. 3 della legge 23 
										dicembre 1996, n. 662.  
										7. Dall'entrata in vigore della presente 
										legge non possono essere 
										autorizzate altre tipologie di turismo 
										di tipo ricettivo con riferimento allo 
										stesso edificio o ad edifici diversi 
										ricadenti nella stessa azienda 
										agrituristica.  
										
										
										ARTICOLO 3. (Strutture e requisiti 
										igienicosanitari). 
										(Testo dell’ art. 
										3 della legge regionale 14 agosto 1997, 
										n.28, così come modificato dall’art. 3 
										della legge regionale 13 dicembre 1999, 
										n. 37). 
										1. Possono essere utilizzati per le 
										attività agrituristiche i locali siti 
										nell'abitazione dell'imprenditore 
										agricolo ubicata nel fondo. Possono, 
										altresì, essere utilizzati:  
										a) gli edifici o parti di essi ubicati 
										nel fondo, non più necessari alla 
										conduzione dell'azienda, contigui ad 
										appezzamenti di terreno coltivati, 
										classificati catastalmente, con reddito 
										dominicale ed agrario;  
										b) gli annessi in muratura, non più 
										necessari per la conduzione 
										dell'azienda, purché destinati ad 
										integrazione o completamento 
										dell'attività svolta negli edifici o nei 
										locali come sopra individuati.  
										2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono 
										utilizzabili gli edifici adibiti ad 
										abitazione dell'imprenditore agricolo, 
										purché ubicati nelle zone di prevalente 
										interesse agrituristico di cui all'art. 
										5 ed i terreni ricadano nello stesso 
										comune o comune limitrofo e l'edificio 
										sia strettamente connesso con 
										l'attività agricola svolta.  
										3. Le strutture di cui ai precedenti 
										commi possono essere utilizzate 
										se esistenti nell'azienda prima 
										dell'entrata in vigore della presente 
										legge. È fatto salvo l'utilizzo di 
										"centri servizi" realizzati in 
										conformità delle norme urbanistiche in 
										vigore per le necessità delle aziende 
										agrituristiche associate.  
										4. Gli interventi consentiti sugli 
										edifici da utilizzarsi ai fini 
										agrituristici sono quelli di 
										ristrutturazione, di restauro e 
										risanamento conservativo previsti dalle 
										norme urbanistiche in vigore. Nella 
										realizzazione di detti interventi vanno 
										rispettate le caratteristiche 
										architettoniche e strutturali 
										degli edifici e utilizzati materiali 
										analoghi che mantengano l'aspetto tipico 
										delle costruzioni rurali umbre.  
										5. Gli alloggi e i locali destinati 
										all'uso agrituristico devono possedere i 
										requisiti strutturali ed 
										igienico-sanitari previsti dal 
										regolamento edilizio comunale per 
										i locali di civile abitazione, tenuto 
										conto delle caratteristiche di ruralità 
										degli edifici interessati.  
										6. Per la realizzazione degli interventi 
										di cui al comma 4, possono 
										essere ammesse deroghe ai regolamenti 
										edilizi in funzione delle 
										caratteristiche strutturali e della 
										tipologia rurale dell'edificio, con 
										particolare riferimento ai limiti di 
										altezza e di superficie ed ai rapporti 
										di illuminazione e di areazione previsti 
										dal regolamento comunale per i locali di 
										civile abitazione. 
										7. Le camere devono avere sufficiente 
										aerazione ed illuminazione e le 
										pareti essere tinteggiate periodicamente 
										in modo adeguato.  
										8. Nell'ambito degli alloggi 
										agrituristici sono assicurati i seguenti 
										servizi:  
										a) cambio o fornitura della biancheria 
										almeno due volte la settimana e comunque 
										all'arrivo di nuovi ospiti;  
										b) pulizia delle camere, almeno due 
										volte la settimana o, se lasciata 
										alla cura del cliente, la messa a 
										disposizione dell'attrezzatura 
										necessaria;  
										c) un locale bagno completo ogni quattro 
										posti letto non serviti da locale bagno 
										privato, con il minimo di un locale 
										bagno completo;  
										d) una linea telefonica con apparecchio 
										di uso comune;  
										e) una cassetta medica con materiale di 
										pronto soccorso; nel caso di 
										ospitalità in appartamenti dovrà essere 
										fornita una cassetta medica di pronto 
										soccorso per ognuno di essi.  
										9. Ai fini del superamento e della 
										eliminazione delle barriere 
										architettoniche si applicano i seguenti 
										criteri:  
										a) fino a dieci posti letto e 
										compatibilmente con la tipologia del 
										fabbricato, negli interventi di 
										ristrutturazione devono essere resi 
										accessibili ai disabili i locali 
										destinati all’attività agrituristica 
										situati al piano terra; 
										b) oltre i dieci posti letto si 
										applicano le disposizioni previste dalla 
										legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 
										giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 
										febbraio 1992, n. 104.  
										10. La capacità ricettiva massima 
										dell'azienda agricola e dei "centri 
										servizi" è di trenta posti letto, sia 
										che l'attività si svolga su uno o più 
										fabbricati.  
										11. I punti ristoro devono prevedere non 
										più di due posti a sedere per ogni posto 
										letto autorizzato e deve essere 
										assicurata una superficie minima di 
										mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo 
										che per le aree individuate nel 
										programma regionale di cui al successivo 
										art. 17 dove è consentita la sola 
										somministrazione dei pasti. Il suddetto 
										limite può essere altresì superato per 
										le scolaresche e per i gruppi di studio 
										in visita all'azienda.11 bis. La prima 
										colazione agli alloggiati è compresa nel 
										servizio ricettivo, può essere 
										somministrata, nel rispetto delle norme 
										igienico-sanitarie, da tutte le aziende 
										agrituristiche e non è vincolata all’uso 
										esclusivo di prodotti aziendali.  
										12. I centri servizi e le aziende 
										associate possono usufruire dei posti a 
										sedere per la somministrazione dei pasti 
										non utilizzati dalle singole aziende 
										associate.  
										13. Le piscine annesse alle strutture 
										agrituristiche e che costituiscono 
										parte integrante del complesso 
										ricettivo, utilizzate solo dagli 
										alloggiati della struttura, sono 
										considerate ad uso privato, fino ad una 
										superficie di 160 mq.  
										
										
										ARTICOLO 4. (Aree attrezzate per la 
										sosta dei campeggiatori). 
										1. Qualora 
										nell'ambito dell'azienda non esistano 
										fabbricati destinabili ad 
										alloggi agrituristici, è consentita la 
										realizzazione di un'area per un numero 
										massimo di sei piazzuole elevabile a 
										dieci nei "centri servizi" e nelle 
										aziende condotte in forma associata, 
										attrezzate in modo che sia assicurato 
										l'approvvigionamento idrico e lo 
										smaltimento dei liquami e dei rifiuti.  
										2. Nel caso in cui il recupero di 
										fabbricati rurali non consenta di 
										raggiungere trenta posti letto, è 
										consentito il posizionamento di un'area 
										per un massimo di tre piazzuole.  
										3. I servizi igienici devono comprendere 
										almeno un WC, una doccia e un 
										lavabo ogni tre piazzuole e devono 
										essere realizzati in muratura nel 
										rispetto delle caratteristiche 
										ambientali della zona.  
										4. I servizi igienici dell'area 
										attrezzata a piazzuola devono essere in 
										ogni caso distinti da quelli posti 
										all'interno dell'alloggio 
										agrituristico. 5. La realizzazione di 
										piazzuole per aree attrezzate è comunque 
										subordinata alle autorizzazioni 
										prescritte dalla vigente normativa in 
										materia. 6. L'eventuale ombreggiamento 
										delle piazzuole deve essere 
										realizzato esclusivamente con l'impiego 
										di vegetazione arbustiva o arborea e le 
										stesse non possono essere pavimentate. 
										La superficie di ciascuna piazzuola 
										non può superare i 40 mq.  
										
										
										ARTICOLO 5. (Zone di prevalente 
										interesse agrituristico). 
										1. Sono 
										considerate di prevalente interesse 
										agrituristico, nell'ordine, le seguenti 
										zone:  
										a) le aree interne ai parchi e alle aree 
										naturali protette definite con 
										leggi nazionali e regionali e le aree 
										contigue, individuate ai sensi dell'art. 
										32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e 
										dell'art. 25 della legge regionale 3 
										marzo 1995, n. 9;  
										b) i territori dei comuni delimitati ai 
										sensi dell'art. 3, paragrafo 3, 
										della direttiva Cee 75/268, riportati 
										nell'elenco della direttiva Cee 75/273, 
										come modificata da ultimo dalla 
										direttiva Cee 84/167 e i territori dei 
										comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, 
										paragrafo 4, della direttiva Cee 75/268, 
										riportati nell'elenco della direttiva 
										Cee 75/273, come modificata da ultimo 
										dalla direttiva Cee 84/167;  
										c) i territori dei comuni rivieraschi 
										del Trasimeno non compresi tra quelli di 
										cui alle precedenti lettere a) e b).Art. 
										6. (Connessione e complementarietà con 
										l'attività agricola). 
										1. L'esercizio dell'agriturismo viene 
										svolto stagionalmente, anche 
										distribuito nell'arco dell'anno in 
										relazione al tempo di lavoro dedicato 
										alle attività agroforestali, 
										all'ubicazione e all'estensione 
										aziendale, alle dotazioni strutturali e 
										infrastrutturali, agli ordinamenti 
										colturali e selvicolturali, agli 
										allevamenti praticati e alla tutela 
										ambientale.  
										2. Il tempo occorrente, nell'arco 
										dell'anno, allo svolgimento delle 
										attività agrituristiche deve essere 
										inferiore al tempo necessario per lo 
										svolgimento delle attività di 
										coltivazione del fondo, di allevamento e 
										selvicolturale.  
										3. La Giunta regionale, su proposta 
										della commissione di cui all'art. 8, 
										approva apposite tabelle per il calcolo 
										delle ore lavorative occorrenti per le 
										singole colture, per gli allevamenti e 
										per la selvicoltura, e dei tempi 
										richiesti per l'espletamento delle 
										attività agrituristiche.  
										4. Nelle zone di cui alle lettere a) e 
										b) dell'art. 5 il tempo di lavoro 
										calcolato per l'espletamento delle 
										attività agroforestali viene 
										moltiplicato per un 
										coefficiente compensativo pari a tre.  
										5. Per le attività agrituristiche svolte 
										in forma associativa o cooperativa 
										il calcolo del tempo di lavoro viene 
										determinato sommando il tempo di lavoro 
										di ciascuna azienda associata anche 
										quando l'attività agrituristica sia 
										concentrata in una unica sede. 
										
										
										ARTICOLO 7. (Norme igienicosanitarie). 
										1. La produzione, 
										la preparazione, il confezionamento e la 
										somministrazione di alimenti e bevande 
										sono soggetti alle disposizioni di cui 
										alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e 
										successive modifiche ed integrazioni.  
										2. Qualora l'azienda agrituristica 
										somministri pasti e bevande 
										esclusivamente alle persone alloggiate, 
										le dotazioni strutturali necessarie alla 
										preparazione dei pasti possono essere le 
										stesse che sono previste per una cucina 
										di civile abitazione purché adeguate al 
										numero degli alloggiati.  
										3. La conservazione degli alimenti 
										deperibili deve essere effettuata sotto 
										la diretta responsabilità del titolare 
										dell'azienda agrituristica nel rispetto 
										della vigente normativa 
										igienicosanitaria.  
										4. Nel locale cucina inteso come 
										laboratorio di produzione si possono 
										preparare, in tempi separati, pasta 
										fresca, conserve vegetali, formaggi, 
										confetture, prodotti apistici per un 
										quantitativo settimanale non superiore a 
										50 kg. per ciascun prodotto.  
										5. Per la produzione di quantitativi 
										superiori e di altri prodotti, ivi 
										comprese le carni macellate, è fatto 
										obbligo dell'attivazione di specifico 
										laboratorio, per ogni genere o gruppo 
										omogeneo di prodotti, avente i requisiti 
										prescritti dalla vigente normativa.  
										6. La macellazione degli animali e la 
										trasformazione delle loro carni non 
										è consentita tranne che, ad uso 
										familiare, per i suini ai sensi 
										dell'art. 13 del Regolamento di 
										vigilanza sanitaria delle carni n. 
										3298/1928.  
										7. La macellazione in azienda è, 
										viceversa, consentita per i volatili da 
										cortile, i conigli e la selvaggina 
										allevata nel rispetto della normativa 
										vigente.  
										8. La Giunta regionale determina, con 
										apposite direttive di indirizzo e 
										coordinamento, entro sei mesi 
										dall'approvazione della presente legge, 
										le modalità applicative relative al 
										presente articolo.  
										
										
										ARTICOLO 8. (Elenco degli operatori  
										Commissione regionale per 
										l'agriturismo). 
										1. È istituito 
										presso la Giunta regionale l'elenco 
										regionale dei soggetti abilitati 
										all'esercizio dell'agriturismo.  
										2. L'elenco è tenuto da una commissione 
										nominata dal Presidente della Giunta 
										regionale previa delibera della stessa.  
										3. La commissione dura in carica 5 
										anni.  
										4. La commissione ha sede presso la 
										struttura della Giunta 
										regionale competente in materia di 
										agricoltura ed è costituita:  
										a) da un membro della Giunta regionale o 
										da un suo delegato che la presiede;  
										b) da due funzionari regionali 
										appartenenti alla struttura operante 
										nella materia dell'agricoltura e da due 
										del turismo;  
										c) da un rappresentante di ciascuna 
										delle tre organizzazioni 
										professionali degli operatori 
										agrituristici maggiormente 
										rappresentative a livello nazionale e 
										operanti nell'ambito regionale.  
										5. Spetta alla commissione la 
										valutazione dell'idoneità 
										dell'azienda agricola all'esercizio 
										dell'attività agrituristica, la 
										determinazione del tempo massimo per lo 
										svolgimento dell'attività agrituristica 
										rispetto a quella agricola sulla base 
										delle tabelle di conversione previste 
										all'art. 6 e la verifica circa 
										l'idoneità dei richiedenti in osservanza 
										di quanto previsto ai commi 3 e 4, 
										dell'art. 6, della legge 5 dicembre 
										1985, n. 730.  
										6. La commissione si avvale per le 
										funzioni di segreteria e per 
										l'istruttoria delle domande, della 
										competente struttura della Giunta 
										regionale operante nella materia 
										dell'agricoltura.  
										7. Ai componenti la commissione estranei 
										all'amministrazione regionale spetta un 
										gettone di presenza di lire 100.000 
										lorde per ciascuna giornata di seduta.  
										8. La commissione provvede d'ufficio, 
										ogni tre anni, alla revisione 
										dell'elenco al fine della verifica della 
										permanenza dei requisiti in capo ai 
										singoli operatori iscritti.  
										9. Il mancato inizio dell'attività entro 
										tre anni dalla data di 
										iscrizione, comporta la cancellazione 
										d'ufficio dall'elenco regionale di cui 
										al comma 1. 
										
										
										ARTICOLO  9. (Disciplina 
										amministrativa). 
										1. Al rilascio 
										dell'autorizzazione per l'esercizio 
										dell'attività agrituristica provvede il 
										sindaco del Comune ove ha sede l'azienda 
										interessata all'esercizio dell'attività 
										stessa.  
										2. I soggetti interessati devono 
										presentare apposita domanda 
										corredata dalla seguente 
										documentazione:  
										a) certificato di iscrizione nell'elenco 
										regionale degli operatori 
										agrituristici, da cui risultino le 
										caratteristiche dell'attività 
										agrituristica attivabile;  
										b) relazione illustrativa del piano di 
										attività agrituristica nell'ambito 
										dell'azienda agricola, contenente la 
										indicazione:  
										- delle caratteristiche della azienda e 
										del suo sistema di conduzione; - delle 
										caratteristiche dell'attività 
										agrituristica e degli edifici e spazi 
										liberi da destinarsi, anche se solo 
										assegnati, alla sosta dei campeggiatori; 
										 - della capacità ricettiva degli 
										edifici adibiti ad attività 
										agrituristiche e/o del numero di 
										piazzuole nelle aree attrezzate per la 
										sosta dei campeggiatori;  
										- degli eventuali interventi di 
										adeguamento; - del periodo di esercizio 
										e delle tariffe che si intende 
										praticare nell'anno in corso;  
										c) esplicita autorizzazione del 
										proprietario, ove la domanda sia 
										presentata dal conduttore del fondo;  
										d) copia del libretto di idoneità 
										sanitaria rilasciata al personale 
										addetto alla preparazione e 
										somministrazione di alimenti e bevande;  
										e) certificato di abitabilità 
										dell'alloggio agrituristico e di 
										agibilità degli spazi aperti;  
										f) documentazione attestante il possesso 
										dei requisiti di cui agli artt. 11 e 
										92 del testo unico approvato con regio 
										decreto 18 giugno 1931, n. 773 e 
										dell’art. 5 della legge 9 febbraio 1963, 
										n. 59.  
										3. Di volta in volta il Comune trasmette 
										alla Giunta regionale - uffici 
										operanti nella materia dell’agricoltura 
										e del turismo - e all’azienda di 
										promozione turistica, copia delle 
										autorizzazioni all’esercizio della 
										attività agrituristica rilasciate, con 
										l’indicazione delle caratteristiche di 
										ciascuna di esse.  
										4. Il soggetto autorizzato allo 
										svolgimento di attività agrituristica 
										deve:  
										a) esporre al pubblico 
										l’autorizzazione;  
										b) rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nell’autorizzazione e le 
										tariffe di cui all’art. 15;  
										c) comunicare giornalmente alle autorità 
										di pubblica sicurezza l’arrivo 
										delle persone alloggiate e far 
										sottoscrivere al cliente la scheda di 
										dichiarazione delle generalità ai sensi 
										del comma 4, dell’art. 7 del decreto 
										legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito, 
										con modificazioni, nella legge 30 maggio 
										1995, n. 203;  
										d) esporre al pubblico, nella sala 
										ristoro, la lista degli alimenti e 
										delle bevande somministrate, con 
										indicati la provenienza dei prodotti ed 
										i relativi prezzi;  
										e) al solo fine della rilevazione 
										statistica del movimento turistico, i 
										titolari degli esercizi agrituristici 
										provvedono a registrare giornalmente gli 
										arrivi e le presenze facendo pervenire 
										all’Azienda di promozione turistica 
										l’apposito modello ISTAT entro i primi 
										cinque giorni del mese successivo.  
										5. Non possono essere usate le 
										denominazioni quali 
										agriturismo, agrituristico o similari 
										per attività esercitate da soggetti non 
										autorizzati ai sensi della presente 
										legge.  
										
										
										ARTICOLO 10. (Sospensione e revoca della 
										autorizzazione). 
										1. 
										L'autorizzazione di cui all'art. 9 è 
										sospesa dal sindaco, previa diffida, 
										con provvedimento motivato, per un 
										periodo compreso tra dieci e trenta 
										giorni, qualora venga accertato che 
										l'operatore agrituristico abbia violato 
										gli obblighi della presente legge e/o 
										non siano offerti i servizi previsti 
										nell'autorizzazione medesima.  
										2. L'autorizzazione è revocata dal 
										sindaco, con provvedimento 
										motivato, qualora accerti che 
										l'operatore agrituristico:  
										a) non abbia intrapreso l'attività entro 
										due anni dalla data fissata 
										nell'autorizzazione, ovvero l'abbia 
										sospesa, senza giustificati motivi, da 
										almeno un anno;  
										b) abbia perduto uno o più dei requisiti 
										necessari per il rilascio 
										dell'autorizzazione;  
										c) abbia subito più di due sospensioni 
										ai sensi del comma 1;  
										d) non abbia rispettato il vincolo di 
										destinazione di cui al comma 11 
										dell'art. 18.  
										3. La revoca comporta il diniego della 
										concessione di nuova autorizzazione 
										per un periodo di anni 2.  
										4. La revoca è comunicata alla Giunta 
										regionale ed all'Azienda di promozione 
										turistica al fine del recupero degli 
										eventuali contributi concessi e delle 
										somme erogate.  
										
										
										ARTICOLO 11. (Simbolo e denominazione 
										regionale dell'agriturismo). 
										1. La Giunta 
										regionale, sentite le organizzazioni 
										professionali degli 
										operatori agrituristici maggiormente 
										rappresentative a livello nazionale e 
										operanti nell'ambito regionale, 
										definisce un simbolo di garanzia che 
										individui, su tutto il territorio 
										regionale, le aziende agrituristiche 
										autorizzate all'esercizio sulla base del 
										sistema di requisiti, garanzie, 
										controlli, previsti dalla presente 
										legge. Al simbolo, da affiggere tramite 
										targa all'ingresso delle aziende 
										agrituristiche, possono essere aggiunti 
										la denominazione dell'azienda 
										agrituristica e i servizi da questa 
										offerti.  
										2. Il simbolo e la denominazione 
										regionale sono riportati su tutto il 
										materiale pubblicitario, illustrativo e 
										segnaletico.  
										3. Con le stesse modalità di cui al 
										comma 1 la Giunta definisce 
										i contrassegni di qualità di cui 
										all'art. 15, anche tramite logo.  
										
										
										ARTICOLO 12. (Classificazione delle 
										strutture ricettive agrituristiche). 
										1. La Giunta 
										regionale, su proposta della commissione 
										regionale, stabilisce i criteri per la 
										classificazione delle aziende 
										agrituristiche e ne individua 
										i contrassegni simboleggiati fino ad un 
										massimo di cinque spighe.  
										2. La denuncia dei requisiti 
										dell'azienda avviene da parte del 
										titolare ed è accompagnata dalla 
										richiesta di assegnazione di una 
										determinata classifica, presentata al 
										Comune utilizzando appositi modelli 
										predisposti dalla Giunta regionale.  
										3. I Comuni, previo parere della 
										commissione regionale di cui all'art. 
										8, assegnano la classifica 
										contestualmente al rilascio o al rinnovo 
										della autorizzazione o a richiesta 
										dell'interessato.  
										
										
										ARTICOLO 13. (Albo per la tutela della 
										qualità). 
										1. È istituito 
										presso la Giunta regionale l'albo 
										regionale per la tutela della qualità 
										dell'attività agrituristica.  
										2. Le aziende autorizzate all'esercizio 
										dell'attività agrituristica 
										possono essere iscritte all'albo di cui 
										al comma precedente sulla base:  
										- della qualità e della tipicità delle 
										strutture e, in particolare, dello 
										stato di manutenzione e di 
										conservazione, delle caratteristiche 
										costruttive e funzionali, dei servizi 
										connessi ed offerti, del comfort 
										generale;  
										- della capacità e dell'efficienza del 
										personale addetto allo 
										svolgimento dell'attività; 
										- dell'ubicazione dell'azienda in zone 
										di particolare valore agricoloforestale, ambientale 
										e paesaggistico; 
										- dello stato di conduzione delle 
										colture e degli allevamenti.  
										3. Nell'albo vengono annotati la 
										denominazione e l'ubicazione 
										dell'azienda, gli estremi 
										dell'autorizzazione comunale, i servizi 
										da questa offerti.  
										4. Le aziende interessate presentano, 
										per l'iscrizione all'albo 
										regionale, domanda alla Giunta 
										regionale, entro il 31 dicembre di ogni 
										anno, corredata di tutti gli elementi 
										utili per l'accertamento e la 
										valutazione dei requisiti oggettivi e 
										soggettivi di cui al precedente comma e 
										con l'indicazione delle tariffe 
										praticate. Alla domanda deve essere 
										allegata la ricevuta del versamento 
										sull'apposito conto corrente regionale 
										della somma di lire 250.000 con 
										l'indicazione della causale - Spese per 
										l'iscrizione all'albo della qualità 
										nell'agriturismo.  
										
										
										ARTICOLO 14. (Autorità per il 
										riconoscimento della qualità). 
										1. È istituita 
										dalla Giunta regionale l'Autorità per il 
										riconoscimento della qualità delle 
										aziende agrituristiche. L'Autorità è 
										costituita:  
										a) da un esperto in materia 
										agrituristica, esterno 
										all'amministrazione regionale;  
										b) da un funzionario regionale 
										appartenente alla struttura operante in 
										materia di turismo;  
										c) da un funzionario regionale 
										competente in materia di agricoltura che 
										svolge anche le funzioni di segretario.  
										2. L’Autorità è costituita con decreto 
										del Presidente della Giunta regionale, 
										su proposta della Giunta regionale e 
										dura in carica tre anni.  
										3. L'Autorità svolge i seguenti 
										compiti:  
										a) provvede, ai fini dell'iscrizione 
										nell'albo regionale, all'accertamento ed 
										alla valutazione dei requisiti di cui al 
										comma 2, dell'art. 13;  
										b) dispone o nega, conseguentemente a 
										quanto previsto dalla precedente lett. 
										a), I' iscrizione delle aziende 
										agrituristiche nell'albo regionale;  
										c) provvede almeno ogni tre anni alla 
										verifica dei requisiti di cui al comma 2 
										dell'art. 13, disponendo la 
										cancellazione dall'albo delle 
										aziende agrituristiche qualora non 
										sussistano più le condizioni che ne 
										avevano consentito l'iscrizione.  
										4. L'elenco delle aziende iscritte 
										all'albo per la tutela della qualità e 
										le cancellazioni sono pubblicati nel 
										Bollettino Ufficiale della Regione.  
										5. All'esperto esterno 
										all'amministrazione regionale di cui al 
										precedente comma 1, è corrisposta per 
										ciascuna pratica evasa relativa 
										all'iscrizione all'albo, una indennità 
										di lire 100.000, nonché il rimborso 
										delle spese di viaggio e di missione, 
										nella misura prevista per i dirigenti 
										regionali. 
										
										
										ARTICOLO 15. (Contrassegno di qualità). 
										1. La Giunta 
										regionale rilascia alle aziende 
										agrituristiche iscritte 
										all'albo regionale di cui all'art. 13 il 
										contrassegno di qualità da esporsi 
										all'ingresso dell'azienda. Sul 
										contrassegno è riportato lo stemma della 
										Regione. 
										2. Il contrassegno può essere riportato 
										su tutto il materiale 
										pubblicitario, illustrativo e 
										segnaletico.  
										
										
										ARTICOLO16. (Tariffe). 
										1. Entro il 1° 
										marzo ed il 1° ottobre di ogni anno i 
										soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 
										9 devono presentare, al Comune ed 
										all'Azienda di promozione turistica, una 
										dichiarazione delle tariffe minime e 
										massime che si impegnano a praticare 
										rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° 
										gennaio dell'anno successivo.  
										
										
										ARTICOLO 17. (Programma regionale 
										agrituristico e di rivitalizzazione 
										delle aree rurali). 
										1. La Giunta 
										regionale, sentita la commissione 
										regionale per l'agriturismo, in armonia 
										con gli indirizzi di programmazione 
										generale e di settore predispone la 
										proposta di programma regionale 
										agrituristico e di rivitalizzazione 
										delle aree rurali, ai sensi dell'art. 10 
										della legge 5 dicembre 1985, n. 730.  
										2. Il programma regionale è formulato 
										anche sulla base delle proposte avanzate 
										dalle Comunità montane e dai Comuni non 
										facenti parte delle stesse, sentite le 
										autorità di amministrazione e gestione 
										dei parchi e le associazioni e 
										organizzazioni agrituristiche operanti 
										nella regione.  
										3. Il programma stabilisce gli obiettivi 
										di sviluppo dell'agriturismo 
										nel territorio regionale ed in 
										particolare:  
										a) individua le zone di collina e di 
										montagna ricadenti in territori 
										a produttività marginale, di particolare 
										interesse ambientale, 
										ricreativo, culturale e di tradizioni 
										ove le aziende agrituristiche che non 
										esercitano attività ricettiva possono 
										somministrare cibi e bevande secondo 
										le modalità di cui all'art. 2 comma 4, 
										lett. c);  
										b) determina i criteri per la 
										concessione degli aiuti finanziari 
										stabiliti dall'art. 18 a favore degli 
										operatori agrituristici; c) indirizza e 
										coordina le iniziative di cui agli artt. 
										19, 20, 21 e 22.  
										4. Il programma è approvato dal 
										Consiglio regionale ogni tre anni.  
										
										
										ARTICOLO 18. (Aiuti finanziari agli 
										operatori agrituristici). 
										1. La Giunta 
										regionale, in attuazione del programma 
										agrituristico regionale, concede agli 
										operatori agrituristici contributi in 
										conto capitale o in conto interessi per 
										l'esecuzione di interventi sui 
										fabbricati e sulle aree esterne 
										da destinare ad attività 
										agrituristiche.  
										2. La spesa massima ammissibile è 
										determinata dalla Giunta regionale.  
										3. La percentuale di contributo 
										concedibile è pari al 35 per cento della 
										spesa ammessa, elevata al 45 per cento 
										nelle zone di prevalente 
										interesse agrituristico di cui all'art. 
										5.  
										4. In alternativa al contributo in conto 
										capitale, la Giunta regionale 
										può concedere il concorso sul pagamento 
										degli interessi relativi ai mutui di 
										durata quindicennale, fino ad un massimo 
										del cento per cento della spesa 
										riconosciuta ammissibile, da contrarsi 
										per la realizzazione delle opere con 
										istituti autorizzati all'esercizio del 
										credito agrario di miglioramento, che 
										abbiano stipulato apposita convenzione 
										con la Giunta regionale.  
										5. Ai mutui di cui al comma 4 si applica 
										il tasso di riferimento fissato per 
										le operazioni di credito agrario di 
										miglioramento, con decreto del Ministero 
										del tesoro.  
										6. Il tasso agevolato a carico del 
										mutuatario non può essere inferiore a 
										quello minimo previsto, per le diverse 
										zone, dal decreto del Presidente del 
										Consiglio dei ministri emanato a norma 
										dell'art. 109, terzo comma del D.P.R. 24 
										luglio 1977, n. 616.  
										7. Il concorso nel pagamento degli 
										interessi di ammortamento è pari 
										alla differenza tra la rata semestrale o 
										annuale calcolata al tasso di 
										riferimento e quella calcolata al tasso 
										agevolato minimo vigenti alla data di 
										adozione del provvedimento di 
										concessione del nulla osta, ed è erogata 
										agli istituti in rate semestrali o 
										annuali costanti posticipate alle 
										scadenze fissate nei contratti di 
										mutuo.  
										8. L'importo del mutuo è comprensivo 
										della spesa accertata ed ammessa ad 
										avvenuta esecuzione delle opere e 
										dell'onere per interessi di 
										preammortamento, nel limite massimo di 
										una annualità degli interessi stessi, 
										calcolata sull'importo della spesa 
										suddetta, al tasso globale vigente 
										sempre alla data di adozione 
										del provvedimento.  
										9. Ai mutui concessi ai sensi della 
										presente legge si applicano 
										le disposizioni in materia di intervento 
										del Fondo interbancario di garanzia 
										di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 
										1961, n. 454 e successive 
										modificazioni ed integrazioni.  
										10. L'ammontare dei benefici concessi a 
										ciascuna azienda agricola ai sensi 
										della presente legge o di altri regimi 
										di aiuto non espressamente autorizzati 
										dalla Commissione europea in 
										applicazione delle vigenti disposizioni 
										comunitarie non può in alcun caso 
										superare in un triennio il 
										controvalore in lire italiane di 100.000 
										ECU calcolato in «equivalente 
										sovvenzione lorda» secondo le modalità 
										stabilite dall'Unione europea.  
										11. Gli immobili e le relative 
										pertinenze oggetto dei benefici di cui 
										alla presente legge sono soggetti ad un 
										vincolo di destinazione 
										decennale decorrente dalla data di 
										accertamento della avvenuta 
										esecuzione delle opere. 
										
										
										ARTICOLO 19. (Promozione dell'offerta 
										agrituristica). 
										1. La Giunta 
										regionale, in attuazione del programma 
										regionale agrituristico, promuove e 
										coordina le iniziative per l'offerta 
										agrituristica, con la collaborazione 
										degli enti locali, delle organizzazioni 
										professionali e delle associazioni 
										nazionali agrituristiche maggiormente 
										rappresentative operanti nel territorio 
										regionale.  
										2. La Giunta regionale, anche in 
										collaborazione con l'Azienda di 
										promozione turistica, provvede alla 
										diffusione della conoscenza in Italia e 
										all'estero delle risorse agrituristiche 
										regionali, in conformità del D.P.R. 31 
										marzo 1994, mediante opportune 
										iniziative pubblicitarie ed editoriali, 
										con particolare riferimento al mondo 
										della scuola, che evidenzino le attività 
										agrituristiche, le loro caratteristiche 
										legate all'ambiente naturale, alla 
										cultura e alle tradizioni locali, gli 
										itinerari agrituristici.  
										3. La Giunta regionale sostiene con 
										priorità la realizzazione di progetti 
										pilota per iniziative aziendali ed 
										interaziendali a carattere sperimentale, 
										e incentiva le iniziative delle 
										associazioni dei consorzi di operatori 
										agrituristici finalizzate alla 
										commercializzazione del prodotto 
										agrituristico.  
										
										
										ARTICOLO 20. (Piani integrati 
										straordinari). 
										1. Le Comunità 
										montane ed i Comuni singoli o associati, 
										per le zone di prevalente interesse 
										agrituristico ricadenti nell'ambito dei 
										rispettivi territori, possono proporre 
										al Presidente della Giunta regionale di 
										promuovere un accordo di programma, ai 
										sensi dell' art. 27 della legge 8 giugno 
										1990, n. 142, ai fini dell'adozione di 
										piani integrati straordinari, redatti ai 
										sensi dell'art. 13 della legge 5 
										dicembre 1985, n. 730. 
										
										
										ARTICOLO 21. (Attività di studio e di 
										ricerca). 
										1. La Giunta 
										regionale anche in collaborazione con le 
										associazioni e le organizzazioni 
										agrituristiche nonché gli enti locali 
										singoli o associati, promuove e finanzia 
										attività di studio o di ricerca 
										sull'agriturismo ivi comprese quelle 
										relative a quanto disposto dagli artt. 
										11 e 15. 
										
										
										ARTICOLO 22. (Formazione professionale). 
										1. La Giunta 
										regionale, per le esigenze formative in 
										materia di agriturismo, istituisce e 
										finanzia corsi di formazione 
										professionale con le modalità previste 
										dalla normativa regionale vigente in 
										materia.  
										
										
										ARTICOLO1. 
										Le funzioni di vigilanza e controllo 
										sull'osservanza delle disposizioni della 
										presente legge sono esercitate dal 
										Comune. 
										
										
										ARTICOLO 24. (Sanzioni amministrative) 
										(Testo dell’art. 24 della legge 
										regionale 14 agosto 1997, n. 28, 
										come integrato dall’art. 4 della legge 
										regionale 13 dicembre 1999, n. 37, con 
										l’aggiunta della lettera g). 
										1. Per le 
										violazioni alle norme della presente 
										legge sono applicate le seguenti 
										sanzioni amministrative pecuniarie ed 
										accessorie:  
										a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000, 
										in caso di inizio dell'attività 
										agrituristica senza la prescritta 
										autorizzazione comunale, con immediata 
										chiusura dell'esercizio su ordinanza del 
										sindaco;  
										b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 in 
										caso di utilizzo o affissione 
										abusiva del simbolo e del contrassegno 
										di qualità regionali o di insegne con 
										le diciture «agriturismo», 
										«agrituristico» o similari;  
										c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per 
										ogni persona in più alloggiata, rispetto 
										a quelle previste nell'autorizzazione 
										comunale, o per ogni piazzuola in più 
										messa in opera rispetto al numero di 
										piazzuole autorizzate, con l'obbligo di 
										rimozione su ordinanza del sindaco;  
										d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000, 
										per violazione alle disposizioni di cui 
										all'art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3, 
										comma 11;  
										e) da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei 
										seguenti casi:  
										- mancata esposizione delle tariffe o 
										applicazione di prezzi diversi da quelli 
										comunicati;  
										- mancato rispetto delle disposizioni di 
										cui all'art. 9 comma 4, lett. e);  
										f) da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei 
										seguenti casi:  
										- mancata erogazione dei servizi 
										previsti nell'autorizzazione comunale o 
										erogazione di servizi non previsti nella 
										medesima; 
										- mancato rispetto dei periodi di 
										apertura o chiusura 
										dichiarati nell'autorizzazione; 
										 - mancata esposizione al pubblico del 
										simbolo, del contrassegno regionale di 
										qualità e della lista di cui all'art. 9, 
										comma 4, lettera d);  
										- impiego, nell'erogazione dei servizi 
										autorizzati, di personale estraneo 
										al nucleo familiare ai sensi dell'art. 
										230/bis del codice civile o non 
										impiegato in azienda;  
										- utilizzo a fini agrituristici di 
										locali non previsti 
										nell'autorizzazione comunale;  
										- violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 
										4; 
										g) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 
										per violazione alle disposizioni di 
										cui all’art. . 2 come integrato dall’art.1 
										della legge regionale 12 agosto 1998, n. 
										31. 2. Le sanzioni sono irrogate dai 
										Comuni e i relativi proventi sono da 
										questi direttamente introitati.  
										
										
										ARTICOLO 25. (Norme transitorie). 
										1. Gli operatori 
										agrituristici già iscritti nell'elenco 
										regionale istituito ai sensi della 
										previgente normativa regionale sono 
										iscritti di diritto nell'elenco 
										regionale dei soggetti abilitati 
										all'esercizio, ove abbiano i requisiti 
										previsti dalla presente legge 
										dell'agriturismo, istituito ai 
										sensi dell'art. 8 e cancellati d'ufficio 
										ove non inizino l'attività entro tre 
										anni dall'entrata in vigore della 
										presente legge.  
										2. Gli operatori già autorizzati dai 
										Comuni all’esercizio 
										dell’attività agrituristica adeguano, 
										entro due anni dalla data di entrata in 
										vigore della presente legge, la propria 
										attività nel rispetto delle 
										disposizioni previste dalla stessa. 
										3. Le aziende agrituristiche già 
										autorizzate dai Comuni 
										all'esercizio dell'attività 
										agrituristica sono esonerate 
										dall'osservanza di quanto stabilito 
										dall'art. 3, comma 9.  
										4. Fino all'approvazione del programma 
										agrituristico regionale di cui all'art. 
										17 gli aiuti previsti dall'art. 18 sono 
										concessi sulla base di criteri fissati 
										dalla Giunta regionale.  
										
										
										ARTICOLO 26. (Abrogazione). 
										1. La legge 
										regionale 6 agosto 1987, n. 38: 
										«Interventi a favore dell'agriturismo» è 
										abrogata. 
										
										
										ARTICOLO 27. (Norma finanziaria). 
										1. Per 
										l’attuazione della presente legge sono 
										disposte per l’anno 1997 le seguenti 
										autorizzazioni di spesa:  
										a) lire 300.000.000 quale limite di 
										impegno di durata massima quindicennale 
										per gli interventi di cui al comma 4, 
										dell’art. 18 della presente legge e per 
										le quote già impegnate a norma dell’art. 
										11 comma 4, della legge regionale 6 
										agosto 1987, n. 38 con imputazione 
										all’esistente cap. 8164 dello stato di 
										previsione della spesa del bilancio 
										regionale. La quota di limite di impegno 
										eventualmente non utilizzata nel 1997 
										costituirà economia di spesa di tale 
										esercizio e limite di impegno per gli 
										anni successivi e così via fino al suo 
										esaurimento. In tal caso nel bilancio 
										dal 2012 in poi saranno iscritti gli 
										stanziamenti per far fronte alle 
										annualità scadenti dopo il 2011;  
										b) lire 20.000.000 per gli interventi 
										previsti agli artt. 19, 20 e 21 
										con imputazione all’esistente cap. 8159 
										del bilancio di previsione la 
										cui denominazione viene così modificata: 
										«Spese per la promozione 
										dell’offerta agrituristica, per i piani 
										integrati straordinari e per le attività 
										di studio e ricerca».  
										2. All'onere di lire 320.000.000 di cui 
										al precedente comma, 
										ricadente nell'esercizio 1997, si farà 
										fronte come segue:  
										- quanto a lire 300.000.000 di cui alla 
										precedente lettera a), per lire 
										150.000.000 con lo stanziamento previsto 
										nel bilancio 1997 in corrispondenza del 
										cap. 8164 e per L. 150.000.000 con pari 
										disponibilità del fondo globale del cap. 
										9710 del bilancio 1996 elenco n. 5 
										allegato a detto bilancio. La 
										disponibilità relativa all'anno 1996 è 
										iscritta alla competenza dell'anno 1997 
										in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, 
										della legge regionale 3 maggio 1978, n. 
										23;  
										- quanto a lire 20.000.000 di cui alla 
										precedente lettera b), con 
										lo stanziamento già previsto nel 
										bilancio annuale 1997 in 
										corrispondenza dell'esistente cap. 
										8159.  
										3. All'onere per l'attuazione degli 
										interventi previsti al comma 
										1, dell'art. 18, della presente legge, 
										ricadenti nell'esercizio 1997, si fa 
										fronte con lo stanziamento di lire 
										300.000.000 di cui all'esistente cap. 
										8158 dello stato di previsione della 
										spesa.  
										4. All'onere per la corresponsione di 
										gettoni di presenza ai membri 
										esterni della commissione per 
										l'agriturismo di cui al precedente art. 
										8 e dell'autorità per il riconoscimento 
										della qualità di cui all'art. 14, si 
										fa fronte con lo stanziamento 
										dell'esistente cap. 560 dello stato di 
										previsione della spesa del corrente 
										bilancio di previsione. 
										5. Le somme versate ai sensi del comma 
										4, dell'art. 13, saranno iscritte nel 
										cap. 2930 di nuova istituzione nella 
										parte entrata del bilancio 
										regionale 1997 denominato: «Versamenti 
										provenienti dalle Aziende agrituristiche 
										per l'iscrizione all'albo della qualità 
										nell'agriturismo», che con legge di 
										bilancio o di variazione allo stesso 
										sarà dotato del necessario 
										stanziamento. Per gli anni 1998 e 
										successivi l'entità della spesa sarà 
										determinata a norma dell'art. 5 della 
										legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 con 
										legge di bilancio. 
										
										
										TABELLA A Requisiti che devono possedere 
										le aziende per l'esercizio 
										dell'attività agrituristica: 
										a) Superficie 
										minima aziendale :Qualità di 
										coltura Superficie in ettari 
										seminativi oppure:pascoli o 
										prati-pascoli 510 oppure: colture 
										permanenti 3 oppure:superficie a 
										bosco 20 oppure: colture orto floricole 
										da pieno campo 2oppure: colture 
										protette 0,50 Le aziende con utilizzo 
										misto della superficie, come sopra 
										individuata, possono esercitare attività 
										agrituristiche solo se la somma delle 
										superfici, espressa in percentuale 
										rispetto al limite minimo sopra 
										precisato e riferita a ciascuna qualità 
										di coltura, è maggiore o uguale a 100. 
										b) per la preparazione e la 
										somministrazione dei pasti l'azienda 
										deve disporre di adeguato patrimonio 
										zootecnico.  
										c) la somministrazione dei pasti e 
										bevande è consentita solo alle aziende 
										che svolgono attività ricettiva, salvo 
										quanto previsto all'art. 17, comma 3, 
										lettera a).  
										
										
										AVVERTENZA - 
										Il testo coordinato della legge su 
										riprodotta viene pubblicato con 
										l’aggiunta delle note redatte dalla 
										Segreteria generale della Presidenza, 
										Servizio Affari giuridici e legislativi, 
										al solo scopo di facilitare la lettura.  
										
										N 
										O T E  
										Note all’art. 1, comma unico: 
										- Il testo degli 
										artt. 6, 9, 10, 22 e 24 dello Statuto 
										regionale, approvato con legge 23 
										gennaio 1992, n. 44 (pubblicato nel S.O. 
										alla G.U. n. 26 del 1° febbraio 1992, e 
										nel B.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1992), è 
										il seguente:«6. - 1. La Regione 
										riconosce l'ambiente come bene 
										essenziale della collettività e ne 
										assume la tutela e la qualità come 
										obiettivi fondamentali della propria 
										politica. 
										9. - 1. La Regione riconosce nel 
										patrimonio storico, archeologico, 
										artistico e paesistico un preminente 
										contributo ai valori della civiltà ed un 
										aspetto inalienabile della cultura e 
										dell'identità regionale. 
										10. - 1. La Regione riconosce 
										nell'impiego culturale e sportivo del 
										tempo libero un momento rilevante ed 
										autonomo della formazione ed 
										esplicazione della persona umana; ne 
										favorisce la diffusione e lo sviluppo, 
										promuovendo la realizzazione di 
										strutture decentrate ed iniziative 
										idonee e valorizzando l'attività di 
										gruppi ed associazioni. 
										22. - 1. La Regione, nell'ambito delle 
										politiche nazionali e comunitarie 
										e nella rigorosa tutela dell'equilibrio 
										ecologico ed ambientale, promuove 
										ed attua interventi per lo sviluppo dei 
										settori agricolo, 
										agro-alimentare, montano e forestale. 
										2. La Regione riconosce la proprietà 
										diretto coltivatrice come 
										elemento essenziale per la 
										qualificazione dell'agricoltura 
										regionale; favorisce lo sviluppo 
										dell'impresa agricola singola o 
										associata; adotta programmi di riordino 
										e ricomposizione fondiaria. 
										3. Promuove gli interventi necessari a 
										conseguire per le popolazioni 
										delle campagne e delle aree montane 
										adeguate condizioni di vita e livelli di 
										reddito. Predispone azioni di tutela e 
										di incremento del patrimonio forestale; 
										favorisce il recupero delle attività 
										agricole dei territori marginali; adotta 
										misure per la bonifica e l'irrigazione. 
										4. Coordina le proprie risorse per 
										realizzare un efficiente sistema agro-industriale-alimentare, 
										valorizzando la qualità e tipicità dei 
										prodotti agricoli, zootecnici ed 
										alimentari, in collaborazione con enti 
										pubblici, organizzazioni professionali, 
										associazioni di produttori ed 
										organismi cooperativi, predisponendo a 
										questi fini strumenti ed interventi di 
										mercato. 
										24. - 1. La Regione promuove il turismo 
										come essenziale fattore di sviluppo 
										economico e sociale dell'Umbria. 
										2. Favorisce il potenziamento 
										dell'impresa e delle attività turistiche 
										e l'ordinata espansione e qualificazione 
										delle strutture ricettive e dei 
										servizi, al fine della piena fruizione 
										dell'ambiente storico, artistico 
										e naturale dell'Umbria. 
										3. Adotta misure idonee alla diffusione 
										delle attività agrituristiche».- La 
										legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante 
										«Disciplina dell'agriturismo», è 
										pubblicata nella G.U. n. 295 del 16 
										dicembre 1985.  
										
										
										Note all’art. 2, comma 1, 2 e 6: 
										- Il testo 
										dell’art. 2 della legge 5 dicembre 1985, 
										n. 730 (si veda la nota all’art. 1, 
										comma unico), è il seguente: 
										 «2. Definizione di attività 
										agrituristiche. - Per attività 
										agrituristiche si intendono 
										esclusivamente le attività di ricezione 
										ed ospitalità esercitate dagli 
										imprenditori agricoli di cui 
										all'articolo 2135 del codice civile, 
										singoli od associati, e da loro 
										familiari di cui all'articolo 230-bis 
										del codice civile, attraverso 
										l'utilizzazione della propria azienda, 
										in rapporto di connessione e 
										complementarità rispetto alle attività 
										di coltivazione del fondo, 
										silvi-coltura, allevamento del bestiame, 
										che devono comunque rimanere 
										principali.  
										Lo svolgimento di attività 
										agrituristiche, nel rispetto delle norme 
										di cui alla presente legge, non 
										costituisce distrazione della 
										destinazione agricola dei fondi e degli 
										edifici interessati.Rientrano fra tali 
										attività: 
										a) dare stagionalmente ospitalità, anche 
										in spazi aperti destinati alla sosta di 
										campeggiatori; 
										b) somministrare per la consumazione sul 
										posto pasti e bevande 
										costituiti prevalentemente da prodotti 
										propri, ivi compresi quelli a carattere 
										alcolico e superalcolico; 
										c) organizzare attività ricreative o 
										culturali nell'ambito dell'azienda. 
										Sono considerati di propria produzione 
										le bevande e i cibi prodotti e 
										lavorati nell'azienda agricola nonché 
										quelli ricavati da materie prime 
										dell'azienda agricola anche attraverso 
										lavorazioni esterne». 
										
										- 
										Il testo dell’art. 18 della legge 31 
										gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove 
										disposizioni per le zone montane» 
										(pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 32 del 
										9 febbraio 1994), è il seguente:  
										«18. Assunzioni a 
										tempo parziale. - 1. Le imprese e i 
										datori di lavoro aventi sedi ed operanti 
										nei comuni montani, in deroga alle norme 
										sul collocamento della mano d'opera, 
										possono assumere senza oneri 
										previdenziali, a tempo parziale, ai 
										sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 
										30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con 
										modificazioni, dalla legge 19 dicembre 
										1984, n. 863, o in forma stagionale, 
										coltivatori diretti residenti in comuni 
										montani, iscritti allo SCAU.2. I 
										coltivatori diretti di cui al comma 1 
										conserveranno detta qualifica ad ogni 
										fine ed effetto e manterranno 
										l'iscrizione allo SCAU in deroga a 
										quanto previsto dal secondo e terzo 
										comma dell'articolo 2 della legge 9 
										gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano 
										sul fondo e prestino opera 
										manuale abitualmente nell'azienda 
										agricola.3. I coltivatori diretti di cui 
										al comma 1, in deroga alle vigenti 
										disposizioni, non maturano il diritto a 
										miglioramenti previdenziali e 
										assicurativi nelle forme di tutela già 
										in godimento per le attività di lavoro 
										autonomo. Non maturano altresì alcun 
										diritto previdenziale nei settori di 
										appartenenza delle imprese e dei datori 
										di lavoro che si avvalgono della loro 
										opera».-  
										
										Il 
										testo dell’art. 3, comma 156, della 
										legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante 
										«Misure di razionalizzazione della 
										finanza pubblica» (pubblicata nel S.O. 
										alla G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996), 
										è il seguente: 
										«3. 
										Disposizioni in materia di entrata. – 
										Omissis. - 156. Con uno o più 
										regolamenti da emanare ai sensi 
										dell'articolo 17, comma 2, della legge 
										23 agosto 1988, n. 400, è disposta la 
										revisione dei criteri di accatastamento 
										dei fabbricati rurali previsti 
										dall'articolo 9 del decreto-legge 30 
										dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
										modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
										1994, n. 133, tenendo conto del fatto 
										che la normativa deve essere applicata 
										soltanto all'edilizia rurale abitativa 
										con particolare riguardo ai fabbricati 
										siti in zone montane e che si 
										deve provvedere all'istituzione di una 
										categoria di immobili a 
										destinazione speciale per il classamento 
										dei fabbricati strumentali, ivi compresi 
										quelli destinati all'attività 
										agrituristica, considerando inoltre per 
										le aree montane l'elevato frazionamento 
										fondiario e l'elevata frammentazione 
										delle superfici agrarie e il ruolo 
										fondamentale in esse dell'agricoltura a 
										tempo parziale e dell'integrazione tra 
										più attività economiche per la cura 
										dell'ambiente. Il termine del 31 
										dicembre 1995, previsto dai commi 8, 
										primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del 
										decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
										convertito, con modificazioni, dalla 
										legge 26 febbraio 1994, n. 133, e 
										successive modificazioni, è 
										ulteriormente differito al 31 dicembre 
										1997. Omissis». 
										
										
										Note all’art. 3, comma 9, lett. b): 
										- La legge 9 
										gennaio 1989, n. 13, recante 
										«Disposizioni per favorire il 
										superamento e l'eliminazione delle 
										barriere architettoniche negli 
										edifici privati», è pubblicata nella 
										G.U. n. 21 del 26 gennaio 1989. - Il 
										D.M. 14 giugno 1989, n. 236, recante 
										«Prescrizioni tecniche necessarie a 
										garantire l'accessibilità, 
										l'adattabilità e la visitabilità degli 
										edifici privati e di edilizia 
										residenziale pubblica sovvenzionata e 
										agevolata, ai fini del superamento e 
										dell'eliminazione delle barriere 
										architettoniche», è pubblicato nel S.O. 
										alla G.U. n. 145 del 23 giugno 1989 
										.- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
										recante «Legge-quadro per 
										l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
										diritti delle persone handicappate», è 
										pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 39 del 
										17 febbraio 1992.  
										
										
										Nota all’art. 5, comma unico, lett. a) e 
										b): 
										- Il testo 
										dell’art. 32 della legge 6 dicembre 
										1991, n. 394, recante «Legge quadro 
										sulle aree protette» (pubblicata nel 
										S.O. alla G.U. n. 292 del 13 dicembre 
										1991), è il seguente:«32. Aree contigue. 
										-  
										1. Le regioni, d'intesa con gli 
										organismi di gestione delle aree 
										naturali protette e con gli enti locali 
										interessati, stabiliscono piani e 
										programmi e le eventuali misure di 
										disciplina della caccia, della pesca, 
										delle attività estrattive e per la 
										tutela dell'ambiente, relativi alle aree 
										contigue alle aree protette, ove occorra 
										intervenire per assicurare la 
										conservazione dei valori delle aree 
										protette stesse. 
										2. I confini delle aree contigue di cui 
										al comma 1 sono determinati 
										dalle regioni sul cui territorio si 
										trova l'area naturale protetta, d'intesa 
										con l'organismo di gestione dell'area 
										protetta. 
										3. All'interno delle aree contigue le 
										regioni possono disciplinare 
										l'esercizio della caccia, in deroga al 
										terzo comma dell'articolo 15 della legge 
										27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella 
										forma della caccia 
										controllata, riservata ai soli residenti 
										dei comuni dell'area naturale protetta 
										e dell'area contigua, gestita in base al 
										secondo comma dello stesso articolo 15 
										della medesima legge. 
										4. L'organismo di gestione dell'area 
										naturale protetta, per esigenze connesse 
										alla conservazione del patrimonio 
										faunistico dell'area stessa, può 
										disporre, per particolari specie di 
										animali, divieti riguardanti le modalità 
										ed i tempi della caccia. 
										5. Qualora si tratti di aree contigue 
										interregionali, ciascuna 
										regione provvede per quanto di propria 
										competenza per la parte relativa 
										al proprio territorio, d'intesa con le 
										altre regioni ai sensi degli articoli 8 
										e 66, ultimo comma, del decreto del 
										Presidente della Repubblica 24 luglio 
										1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla 
										regione nel cui territorio è situata la 
										maggior parte dell'area naturale 
										protetta».-  
										
										
										Il testo dell’art. 25, della legge 
										regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante 
										«Tutela dell'ambiente e nuove norme in 
										materia di Aree naturali protette in 
										adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, 
										n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 
										142» (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 
										n. 13 del 15 marzo 1995), è il seguente: 
										«25. Istituzione 
										delle Aree naturali protette regionali. 
										- 1. Sono istituite, ai sensi dei 
										precedenti articoli 4, 5 e 7: 
										A) - l'Area naturale protetta «Parco del 
										Monte Subasio»; 
										B) - l'Area naturale protetta «Parco del 
										Monte Cucco»; 
										C) - l'Area naturale protetta «Parco del 
										Lago Trasimeno»; 
										D) - l'Area naturale protetta «Colfiorito»; 
										E) - l'Area naturale protetta «Parco 
										fluviale del Nera»; 
										F) - l'Area naturale protetta «Parco 
										fluviale del Tevere». 
										2. Le perimetrazioni provvisorie, a 
										scala 1:25000, per ciascuna delle 
										suddette Aree naturali protette, sono 
										rappresentate nelle cartografie allegate 
										alla presente legge. 
										3. Il soggetto gestore, in relazione 
										alla peculiarità di ciascuna delle Aree 
										naturali protette, è individuato nella 
										tipologia del Consorzio costituito 
										obbligatoriamente tra enti locali od 
										organismi associativi, ai sensi 
										dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, 
										n. 142. 
										4. Sono istituite le aree contigue 
										dell'Area naturale protetta «Parco del 
										Monte Cucco» e dell'Area naturale 
										protetta «Parco fluviale del Tevere», ai 
										sensi dell'art. 7, comma 1, lett. 
										c), così come rappresentate nelle 
										cartografie allegate alla presente 
										legge, per assicurare la conservazione 
										dei valori propri delle Aree 
										protette medesime. All'interno delle 
										aree contigue predette è 
										disciplinato l'esercizio dell'attività 
										venatoria gestita in base all'art. 14 
										della legge regionale 17 maggio 1994, n. 
										14. 
										5. Per quanto attiene alla 
										individuazione degli elementi per la 
										redazione del piano dell'Area naturale 
										protetta e dei principi regolamentari, 
										trovano integrale applicazione gli 
										articoli 12, 14 e 15 della presente 
										legge». 
										
										
										Il testo dell’art. 3, paragrafi 3 e 4, 
										della direttiva CEE 75/268, del 
										28 aprile 1975, relativa all’elenco 
										comunitario delle zone agricole 
										svantaggiate ai sensi della direttiva 
										75/268/CEE (Italia) (pubblicata nella 
										G.U. delle Comunità europee n. L.128 del 
										19 maggio 1975), come modificata 
										dalla direttiva CEE 84/167 del 28 
										febbraio 1984 (in G.U. delle 
										Comunità europee n. L.82 del 26 marzo 
										1984), è il seguente: 
										«3. – Omissis. – 
										3. Le zone di montagna sono composte di 
										comuni o parti di comuni che devono 
										essere caratterizzati da una 
										notevole limitazione delle possibilità 
										di utilizzazione delle terre e un 
										notevole aumento dei costi dei lavori: 
										- a causa dell’esistenza di condizioni 
										climatiche, molto difficili, 
										dovute all’altitudine, che si traducono 
										in un periodo vegetativo nettamente 
										abbreviato, 
										- ovvero, ad un’altitudine inferiore, a 
										causa dell’esistenza, nella maggior 
										parte del territorio, di forti pendii 
										che rendono impossibile la 
										meccanizzazione o richiedono l’impegno 
										di materiale speciale assai oneroso, 
										- ovvero, quanto lo svantaggio derivante 
										da ciascuno di questi fatto ripresi 
										separatamente è meno accentuato, a causa 
										della combinazione dei due fattori, 
										purchè la loro combinazione comporti uno 
										svantaggio equivalente a quello che 
										deriva dalle situazioni considerate nei 
										primi due trattini. 
										4. Le zone svantaggiate minacciate di 
										spopolamento e nelle quali è necessario 
										conservare l’ambiente naturale, sono 
										composte di territori agricoli omogenei 
										sotto il profilo delle condizioni 
										naturali di produzione, che devono 
										rispondere simultaneamente alle seguenti 
										caratteristiche: 
										a) esistenza di terre poco produttive, 
										poco idonee alla coltura 
										e all’intensificazione, le cui scarse 
										potenzialità non possono 
										essere migliorate senza costi eccessivi 
										e che si prestano 
										soprattutto all’allevamento estensivo; 
										b) a causa della scarsa produttività 
										dell’ambiente naturale, ottenimento di 
										risultati notevolmente inferiori alla 
										media quanto ai principali indici che 
										caratterizzano la situazione economica 
										dell’agricoltura; 
										c) scarsa densità, o tendenza alla 
										regressione demografica, di 
										una popolazione dipendente in modo 
										preponderante dall’attività agricola 
										e la cui contrazione accelerata 
										comprometterebbe la vitalità e 
										il popolamento della zona 
										medesima.Omissis». 
										
										
										Note all’art, 7, commi 1 e 6:- La legge 
										30 aprile 1962, n. 283, recante 
										«Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 
										e 262 del T.U. delle leggi sanitarie 
										approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 
										1265:  
										Disciplina 
										igienica della produzione e 
										della vendita delle sostanze alimentari 
										e delle bevande», è pubblicata nella 
										G.U. n. 139 del 4 giugno 1962. - Il 
										testo dell’art. 13 del regolamento di 
										vigilanza sanitaria delle 
										carni, approvato con R.D. 20 dicembre 
										1928, n. 3298 (Pubblicato nella G. U. n. 
										36 del 12 febbraio 1929), è il seguente: 
										«13. - I privati, che in seguito a 
										domanda abbiano ottenuto dall'autorità 
										comunale l'autorizzazione di macellare a 
										domicilio, debbono darne avviso il 
										giorno innanzi al veterinario 
										comunale, o a chi, a norma dell'art. 6, 
										lo sostituisce.Il detto sanitario 
										fisserà l'ora della visita e della 
										macellazione, allo scopo di poter 
										compiere una completa ed 
										accurata ispezione delle carni». 
										
										
										Nota all’art. 8, comma 5:- Il testo 
										dell’art. 6, commi 3 e 4, della legge 5 
										dicembre 1985, n. 730 (si veda la nota 
										all’art. 2 commi 1, 2 e 6), è il 
										seguente: 
										«6. Elenco 
										regionale. - Omissis - L'iscrizione 
										nell'elenco è negata, a meno che abbiano 
										ottenuto la riabilitazione, a coloro: 
										a) che abbiano riportato, nel triennio, 
										con sentenza passata in giudicato, 
										condanna, per uno dei delitti previsti 
										dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 
										del codice penale, o per uno dei delitti 
										in materia di igiene e sanità o di frode 
										nella preparazione degli alimenti 
										previsti in leggi speciali; 
										b) che siano sottoposti a misure di 
										prevenzione ai sensi della legge 27 
										dicembre 1956, n. 1423, e successive 
										modificazioni, o siano stati dichiarati 
										delinquenti abituali. Per l'accertamento 
										delle condizioni di cui al comma 
										precedente si applicano l'articolo 606 
										del codice di procedura penale 
										e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 
										1968, n. 15. Omissis». 
										
										
										Note all’art. 9, comma 2, lett. f) e 
										comma 4, lett. c):- Il testo degli artt. 
										11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato 
										con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante 
										«Approvazione del testo unico delle 
										leggi di pubblica sicurezza» 
										(pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, 
										n. 146), è il seguente: 
										«11. - Salve le 
										condizioni particolari stabilite dalla 
										legge nei singoli casi, le 
										autorizzazioni di polizia debbono essere 
										negate: 
										1° a chi ha riportato una condanna a 
										pena restrittiva della libertà personale 
										superiore a tre anni per delitto non 
										colposo e non ha ottenuto la 
										riabilitazione; 
										2° a chi è sottoposto all'ammonizione o 
										a misura di sicurezza personale o è 
										stato dichiarato delinquente abituale, 
										professionale o per tendenza.Le 
										autorizzazioni di polizia possono essere 
										negate a chi ha riportato condanna per 
										delitti contro la personalità dello 
										Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero 
										per delitti contro le persone commessi 
										con violenza, o per furto, rapina, 
										estorsione, sequestro di persona a scopo 
										di rapina o di estorsione, o per 
										violenza o resistenza all'autorità, e a 
										chi non può provare la sua buona 
										condotta. Le autorizzazioni devono 
										essere revocate quando nella 
										persona autorizzata vengono a mancare, 
										in tutto o in parte, le condizioni alle 
										quali sono subordinate, e possono essere 
										revocate quando sopraggiungono o vengono 
										a risultare circostanze che 
										avrebbero imposto o consentito il 
										diniego della autorizzazione. 92. - 
										Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, 
										la licenza di esercizio pubblico e 
										l'autorizzazione di cui all'art. 89 non 
										possono essere date a chi sia stato 
										condannato per reati contro la moralità 
										pubblica e il buon costume, o contro la 
										sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, 
										o per delitti commessi in stato di 
										ubriachezza o per contravvenzioni 
										concernenti la prevenzione 
										dell'alcoolismo, o per infrazioni alla 
										legge sul lotto, o per abuso di sostanze 
										stupefacenti». 
										
										
										Il testo dell’art. 5, della legge 9 
										febbraio 1963, n. 59, recante «Norme per 
										la vendita al pubblico in sede stabile 
										dei prodotti agricoli da parte degli 
										agricoltori produttori diretti» 
										(pubblicata nella G.U. n. 44 del 16 
										febbraio 1963) è il seguente: 
										«5. 
										L'autorizzazione è negata solo se i 
										produttori agricoli e i rappresentanti 
										delle persone giuridiche richiedenti 
										hanno riportato condanne negli ultimi 
										cinque anni per delitti, previsti anche 
										da leggi speciali, contro la economia 
										pubblica, l'industria e il commercio e 
										la salute pubblica.» 
										
										
										Il testo dell’art. 7, comma 4, del 
										decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, 
										recante «Riordino delle funzioni in 
										materia di turismo, spettacolo e sport» 
										(pubblicato nella G.U. n. 77 del 1° 
										aprile 1995), convertito in legge, con 
										modificazioni, della legge 30 maggio 
										1995, n. 203 (in G.U. N. 124 del 30 
										maggio 1995), è il seguente: 
										«7. Adeguamento 
										della legislazione in materia 
										alberghiera. - Omissis. – 4. Il terzo 
										comma dell’articolo 109 del testo unico 
										delle leggi di pubblica sicurezza, 
										approvato con regio decreto 18 giugno 
										1931, n. 773, e successive 
										modificazioni, è sostituito dal 
										seguente:  
										“I soggetti di cui al primo comma, anche 
										tramite i propri collaboratori, sono 
										tenuti a consegnare ai clienti che 
										chiedono alloggio una scheda di 
										dichiarazione delle generalità conforme 
										al modello approvato dal Ministro 
										dell'interno. Tale scheda, anche se 
										compilata a cura del gestore, deve 
										essere sottoscritta dal cliente. Per i 
										nuclei familiari e per i gruppi guidati 
										la sottoscrizione può essere effettuata 
										da uno dei coniugi anche per gli altri 
										familiari e dal capogruppo anche per i 
										componenti del gruppo. Le schede di 
										dichiarazione, in serie numerata 
										progressivamente, sono conservate per 
										dodici mesi presso la struttura 
										ricettiva a disposizione degli ufficiali 
										e agenti di pubblica sicurezza che ne 
										possono chiedere l'esibizione. L'obbligo 
										di conservazione della scheda di cui al 
										presente comma cessa a far data dal 30 
										giugno 1996. I soggetti di cui al 
										primo comma sono altresì tenuti a 
										comunicare giornalmente all'autorità 
										di pubblica sicurezza l'arrivo delle 
										persone alloggiate, mediante consegna di 
										copia della scheda, ovvero mediante 
										comunicazione, anche con 
										mezzi informatici, effettuata secondo 
										modalità stabilite con decreto del 
										Ministro dell'interno”». 
										
										
										Nota all’art. 17, comma 1:- Il testo 
										dell’art. 10, della legge 5 dicembre 
										1985, n. 730 (si veda la nota all’art. 
										2, commi 1, 2 e 6) è il seguente: 
										«10. Programma 
										regionale agrituristico e di 
										rivitalizzazione di aree rurali. - La 
										regione, in armonia con gli indirizzi 
										della programmazione nazionale 
										e regionale e con la pianificazione 
										territoriale, redige il 
										programma agrituristico e di 
										rivitalizzazione di aree rurali.Il 
										programma stabilisce gli obiettivi di 
										sviluppo dell'agriturismo nel territorio 
										regionale, individua le zone di 
										prevalente interesse agrituristico e i 
										comuni di cui all'articolo 3, secondo 
										comma, coordina le iniziative di cui ai 
										successivi articoli 12, 13, 14 e 15.Il 
										programma è redatto sulla base delle 
										proposte degli enti locali sentite le 
										autorità di amministrazione e gestione 
										delle riserve e dei parchi naturali, e 
										le associazioni e organizzazioni 
										agrituristiche operanti nella regione.Le 
										proposte devono contenere: 
										a) la perimetrazione delle zone; 
										b) l'elenco delle iniziative 
										agrituristiche in atto; 
										c) la sintetica indicazione del 
										patrimonio di edilizia rurale 
										esistente suscettibile di utilizzazione 
										agrituristica; 
										d) la descrizione delle caratteristiche 
										naturali, ambientali, agricole e 
										culturali delle zone, con particolare 
										riguardo al patrimonio storico ed 
										artistico; 
										e) le previsioni sulle potenzialità 
										agrituristiche, tenuto conto anche delle 
										strutture esistenti per la ricezione e 
										la somministrazione di alimenti e 
										bevande.Il programma è trasmesso al 
										Ministero dell'agricoltura e 
										delle foreste e al Ministero del turismo 
										e dello spettacolo». 
										
										
										Note all’art. 18, commi 6 e 9:- Il testo 
										dell’art. 109, terzo comma, del D.P.R. 
										24 luglio 1977, n. 616, recante 
										«Attuazione della delega di cui all'art. 
										1 della L. 22 luglio 1975, n. 382» 
										(pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 
										234 del 29 agosto 1977) e riprodotto nel 
										S.O. al B.U.R. n. 40 del 7 settembre 
										1977), è il seguente: 
										«109. Agevolazioni 
										di credito. – Omissis. - La 
										determinazione dei tassi minimi di 
										interesse agevolati a carico dei 
										beneficiari è operata ai sensi dell'art. 
										3 della legge 22 luglio 1975, n. 
										382. Omissis». 
										
										
										Il testo dell’art. 36, della legge 2 
										giugno 1961, n. 454 recante «Piano 
										quinquennale per lo sviluppo 
										dell'agricoltura» (pubblicata nel S.O. 
										alla G.U. n. 141 del 10 giugno 1961), è 
										il seguente: 
										«36. Fondo 
										interbancario di garanzia. - Tra gli 
										Istituti esercenti il credito agrario di 
										miglioramento è istituito un «Fondo 
										interbancario di garanzia» per la 
										copertura dei rischi derivanti dalla 
										concessione, ai termini delle 
										disposizioni in materia di credito 
										agrario, di mutui di miglioramento 
										fondiario e di formazione di proprietà 
										contadina, compresi quelli non assistiti 
										dal concorso statale ovvero erogati con 
										fondi d'anticipazione dello Stato o 
										della Cassa per il Mezzogiorno o delle 
										Regioni a statuto autonomo, a favore di 
										coltivatori diretti e di piccole 
										aziende, singoli od associati e loro 
										cooperative.La predetta garanzia 
										sussidiaria si esplica sino 
										all'ammontare dell'80 per cento della 
										perdita che gli Istituti mutuanti 
										dimostrino di aver sofferto dopo 
										l'esperimento delle procedure di 
										riscossione coattiva sui beni delle 
										ditte mutuatarie, inadempienti per 
										almeno due rate semestrali consecutive.In 
										dipendenza dell'indicata garanzia gli 
										Istituti, in deroga alle norme in 
										vigore, sono autorizzati a concedere i 
										mutui di cui al primo comma, sino 
										all'importo del valore cauzionale dei 
										fondi e degli impianti.Il «Fondo 
										interbancario di garanzia» ha 
										personalità giuridica e 
										gestione autonoma ed è amministrato da 
										un comitato composto di sette membri, di 
										cui uno in rappresentanza del Consorzio 
										nazionale per il credito agrario di 
										miglioramento, quattro in rappresentanza 
										degli Istituti e sezioni speciali di 
										credito agrario e due in rappresentanza 
										degli altri Istituti operanti 
										nel settore ed aventi circoscrizione 
										nazionale o regionale.Il Comitato e il 
										Collegio sindacale - composto di tre 
										membri in rappresentanza, 
										rispettivamente, delle Amministrazioni 
										del tesoro, dell'agricoltura e della 
										Banca d'Italia - sono nominati con 
										decreti del Ministro per il tesoro di 
										concerto con il Ministro per 
										l'agricoltura e per le foreste e durano 
										in carica tre anni. Con lo stesso 
										decreto viene nominato, fra i 
										componenti, il presidente del comitato.Spetta 
										al comitato di deliberare in ordine: 
										a) all'organizzazione dei servizi del 
										«Fondo interbancario di garanzia»; 
										b) ai criteri e alle specifiche modalità 
										che dovranno presiedere e disciplinare i 
										propri interventi; 
										c) alle singole richieste di rimborso 
										che saranno inoltrate al «Fondo» 
										dagli Istituti di credito; 
										d) a quant'altro attiene 
										all'amministrazione, gestione e 
										funzionamento del «Fondo». Il «Fondo» è 
										sottoposto alla vigilanza del Ministero 
										del tesoro.Le deliberazioni di cui alle 
										lettere a) e b) sono approvate e 
										rese esecutive con decreto del Ministro 
										per il tesoro di concerto con 
										il Ministro per l'agricoltura e per le 
										foreste. 
										Le dotazioni finanziarie del «Fondo 
										interbancario di garanzia» 
										sono costituite: 
										a) dalle somme che gli Istituti dovranno 
										versare entro il 30 giugno di ciascun 
										anno a partire dal 30 giugno 1962, a 
										seguito della trattenuta dello 0,20 per 
										cento che gli Istituti medesimi sono 
										tenuti ad operare una volta tanto, 
										all'atto della prima 
										somministrazione, sull'importo 
										originario dei mutui assistiti dalla 
										garanzia di cui al primo comma; 
										b) da annue lire 2 miliardi, che gli 
										istituti operanti nel settore 
										del credito agrario di esercizio e di 
										miglioramento dovranno versare secondo 
										quote da stabilire dal Comitato 
										interministeriale per il credito ed il 
										risparmio, in relazione al complessivo 
										importo delle operazioni §effettuate in 
										ciascun esercizio; 
										c) dalle somme introitate dalla Cassa 
										per la formazione della 
										piccola proprietà contadina in 
										applicazione della legge 14 gennaio 
										1959, n. 5, da versare dalla «Cassa» 
										stessa entro due mesi dalla 
										richiesta del comitato; 
										d) dal 30 per cento dell'importo degli 
										interessi che andranno a maturare, 
										successivamente all'entrata in vigore 
										della presente legge, sulle somme 
										giacenti sul conto corrente fruttifero 
										istituito con legge 25 luglio 1952, n. 
										949, Capo III, aliquota elevabile 
										sino al 60 per cento con decreto del 
										Ministro per il tesoro di concerto con 
										il Ministro per l'agricoltura e per le 
										foreste; 
										e) dall'importo degli interessi maturati 
										sulle somme affluite ad apposito conto 
										corrente fruttifero intestato al «Fondo 
										interbancario di garanzia».La garanzia 
										di cui alla presente disposizione 
										esplica efficacia a tutti gli effetti 
										entro i limiti delle disponibilità 
										finanziarie del «Fondo».Sono trasferite 
										al «Fondo interbancario di garanzia» le 
										obbligazioni assunte dalla Cassa per la 
										formazione della piccola proprietà 
										contadina in applicazione degli articoli 
										4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 
										5, che sono abrogati con l'entrata in 
										vigore della presente legge.Il beneficio 
										della garanzia non è cumulabile con 
										altri analoghi benefici previsti da 
										leggi dello Stato e delle Regioni a 
										statuto autonomo, né con la fidejussione 
										della Cassa per la formazione della 
										piccola proprietà contadina di cui 
										all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, 
										n. 53.Le documentazioni, le formalità, 
										gli atti ed i contratti occorrenti per 
										l'amministrazione, la gestione ed il 
										funzionamento del «Fondo 
										interbancario di garanzia», i 
										versamenti, i pagamenti effettuati e le 
										quietanze sono esenti dal pagamento di 
										ogni tassa, imposta ed onere tributario 
										di qualsiasi genere, ad eccezione delle 
										imposte dirette e dell'imposta generale 
										sull'entrata».- 
										 Il terzo comma dell’art. 8 della legge 
										n. 590/1981 (Nuove norme per il Fondo di 
										solidarietà nazionale) prevede che: «La 
										trattenuta dello 0,20 per cento che gli 
										istituti di credito sono tenuti ad 
										effettuare una volta tanto, a termini 
										della lettera a), nono comma, del citato 
										art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 
										454, sull'importo originario dei 
										finanziamenti, all'atto della loro prima 
										somministrazione o della loro intera 
										erogazione, viene ridotta nella misura 
										dello 0,10 per cento per i prestiti di 
										conduzione di durata fino a 12 mesi e 
										per i prestiti concessi a favore di 
										aziende agricole danneggiate da eventi 
										calamitosi». Per completezza di 
										informazione, si precisa che il piano 
										quinquennale 1960/1965 disciplinato 
										dalla legge 454/61, è da ritenersi ormai 
										esaurito. Successivamente l’art. 161 del 
										D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (in 
										S.O. alla G.U. n. 230 del 30 settembre 
										1993), ha abrogato l’art. 36, ma le 
										disposizioni in esso contenuto 
										continuano a trovare applicazione fino 
										alla data di entrata in vigore dei 
										provvedimenti emanati dalla autorità 
										creditizie ai sensi dello stesso D.Lgs. 
										385/93. Si veda, peraltro, la legge 28 
										agosto 1989, n. 304, recante «Modifiche 
										all’art. 36 della legge 2 giugno 1961, 
										n. 454, e successive modificazioni 
										e integrazioni, concernente l’attività 
										del Fondo interbancario di 
										garanzia» (pubblicata nella G.U. n. 205 
										del 2 settembre 1989). 
										
										
										Nota all’art. 19, comma 2: 
										- Il D.P.R. 31 
										marzo 1994 recante «Atto di indirizzo e 
										coordinamento in materia di attività 
										all'estero delle regioni e delle 
										province autonome» è pubblicato nella 
										G.U. n. 167 del19 luglio 1994.Note 
										all’art. 20, comma unico: 
										- Il testo dell’art. 27 della legge 8 
										giugno 1990, n. 142, 
										recante «Ordinamento delle autonomie 
										locali» (pubblicata nel S.O. alla G.U.n. 
										135 del 12 giugno 1990 e riprodotta nel 
										S.O. al B.U.R. n. 32 del 1° agosto 
										1990), così come modificato ed integrato 
										dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 
										(pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 113 
										del 17 maggio 1997) è il seguente:«27. 
										Accordi di programma. 
										1. Per la definizione e l'attuazione 
										di opere, di interventi o di programmi 
										di intervento che richiedono, per la 
										loro completa realizzazione, l'azione 
										integrata e coordinata di comuni,di 
										province e regioni, di amministrazioni 
										statali e di altri soggetti pubblici, o 
										comunque di due o più tra i soggetti 
										predetti, il presidente della regione o 
										il presidente della provincia o il 
										sindaco, in relazione alla competenza 
										primaria o prevalenti sull'opera e sugli 
										interventi o sui programmi di 
										intervento, promuove la conclusione di 
										un accordo di programma, anche su 
										richiesta di uno o più dei soggetti 
										interessati, per assicurare il 
										coordinamento delle azioni e per 
										determinarne i tempi, le modalità, il 
										finanziamento ed ogni altro 
										connesso adempimento. 
										2. L'accordo può prevedere altresì 
										procedimenti di arbitrato, nonché 
										interventi surrogatori di eventuali 
										inadempienze dei soggetti partecipanti. 
										3. Per verificare la possibilità di 
										concordare l'accordo di programma il 
										presidente della regione o il presidente 
										della provincia o il sindaco convoca una 
										conferenza tra i rappresentanti di tutte 
										le amministrazioni interessate. 
										4. L'accordo, consistente nel consenso 
										unanime del presidente della regione, 
										del presidente della provincia, dei 
										sindaci e delle altre amministrazioni 
										interessate, è approvato con atto 
										formale del presidente della regione o 
										del presidente della provincia o 
										del sindaco ed è pubblicato nel 
										bollettino ufficiale della 
										regione. L'accordo, qualora adottato con 
										decreto del presidente della regione, 
										produce gli effetti della intesa di cui 
										all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, 
										n. 616, determinando le eventuali 
										e conseguenti variazioni degli strumenti 
										urbanistici e sostituendo le concessioni 
										edilizie, sempre che vi sia l'assenso 
										del comune interessato. 
										5. Ove l'accordo comporti variazione 
										degli strumenti urbanistici, l'adesione 
										del sindaco allo stesso deve essere 
										ratificata dal consiglio comunale entro 
										trenta giorni a pena di decadenza.5-bis. 
										Per l'approvazione di progetti di opere 
										pubbliche comprese nei programmi 
										dell'amministrazione e per le quali 
										siano immediatamente utilizzabili i 
										relativi finanziamenti si procede 
										a norma dei precedenti commi. 
										L'approvazione dell'accordo di programma 
										comporta la dichiarazione di pubblica 
										utilità, indifferibilità ed urgenza 
										delle medesime opere; tale dichiarazione 
										cessa di avere efficacia se le opere non 
										hanno avuto inizio entro tre anni. 
										6. La vigilanza sull'esecuzione 
										dell'accordo di programma e 
										gli eventuali interventi sostitutivi 
										sono svolti da un collegio 
										presieduto dal presidente della regione 
										o dal presidente della provincia o 
										dal sindaco e composto da rappresentanti 
										degli enti locali interessati, nonché 
										dal commissario del Governo nella 
										regione o dal prefetto nella provincia 
										interessata se all'accordo partecipano 
										amministrazioni statali o enti pubblici 
										nazionali. 
										7. Allorché l'intervento o il programma 
										di intervento comporti il concorso di 
										due o più regioni finitime, la 
										conclusione dell'accordo di programma è 
										promossa dalla Presidenza del Consiglio 
										dei ministri, a cui spetta convocare la 
										conferenza di cui al comma 3. Il 
										collegio di vigilanza di cui al comma 6 
										è in tal caso presieduto da un 
										rappresentante della Presidenza del 
										Consiglio dei ministri ed è composto dai 
										rappresentanti di tutte le regioni che 
										hanno partecipato all'accordo. La 
										Presidenza del Consiglio dei 
										ministri esercita le funzioni attribuite 
										dal comma 6 al commissario del Governo 
										ed al prefetto. 
										8. La disciplina di cui al presente 
										articolo si applica a tutti gli accordi 
										di programma previsti da leggi vigenti 
										relativi ad opere, interventi o 
										programmi di intervento di competenza 
										delle regioni, delle province o dei 
										comuni, salvo i casi in cui i relativi 
										procedimenti siano già formalmente 
										iniziati alla data di entrata in vigore 
										della presente legge. Restano salve le 
										competenze di cui all'art. 7, L. 1° 
										marzo 1986, n. 64». 
										
										
										Il testo dell’art. 13 della legge 5 
										dicembre 1985, n. 730 (si veda la nota 
										all’art. 8, comma 5), è il seguente: 
										«13. Interventi 
										degli enti locali e piani integrati di 
										interventi straordinari. - Le comunità 
										montane, i comprensori e le 
										associazioni di comuni, o in mancanza di 
										questi, i comuni compresi in 
										ciascuna delle zone di prevalente 
										interesse agrituristico, si associano 
										nelle forme stabilite dalle leggi 
										regionali e statali per redigere 
										un piano integrato di interventi 
										straordinari, ove ritenuto 
										necessario per le caratteristiche delle 
										zone, con l'indicazione 
										dettagliata delle dotazioni civili e 
										sociali occorrenti per la 
										realizzazione dell'attività 
										agrituristica.Il piano integrato di 
										interventi straordinari è approvato 
										dalla regione che ne determina il 
										relativo finanziamento». 
										
										
										Nota all’art. 24, comma 1, lett. f):- Il 
										testo dell’art. 230/bis, del codice 
										civile, è il seguente: 
										«230-bis. Impresa 
										familiare. - Salvo che sia configurabile 
										un diverso rapporto, il familiare che 
										presta in modo continuativo la sua 
										attività di lavoro nella famiglia o 
										nell'impresa familiare ha diritto al 
										mantenimento secondo la condizione 
										patrimoniale della famiglia e partecipa 
										agli utili dell'impresa familiare ed 
										ai beni acquistati con essi nonché agli 
										incrementi dell'azienda, anche in ordine 
										all'avviamento, in proporzione alla 
										quantità e qualità del lavoro prestato. 
										Le decisioni concernenti l'impiego degli 
										utili e degli incrementi nonché quelle 
										inerenti alla gestione straordinaria, 
										agli indirizzi produttivi e alla 
										cessazione dell'impresa sono adottate, a 
										maggioranza, dai familiari che 
										partecipano all'impresa stessa. I 
										familiari partecipanti all'impresa che 
										non hanno la piena capacità di agire 
										sono rappresentati nel voto da chi 
										esercita la potestà su di essi. Il 
										lavoro della donna è considerato 
										equivalente a quello dell'uomo. Ai fini 
										della disposizione di cui al primo comma 
										si intende come familiare il coniuge, i 
										parenti entro il terzo grado, gli affini 
										entro il secondo; per impresa familiare 
										quella cui collaborano il coniuge, i 
										parenti entro il terzo grado, gli affini 
										entro il secondo. Il diritto di 
										partecipazione di cui al primo comma è 
										intrasferibile, salvo che il 
										trasferimento avvenga a favore di 
										familiari indicati nel comma precedente 
										col consenso di tutti i partecipi. 
										Esso può essere liquidato in danaro alla 
										cessazione, per qualsiasi causa, della 
										prestazione del lavoro, ed altresì in 
										caso di alienazione dell'azienda. Il 
										pagamento può avvenire in più annualità, 
										determinate, in difetto di accordo, dal 
										giudice. In caso di divisione ereditaria 
										o di trasferimento dell'azienda 
										i partecipi di cui al primo comma hanno 
										diritto di prelazione sull'azienda. Si 
										applica, nei limiti in cui è 
										compatibile, la disposizione 
										dell'articolo 732. Le comunioni tacite 
										familiari nell'esercizio 
										dell'agricoltura sono regolate dagli usi 
										che non contrastino con le precedenti 
										norme». 
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