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						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN VENETO
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Veneto 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										9 DEL 18-04-1997
										 
										Nuova disciplina per l'esercizio 
										dell'attività agrituristica 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
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										ARTICOLO 1 Finalità  
										1. La Regione, 
										nell' ambito degli indirizzi della 
										politica comunitaria ed in armonia con 
										la legge 5 dicembre 1985, n. 
										730,promuove, sostiene e disciplina nel 
										proprio territorio l' attività 
										agrituristica, allo scopo di: 
										a) assicurare la permanenza dei 
										produttori singoli ed associati nelle 
										zone rurali attraverso il miglioramento 
										delle condizioni di vita e l' incremento 
										dei redditi aziendali,soprattutto nelle 
										aree montane, svantaggiate e protette; 
										b) salvaguardare e tutelare l' ambiente 
										ed il patrimonio edilizio rurale 
										attraverso un equilibrato rapporto tra 
										città e campagna; 
										c) valorizzare i prodotti tipici e le 
										produzioni locali; 
										d) sviluppare il turismo sociale 
										giovanile; 
										e) favorire lo sviluppo ed il 
										riequilibrio del territorio agricolo; 
										f) favorire la conservazione e la 
										conoscenza delle tradizioni e delle 
										iniziative culturali del mondo agricolo; 
										g) creare nuovi posti di lavoro nell' 
										ambito della famiglia rurale; 
										h) favorire la diversificazione dell' 
										offerta turistica; 
										i) promuovere la conservazione e la 
										tutela del paesaggio agricolo, la 
										valorizzazione delle risorse naturali e 
										dei beni storico - culturali.  
						
							
								
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										ARTICOLO 2 Definizione di attività 
										agrituristica 
										1. Per attività 
										agrituristiche si intendono 
										esclusivamente le attività di ricezione 
										ed ospitalità esercitate dagli 
										imprenditori agricoli attraverso l' 
										utilizzazione della propria azienda in 
										rapporto di connessione e 
										complementarietà rispetto alle attività 
										di coltivazione del fondo, 
										silvicoltura,allevamento del bestiame, 
										che devono rimanere principali. 
										2. Rientrano tra tali attività : 
										a) dare ospitalità , per soggiorno, in 
										appositi locali aziendali a ciò adibiti; 
										b) dare accoglimento in spazi aperti, 
										purché attrezzati di servizi essenziali 
										in conformità alle norme igienico - 
										sanitarie,destinati alla sosta di 
										campeggiatori e caravans,anche in deroga 
										alle disposizioni di cui all' articolo 1 
										della legge regionale 3 luglio 1984, n. 
										31; 
										c) somministrare pasti e bevande 
										ricavati da prodotti aziendali ottenuti 
										attraverso lavorazioni interne od 
										esterne all' azienda compresi gli 
										alcoolici e superalcoolici tipici dell' 
										ambito regionale. Tali pasti devono 
										essere costituiti esclusivamente da 
										piatti tipici dell' ambiente rurale 
										veneto. La materia prima usata deve 
										provenire dall' azienda, in termini di 
										valore, per almeno il sessanta per cento 
										nelle zone di pianura e collina, e per 
										almeno il venticinque per cento nelle 
										zone di montagna. La rimanente quota 
										deve provenire da produttori agricoli 
										singoli od associati a cooperative 
										agricole di trasformazione e vendita di 
										prodotti. E consentito non più del 
										quindici per cento in valore di prodotti 
										diversi;  | 
									
							
									  
						
						
						
						 
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										d) somministrare spuntini e bevande 
										ricavati prevalentemente da prodotti 
										aziendali; 
										e) organizzare attività ricreative e 
										culturali finalizzate al trattenimento 
										degli ospiti; 
										f) vendere i prodotti della propria 
										azienda, ancorché lavorati in proprio, 
										nonché quelli ricavati da materie prime 
										dell' azienda attraverso lavorazioni 
										esterne; 
										g) trasformare prodotti derivati dall' 
										azienda da destinare aduso 
										agrituristico; 
										h) allevare cavalli, per scopi di 
										agriturismo equestre ed altre specie 
										animali a fini di richiamo turistico. 
										3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 
										sono considerate, a tutti gli effetti, 
										integratrici del reddito aziendale.  
										
										
										ARTICOLO 3 Piano agrituristico aziendale 
										1. Per la verifica 
										del rapporto di connessione e 
										complementarietà di cui all' articolo 2 
										comma 1, coloro che intendono iscriversi 
										all' elenco degli operatori 
										agrituristici, devono presentare al 
										Presidente della Commissione 
										agrituristica provinciale, il Piano 
										turistico aziendale. 
										2. Il Piano, in relazione alla 
										estensione ed alle dotazioni strutturali 
										dell' azienda, alla natura e varietà 
										delle coltivazioni e degli allevamenti, 
										agli spazi disponibili negli edifici e 
										nelle adiacenze, al numero degli addetti 
										ed al grado del loro impegno agricolo, 
										definisce in particolare: 
										a) il numero delle giornate di attività 
										di cui alla lettera c)comma 2 dell' 
										articolo 2 che comunque non può superare 
										le centosessanta annue in presenza di 
										ottanta posti a sedere,o le 
										duecentodieci annue in presenza di 
										sessanta posti a sedere; 
										b) il numero di posti letto con un 
										massimo di trenta; 
										c) il numero delle persone ospitabili in 
										spazi aperti con un massimo di trenta. 
										3. La Giunta regionale, entro e non 
										oltre tre mesi dalla data di entrata in 
										vigore della presente legge, approva il 
										modello di Piano agrituristico aziendale 
										di cui al comma 1. 
										4. Il Piano agrituristico aziendale può 
										essere aggiornato,su richiesta dell' 
										interessato da presentarsi entro il 
										31ottobre di ogni anno, per l' anno 
										successivo. 
										5. Le risultanze istruttorie del piano, 
										relativamente a quanto previsto al comma 
										2 devono venire riportate nell' 
										autorizzazione comunale di cui agli 
										articoli 7 e 8della legge 5 dicembre 
										1985, n. 730. 
										
										
										ARTICOLO 4 Idoneità all' esercizio dell' 
										attività agrituristica 
										1. Possono 
										svolgere attività agrituristica gli 
										imprenditori agricoli di cui all' 
										articolo 2135 del cc singoli ed 
										associati, che svolgono attività 
										agricola da almeno un biennio, mediante 
										l' utilizzazione della propria azienda. 
										2. Il limite temporale di cui al comma 1 
										non si applica a parenti ed affini fino 
										al terzo grado che subentrano nella 
										titolarità dell' azienda medesima. 
										3. L' accertamento della qualifica di 
										imprenditore agricolo ai sensi dell' 
										articolo 2135 del cc è svolto dall' 
										Ispettorato regionale dell' agricoltura 
										competente per territorio,il quale 
										rilascia apposita certificazione. 
										4. Gli imprenditori possono avvalersi 
										esclusivamente dei familiari di cui all' 
										articolo 230 bis del cc, ancorchè conviventi 
										e di propri dipendenti. 
										5. Per l' iscrizione all' elenco degli 
										operatori agrituristici di cui all' 
										articolo 9 è richiesta l' iscrizione ad 
										un corso formativo per operatori 
										agrituristici di almeno cento ore 
										organizzato dalle associazioni 
										agrituristiche operanti su base 
										provinciale. 
										6. Per l' iscrizione al corso formativo 
										per operatori agrituristici è necessario 
										possedere i requisiti di cui al comma 1. 
										7. I corsi sono finanziati dalla Giunta 
										regionale e devono prevedere lezioni 
										teorico - pratiche nelle seguenti 
										materie: 
										a) legislazione agrituristica; 
										b) organizzazione e gestione aziendale; 
										c) obblighi tributari; 
										d) normativa igienico - sanitaria; 
										e) trasformazione dei prodotti; 
										f) gestione della ricettività . 
										8. Per gli operatori agrituristici già 
										iscritti nell' elenco di cui all' 
										articolo 7 della legge regionale 18 
										luglio 1991, nº15, alla data dell' 
										entrata in vigore della presente 
										legge,non è richiesta la frequenza del 
										corso formativo di cui al comma 5. 
										9. Ai fini del rilascio dell' 
										autorizzazione comunale di cui all' 
										articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, 
										n. 730, i soggetti interessati devono 
										presentare un attestato di frequenza ai 
										corsi di cui al comma 5 e aver sostenuto 
										un colloquio finale innanzi alla 
										Commissione agrituristica provinciale.  
										
										
										ARTICOLO 5 Classificazione delle aziende 
										agrituristiche 
										1. Al fine di 
										promuovere la conoscenza del livello dei 
										servizi e la qualificazione dell' 
										offerta agrituristica, è istituitala 
										classificazione delle aziende 
										agrituristiche. 
										2. Gli operatori agrituristici, all' 
										atto della richiesta della 
										autorizzazione comunale di cui agli 
										articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 
										1985, n. 730, devono aver presentato 
										domanda di classificazione alla 
										Commissione agrituristica provinciale, 
										entro sei mesi dalla data di 
										approvazione, da parte della Giunta 
										regionale, del provvedimento di 
										classificazione di cui al comma 4. 
										3. La Giunta regionale entro e non oltre 
										sei mesi dalla data di entrata in vigore 
										della presente legge, approva apposito 
										provvedimento di classificazione, che 
										deve prevedere: 
										a) parametri indicativi per le diverse 
										attività e servizi erogati; 
										b) procedure di assegnazione e 
										variazione della classifica assegnata; 
										c) procedure di variazione dei 
										parametri. 
										4. La simbologia da utilizzare è 
										approvata dalla Giunta regionale sulla 
										base di quella stabilita a livello 
										nazionale dalle associazioni 
										agrituristiche.  
										
										
										ARTICOLO 6 Immobili destinati all' 
										agriturismo 
										1. Possono essere 
										utilizzati per attività agrituristiche i 
										locali siti nell' aggregato abitativo, 
										definito ai sensi dell' articolo 2 della 
										legge regionale 5 marzo 1985, n. 
										24,nonché gli edifici o parti di essi 
										esistenti nel fondo e non più necessari 
										per la conduzione dello stesso. 
										2. Possono altresì essere utilizzati per 
										attività agrituristiche gli edifici 
										destinati a propria abitazione dall' 
										imprenditore agricolo purché svolga la 
										propria attività in un fondo privo di 
										fabbricati, sito nel medesimo comune o 
										in comune limitrofo. 
										3. L' utilizzazione agrituristica non 
										comporta cambio di destinazione d' uso 
										degli edifici e dei fondi rustici 
										censiti come rurali. 
										4. La sistemazione degli immobili da 
										destinare all' uso agrituristico può 
										avvenire attraverso interventi di 
										ristrutturazione edilizia o di restauro. 
										5. La ristrutturazione deve avvenire nel 
										rispetto delle caratteristiche rurali 
										dell' edificio, conservandone l' aspetto 
										complessivo e i singoli elementi 
										architettonici, con l' uso di materiale 
										tipico della zona nel rispetto della 
										legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; per 
										il restauro e il risanamento 
										conservativo degli edifici aventi 
										caratteristiche di particolare pregio 
										architettonico, storico o ambientale,l' 
										utilizzo dei locali ai fini 
										agrituristici è consentito anche in 
										deroga ai limiti di altezza previsti 
										dagli strumenti urbanistici. 
										6. Gli ampliamenti previsti dal terzo 
										comma dell' articolo4 della legge 
										regionale 5 marzo 1985, n. 24, sono 
										eseguiti nel rispetto di quanto 
										prescritto dall' articolo 11della 
										medesima legge. Nelle more dell' 
										applicazione del predetto articolo 11, 
										il Comune individua con apposita 
										deliberazione consiliare i fabbricati ed 
										i complessi rustici per i quali, nel 
										rispetto delle norme di cui alla 
										presente legge, sono consentiti gli 
										ampliamenti. 
										7. L' attività agrituristica può essere 
										svolta dalle aziende agricole 
										indipendentemente dalla localizzazione 
										determinata dagli strumenti urbanistici 
										vigenti. 
										8. Le concessioni edilizie relative agli 
										interventi di cui al presente articolo 
										sono rilasciate a titolo gratuito agli 
										imprenditori agricoli a titolo 
										principale, purché gli interessatisi 
										obblighino con il comune e non cedere la 
										proprietà dell' immobile per un periodo 
										di almeno dieci anni dal rilascio della 
										concessione medesima. 
										9. Gli obblighi di cui al comma 8 sono 
										assunti mediante convenzione o atto 
										unilaterale d' obbligo, da 
										trascriversi,ai sensi e per gli effetti 
										degli articoli 2643 e seguenti del 
										codice civile, a cura del comune ed a 
										spese del concessionario. 
										10 Ai fini del superamento e dell' 
										eliminazione delle barriere 
										architettoniche nelle strutture 
										agrituristiche, si applicano le 
										prescrizioni per le strutture recettive 
										di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236. 
										Relativamente all' attività di 
										ospitalità in alloggi, tali disposizioni 
										si applicano qualora la ricettività 
										complessiva aziendale superi le sei 
										stanze.  
										
										
										ARTICOLO 7 Norme igienico - sanitarie 
										1. I locali 
										destinati ad uso agrituristico devono 
										possederei requisiti igienico - sanitari 
										previsti per le abitazioni. 
										2. Nella valutazione di tali requisiti, 
										deve essere tenuto conto delle peculiari 
										caratteristiche di ruralità degli 
										edifici.Ai fini delle utilizzazione 
										agrituristica è consentito derogare ai 
										limiti di altezza e di superficie aero – 
										illuminante previsti dalle norme di cui 
										sopra, purché vengano garantite 
										condizioni strutturali ed igienico 
										sanitarie considerate sufficienti in 
										fase di accertamento da parte dell' 
										autorità sanitaria.previsti dalle norme 
										di cui sopra, purché vengano garantite 
										condizioni strutturali ed igienico 
										sanitarie considerate sufficienti in 
										fase di accertamento da parte dell' 
										autorità sanitaria. 
										3. Le abitazioni agrituristiche devono 
										essere dotate di almeno un locale da 
										bagno completo per ogni sei posti letto 
										e stanze sistemate con arredamento 
										decoroso. 
										4. La produzione e la vendita di 
										sostanze alimentari sono soggette alle 
										disposizioni della legge 30 aprile 
										1962,n. 283 (ERRATA CORRIGE BU N 47 del 
										10.06.1997)e successive modifiche ed 
										integrazioni. ARTICOLO 8 Delega alle 
										province1. Le funzioni amministrative di 
										cui agli articoli 9, 10,11, 12 e 15 sono 
										delegate alle province. 
										2. Le Province nell' esercizio delle 
										funzioni delegate,sono tenute ad 
										osservare le direttive e gli atti di 
										indirizzo e coordinamento emanati dalla 
										Giunta regionale. 
										3. La Giunta regionale esercita, ai 
										sensi dell' articolo 55dello Statuto 
										regionale, i poteri di iniziativa e 
										vigilanza in ordine all' esercizio delle 
										funzioni amministrative delegate. 
										4. La Giunta regionale, in caso di 
										accertato inadempimento e previa normale 
										diffida del Presidente, propone al 
										Consiglio la revoca della delega.  
										
										
										ARTICOLO 9 Elenco degli operatori 
										agrituristici 
										1. E' istituito, 
										ai sensi dell' articolo 6 della legge 
										5dicembre 1985, n. 730 l' elenco degli 
										operatori agrituristici tenuto dalle 
										Amministrazioni provinciali. 
										2. All' elenco di cui al comma 1 possono 
										essere iscritti i soggetti di cui all' 
										articolo 4 comma 1 che siano iscritti ai 
										corsi di formazione di cui al comma 5 
										del medesimo articolo. 
										3. La qualifica di operatore 
										agrituristico e la denominazione azienda 
										agrituristica o agriturismo devono 
										essere utilizzate esclusivamente dai 
										soggetti iscritti nell' elenco degli 
										operatori agrituristici. 
										4. Presso le Amministrazioni provinciali 
										è tenuto inoltre un registro nel quale 
										vengono annotati la data di inizio dell' 
										attività , i dati riferiti alle lettere 
										a), b) e, c) comma 2dell' articolo 3, 
										eventuali sanzioni comminate, le 
										risultanze della vigilanza, nonché ogni 
										altra notizia ritenuta utile.  
										
										ARTICOLO 
										10 Commissione agrituristica provinciale 
										1. E' istituita, presso ogni provincia, 
										la Commissione agrituristica 
										provinciale. 
										2. La Commissione, ai fini dell' 
										iscrizione degli operatori agrituristici 
										nell' elenco di cui all' articolo 9, 
										accerta la sussistenza dei requisiti 
										previsti all' articolo 2 e la 
										insussistenza delle condizioni previste 
										dall' articolo 6 della legge5 dicembre 
										1985, n. 730. 
										3. La Commissione, per l' accertamento 
										preliminare dei requisiti di connessione 
										e complementarietà , 
										verifica,avvalendosi anche degli 
										Ispettorati regionali per l' agricoltura 
										competenti per territorio, i contenuti 
										del Piano agrituristico aziendale. 
										4. La Commissione è composta da: 
										a) il Presidente della provincia o un 
										suo delegato con funzioni di Presidente; 
										b) due membri, di cui uno effettivo e 
										uno supplente, designati dalla Camera di 
										Commercio, industria, artigianato e 
										agricoltura; 
										c) il dirigente responsabile dell' 
										Ispettorato regionale dell' agricoltura 
										quale membro effettivo e altro 
										funzionario dello stesso ufficio quale 
										membro supplente; 
										d) sei membri, di cui tre effettivi e 
										tre supplenti, designati dalle 
										organizzazioni agrituristiche 
										maggiormente rappresentative a livello 
										regionale; 
										e) quattro membri di cui due effettivi e 
										due supplenti designati dalla 
										amministrazione provinciale tra i 
										responsabili dei settori turismo ed 
										agricoltura; 
										f) due membri, di cui uno effettivo e 
										uno supplente, designati dalle Comunità 
										montane della provincia, limitatamente 
										alle province montane o parzialmente 
										montane; 
										g) un rappresentante designato dalle 
										associazioni turistiche più 
										rappresentative a livello regionale di 
										cui alle lettere a),b) e c) comma 1 
										dell' articolo 13 della legge regionale 
										16marzo 1994, n. 13;h) il sindaco o suo 
										delegato, del Comune nel cui territorio 
										ricade l' azienda agrituristica. 
										5. Funge da segretario della Commissione 
										un funzionario dell' amministrazione 
										provinciale. 
										6. Le designazioni di cui al comma 4 
										devono pervenire al Presidente della 
										Provincia entro sessanta giorni dalla 
										richiesta.Decorso tale termine, la 
										Commissione, ancorché incompleta,può 
										essere validamente costituita, purché 
										siano pervenute almeno il cinquanta per 
										cento delle designazioni. Sono fatte 
										salve le eventuali successive 
										integrazioni. 
										7. La Commissione rimane in carica per 
										la durata dell' Amministrazione che l' 
										ha espressa. 
										8. Per la validità delle sedute della 
										Commissione è richiesta la presenza di 
										un numero di componenti pari almeno alla 
										metà degli assegnati. Nell' ipotesi di 
										cui alla seconda parte del comma 6 è 
										richiesta la presenza di almeno quattro 
										componenti. Le deliberazioni sono 
										adottate a maggioranza dei presenti, 
										computando fra questi ultimi gli 
										astenuti. In caso di parità di voti, 
										prevale il voto del Presidente. 
										9. Ai componenti designati, di cui alle 
										lettere b), d), f)e g) del comma 4, è 
										corrisposta un' indennità di presenza 
										e,ove spetti, il rimborso delle spese di 
										viaggio, nella misura prevista dalla 
										legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e 
										successive modificazioni e 
										integrazioni.  
										
										
										ARTICOLO 11 Procedure 
										1. Sono abilitati 
										all' esercizio delle attività 
										agrituristiche i soggetti iscritti nell' 
										elenco. L' iscrizione è condizione 
										necessaria per il rilascio dell' 
										autorizzazione comunale di cui agli 
										articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 
										1985, n. 730. 
										2. L' istanza per l' iscrizione all' 
										elenco va presentata alla Commissione 
										agrituristica provinciale, corredata dal 
										Piano agrituristico aziendale di cui 
										all' articolo 3. Entro il termine di 
										novanta giorni dalla presentazione delle 
										domande, la Commissione,accertata la 
										sussistenza dei requisiti e verificato 
										il rapporto di connessione e di 
										complementarietà , provvede all' 
										iscrizione dandone comunicazione agli 
										interessati. Qualora sia trascorso il 
										suddetto termine senza che l' 
										interessato abbia ottenuto risposta, la 
										domanda si intende accolta. Avverso il 
										diniego di iscrizione è ammesso ricorso 
										in opposizione, entro trenta giorni, ai 
										sensi dell' articolo 7 del DPR 24 
										novembre 1971,n. 1199. 
										3. L' iscrizione ha validità annuale ed 
										' automaticamente rinnovata qualora non 
										vi siano comunicazioni di cessazione 
										dell' attività , da parte del titolare, 
										o non sopravvengano le condizioni per la 
										revoca previste dall' articolo 12.  
										
										
										ARTICOLO 12 Verifica e revoca dell' 
										autorizzazione 
										1. La Commissione 
										agrituristica provinciale effettua 
										verifiche periodiche sul mantenimento 
										dei requisiti richiesti per l' 
										iscrizione all' elenco, nonché verifiche 
										nell' applicazione del Piano 
										agrituristico aziendale. 
										2. Per l' effettuazione delle verifiche 
										di cui al comma 1la Commissione 
										agrituristica provinciale si avvale di 
										personale provinciale qualificato e può 
										chiedere l' intervento degli Ispettori 
										di vigilanza di cui all' articolo 19. 
										3. La perdita dei requisiti comporta la 
										cancellazione dall' elenco e la revoca 
										dell' autorizzazione comunale. 
										4. La cancellazione dall' elenco 
										comporta la restituzione delle 
										provvidenze concesse ai sensi dell' 
										articolo 15, sempre ché sia disposta 
										entro i termini di cui all' articolo 
										18.  
										
										
										ARTICOLO 13 Obblighi degli operatori 
										agrituristici 
										1. Gli operatori 
										autorizzati allo svolgimento di 
										attività agrituristiche sono obbligati 
										a: 
										a) esporre al pubblico l' autorizzazione 
										comunale; 
										b) rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nell' autorizzazione medesima; 
										c) comunicare al Comune, entro il 31 
										ottobre di ogni anno,per l' anno 
										successivo, una dichiarazione contenente 
										l' indicazione delle tariffe minime e 
										massime per le attività indicate nell' 
										autorizzazione; 
										d) osservare il disposto di cui all' 
										articolo 109 del Testo Unico delle leggi 
										di pubblica sicurezza, approvato con RD 
										18 giugno 1931, n. 773; 
										e) rispettare le tariffe comunicate al 
										comune; 
										f) apporre all' esterno dell' edificio, 
										in modo stabile e ben visibile, una 
										targa, corrispondente al modello 
										approvato dalla Giunta regionale, con la 
										denominazione Azienda agrituristica ed 
										all' interno una tabella indicante i 
										piatti tipici dell' azienda; 
										g) comunicare al Sindaco e alla 
										Commissione agrituristica provinciale 
										entro trenta giorni, l' eventuale 
										cessazione dell' attività agrituristica. 
										2. Entro due anni dall' iscrizione nell' 
										elenco di cui all' articolo 9, gli 
										operatori, fatti salvi eventuali 
										impedimenti non dipendenti dalla loro 
										volontà , devono iniziare l' attività 
										agrituristica, pena la decadenza dell' 
										iscrizione stessa e la restituzione 
										delle provvidenze concesse.  
										
										
										ARTICOLO 14 Programma regionale 
										agrituristico e di rivitalizzazione di 
										aree rurali 
										1. Entro il 30 
										novembre di ogni anno, il Consiglio 
										regionale, su proposta della Giunta, 
										approva il programma regionale 
										agrituristico e di rivitalizzazione di 
										aree rurali. 
										2. Tale programma, redatto ai sensi 
										dell' articolo 10della legge 5 dicembre 
										1985, n. 730, individua le zone di 
										prevalente interesse agrituristico e 
										definisce gli obiettivi e gli indirizzi 
										dello sviluppo agrituristico, nonché la 
										ripartizione delle risorse finanziarie 
										relativamente a: 
										a) concessione di contributi per gli 
										interventi secondo le modalità previste 
										all' articolo 15; 
										b) interventi da attuare per attività di 
										studio, ricerca e formazione 
										professionale, secondo le modalità 
										previste dall'articolo 16; 
										c) iniziative di promozione dell' 
										offerta agrituristica come previsto 
										dall' articolo 17; 
										d) interventi in favore di strutture 
										cooperative per la trasformazione e 
										lavorazione di prodotti agricoli e 
										zootecnici da destinare ad uso 
										agrituristico. 
										3. Il programma regionale agrituristico 
										è trasmesso al Ministero per le risorse 
										agricole alimentari e forestali.  
										
										
										ARTICOLO 15 Provvidenze 
										1. Agli iscritti 
										nell' elenco di cui all' articolo 8 
										possono essere concessi contributi in 
										conto capitale nella misura sotto 
										indicata per:a) restauro e adattamento 
										dei fabbricati indicati all' articolo6 
										per ricavarne locali da destinare: 
										1) alla conservazione, preparazione, 
										trasformazione,vendita diretta o al 
										consumo dei prodotti prevalentemente 
										ottenuti in azienda: lire 4 milioni per 
										ogni locale; 
										2) alla ricettività , fino a un massimo 
										di trenta posti letto per azienda: lire 
										2 milioni per ogni posto letto; 
										3) alla realizzazione di alloggi: lire 
										30 milioni per ogni alloggio completo; 
										a) arredamento dei locali di cui alla 
										lettera a): lire 4 milioni per i locali 
										di cui al numero 1) e lire 1 milione per 
										ogni posto letto; 
										b) installazione, manutenzione 
										straordinaria e miglioramento delle 
										strutture igienico - sanitarie di 
										impianti termini idrici, telefonici ed 
										informatici nei locali di cui alla 
										lettera a): lire 4 milioni; 
										c) allestimento di agricampeggi in aree 
										dichiarate agricole dagli strumenti 
										urbanistici e attrezzate per la sosta di 
										tende e caravan: lire 10 milioni;e) 
										attrezzature e dotazioni diverse da 
										quelle individuate alle lettere 
										precedenti finalizzate all' esercizio di 
										attività sportive e ricreative: lire 7 
										milioni; 
										d) ricavo dei locali per esposizione di 
										prodotti, attrezzi ed altri elementi 
										della civiltà rurale o per l' 
										organizzazione di attività ricreative e 
										culturali: lire 4 milioni per ogni 
										locale 
										.2. Sono escluse dal contributo le opere 
										riguardanti la manutenzione ordinaria. 
										Il contributo regionale non può superare 
										la somma complessiva di 20 mila ECU a 
										favore di singoli e di 40 mila ECU a 
										favore di cooperative agrituristiche su 
										un arco di tempo di tre anni. 
										3. Per le opere realizzate in zone 
										montane e svantaggiate,gli importi su 
										indicati sono maggiorati del venticinque 
										per cento. Nella erogazione delle 
										provvidenze è data preferenza agli 
										imprenditori agricoli a titolo 
										principale con priorità ad iniziative 
										finalizzate alla realizzazione di 
										alloggi e di strutture destinate alla 
										trasformazione dei prodotti aziendali, 
										nonché agli adeguamenti strutturali 
										finalizzati all' abbattimento della 
										barriere architettoniche. 
										4. In particolare le cooperative 
										agrituristiche possono ottenere l' 
										intervento regionale per investimenti 
										quali sistemazione di fabbricati da 
										destinare a punti di vendita,ristoro e 
										lavorazione dei prodotti, sistemazione 
										di aree attrezzate per lo sport e il 
										tempo libero, nonché acquisto di 
										attrezzature e mezzi necessari a 
										svolgere attività di servizio in favore 
										degli associati per le attività di cui 
										all' articolo2 della presente legge. 
										5. In alternativa ai contributi di cui 
										al presente articolo,e nel rispetto dei 
										massimali di cui al comma 2 può essere 
										accordato un concorso negli interessi su 
										mutui della durata massima di venti anni 
										con il limite di lire 100 milioni per i 
										singoli e di lire 200 milioni per le 
										cooperative agrituristiche. I benefici 
										di cui al presente articolo non sono 
										cumulabili per le medesime opere, 
										attrezzature e iniziative con analoghi 
										benefici previsti da altre normative 
										regionali,statali o comunitarie. 
										6. I mutui contratti ai sensi della 
										legge 5 luglio 1928, nº1760, sono 
										assistiti dal fondo interbancario di 
										garanzia di cui alla legge 2 giugno 
										1961, n. 454, e successive modificazioni 
										e integrazioni. 
										7. Le Province concorrono 
										finanziariamente negli interventi,nella 
										misura annualmente determinata nel 
										programma di cui all' articolo 14.  
										
										
										ARTICOLO 16 Programmi di sviluppo 
										1. La giunta 
										regionale può concedere contributi fino 
										al settantacinque per cento della spesa 
										ritenuta ammissibile e fino ad un 
										massimo di lire 50.000.000, sulla base 
										di specifici programmi, a favore di 
										associazioni agrituristiche per 
										iniziative di studio, ricerca, 
										formazione e qualificazione 
										professionale nel settore dell' 
										agriturismo. 
										2. La regione può inoltre finanziare 
										corsi di formazione per operatori 
										agrituristici nell' ambito del programma 
										regionale per la formazione 
										professionale di cui alla legge 
										regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e 
										successive modificazioni. 
										3. I benefici di cui al presente 
										articolo non sono cumulabili per le 
										medesime iniziative con analoghi 
										benefici previsti da altre normative 
										regionali statali o comunitarie.  
										
										
										ARTICOLO 17 Piani agrituristici 
										1. Possono essere 
										concessi contributi, fino al 
										settantacinque per cento della spesa 
										ritenuta ammissibile, in favore di 
										Province, Comunità montane e Comuni per 
										la realizzazione di piani integrati di 
										sviluppo agrituristico, aventi come 
										finalità 
										:a) la realizzazione o il miglioramento 
										di servizi e infrastrutture volte allo 
										sviluppo agrituristico; 
										b) il recupero del patrimonio edilizio 
										rurale con i limiti di cui all' articolo 
										4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 
										24; 
										c) lo studio, la realizzazione e la 
										promozione di itinerari agrituristici; 
										d) le attività di promozione e 
										pubblicizzazione delle iniziative 
										agrituristiche; 
										e) le iniziative di valorizzazione dell' 
										ambiente rurale, di promozione e 
										valorizzazione dei prodotti tipici. 
										2. I piani integrati sono approvati 
										dalla Giunta regionale e inseriti nel 
										programma regionale agrituristico. 
										3. I benefici di cui al presente 
										articolo non sono cumulabili per le 
										medesime iniziative, con analoghi 
										benefici previsti da altre normative 
										regionali, statali o comunitarie.  
										
										
										ARTICOLO 18 Vincolo di destinazione 
										1. I beneficiari 
										degli interventi di cui all' articolo 
										15devono impegnarsi a non mutare la 
										destinazione delle opere e delle 
										attrezzature rispettivamente per dieci e 
										cinque anni, a partire dalla data di 
										erogazione dei benefici.  
										
										
										ARTICOLO 19 Vigilanza 
										1. La vigilanza 
										spetta alle Province le quali 
										controllano lo svolgimento delle 
										attività agrituristiche avvalendosi 
										degli Ispettori di vigilanza di cui all' 
										articolo 57 della legge regionale 31 
										ottobre 1980, n. 88, riconosciuti 
										ufficiali di polizia giudiziaria ai 
										sensi dell' articolo 12 della legge 
										regionale 8 gennaio 1991, n. 1, nonché 
										di proprio personale qualificato nella 
										materia. 
										2. Dei risultati della vigilanza vengono 
										informate le Commissioni agrituristiche 
										provinciali di cui all' articolo 10.  
										
										
										ARTICOLO 20 Sanzioni 
										1. Chiunque 
										eserciti l' attività agrituristica 
										sprovvisto della relativa autorizzazione 
										è soggetto alla sanzione amministrativa 
										da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 ed 
										alla immediata chiusura dell' attività 
										agrituristica. 
										2. Si applica la sanzione amministrativa 
										del pagamento di una somma di denaro: 
										a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 
										nel caso di violazione delle norme 
										contenute alla lettera c) comma 2 dell' 
										articolo2; 
										b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 
										nel caso di violazione delle norme 
										contenute alle lettere a), b) e c) comma 
										2dell' articolo 3; 
										c) da lire 200.000 a lire 600.000 nel 
										caso di violazione delle norme contenute 
										al comma 4 dell' articolo 4; 
										d) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 
										nel caso di violazione delle norme 
										contenute al comma 3 dell' articolo 9;e) 
										da lire 500.000 a lire 1.000.000 nel 
										caso di violazione delle norme contenute 
										nell' articolo 13. 
										3. In caso di più violazioni nel corso 
										dell' anno degli obblighi di cui alla 
										lettera c) del comma 2 dell' articolo 2 
										e nel caso in cui i soggetti di cui al 
										comma 2 dell' articolo 22 non 
										ottemperino all' obbligo di presentare 
										il piano agrituristico nel termine ivi 
										indicato, viene disposta, dal Sindaco 
										del Comune dove ha sede l' azienda 
										agrituristica, la sospensione dell' 
										autorizzazione con effetto immediato 
										fino alla definizione del procedimento 
										amministrativo. 
										4. Per l' applicazione delle sanzioni 
										valgono le norme previste dalla legge 
										regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della 
										legge 24 novembre 1981, n. 689.5. Delle 
										sanzioni è data comunicazione alla 
										Provincia di competenza.  
										
										
										ARTICOLO 21 Regolamento di attuazione 
										1. Il Consiglio 
										regionale approva il regolamento di 
										attuazione della presente legge entro 
										centottanta giorni dalla sua entrata in 
										vigore.  
										
										
										ARTICOLO 22 Norma transitoria 
										1. I soggetti 
										iscritti all' elenco degli operatori 
										agrituristici di cui all' articolo 7 
										della legge regionale 18 luglio 1991, 
										nº15, alla data di entrata in vigore 
										della presente legge, sono iscritti d' 
										ufficio nell' elenco di cui all' 
										articolo 9. 
										2. I soggetti di cui al comma 1 devono 
										presentare alla Commissione 
										agrituristica provinciale il Piano di 
										cui al comma 1 dell' articolo 3 entro un 
										anno dalla approvazione del relativo 
										modello da parte della Giunta regionale, 
										e devono adeguarsi alle risultanze 
										istruttorie entro un anno dalla 
										approvazione del Piano da parte della 
										Commissione medesima. 
										3. Le Commissioni provinciali per l' 
										agriturismo di cui all' articolo 8, 
										della legge regionale 18 luglio 1991, n. 
										15,in carica alla data di entrata in 
										vigore della presente legge,continuano 
										ad operare fino alla scadenza delle 
										Amministrazioni che le hanno espresse. 
										4. Fino all' entrata in vigore del 
										regolamento di attuazione di cui all' 
										articolo 21, sono fatte salve le 
										disposizioni di cui alla circolare 
										regionale 12 marzo 1993, n. 9 emanata ai 
										sensi dell' articolo 19 della legge 
										regionale 18 luglio1991, n. 15.  
										
										
										ARTICOLO 23 Abrogazioni 
										1. Sono abrogati: 
										a) la legge regionale 18 luglio 1991, n. 
										15; 
										b) l' articolo 1 della legge regionale 
										18 aprile 1995, n. 30.  
										
										
										ARTICOLO 24 Norma finanziaria 
										1. Agli oneri 
										derivanti dall' articolo 10 della 
										presente legge da corrispondere alla 
										province quale rimborso delle spese per 
										l' esercizio della presente delega, si 
										provvede mediante utilizzo dei fondi già 
										iscritti al capitolo n. 4100 " Fondo per 
										il finanziamento delle funzioni 
										amministrative delegate alle Province" 
										del bilancio di previsione 1997 e 
										successivi. 
										2. Agli oneri derivanti dagli articoli 
										4, 14, 15 e 16 della presente legge, 
										quantificabili in lire 700.000.000 per 
										l' anno 1997, si fa fronte mediante 
										riduzione di equivalente importo, in 
										termini di competenza e di cassa, dello 
										stanziamento iscritto al capitolo n. 
										11052 " Contributi per 
										attività agrituristiche (legge regionale 
										18 luglio 1991, n. 15)"dello stato di 
										previsione della spesa del bilancio di 
										previsione per l' esercizio 1997 e 
										contemporanea istituzione dei capitoli 
										n. 11048 denominato " Contributi ad enti 
										pubblici e soggetti privati per l' 
										attività agrituristica" con lo 
										stanziamento di lire 200.000.000, in 
										termini di competenza e di cassa, e n. 
										11050 denominato " Contributi in conto 
										capitale per lo sviluppo agrituristico" 
										con lo stanziamento di lire500.000.000, 
										in termini di competenza e di cassa. 
										3. Gli oneri derivanti dal funzionamento 
										delle Commissioni agrituristiche 
										provinciali di cui all' articolo 10della 
										presente legge sono a carico del 
										capitolo n. 3002" Spese per il 
										funzionamento di consigli, comitati, 
										collegi e commissioni, compresi i 
										gettoni di presenza, le indennità di 
										missione ed i rimborsi spese" dello 
										stato di previsione della spesa del 
										bilancio dell' esercizio 1997. 
										
										La 
										presente legge sarà pubblicata nel 
										Bollettino ufficiale della Regione 
										veneta. 
										E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e di farla osservare come 
										legge della Regione veneta. Venezia, 18 
										aprile 1997 
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