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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN LIGURIA
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Liguria 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										33 DEL 06-08-1996
										 
										Disciplina dell'Agriturismo 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 Finalità 
										1.La Regione, in 
										armonia con la legislazione comunitaria 
										e con quella nazionale, al fine di 
										favorire lo sviluppo ed il riequilibrio 
										del territorio agricolo, di agevolare la 
										permanenza degli agricoltori attraverso 
										il miglioramento dei loro redditi e di 
										valorizzare le produzioni tipiche, la 
										tutela delle tradizioni culturali e la 
										preservazione del patrimonio rurale 
										naturale ed edilizio, sostiene 
										l'attività agricola anche mediante la 
										promozione dell'agriturismo, così come 
										definito dalla presente legge. 
										 
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizione di attività 
										agrituristiche 
										1. Per attività 
										agrituristiche si intendono le 
										attività di ricezione e di ospitalità 
										esercitate esclusivamente dagli 
										imprenditori agricoli singoli ed 
										associati, così come definiti 
										dall'articolo 2135 del Codice Civile, e 
										dai loro familiari, ai sensi dell' 
										articolo 230 bis del Codice Civile, 
										attraverso l' utilizzazione della 
										propria azienda in rapporto di 
										connessione e complementarietà rispetto 
										alle attività di coltivazione del fondo, 
										di silvicoltura e di allevamento del 
										bestiame che devono,comunque rimanere 
										principali. 
										2. Rientrano nell' esercizio dell' 
										agriturismo le seguenti attività : 
										a) dare ospitalità per soggiorno in 
										appositi locali aziendali a ciò adibiti 
										e in spazi aperti destinati alla sosta 
										dei campeggiatori per un massimo di 24 
										ospiti al giorno; 
										b) somministrare per la consumazione sul 
										posto, anche a persone non ospitate in 
										azienda, pasti e bevande ricavati in 
										misura superiore al 50 per cento in 
										termini di valore riferito al mercato 
										locale, da prodotti aziendali, ivi 
										compresi alcolici e superalcoolici che 
										siano tipici dell' ambito regionale per 
										un massimo di 52coperti a pasto;  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										c) organizzare, congiuntamente ad almeno 
										una delle attività di cui alle lettere 
										a) e b),attività culturali, sportive e 
										ricreative legate alla attività 
										agricola, alle tradizioni gastronomiche 
										locali, alla fruizione dei beni 
										ambientali e naturali. 
										3. Rientrano altresì nell' esercizio 
										agrituristico le aziende agri - 
										turistico - venatorie disciplinate ed 
										autorizzate ai sensi dell' articolo32 
										della legge regionale 1 luglio 1994n. 29 
										(Norme regionali per la protezione della 
										fauna omeoterma e per il prelievo 
										venatorio). 
										4. Sono considerati prodotti aziendali 
										quelli ricavati da materie prime 
										prodotte dall' azienda agricola, anche 
										tramite lavorazioni esterne nonché , nel 
										limite di un terzo del totale, quelli 
										provenienti da cooperative o consorzi di 
										aziende agricole operanti in ambito 
										locale e di cui all' azienda agricola 
										faccia parte. 
										5. In caso di aziende associate i limiti 
										di cui al comma 2, lettere a) e b) sono 
										riferiti ad ogni singola azienda 
										agricola.   
										
										
										ARTICOLO 3 Esercizio dell' agriturismo 
										1. Le attività 
										agricole devono rimanere prevalenti a 
										tal fine il relativo tempo - lavoro deve 
										essere superiore a quello dedicato all' 
										agriturismo. 
										2. Ai fini della determinazione del 
										tempo – lavoro agricolo si applicano le 
										tabelle ettaro coltura di cui all' 
										articolo 7 del decreto legge3 febbraio 
										1970 n. 7 (norme in materia di 
										collocamento e accertamento dei 
										lavoratori agricoli) convertito nella 
										legge 11 marzo1970, n. 83, integrate e 
										aggiornate con provvedimento della 
										Giunta regionale. 
										3. Per la determinazione dei limiti 
										dell' attività agrituristica 
										autorizzabile si fa riferimento ai 
										seguenti parametri: 
										a) un addetto/ anno (288 giornate 
										lavorative) ogni 20 posti - letto; 
										b) un addetto/ anno (288 giornate 
										lavorative) ogni 20 coperti per la sala; 
										c) un addetto/ anno (288 giornate 
										lavorative) ogni 24 coperti per la 
										cucina; integrati e aggiornati con 
										provvedimento della Giunta regionale. 
										4. Per l' attività di ospitalità in 
										spazi aperti e per quelle di cui alla 
										lettera  
										c), del comma 2 e al comma 3 dell' 
										articolo 2, il tempo lavoro deve essere 
										indicato analiticamente a cura 
										dell'imprenditore mediante una 
										descrizione dettagliata dell' attività 
										prevista. 
										5. Lo svolgimento di attività 
										agrituristiche non costituisce 
										distrazione dalla destinazione agricola 
										dei fondi. 
										6. Oltre all' imprenditore agricolo ed 
										ai suoi familiari possono essere adibiti 
										all' attività agrituristica 
										esclusivamente i coadiutori ed i 
										dipendenti dell' azienda agricola, nel 
										rispetto della vigente normativa in 
										materia di lavoro. 
										 
										
										
										ARTICOLO 4 Zone di prevalente interesse 
										agrituristico 
										1. I territori dei 
										Comuni compresi nell' elenco comunitario 
										delle zone agricole montane e 
										svantaggiate di cui alla direttiva75/ 
										268/ CEE, nonché le aree protette di cui 
										alla legge regionale 22 febbraio 1995, 
										n. 12(riordino delle aree protette) sono 
										considerate zone di prevalente interesse 
										agrituristico. 
										2. La Giunta regionale con propria 
										delibera può includere nelle zone di cui 
										al presente articoli Comuni o parti di 
										Comuni non inclusi nelle zone di cui al 
										comma 1 ai fini della presente legge. 
										 
										
										
										ARTICOLO 5 Immobili per agriturismo e 
										spazi aperti per campeggio 
										1. Possono essere 
										utilizzati per attività agrituristiche i 
										locali siti nell' abitazione dell' 
										imprenditore agricolo, nonché gli 
										edifici rurali o parte di essi non più 
										necessari per la conduzione aziendale, 
										esistenti sul fondo. 
										2. Nelle zone di cui all' articolo 4 
										possono essere utilizzati per attività 
										agrituristica i locali siti nell' 
										abitazione dell' imprenditore agricolo e 
										gli edifici rurali, posti in centri 
										abitati,precedentemente destinati al 
										servizio del fondo sito nel medesimo 
										comune o n comune limitrofo, se detto 
										fondo è privo di fabbricati adattabili 
										all' uso agrituristico. 
										3. L' utilizzazione agrituristica non 
										costituisce cambio di destinazione d' 
										uso degli edifici interessati. 
										4. Gli interventi di manutenzione 
										straordinaria,ristrutturazione edilizia, 
										restauro conservativo e risanamento 
										igienico dei locali ad utilizzo 
										agrituristico avvengono nel rispetto 
										delle caratteristiche rurali dell' 
										edificio conservando nell'aspetto 
										complessivo ed i singoli elementi 
										architettonici, con l' uso di materiali 
										e di tecniche tipici della zona, fatte 
										salve le specifiche autorizzazioni 
										paesistico – ambientali di cui alla 
										normativa vigente. 
										5. Fatto salvo l' obbligo di assicurare 
										una superficie minima di mq 8 per le 
										stanze ad un letto e di mq 11 per le 
										stanze a due letti, con incremento di 4 
										mq di superficie per ogni letto in più 
										(la frazione di superficie superiore a 
										mq 0,50 è in tutti i casi arrotondata 
										all'unità superiore), nonché una altezza 
										media minima di metri 2,50, può essere 
										consentitala riduzione dell' altezza 
										media minima purché il volume 
										disponibile per posto – letto non sia 
										inferiore a 18 metri cubi per camera ad 
										un letto a 13 metri cubi per camera e 
										due letti. 
										6. Per le attività agrituristiche sono 
										utilizzate costruzioni iscritte a 
										catasto o per le quali sia stata 
										presentata domanda di accatastamento.Non 
										possono essere utilizzate costruzioni 
										per risultino edificate da meno di dieci 
										anni per gli edifici di cui al comma 1 e 
										da meno diventi anni per quelli di cui 
										al comma 2. E'ammesso peraltro l' uso di 
										locali di nuova costruzione realizzati 
										per l' adeguamento igienico - sanitario 
										di quelli esistenti, per volumi tecnici 
										e per servizi igienici necessari ai 
										campeggiatori. 
										7. Gli eventuali spazi aperti destinati 
										alla sosta dei campeggiatori devono 
										essere allestiti nel rispetto delle 
										caratteristiche orografiche e 
										vegetazionali del sito. 
										 
										
										
										ARTICOLO 6 Requisiti igienico - sanitari 
										1. I locali 
										destinati all' uso agrituristico sono 
										soggetti ai requisiti igienico - 
										sanitari previsti dai regolamenti 
										edilizi vigenti per i locali di civile 
										abitazione salvo quanto disposto 
										dall'articolo 5. 
										2. Gli alloggi agrituristici devono 
										essere dotati di un locale bagno 
										completo di wc con cassetta di cacciata, 
										lavabo e vasca da bagno o doccia ogni 6 
										persone, compresi i componenti del 
										nucleo familiare ed i loro conviventi. 
										3. La produzione, la preparazione, il 
										confezionamento e la somministrazione di 
										pasti e bevande sono soggetti alle 
										disposizioni di cui alla legge 30 aprile 
										1962 n. 283 (modifica degli articoli 
										242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico 
										delle leggi sanitarie approvato con 
										regio decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 
										" Disciplina igienica della produzione e 
										della vendita delle sostanze alimentari 
										e delle bevande"). 
										4. Ai fini del rilascio dell' 
										autorizzazione sanitaria di cui all' 
										articolo 2 della legge 283 / 1962si 
										tiene conto delle peculiari 
										caratteristiche di ruralità degli 
										edifici interessati in applicazione di 
										quanto disposto dal comma 5 
										dell'articolo 28 del Decreto del 
										Presidente della Repubblica 26 marzo 
										1980, n. 327 (regolamento di esecuzione 
										della legge 30 aprile1962, n. 283, e 
										successive modificazioni, in materia di 
										disciplina igienica della produzione e 
										della vendita delle sostanze alimentari 
										e delle bevande). 
										5. Di norma l' attività di 
										trasformazione, preparazione e 
										confezionamento dei prodotti aziendali 
										utilizzati per la ristorazione si svolge 
										nel locale cucina. 
										6. Per gli insediamenti di non più di 8 
										persone in tende o caravans si 
										garantiscono agli ospiti i servizi 
										igienici e le forniture d' acqua e 
										dielettricità mediante le strutture 
										ordinarie dell' azienda agricola; per 
										gli insediamenti eccedenti tale numero 
										deve essere garantito il rispetto dei 
										parametri minimi dei requisiti igienico 
										- sanitari previsti per i campeggi aduna 
										stessa dalla legge regionale 4 marzo 
										1982n. 11 (norme per la classificazione 
										delle aziende ricettive) e successive 
										modificazioni- 
										 
										
										
										ARTICOLO 7 Elenco regionale dei soggetti 
										abilitati ed autorizzati all'esercizio 
										dell' agriturismo 
										1. E' istituito ai 
										sensi dell' articolo 6 della legge 5 
										dicembre 1985, n. 730 (disciplina dell' 
										agriturismo) l'elenco dei soggetti 
										abilitati ed autorizzati all'esercizio 
										dell' agriturismo, suddiviso in sezioni 
										provinciali tenuto dalle commissioni 
										provinciali di cui all'articolo12, comma 
										5 della legge 9 maggio 1975 n. 
										153(attuazione delle direttive del 
										Consiglio della Comunità europee per la 
										riforma dell' agricoltura). 
										2. All' elenco possono essere iscritti 
										esclusivamente gli imprenditori 
										agricoli, singoli o associati, di cui 
										all' articolo 2135 del codice civile e i 
										loro familiari di cui all' articolo 
										230bis del codice civile. 
										3. L' iscrizione è condizione necessaria 
										per il rilascio della autorizzazione 
										comunale di cui all' articolo 9. 
										4. La Giunta regionale determina la 
										documentazione da presentarsi a corredo 
										della domanda di iscrizione, nonché le 
										modalità perla tenuta e l' aggiornamento 
										dell' elenco e perla verifica della 
										persistenza dei requisiti per 
										l'iscrizione. 
										5. Non possono ottenere l' iscrizione e 
										rimanere iscritti nell' elenco 
										regionale, a meno che non abbiano 
										ottenuto la riabilitazione, i soggetti 
										di cui al comma 3 dell' articolo 6 della 
										legge 730/ 1985; per l' accertamento di 
										tali condizioni si applica il comma 4 
										del medesimo articolo. 
										 
										
										
										ARTICOLO 8 Disciplina amministrativa 
										1. Lo svolgimento 
										di attività agrituristiche nonché l' 
										utilizzo della qualifica di " operatore 
										agrituristico" e la denominazione " 
										azienda agrituristica" o " agriturismo", 
										anche espresso in forma abbreviata, sono 
										riservate esclusivamente ai soggetti in 
										possesso della specifica autorizzazione 
										comunale. 
										2. I soggetti iscritti nell' elenco 
										regionale di cui all'articolo 7 
										presentano al Sindaco del Comune ove ha 
										sede l' azienda agricola apposita 
										domanda contenente le generalità del 
										richiedente, le attività che si 
										intendono svolgere,le caratteristiche e 
										le dimensioni dell' azienda agricola, 
										gli edifici e le aree da adibire ad uso 
										agrituristico, la capacità ricettiva, i 
										servizi igienici, i servizi accessori 
										eventualmente offerti, i periodi di 
										esercizio, le tariffe che si intendono 
										praticare. 
										3. Alla domanda di autorizzazione devono 
										essere allegati: 
										a) la documentazione attestante il 
										possesso dei requisiti di cui agli 
										articoli 11 e 92 del testo unico 
										approvato con regio decreto18 giugno 
										1931, n. 773 (approvazione del testo 
										unico delle leggi di pubblica 
										sicurezza)e all' articolo 5 della legge 
										9 febbraio1963, n. 59 (norme per la 
										vendita al pubblico in sede stabile dei 
										prodotti agricoli da parte degli 
										agricoltori produttori diretti); 
										b) la copia del libretto sanitario del 
										titolare e dei suoi collaboratori; 
										c) il nulla - osta igienico - sanitario 
										relativo alla idoneità dei locali e 
										delle attrezzature ad uso agrituristico; 
										d) il certificato di iscrizione 
										all'elenco regionale di cui all' 
										articolo 7; 
										e) l' indicazione degli estremi o copia, 
										ove necessario, del titolo abilitativo 
										edilizio o, nei casi previsti dalla 
										legge, della denuncia di inizio lavori 
										per la realizzazione di opere relative 
										ai locali da utilizzare per le attività 
										agrituristiche. 
										 
										
										
										ARTICOLO 9 Autorizzazione comunale 
										1. Il Sindaco 
										decide sulle domande di autorizzazione 
										entro novanta giorni dalla loro 
										presentazione.Trascorso tal termine, la 
										domanda di intende accolta e l' 
										autorizzazione deve essere rilasciata 
										entro trenta giorni. 
										2. L' autorizzazione fissa i periodi d' 
										esercizio e di limiti relativi all' 
										attività agrituristica. Il Sindaco,entro 
										quindici giorni dal rilascio, trasmette 
										copia dell' autorizzazione comunale alla 
										commissione provinciale di cui all' 
										articolo 7 che provvede alle relative 
										annotazioni in un'apposita sezione dell' 
										elenco regionale. 
										3. Al provvedimento di autorizzazione si 
										applica il comma 4 dell' articolo 19 del 
										Decreto del Presidente della Repubblica 
										24 luglio 1977 nº616 (attuazione della 
										delega di cui all' articolo1 della legge 
										22 luglio 1975, n. 382. 
										 
										
										
										ARTICOLO 10 Obblighi dell' operatore 
										agrituristico 
										1. L' operatore 
										agrituristico ha l' obbligo di: 
										a) osservare le disposizioni ed i 
										provvedimenti emanati dalla Regione e 
										dalle altre autorità competenti; 
										b) esporre al pubblico l' autorizzazione 
										comunale all'esercizio dell' 
										agriturismo; 
										c) apporre all' ingresso dell' azienda 
										agricola,modo stabile e ben visibile, 
										una targa, conforme al modello approvato 
										dalla Giunta regionale, riportante la 
										dicitura" azienda agrituristica"; 
										d) presentare al Comune entro il 31 
										ottobre di ogni anno una dichiarazione 
										contenente le tariffe che l' operatore 
										intende praticare per l' anno 
										successivo; 
										e) consentire i controlli e le ispezioni 
										previste da apposite norme di legge; 
										f) osservare gli obblighi derivanti 
										dalle norme di legge in materia di 
										pubblica sicurezza; 
										g) comunicare al Sindaco l' eventuale 
										cessazione dell'attività agrituristica 
										entro trenta giorni dalla stessa; 
										h) comunicare alla Provincia di 
										appartenenza il numero, su base annua, 
										delle persone ospitate. 
										 
										
										
										ARTICOLO 11 Sospensione e revoca dell' 
										autorizzazione comunale 
										1. L' 
										autorizzazione comunale è sospesa dal 
										Sindaco con provvedimento motivato per 
										un periodo minimo di giorni quindici e 
										massimo di giorno sessanta per 
										violazione degli obblighi di cui all' 
										articolo 10. 
										2. L' autorizzazione comunale è revocata 
										dal Sindaco con provvedimento motivato 
										qualora l'operatore agrituristico: 
										a) non abbia intrapreso l' attività 
										entro un anno dal rilascio dell' 
										autorizzazione; 
										b) abbia perduto successivamente al 
										rilascio dell'autorizzazione, uno o più 
										dei requisiti necessari per il 
										conseguimento della stessa; 
										c) abbia subito nel corso del triennio 
										di validità dell' autorizzazione più 
										periodi di sospensione per complessivi 
										novanta giorni. 
										3. La revoca dell' autorizzazione, che 
										il Sindaco è tenuto a comunicare entro 
										quindici giorni alle Commissioni 
										provinciali, comportala cancellazione d' 
										ufficio dell' operatore dalla apposita 
										sezione dell' albo regionale di cui all' 
										articolo 7.
										 
										
										
										ARTICOLO 12 Sanzioni amministrative 
										pecuniarie 
										1. Chiunque 
										eserciti abusivamente 
										attività agrituristica è soggetto alla 
										sanzione amministrativa del pagamento di 
										una somma da lire 3.000.000 a lire 
										10.000.000. 
										2. Chiunque contravvenga agli obblighi 
										di cui all'articolo 10 è soggetto alla 
										sanzione amministrativa del pagamento di 
										una somma da lire 200.000 a lire 
										2.000.000. 
										3. Le funzioni amministrative 
										concernenti le sanzioni amministrative 
										pecuniarie sono svolte dal Comune ai 
										sensi della legge regionale2 dicembre 
										1982 n. 45 (norme per l' applicazione 
										delle sanzione amministrative 
										-pecuniarie di competenza della Regione 
										o di enti da essa individuati, delegati 
										o sub delegati)e successive 
										modificazioni. 
										4. I proventi delle sanzioni 
										amministrative pecuniarie sono 
										interamente devoluti al Comune a titolo 
										di finanziamento delle funzioni 
										delegate. 
										 
										
										
										ARTICOLO 13 Commissione regionale per l' 
										agriturismo 
										1. E' istituita la 
										commissione regionale per l' agriturismo 
										nominata con decreto del Presidente 
										della Giunta regionale. La commissione 
										opera a titolo gratuito ed è composta: 
										a) dall'Assessore all' agricoltura o suo 
										delegato,che la presiede; 
										b) da un dipendente regionale di 
										qualifica non inferiore all' ottava 
										delle strutture Produzioni agricole e 
										floricole innovazione e agriturismo, 
										Strutture ricettive turistiche, 
										Pianificazione e tutela 
										paesistica,Affari amministrativi dell' 
										urbanistica,Igiene ed educazione 
										sanitaria; 
										c) da un esperto in agriturismo 
										designato da ciascuna delle 
										organizzazioni 
										agrituristiche,riconosciute a livello 
										nazionale,operanti sul territorio 
										regionale. 
										2. Il Presidente della Giunta regionale 
										nomina,per ogni componente di cui alle 
										lettere b) e c) del comma 1, un membro 
										supplente in possesso dei medesimi 
										requisiti dei membri effettivi. 
										3. Le sedute della commissione sono 
										valide con la partecipazione di almeno 
										cinque membri. 
										4. Svolge le funzioni di segretario un 
										dipendente regionale di qualifica non 
										inferiore alla sesta. 
										5. La commissione svolge i compiti: 
										a) formula alla Giunta regionale il 
										proprio parere sui programmi e sulle 
										politiche di sviluppo dell' agriturismo; 
										b) propone alla Giunta regionale 
										attività di indagine, studio e ricerca 
										nonché iniziative di sostegno e 
										promozione dell' offerta agrituristica; 
										c) svolge attività di consulenza a 
										supporto degli enti locali in materia 
										agrituristica; 
										d) svolge attività di consulenza e 
										supporto in favore degli operatori 
										agrituristici. 
										 
										
										
										ARTICOLO 14 Contributi per agriturismo e 
										delega di funzioni 
										1. La Regione, nei 
										limiti delle disponibilità di bilancio, 
										concede contributi per la 
										realizzazione,nell' ambito dei piani di 
										miglioramento materiali dell' azienda di 
										cui al regolamento 91/2328/ CEE e 
										successive modificazioni ed 
										integrazioni, delle seguenti categorie 
										di interventi: 
										a) miglioramenti fondiari ad uso 
										agrituristico; 
										b) acquisto di arredi ed attrezzature 
										per i locali ad utilizzo agrituristico 
										ivi compresi quelli destinati alla 
										lavorazione, trasformazione, 
										conservazione, confezionamento e vendita 
										dei prodotti aziendali; 
										c) installazione di impianti elettrici, 
										termici,telefonici, idraulici per i 
										locali ad utilizzo agrituristico; 
										d) spese relative all' atto di cui al 
										comma 2dell' articolo 20. 
										2. La Giunta regionale individua i 
										criteri per la determinazione della 
										spesa ammissibile per gli interventi di 
										cui al comma 1. 
										3. La concessione dei contributi di cui 
										alla lettera a) del comma 1 è 
										subordinata all' ottenimento del 
										pertinente titolo abilitativo edilizio 
										ove necessario e dell' iscrizione all' 
										elenco di cui all' articolo 7. 
										4. Le funzioni amministrative 
										concernenti la concessione, i controlli, 
										la revoca dei contributi sono delegate 
										alle Comunità montane ed ai Consorzi dei 
										Comuni ai sensi della legge regionale 12 
										maggio 1978, n. 6 (delega delle funzioni 
										amministrative in materia di 
										agricoltura, foreste, economia 
										montana). 
										 
										
										
										ARTICOLO 15 Priorità dei contributi 
										1. Alle aziende di 
										cui all' articolo 6 della legge 
										regionale 1 febbraio 1994, n. 5 (norme 
										per ridurre l' uso delle sostanze di 
										sintesi in agricoltura e disciplina 
										dell' agricoltura biologica)è concessa 
										priorità nella concessione dei 
										contributi per le categorie di 
										interventi di cui all'articolo 14. 
										 
										
										
										ARTICOLO 16 Revoca dei contributi 
										1. I contributi 
										sono revocati e le somme eventualmente 
										liquidate recuperate, maggiorate degli 
										interessi legali, quando: 
										a) l' intervento non venga effettuato 
										entro i termini stabiliti nell' atto di 
										concessione; 
										b) vengano accertate sostanziali 
										irregolarità nella documentazione 
										giustificativa di spesa; 
										c) gli immobili e gli allestimenti siano 
										utilizzati per altri fini prima che sia 
										trascorso il periodo di dieci anni di 
										cui al comma1 dell' articolo 20; 
										d) non sia stata concessa l' 
										autorizzazione comunale all' esercizio 
										dell' attività agrituristica o sia stata 
										revocata ai sensi del comma 2 dell' 
										articolo 11. 
										2. Nel caso previsto alla lettera a) del 
										comma1, può essere disposta in via 
										alternativa la riduzione proporzionale 
										del contributo in relazione alle spese 
										effettivamente sostenute e documentate, 
										purché l' intervento realizzato renda 
										comunque i locali usufruibili per 
										l'attività agrituristica. 
										3. Nei casi previsti alle lettere c) e 
										d) del comma1 la somma da recuperare è 
										determinata in un decimo del contributo 
										liquidato, moltiplicato il numero degli 
										anni che mancano al compimento del 
										decimo anno dalla data di concessione, 
										maggiorato degli interessi legali. 
										 
										
										
										ARTICOLO 17 Formazione professionale 
										1. La Regione 
										promuove e coordina iniziative formative 
										rivolte agli operatori agrituristici ai 
										sensi della legge regionale 5 novembre 
										1993 n. 52 (disposizioni per la 
										realizzazione di politiche attive del 
										lavoro) e successive modificazioni.ARTICOLO 
										18 Norma transitoria1. I soggetti già 
										iscritti all' elenco regionale degli 
										operatori agrituristici alla data di 
										entrata in vigore della presente legge 
										sono iscritti d'ufficio all' elenco di 
										cui all' articolo 7, anche in deroga 
										alle norme di cui alla lettera c) del 
										comma 2 dell'articolo 2. 
										2. Sino all' emanazione delle 
										disposizioni di cui al comma 4 dell' 
										articolo 7 continua ad esercitare le 
										proprie funzioni la commissione 
										regionale per l'agriturismo di cui alla 
										legge regionale 28 agosto 1989 n. 39 
										(disciplina dell'agriturismo). 
										3. Per le domande di contributi 
										presentate entro il 30 giugno 1996, i 
										contributi stessi,vengono concessi ai 
										sensi della legge regionale28 agosto 
										1989 n. 39. 
										4. Gli effetti degli articolo 14, 15 e 
										16 della presente legge decorreranno dal 
										giorno della pubblicazione nel 
										Bollettino Ufficiale della Regione dell' 
										avviso dell' esito positivo dell'esame 
										di compatibilità da parte della 
										Commissione della Comunità Europea ai 
										sensi degli articoli 92 e 93 del 
										Trattato. 
										 
										
										
										ARTICOLO 19 Abrogazione di norme 
										1. E' abrogata la 
										legge regionale 28 agosto 1989 nº39, 
										fermo restando quanto disposto dal 
										comma2 dell' articolo 18 e fatto salvo 
										il completamento per l' anno finanziario 
										1996 degli interventi di cui al comma 3 
										del medesimo articolo. 
										 
										
										
										ARTICOLO 20 Vincolo di destinazione 
										1. Gli immobili e 
										gli allestimento finanziati ai sensi 
										della presente legge sono vincolati alla 
										loro specifica destinazione a partire 
										dalla data di concessione dei contributi 
										per la durata di anni dieci. 
										2. I beneficiari dei contributi sono 
										tenuti a presentare apposito atto 
										trascritto presso le conservatorie dei 
										registri immobiliari, che contenga 
										l'impegno al mantenimento della 
										destinazione agrituristica degli 
										immobili finanziati. 
										3. Qualora sia accertata l' oggettiva 
										impossibilità ,indipendente dalla 
										volontà del titolare, al mantenimento 
										della suddetta destinazione, la Giunta 
										regionale può disporre l' annullamento 
										del vincolo all' esercizio 
										agrituristico. 
										 
										
										
										ARTICOLO 21 Norma finanziaria 
										1. All' onere 
										derivante dalle spese relative ai 
										contributi previsti dalla presente legge 
										si fa fronte mediante i capitoli 
										relativi alla realizzazione dei piani di 
										miglioramento materiale dell'azienda di 
										cui al regolamento 91/2328/CEE e 
										successive modificazioni ed integrazioni.La 
										presente legge regionale sarà pubblicata 
										nel Bollettino ufficiale della Regione. 
										E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e farla osservare come legge 
										della Regione Liguria. Data a Genova, 
										addì 6 agosto 1996 
										 
										
										LEGGE 
										REGIONALE N. 11 DEL 26-03-1997 REGIONE 
										LIGURIA Modifiche alla legge regionale 6 
										agosto 1996 nº33 " Disciplina dell' 
										Agriturismo".Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE 
										DELLA REGIONE LIGURIA N. 5 del 16 aprile 
										1997 
										 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato.Il 
										Commissario del Governo ha apposto il 
										visto.Il Presidente della Giunta 
										promulgala seguente legge regionale: 
										 
										
										
										ARTICOLO 1  
										(Modifica della 
										lettera d), comma 1, articolo 10)1. Alla 
										lettera d) del comma 1 dell' articolo 10 
										della legge regionale 6 agosto 1996 - n. 
										33(disciplina dell' agriturismo) le 
										parole: " entro il 31 ottobre" sono 
										sostituite dalle parole:" entro il 1 
										ottobre".  
										Note:Avvertenza: I testi eventualmente 
										qui pubblicati sono redatti dal Settore 
										Legislativo del Consiglio regionale ai 
										sensi dell'articolo 7 della legge 
										regionale 28 dicembre1988 n. 75, al fine 
										di facilitare la lettura delle 
										disposizioni di legge citate o alle 
										quali è operato il rinvio. Restano 
										invariati il valore e l'efficacia degli 
										atti legislativi originari. Nota 
										all'articolo 11. La legge regionale 6 
										agosto 1996 n. 33 è pubblicata nel B.U. 
										28 agosto 1996 n. 17 parte I. 
										Avvertenza: I testi eventualmente qui 
										pubblicati sono redatti dal Settore 
										Legislativo del Consiglio regionale ai 
										sensi dell'articolo 7 della legge 
										regionale 28 dicembre1988 n. 75, al fine 
										di facilitare la lettura delle 
										disposizioni di legge citate o alle 
										quali è operato il rinvio. Restano 
										invariati il valore e l'efficacia degli 
										atti legislativi originari. Nota 
										all'articolo 11. La legge regionale 6 
										agosto 1996 n. 33 è pubblicata nel B.U. 
										28 agosto 1996 n. 17 parte I. 
										 
										
										
										ARTICOLO 2  
										(Sostituzione 
										della lettera c), comma 2 articolo 11)1. 
										La lettera c) del comma 2 dell' articolo 
										11della lr 33/ 1996 è sostituita dalla 
										seguente:" c) abbia subito nel corso 
										dell' ultimo triennio più provvedimenti 
										di sospensione per complessivi novanta 
										giorni". 
										 
										
										
										ARTICOLO 3  
										(Abrogazione della 
										lettera d), comma 1, articolo 14)1. La 
										lettera d) del comma 1 dell' articolo 
										14della lr 33/ 1996 è abrogata.
										 
										
										La 
										presente legge regionale sarà pubblicata 
										nel Bollettino Ufficiale della Regione.E' 
										fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e farla osservare come legge 
										della Regione Liguria. Data a Genova, 
										addì 26 marzo 1997 
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