| 
							
									  
						
						
						
						 
									 | 
									
						
						COME 
						APRIRE UN AGRITURISMO IN EMILIA ROMAGNA
		
		Di seguito l'attuale normativa per 
		aprire un agriturismo in Emilia Romagna 
							 
										
										Legge Regionale N. 
										26 DEL 28-06-1994
										 
										Norme per l'esercizio dell'agriturismo e 
										del turismo rurale ed interventi per la 
										loro promozione 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato. 
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto. 
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										 
										 | 
								 
								 
						
						 
										 
										
										ARTICOLO 
										1 Finalità  
										1. 
										La Regione Emilia - Romagna, al fine di 
										valorizzare il patrimonio economico, 
										socio - culturale e ambientale di vaste 
										aree del proprio territorio, promuove lo 
										sviluppo dell'agriturismo e del turismo 
										rurale, integrandoli con l'offerta 
										turistica regionale. Per queste finalità 
										definisce: 
										a) le norme per l' esercizio e la 
										promozione dell'attività agrituristica, 
										sulla base della Legge 5 dicembre 
										1985,n. 730, concernente la disciplina 
										dell'agriturismo; 
										b) le norme per l'esercizio e la 
										promozione di una nuova forma di 
										turismo, denominata “turismo rurale”. 
										2, In particolare, la presente legge è 
										finalizzata a favorire: 
										a) la permanenza dei produttori agricoli 
										attraverso l' integrazione del reddito 
										ed il miglioramento delle condizioni di 
										vita, nelle zone svantaggiate o in 
										prossimità delle aree protette e di 
										territori caratterizzati da rilevanti 
										elementi naturalistici, paesaggistici e 
										storico -culturali; 
										b) la creazione ed il consolidamento di 
										nuove forme di ricettività e di servizi 
										turistici; 
										c) la salvaguardia dell' ambiente, 
										favorendo le tecniche di produzione 
										agricole a basso impatto ambientale; 
										d) la valorizzazione dei prodotti tipici 
										dell' agricoltura e della gastronomia 
										tradizionale emiliano - romagnola; 
										e) la conservazione per la tutela del 
										paesaggio agricolo e la valorizzazione 
										delle risorse naturali e dei beni 
										storico -culturali, sviluppando a tale 
										fine iniziative di formazione e di 
										promozione; 
										f) il recupero del patrimonio edilizio 
										agricolo e la valorizzazione delle 
										tradizioni culturali nel mondo rurale; 
										g) la diffusione del turismo sociale e 
										giovanile e la fruizione programmata dei 
										beni ambientali naturali. 
										3. La Regione Emilia - Romagna intende 
										inoltre favorire lo sviluppo e la 
										qualificazione delle attività turistico 
										– ricettive rurali, di cui alle lettere 
										a) e b) del comma 1 mediante: 
										a) l' istituzione di marchi di qualità 
										per l' agriturismo e il turismo rurale; 
										b) la definizione di politiche di 
										sostegno economico a favore degli 
										operatori dell' agriturismo e del 
										turismo rurale; 
										c) la definizione di programmi di 
										promozione integrata dell'agriturismo e 
										del turismo rurale.   
						 
										 
						
										
										TITOLO 
										I Norme per l' esercizio dell' 
										agriturismo   
										  
							
								
									| 
										 
										
										ARTICOLO 2 Definizione delle attività 
										agrituristiche 
										 
										1. 
										Per attività agrituristiche si intendono 
										esclusivamente le attività di ricezione 
										e di ospitalità esercitate dai soggetti 
										di cui all' art. 5. 
										2. Costituisce, in particolare, attività 
										agrituristica: 
										a) dare alloggio in appositi locali 
										dell' azienda agricola; 
										b) ospitare in spazi aperti, perché 
										attrezzati di servizi essenziali nel 
										rispetto delle norme igienico - 
										sanitarie; 
										c) somministrare pasti e bevande, ivi 
										comprese quelle a contenuto alcolico e 
										superalcolico, comunque tipici del 
										territorio così come specificato all' 
										art. 6; 
										d) vendere agli ospiti e al pubblico 
										generi tipici alimentari ed artigianali 
										prodotti dall' azienda, o ricavati, 
										anche attraverso lavorazioni esterne, da 
										materie prime prodotte nell' azienda; 
										e) allevare cavalli, a scopi di 
										agriturismo equestre, od allevare altre 
										specie zootecniche ai fini di richiamo 
										turistico; 
										f) organizzare attività ricreative, 
										culturali, musicali e sportive 
										finalizzate al trattenimento degli 
										ospiti che usufruiscono dei servizi di 
										ricezione e/o ristorazione dell'azienda.
										 
										 | 
									
							
									  
						
						
						
						 
									 | 
								 
								 
						
										  
										
										
										ARTICOLO 3 Connessione e 
										complementarietà dell' attività 
										agrituristica 
										 
										1. 
										Le attività di cui all' art. 2 sono 
										svolte in rapporto di connessione e 
										complementarietà rispetto alla 
										conduzione dell'azienda agricola. 
										2. Il volume dell' attività 
										agrituristica deve essere inferiore al 
										limite massimo delle giornate di lavoro 
										occorrenti per l' attività agricola. La 
										determinazione delle giornate di lavoro 
										deve tenere conto delle condizioni di 
										particolare disagio operativo in 
										relazione al territorio e delle tecniche 
										colturali adottate.   
										  
										
										
										ARTICOLO 4 Norme per la rivitalizzazione 
										delle zone montane 
										 
										1. 
										Nelle zone montane, così come 
										individuate dalla Direttiva CEE 268/ 75 
										e dalla LR 5 gennaio 1993, n. 1 
										concernente il riordino delle Comunità 
										Montane, l' attività agricola di cui 
										all' art. 3 è determinata sulla base del 
										tempo di lavoro annuo necessario sia per 
										le attività agroforestali che per quelle 
										finalizzate alla conservazione degli 
										spazi agricoli ed alla tutela dell' 
										ambiente. 
										2. Il tempo di lavoro annuo impiegato 
										per l' allevamento del bestiame, per la 
										silvicoltura e per la salvaguardia 
										dell'ambiente è calcolato in analogia ai 
										metodi adottati nelle aziende agricole 
										di pianura, moltiplicando il numero di 
										giornate lavorative per un coefficiente 
										compensantivo fino a un massimo di 3, in 
										rapporto al disagio operativo e socio 
										-economico degli addetti.   
										  
										
										
										ARTICOLO 5 Operatori agrituristici
										
										 
										1. 
										Possono svolgere attività agrituristica 
										gli imprenditori agricoli, di cui all' 
										art. 2135 del codice civile, singoli od 
										associati, che svolgono l' attività 
										agricola da almeno un biennio, mediante 
										l'utilizzazione della propria azienda.Gli 
										imprenditori possono avvalersi di 
										familiari collaboratori di cui all' art. 
										230 bis del codice civile e di propri 
										dipendenti. 
										2. I soggetti interessati all' esercizio 
										dell' agriturismo devono essere in 
										possesso, alla data di presentazione 
										della richiesta di iscrizione nell' 
										elenco degli operatori agrituristici di 
										cui all' art. 12, della qualifica di 
										imprenditore agricolo e dell' attestato 
										di frequenza al corso per operatore 
										agrituristico attivato nel territorio 
										della provincia.   
										  
										
										
										ARTICOLO 6 Esercizio dell' agriturismo
										
										 
										1. 
										Nell' esercizio dell' agriturismo il 
										valore annuo della materia prima 
										utilizzata per la somministrazione di 
										pasti e bevande deve essere costituito, 
										per la maggior parte, da produzioni 
										proprie dell' azienda e da produzioni 
										considerate tipiche della zona 
										particolare in cui è ubicata l' azienda 
										agrituristica. 
										2. Ai fini di cui al comma 1 sono 
										considerati di produzione aziendale, 
										oltre ai cibi e alle bevande prodotti e 
										lavorati, nell'azienda agricola, anche 
										quelli ricavati, sia pure attraverso 
										lavorazioni esterne, da materie prime 
										prodotte nell'azienda medesima.  
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 7 Zone di prevalente interesse 
										agrituristico 
										 
										1. 
										Sono considerate di prevalente interesse 
										agrituristico le seguenti zone: 
										a) aree svantaggiate, così come 
										individuate dalla Direttiva CEE 268/ 75; 
										b) aree montane di cui alla LR 5 gennaio 
										1993, n. 1; 
										c) aree interne ai parchi e alle riserve 
										istituiti con leggi nazionali e 
										regionali ed aree contigue, individuate, 
										ai sensi dell' art. 32 della Legge 6 
										dicembre 1991, n. 394e dalla LR 2 aprile 
										1988, n. 11, così come modificata dalla 
										LR 12 novembre 1992, n. 40; 
										d) zone di cui agli articoli 17, 19, 21 
										e 23 del Piano territoriale paesistico 
										regionale.   
										  
										
										
										ARTICOLO 8 Simbolo e denominazione 
										regionale dell'agriturismo 
										 
										1. 
										Le associazioni regionali 
										agrituristiche, entro tre mesi dall' 
										entrata in vigore della presente legge, 
										concordano e presentano alla Regione un 
										unico simbolo che individua,su tutto il 
										territorio, le aziende agrituristiche. 
										Il simbolo e la denominazione devono 
										essere affissi tramite targa 
										all'ingresso delle aziende 
										agrituristiche e riportati su tutto il 
										materiale pubblicitario, illustrativo e 
										segnaletico. Ogni altro simbolo è 
										abolito. 
										2. L' utilizzo del simbolo e della 
										denominazione nelle insegne,nel 
										materiale illustrativo e pubblicitario 
										ed in ogni altra forma di comunicazione 
										al pubblico è riservato esclusivamente a 
										coloro ai quali sia stata rilasciata 
										l'autorizzazione all' esercizio dell' 
										attività agrituristica in base all'art. 
										14.   
										  
										
										
										ARTICOLO 9 Immobili destinati all' 
										agriturismo 
										 
										1. 
										Sono utilizzabili a scopo agrituristico 
										i fabbricati rurali esistenti sul fondo 
										ovvero, se il fondo ne è privo, gli 
										edifici adibiti ad abitazione dell' 
										imprenditore agricolo ubicati in 
										frazioni dello stesso comune del fondo o 
										di comuni limitrofi, purché si tratti di 
										strutture strettamente connesse all' 
										attività agricola. 
										2. I comuni definiscono gli interventi 
										di recupero del patrimonio edilizio 
										sulla base di un censimento, di cui 
										all'art. 40 della LR 7 dicembre 1978, n. 
										46, e successive modifiche, concernente 
										la tutela e uso del territorio. 
										3. L' esercizio delle attività 
										agrituristiche non può essere utilizzato 
										per superare gli indici fissati dalle 
										norme agricole dei PRG (Piani regolatori 
										generali). 
										4. Le attività ricreative, culturali e 
										sportive sono ammesse nelle strutture 
										esistenti in azienda o negli ambiti 
										territoriali delle aziende associate. 
										5. Lo svolgimento di attività 
										agrituristiche non costituisce comunque 
										distrazioni o variazioni della 
										destinazione agricola dei fondi e degli 
										edifici interessati che restano censiti 
										nel catasto rurale. 
										6. I locali destinati all' uso 
										agrituristico devono possederei 
										requisiti strutturali ed igienico - 
										sanitari previsti dal regolamento 
										edilizio comunale per i locali di 
										abitazione. 
										Nella valutazione di tali requisiti e 
										dei relativi indici possono essere 
										ammesse deroghe in funzione delle 
										caratteristiche strutturali e della 
										tipologia rurale dell' edificio, ai 
										sensi dell' art.33.   
										  
										
										
										ARTICOLO 10 Volume delle strutture 
										agrituristiche 
										 
										1. 
										L' attività agrituristica è consentita, 
										nel rispetto dei criteri stabiliti all' 
										art. 9, secondo i volumi di seguito 
										indicati: 
										a) l' ospitalità in camere ammobiliate è 
										ammessa nei fabbricati esistenti sul 
										fondo fino ad un massimo di otto camere, 
										elevabili a quindici nelle zone di 
										prevalente interesse agrituristico, così 
										come individuate all'art. 7; 
										b) l' ospitalità in spazi aperti è 
										ammessa fino ad un massimo di dieci 
										piazzole, elevabili a quindici nelle 
										zone di prevalente interesse 
										agrituristico, così come individuate 
										all'art. 7. 
										2. La ricettività agrituristica è 
										stagionale e non può essere superiore a 
										nove mesi su base annua. Tale periodo 
										può essere suddiviso in più periodi 
										durante l' anno solare. La durata dell' 
										ospitalità e l' eventuale suddivisione 
										in periodi devono essere indicate nella 
										richiesta al SIndaco per 
										l'autorizzazione allo svolgimento delle 
										attività agrituristiche. 
										3. L' accoglienza in spazi aperti ed 
										attrezzati è ammessa per il periodo di 
										ospitalità di cui al comma 2 e può 
										essere suddivisa nell' anno solare in 
										più periodi.4. Entro il 31 gennaio di 
										ogni anno il titolare 
										dell'autorizzazione agrituristica 
										trasmette al Sindaco una comunicazione 
										sull'attività ricettiva agrituristica 
										svolta nell'anno precedente, riportando 
										i periodi di apertura e il numero di 
										giornate complessive.5. Non hanno 
										carattere stagionale le attività 
										agrituristiche di cui alle lettere c), 
										d), e) e f) del comma 2 dell'art 2.
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 11 Deleghe alle Comunità 
										montane e alle Province 
										 
										1. 
										Le funzioni amministrative concernenti 
										la concessione e l'erogazione degli 
										incentivi di cui all' art. 18 sono 
										delegate alle Comunità Montane e, per il 
										restante territorio,alle province nel 
										rispetto delle disposizioni di cui alla 
										LR27 agosto 1983, n. 34. 
										2. Alle Comunità Montane sono altresì 
										delegate le funzioni amministrative 
										concernenti l' istruttoria delle domande 
										di iscrizione all' elenco degli 
										operatori agrituristici, le verifiche ed 
										i controlli sulla sussistenza dei 
										requisiti ai fini dell'iscrizione all' 
										elenco di cui all' art. 12. 
										3. Alle Province sono delegate le 
										funzioni amministrative concernenti la 
										tenuta dell' elenco degli operatori 
										agrituristici e, per i territori non 
										ricompresi nell' ambito delle Comunità 
										Montane, le verifiche ed i controlli 
										sulla sussistenza dei requisiti ai fini 
										dell' iscrizione all' elenco di cui all' 
										art. 12.  
										  
										
										
										ARTICOLO 12 Elenco degli operatori 
										agrituristici 
										 
										1. 
										AI sensi dell' art. 6 della Legge 5 
										dicembre 1985,n. 730, è istituito l' 
										elenco regionale degli operatori 
										agrituristici. 
										2. L' elenco, cui possono essere 
										iscritti i soggetti previsti all'art. 5, 
										è suddiviso in sezioni provinciali ed è 
										tenuto dalle competenti Province. 
										3. Le domande di iscrizione all' elenco 
										sono presentate alle Comunità Montane, 
										che le trasmettono alle Province entro i 
										successivi trenta giorni, per le aziende 
										ubicate nei comuni individuati dalla LR 
										5 gennaio 1993, n. 1, e alle Province, 
										per quelle ubicate nel restante 
										territorio. Decorso inutilmente tale 
										termine, le Comunità Montane sono 
										comunque tenute a trasmettere la 
										documentazione alle Province che 
										decidono entro il termine di cui al 
										comma 4. 
										4. La Provincia competente per 
										territorio, entro sessanta giorni dalla 
										presentazione delle domande, decide 
										sulla iscrizione. Qualora i sessanta 
										giorni trascorrano senza che sia stato 
										adottato alcun provvedimento, la domanda 
										d'iscrizione si ritiene accolta. Per gli 
										accertamenti di cui al presente comma si 
										applicano l' art. 688 del codice di 
										procedura penale e l' art. 10 della 
										Legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
										5. Il provvedimento che accoglie o 
										respinge la domanda e comunicato entro 
										cinque giorni dall' adozione agli 
										interessati.Ove la domanda debba 
										ritenersi accolta per decorrenza dei 
										termini di cui al comma 4, gli 
										interessati possono chiedere alla 
										Provincia, che la rilascia entro dieci 
										giorni dalla richiesta, espressa 
										dichiarazione al riguardo;in difetto 
										tiene luogo del provvedimento di 
										iscrizione la copia della domanda 
										contenente l' indicazione della data di 
										ricevimento da parte dell' 
										Amministrazione provinciale di cui al 
										comma 4. 
										6. Le province ogni sei mesi trasmettono 
										alla Regione copia degli elenchi 
										provinciali degli operatori 
										agrituristici.   
										  
										
										
										ARTICOLO 13 Verifiche e revoca dell' 
										iscrizione 
										 
										1. 
										La Provincia e le Comunità Montane, 
										nell' ambito del territorio di propria 
										competenza, effettuano almeno ogni due 
										anni verifiche sul mantenimento dei 
										requisiti richiesti per l' iscrizione 
										all' elenco regionale di cui all' art. 
										12. 
										2. La perdita dei requisiti viene 
										contestata per iscritto agli 
										interessati, che hanno trenta giorni di 
										tempo per rispondere e contro dedurre. 
										Entro i trenta giorni successivi alla 
										risposta, la Provincia delibera in via 
										definitiva. 
										3. L' accertata perdita dei requisiti di 
										legge comporta la cancellazione dall' 
										elenco. La cancellazione deve essere 
										comunicata alla Regione ed al Comune per 
										la revoca dell'autorizzazione 
										agrituristica di cui all' art. 14. 
										4. La cancellazione dall' elenco 
										comporta la revoca dei contributi 
										assegnati e la restituzione di rate già 
										riscosse,con la maggiorazione degli 
										interessi legali.   
										  
										
										
										ARTICOLO 14 Autorizzazione comunale
										
										 
										1. 
										I soggetti di cui all' art. 5 che 
										intendono svolgere 
										attività agrituristiche devono 
										presentare al Comune, nel cui territorio 
										è ubicata l' azienda, domanda di 
										autorizzazione, contenente: 
										a) la descrizione delle attività 
										elencate nell' attestato di iscrizione 
										all' esercizio dell' agriturismo; 
										b) l' indicazione delle caratteristiche 
										dell' azienda degli edifici e delle aree 
										da adibire ad uso agrituristico; 
										c) l' indicazione delle capacità 
										ricettive e dei periodi previsti per le 
										attività stagionali; 
										d) la determinazione delle tariffe 
										massime per l' ospitalità che si 
										intendono adottare per l' anno in corso, 
										eventualmente rapportate per diversi 
										periodi di attività ; 
										e) la dichiarazione, ai sensi dell' art. 
										2 della Legge 4 gennaio1968, n. 15, 
										comprovante l' iscrizione nell'elenco di 
										cui all' art. 12. 
										2. La domanda deve essere corredata da: 
										a) attestato di iscrizione all' elenco 
										di cui all' art. 12; 
										b) copia del libretto sanitario 
										rilasciato ai fini dell' esercizio di 
										attività agrituristiche per le quali sia 
										richiesto l'accertamento sanitario; 
										c) parere dell' autorità sanitaria 
										relativo ai locali da adibire 
										all'attività agrituristica; 
										d) copia della concessione edilizia, nel 
										caso che gli interventi previsti debbano 
										essere preliminari all' inizio 
										dell'attività ; in tal caso il parere di 
										cui alla lettera c)non è richiesto ed è 
										surrogato dalla dichiarazione di 
										usabilità che verrà rilasciata 
										successivamente e che dovrà essere 
										trasmessa al Comune prima dell' 
										effettivo inizio dell' attività . 
										3. La domanda è presentata al Comune che 
										accerta, applicando l'art. 688 del 
										codice di procedura penale e l' artº10 
										della Legge n. 15 del 1968, il possesso 
										da parte dei richiedente dei requisiti 
										di cui agli articoli 11 e 92 del TU 
										delle leggi di pubblica sicurezza, 
										approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, 
										ed all' art. 5 della Legge 9 febbraio 
										1963, n. 59. 
										4. Il Comune decide sulle domande di 
										autorizzazione entro sessanta giorni 
										dalla data della loro presentazione.Qualora 
										i sessanta giorni trascorrano senza che 
										il Comune abbia concesso l' 
										autorizzazione o notificato richieste di 
										chiarimento, la domanda si intende 
										accolta e l' autorizzazione concessa. 
										5. Il provvedimento che accoglie o 
										respinge la domanda è comunicato entro 
										cinque giorni dall' adozione agli 
										interessati. Ove la domanda debba 
										intendersi accolta per decorrenza dei 
										termini di cui al comma 4, gli 
										interessati possono chiedere al Sindaco, 
										che la rilascia entro dieci giorni dalla 
										richiesta, espressa dichiarazione al 
										riguardo;in difetto, tiene luogo del 
										provvedimento di autorizzazione la copia 
										della domanda contenente l'indicazione 
										della data di ricevimento da parte 
										dell'Amministrazione comunale di cui al 
										comma 3. 
										6. L' autorizzazione comunale è 
										sostitutiva di ogni altro provvedimento 
										amministrativo. Al provvedimento di 
										autorizzazione si applicano i commi 
										quarto e quinto dell' artº19 del DPR 24 
										luglio 1977, n. 616. Non si applicano le 
										disposizioni di cui alla Legge 16 giugno 
										1939, n. 1111.   
										  
										
										
										ARTICOLO 15 Sospensione e revoca dell' 
										autorizzazione 
										 
										1. 
										L' autorizzazione è sospesa dal COmune, 
										con provvedimento motivato, per un 
										periodo massimo di quindici giorni, in 
										caso di accertate violazioni agli 
										obblighi di cui all' art. 16. 
										2. L' autorizzazione è revocata dal 
										Comune, con provvedimento motivato, 
										qualora si accerti che l' interessato: 
										a) non abbia intrapreso l' attività 
										entro un anno dalla data di 
										autorizzazione, ovvero abbia sospeso l' 
										attività da almeno un anno, sempre che 
										l' interessato non abbia tempestivamente 
										comunicato al Comune il ritardo e la 
										sospensione indicando motivi 
										obiettivamente verificabili; 
										b) sia stato cancellato, con procedure 
										previste dall' artº13, dall' elenco di 
										cui all' art. 12; 
										c) abbia perduto i requisiti previsti al 
										comma 3 dell' artº14; 
										d) abbia subito nel corso dell' anno tre 
										provvedimento di sospensione. 
										3. La contestazione dei motivi di revoca 
										deve essere comunicata all'interessato, 
										il quale ha trenta giorni di tempo per 
										rispondere e contro dedurre. Il Comune 
										deve deliberare in via definitiva sulla 
										revoca entro i successivi trenta 
										giorni.   
										  
										
										
										ARTICOLO 16 Obblighi amministrativi
										
										 
										1. 
										Gli operatori autorizzati allo 
										svolgimento di attività agrituristiche 
										hanno i seguenti obblighi: 
										a) esporre al pubblico l' autorizzazione 
										comunale, o il documento equipollente, 
										di cui all' art. 14; 
										b) rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nell' autorizzazione medesima; 
										c) trasmettere al Comune, entro il 31 
										luglio di ogni anno,per l' anno 
										successivo, una dichiarazione contenente 
										le tariffe massime che si impegnano a 
										praticare, eventualmente articolare a 
										seconda della suddivisione in periodi in 
										cui viene svolta l'attività 
										agrituristica; in caso di mancata 
										trasmissione, si intendono confermatele 
										tariffe previste per l' anno precedente; 
										in ogni caso le tariffe possono essere 
										variate nel corso dell'anno, ma le 
										variazioni hanno corso solo dopo due 
										mesi dalla loro comunicazione al Comune; 
										d) rispettare le tariffe massime 
										comunicate al Comune; 
										e) osservare le disposizioni di cui all' 
										art. 109 del TU delle leggi di pubblica 
										sicurezza, approvato con RD18 giugno 
										1931, n. 773; 
										f) affiggere il simbolo e la 
										denominazione regionale dell'agriturismo 
										di cui all' art. 8.  
										  
										
										
										ARTICOLO 17 Programma regionale 
										agrituristico e di rivitalizzazione 
										delle aree rurali 
										 
										1. 
										La Regione, a fine di coordinare gli 
										interventi in materia di agriturismo ed 
										uniformare i criteri di valutazione dei 
										requisiti previsti per l' esercizio 
										dell' agriturismo, entro sei mesi dall' 
										entrata in vigore della presente legge 
										approva il Programma regionale 
										agrituristico e di rivitalizzazione 
										delle aree rurali.   
										  
										
										
										ARTICOLO 18 Contributi finanziari 
										 
										1. 
										A favore degli imprenditori agricoli 
										iscritti nell' elenco dei soggetti 
										abilitati all' esercizio dell' 
										agriturismo è prevista la concessione di 
										un contributo finanziario per i seguenti 
										interventi: 
										a) restauro, adattamento e allestimento 
										di fabbricati agricoli per attività 
										agrituristiche e delle aree di 
										pertinenza; 
										b) costruzione di piazzole e relative 
										strutture idriche e sanitarie per il 
										campeggio; 
										c) recupero ed allestimento di locali 
										per la degustazione e la vendita di 
										prodotti aziendali; 
										d) restauro e ricostituzione di 
										strutture tipiche del paesaggio e dell' 
										agricoltura tradizionale, quali siepi, 
										boschi domestici, filari alberati, 
										maceri ecc.; 
										e) allestimento di servizi ed 
										attrezzature ricreative per il tempo 
										libero; 
										f) manutenzione straordinaria di 
										infrastrutture viarie esistenti. 
										2. Per gli interventi di cui al comma 1 
										è previsto un contributo in conto 
										capitale nei seguenti limiti massimi: 
										a) contributo fino al quarantacinque per 
										cento della spesa ammessa nelle zone 
										comprese nell' ambito di applicazione 
										dell'art. 7; 
										b) costruito fino al venti per cento 
										della spesa ammessa nelle restanti zone. 
										3. Le domande di contributi devono 
										essere corredate di un piano di sviluppo 
										aziendale indicante; 
										a) la tipologia degli interventi 
										previsti; 
										b) il piano finanziario;c) la 
										convenienza economica; 
										d) i tempi di realizzazione degli 
										interventi. 
										4. Sono considerati prioritari, nell' 
										ambito delle singole zone di prevalente 
										interesse agrituristico, a parità di 
										valutazione qualitativa dei servizi 
										offerti, i progetti presentati da 
										coltivatori diretti e da imprenditori 
										agricoli a titolo principale che 
										risiedano in azienda, che utilizzino 
										manodopera giovanile e che adottino 
										tecniche di agricoltura biologica o a 
										basso impatto ambientale. 
										5. In alternativa ai contributi in conto 
										capitale può essere accordato un 
										concorso negli interessi sui mutui di 
										miglioramento fondiario, della durata 
										massima di venti anni, pari alla 
										differenza fra le rate di ammortamento 
										calcolate ai tassi agevolati determinati 
										secondo le modalità di cui all'art. 43 
										della LR 20 aprile 1979, n. 10.  
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 19 Vincolo di destinazione e 
										revoca dei contributi 
										 
										1. 
										I beneficiari degli interventi di cui 
										all' art. 18 devono impegnarsi a non 
										mutare la destinazione delle opere e 
										delle attrezzature per un periodo di 
										dieci anni, a partire dalla data di 
										concessione dei contributi. 
										2. SI procede alla revoca del contributo 
										ed al recupero delle somme erogate 
										quanto: 
										a) l' iniziativa non è stata portata a 
										termine nel periodo indicato nell' atto 
										di concessione senza giustificato 
										motivo; 
										b) i locali ristrutturati sono stati 
										utilizzati per altri fini prima che sia 
										trascorso il periodo di dieci anni 
										previsto al comma 1; 
										c) il fabbricato oggetto del contributo 
										o parte di esso è stato alienato. 
										 
										  
										
										TITOLO 
										II Norme per l' esercizio del turismo 
										rurale   
										  
										
										
										ARTICOLO 20 Definizione di turismo 
										rurale 
										 
										1. 
										Per il turismo rurale si intende una 
										specifica articolazione dell'offerta 
										turistica regionale composta da un 
										complesso di attività che può 
										comprendere ospitalità ,ristorazione, 
										attività sportive, del tempo libero e di 
										servizio,finalizzate alla corretta 
										fruizione dei beni 
										naturalistici,ambientali e culturali del 
										territorio rurale. 
										2. In particolare, l' attività di 
										turismo rurale deve essere esercitata 
										nel rispetto delle seguenti condizioni: 
										a) offerta di ricettività e/ o 
										ristorazione esercitata in immobili già 
										esistenti, ubicati all' esterno del 
										territorio urbanizzato, così come 
										delimitato dai PRG vigenti ai sensi 
										dell' art. 13, della LR 7 dicembre 1978, 
										n. 47;tale attività può essere altresì 
										esercitata in frazioni delimitate dal 
										PRG vigente, purché in immobili con 
										caratteristiche proprie dell' edilizia 
										tradizionale della zona; 
										b) ristorazione basata su un' offerta 
										gastronomica tipica della zona in cui l' 
										edificio è ubicato, preparata con 
										l'utilizzazione di materie prime 
										provenienti, in prevalenza,da aziende 
										agricole locali; 
										c) dotazione di arredi e servizi consoni 
										alle tradizioni locali e, in 
										particolare, alla cultura rurale della 
										zona. 
										3. Entro tre mesi dall' entrata in 
										vigore della presente legge, la Regione 
										emana un apposito regolamento, 
										finalizzato in particolare a definire 
										per il turismo rurale: 
										a) le caratteristiche dimensionali e 
										strutturali degli edifici destinati alla 
										ricettività ed alla ristorazione; 
										b) le caratteristiche dei servizi. 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 21 Zone di prevalente interesse 
										per il turismo rurale 
										 
										1. 
										Sono considerate zone di prevalente 
										interesse per il turismo rurale: 
										a) le aree montane, così come 
										individuate dalla LR 5 gennaio 1993, n. 
										1; 
										b) le aree interne ai parchi e alle 
										riserve, istituiti con leggi regionali e 
										nazionali ed aree contigue, individuate 
										ai sensi dell' art. 32 della Legge 8 
										dicembre 1991,n. 394, e dalla LR 2 
										aprile 1988, n. 11, così come modificata 
										dalla LR 12 novembre 1992, n. 40. 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 22 Tipologia dei servizi 
										 
										1. 
										Le attività di turismo rurale possono 
										essere svolte, nel rispetto delle 
										condizioni di cui agli artt. 20 e 21, 
										con le seguenti tipologie di esercizi, 
										da soggetti già in possesso delle 
										autorizzazioni richieste dalle 
										competenti autorità : 
										a) esercizi alberghieri, di cui alla LR 
										30 novembre1981, n. 42, e successive 
										modificazioni; 
										b) esercizi extralberghieri, di cui alla 
										LR 25 agosto1988, n. 34; 
										c) esercizi di ristorazione, per la 
										somministrazione di pasti e bevande, 
										individuati all' art. 5, lettera a) 
										della Legge 25 agosto 1991, n. 287; 
										d) esercizi per la gestione di servizi 
										di organizzazione di supporto ad 
										attività didattiche all' aria aperta per 
										il tempo libero.  
										  
										
										
										ARTICOLO 23 Operatori del turismo rurale
										
										 
										1. 
										Sono ammessi a svolgere attività di 
										turismo rurale i seguenti operatori: 
										a) gestori di strutture ricettive 
										alberghiere, extralberghiere e di 
										ristorazione, singolo o associati, in 
										possesso dei requisiti prescritti dall' 
										art. 20, autorizzati all' esercizio 
										dell'attività ai sensi delle vigenti 
										leggi nazionali e regionali ed iscritti 
										agli appositi registri delle CCIAA 
										(Camere di commercio industria 
										artigianato e agricoltura); 
										b) gestori di servizi di organizzazione 
										e supporto alle attività sportive all' 
										aria aperta e del tempo libero, iscritti 
										negli appositi albi professionali e 
										negli specifici registri delle CCIAA. 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 24 Elenco operatori del turismo 
										rurale 
										 
										1. 
										E' istituito l' elenco regionale degli 
										operatori del turismo rurale, suddiviso 
										nelle seguenti sezioni: 
										a) esercizi alberghieri ed 
										extralberghieri; 
										b) esercizi di ristorazione;c) esercizi 
										di gestione di servizi a supporto delle 
										attività sportive e del tempo libero 
										all' aria aperta. 
										2. L' elenco suddiviso in sezioni 
										provinciali ed è tenuto dalle competenti 
										Province. 
										3. All' elenco possono essere iscritti i 
										soggetti in possesso dei requisiti di 
										cui agli artt. 20, 21 e 22 e dell' 
										attestato di frequenza al corso di 
										formazione professionale per operatore 
										del turismo rurale di cui all' art. 34. 
										4. La domanda di iscrizione all' elenco 
										è presentata alla Provincia competente 
										per territorio. 
										5. La Provincia entro sessanta giorni 
										dalla presentazione della domanda 
										accerta il possesso dei requisiti 
										richiesti e decide sull' iscrizione. 
										Qualora i sessanta giorni trascorrano 
										senza che sia adottato alcun 
										provvedimento, la domandasi ritiene 
										accolta. 
										6. Il provvedimento che accoglie o 
										respinge la domanda è comunicato, entro 
										cinque giorni dall' adozione, agli 
										interessati. Ove la domanda debba 
										ritenersi accolta per decorrenza dei 
										termini di cui al comma 5, gli 
										interessati possono richiedere alla 
										Provincia, che la rilascia entro dieci 
										giorni dalla richiesta, espressa 
										dichiarazione al riguardo;in difetto 
										tiene luogo del provvedimento di 
										iscrizione la copia della domanda 
										contenente l'indicazione della data di 
										ricevimento da parte della Provincia di 
										cui al comma 4. 
										7. Per gli esercizi alberghieri 
										esistenti e già classificati ai sensi 
										della LR 30 novembre 1981, n. 42, l' 
										iscrizione all'elenco regionale di cui 
										al comma 1 non sostituisce la 
										classificazione regionale prevista all' 
										art. 3 della stessa legge, così come 
										modificata dalla LR 14 giugno 1984,n. 
										30. 
										8. Ogni tre mesi le Province trasmettono 
										ai Comuni competenti per territorio 
										copia degli elenchi degli esercizi 
										alberghieri, extralberghieri e dei 
										pubblici esercizi iscritti nell'elenco 
										provinciale. 
										9. Le Province, entro il 31 gennaio di 
										ogni anno, trasmettono alla regione 
										copia degli elenchi provinciali degli 
										operatori del turismo rurale.  
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 25 Verifiche, sospensione e 
										revoca dell' iscrizione 
										 
										1. 
										Le Province effettuano almeno ogni due 
										anni verifiche sul mantenimento dei 
										requisiti richiesti dalla presente legge 
										per l' iscrizione all' elenco regionale 
										degli operatori del turismo rurale. 
										2. La perdita dei requisiti è contestata 
										per iscritto agli interessati, che 
										possono rispondere e contro dedurre 
										entro trenta giorni dalla data di 
										comunicazione. 
										3. L' accertata perdita dei requisiti di 
										legge comporta la cancellazione dell' 
										elenco regionale e la revoca dei 
										contributi eventualmente concessi ai 
										sensi dell' art. 29. 
										4. In caso di trasferimento della 
										gestione o della titolarità di un 
										esercizio iscritto nell' elenco 
										regionale, il subentrante è tenuto a 
										ripresentare alla Provincia competente 
										per territorio la documentazione 
										richiesta per la nuova iscrizione. 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 26 Competenze dei Comuni 
										 
										1. 
										Restano in vigore tutte le competenze 
										affidate ai Comuni e previste dalle 
										vigenti leggi nazionali e regionali in 
										materia di esercizi alberghieri, 
										extralberghieri e di pubblici esercizi. 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 27 Obblighi amministrativi
										
										 
										1. 
										Gli operatori autorizzato allo 
										svolgimento dell' attività di turismo 
										rurale hanno i seguenti obblighi: 
										a) esporre al pubblico il documento 
										comprovante l' iscrizione nell'elenco 
										regionale degli operatori del turismo 
										rurale; 
										b) rispettare i limiti e le modalità 
										indicate nell' autorizzazione medesima; 
										c) rispettare le norme vigenti in 
										materia di attività alberghiera, 
										extralberghiera e di pubblico esercizio 
										dettate dalla legislazione nazionale e 
										regionale; 
										d) affiggere il simbolo regionale di cui 
										all' art. 28.   
										  
										
										
										ARTICOLO 28 Simbolo del turismo rurale
										
										 
										1. 
										La Giunta adotta il simbolo di 
										contrassegno degli esercizi iscritti 
										all' elenco regionale degli operatori 
										del turismorurale. 
										2. L' utilizzo del simbolo è riservato 
										agli esercizi regolarmente autorizzati 
										ed iscritti all' elenco regionale. 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 29 Contributi finanziari 
										 
										1. 
										Gli imprenditori iscritti nell' elenco 
										regionale degli operatori del turismo 
										rurale possono accedere ai contributi 
										finanziari previsti dalla LR 11 gennaio 
										1993, n. 3, e da programmi comunitari a 
										gestione regionale.   
										  
										
										TITOLO 
										III Disposizioni generali  
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 30 Competenze della Regione
										
										 
										1. 
										Ai fini dell' attuazione della presente 
										legge, alla Regione sono attribuiti i 
										seguenti compiti:a) elaborazione 
										coordinata dei seguenti programmi: 
										1) programma regionale agrituristico e 
										di rivitalizzazione delle aree rurali di 
										cui all' art. 17; 
										2) progetto speciale turismo rurale; 
										a) istituzione dei marchi regionali di 
										qualità di cui all'art. 32.2. I 
										programmi dovranno definire: 
										b) direttive per la valutazione dei 
										requisiti previsti per l'esercizio dell' 
										agriturismo e del turismo rurale; 
										c) criteri e modalità per la concessione 
										dei contributi; 
										d) tipologia dei progetti ammissibili a 
										contributo; 
										e) criteri per l' elaborazione di 
										programmi di studio;realizzazione e 
										promozione di itinerari di agriturismo e 
										del turismo rurale; 
										f) indirizzi per la realizzazione di 
										iniziative e di promozione coordinate; 
										g) disposizioni relative alla 
										organizzazione dei corsi di formazione 
										professionale. 
										3. I programmi di cui alla lett. a) del 
										comma 1 devono essere coordinati con il 
										Piano di promozione turistica di cui 
										all' art. 3 della LR 9 agosto 1993, n. 
										28, e con il“Quadro regionale delle 
										strutture ricettive e dei servizi 
										turistici”di cui all' art. 3 della LR 11 
										gennaio 1993, n. 3.4. I programmi 
										regionali di cui al comma 1 sono 
										adottati previa consultazione delle 
										organizzazioni professionali e 
										cooperative dei settori agricolo e 
										turistico.   
										  
										
										
										ARTICOLO 31 Programmi provinciali 
										integrati per lo sviluppo dell' 
										agriturismo e del turismo rurale 
										 
										1. 
										Le Province, d' intesa con le Comunità 
										Montane, sulla base degli orientamenti e 
										degli indirizzi stabiliti dal programma 
										regionale di cui all' art. 30, 
										definiscono i Programmi provinciali 
										integrati dell' agriturismo e del 
										turismo rurale, coordinandoli ai 
										programmi turistici provinciali di cui 
										alla LR 11 gennaio 1993, n. 3, e alla LR 
										9 agosto1993, n. 28.   
										  
										
										
										ARTICOLO 32 Istituzione dei marchi di 
										qualità per le aziende agrituristiche e 
										per gli esercizi del turismo rurale
										
										 
										1. 
										La Regione istituisce marchi di qualità 
										con profilo uniforme per le aziende 
										agrituristiche e per gli esercizi del 
										turismo rurale. 
										2. La Giunta regionale, entro un anno 
										dall' entrata in vigore della presente 
										legge, approva i criteri per l' 
										assegnazione dei marchi di qualità , 
										comprendenti i parametri di valutazione 
										delle caratteristiche delle aziende e 
										degli esercizi e le procedure per 
										l'attivazione, la verifica, il 
										mantenimento e la revoca dei marchi 
										stessi.   
										  
										
										
										ARTICOLO 33 Ristrutturazione degli 
										edifici destinati all' esercizio dell' 
										agriturismo e del turismo rurale 
										 
										1. 
										Gli interventi di ristrutturazione sugli 
										immobili destinati all'esercizio dell' 
										agriturismo e del turismo rurale devono 
										avvenire nel rispetto delle 
										caratteristiche dell'edificio, 
										conservandone l' aspetto complessivo e i 
										singoli elementi architettonici; per il 
										restauro e risanamento conservativo 
										degli edifici rurali l' utilizzo dei 
										locali a fini agrituristici è consentito 
										anche in deroga ai limiti di altezza e 
										ai rapporti di illuminazione e di 
										aerazione previsti dalle normative 
										vigenti.   
										  
										
										
										ARTICOLO 34 Formazione professionale
										
										 
										1. 
										La Regione promuove corsi di formazione 
										sul lavoro per tecnici e personale degli 
										enti delegati e delle organizzazioni 
										professionali di categoria agricole e 
										turistiche,preposti all' espletamento di 
										funzioni in materia di agriturismo e di 
										turismo rurale. 
										2. Le iniziative di formazione degli 
										operatori agrituristici e del turismo 
										rurale sono coordinate dalle Province e 
										gestite dagli enti o dagli organismi di 
										formazione professionale operanti a 
										livello provinciale e regionale, nonché 
										dai centri pubblici di formazione 
										professionale o dalle Comunità 
										Montane,in collaborazione con le 
										organizzazioni agrituristiche operanti 
										nella regione, con le organizzazioni 
										professionali agricole e del settore 
										ricettivo, cooperative e sindacali. 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 35 Obblighi fiscali e tributari
										
										 
										1. 
										L' attività agrituristica è soggetta al 
										pagamento delle tasse dovute per il 
										rilascio dell' autorizzazione igienico 
										-sanitaria sulla base degli importi 
										stabiliti al numero d' ordine7, 
										categoria e), del punto 1) e per la 
										categoria e) del punto2) del DLgs 22 
										giugno 1991, n. 230, modificato dal 
										DLgs23 gennaio 1992, n. 31 e successive 
										modificazioni. 
										2. L' attività di turismo rurale è 
										soggetta al pagamento delle tasse dovute 
										e prescritte dalle vigenti leggi 
										nazionali e regionali in materia di 
										ricettività e di esercizi pubblici. 
										 
										  
										
										
										ARTICOLO 36 Norme transitorie e finali
										
										 
										1. 
										La LR 11 marzo 1987, n. 8, concernente 
										“Interventi a favore dell' agriturismo”, 
										è abrogata.2. Gli operatori 
										agrituristici iscritti all' Albo 
										regionale, ai sensi della LR n. 8 del 
										1987, e provvisti dell' autorizzazione 
										comunale alla data di entrata in vigore 
										della presente legge, sono 
										automaticamente iscritti all' elenco di 
										cui all' art. 12 e sono esonerati dall' 
										obbligo di frequenza ai corsi per 
										operatore agrituristico di cui all' art. 
										5.   
										  
										
										
										ARTICOLO 37 Copertura finanziaria 
										 
										1. 
										Agli oneri derivanti dall' attuazione 
										della presente legge,la Regione Emilia - 
										Romagna fa fronte nel modo seguente: 
										a) per i contributi previsti dall' art. 
										18, mediante l' istituzione nello stato 
										di previsione delle spese del bilancio 
										regionale di apposito capitolo che verrà 
										dotato della necessaria disponibilità in 
										sede di approvazione della legge 
										finanziaria regionale adottata in 
										coincidenza dell'approvazione della 
										legge annuale di bilancio o di 
										variazione del medesimo, ai sensi dell' 
										art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 
										31; 
										b) per i contributi previsti all' art. 
										29, nell' ambito dei finanziamenti 
										previsti dalla LR 11 gennaio 1993, n. 
										3,e nell' ambito dei programmi regionali 
										e comunitari a gestione regionale; 
										c) per i contributi relativi ad 
										interventi di promozione dell' 
										agriturismo e del turismo rurale, nell' 
										ambito dei finanziamenti previsti dalla 
										LR a agosto 1993, n. 28,e nell' ambito 
										dei programmi regionali e comunitari a 
										gestione regionale.  
										
										La 
										presente legge regionale sarà pubblicata 
										nel Bollettino Ufficiale della Regione.E' 
										fatto obbligo a chiunque spetti di 
										osservarla e farla osservare come legge 
										della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 
										28 giugno 1994  
										   |